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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/11/2025, n. 2256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2256 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa NG
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo n. 192/2018 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Presidente e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa – in virtù di procura generale alle liti per notar di Catanzaro del 02/04/2015 (rep. n. 153.618), - dall'Avv. Fabio Postorino Persona_1
(C.F. ) dell'Avvocatura Regionale;
C.F._1
-OPPONENTE-
CONTRO
“ Controparte_1
(P. IVA , in persona del
[...] P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in giudizio dalla Avvocato Antonio
Borraccino ed altri STP e, per essa, dagli Avv.ti Antonio Borraccino (C.F.
) e ED RR (C.F. , giusta procura C.F._2 C.F._3 rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n. 1431/2017;
-OPPOSTA-
E
(P.I. ), in Controparte_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria
1 OR (C.F. ) e NN AC (C.F. ) C.F._4 C.F._5 dell'Ufficio legale dell' , giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
Controparte_3
- ZA CH
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1431/2017- differenza su prestazioni erogate nel
2001 a seguito della sentenza TAR Calabria n. 1564/2006;
Conclusioni delle parti: all'udienza del 5/05/2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la in persona del Presidente - Parte_1 legale rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
1431/2017, con il quale, su ricorso della
[...]
Controparte_1
(nel prosieguo ), le è stato ingiunto di pagare, in favore della ricorrente, la Controparte_1 somma di € 67.774,40 oltre interessi sulla somma capitale come richiesti in ricorso ai sensi del
D.lgs. n. 231/2002 e spese del procedimento. Ha citato quindi in giudizio il Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di sentire accogliere le
[...] seguenti conclusioni: “nel merito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, rigettare in ogni sua parte
l'opposizione proposta dalla , in quanto assolutamente infondata in fatto ed in di-ritto per i Parte_1 motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannando la parte opponente al pagamento della somma di Euro 67.744,40, ovvero condannando la e la Parte_1 Controparte_3 in via solidale e/o in via alternativa al pagamento del suddetto importo di Euro 67.744,40 (ovvero dell'importo maggiore o minore ritenuto di Giustizia), oltre interessi moratori ex d. lgs. n. 231/2002, ovvero oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.p.c. - con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”.
In via pregiudiziale, parte opponente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e, in subordine, il proprio difetto di legittimazione passiva, Cont trattandosi di accordi contrattuali stipulati dalle e le strutture accreditate.
Ha rilevato, inoltre, che l'odierna parte opposta non era stata parte in causa nel giudizio svoltosi dinanzi al TAR Calabria che aveva portato alla decisione n. 1564/2006 di annullamento ella deliberazione di Giunta Regionale n. 460/2002, la quale aveva disposto l'abbattimento tariffario
2 a carico delle strutture sanitarie accreditate, con la conseguenza che la citata sentenza del TAR
n. 1564/2006 non spiegava quindi efficacia di giudicato in favore del Controparte_1
Nel merito, invece, la ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo n. 38/2017, Parte_1 in quanto emesso soltanto sulla base di semplici fatture allegate al ricorso da parte opposta, le quali erano da considerarsi assolutamente inidonee a provare il credito vantato, non essendo riconducibili ad alcun titolo contrattuale intercorso tra le parti, con la conseguenza che in assenza di specifica allegazione, il credito vantato dal nei confronti della Controparte_1 non risultava minimamente provato. Parte_1
Ancora, parte opponente ha eccepito l'avvenuta estinzione del presunto credito vantato da parte opposta per intervenuta prescrizione, in quanto il agisce per la Controparte_1 differenza in relazione a prestazioni effettuate nel 2001.
Infine, la contestava il riconoscimento degli interessi moratori ex D.lgs. n. Parte_1
231/2002 da versare nei confronti del poiché venivano prese in Controparte_1 considerazione prestazioni erogate in un periodo antecedente all'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo.
Con comparsa depositata in data 27.03.2018, si è costituita in giudizio la
[...]
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, contestando le argomentazioni avversarie punto per punto ritenendole infondate in fatto e in diritto, e concludendo nei seguenti termini: “in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto […], trattandosi di opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- in ogni caso, dato atto che è sorto l'interesse dell'odierna convenuta-opposta, a seguito delle eccezioni formulate dalla opponente, autorizzare la chiamata in causa della , con differimento Pt_1 Controparte_3 dell'udienza di prima comparizione e con-cessione del termine per la notificazione della citazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.;
- nel merito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, rigettare in ogni sua parte l'opposizione proposta dalla
, in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti e, per Parte_1
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannando la parte opponente al pagamento della somma di
Euro 60.774,40, ovvero condannando la e la in via solidale e/o in via Parte_1 Controparte_3 alternativa al pagamento del suddetto importo di Euro 60.774,40.”.
3 Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 20/4/2028, veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo , che si costituiva con comparsa depositata in data 16/11/2018. Controparte_3
L' , a sua volta, sollevava il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva ed eccepiva la prescrizione del diritto trattandosi di compensi per prestazioni effettuate nel 2001 e deducendo che la sentenza Tar n. 1564 era stata depositata il Cont 4.02.2006, non essendo opponibili ad essa le missive inviate alla Regione. Infine, evidenziava la mancanza del titolo contrattuale e la mancata regolamentazione da parte della del sistema degli abbattimenti tariffari a seguito della citata sentenza TAR e Parte_1
l'inapplicabilità degli interessi moratori al tasso previsto dal D.lgs. n. 231/2002, concludendo, in via pregiudiziale, per la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva e della prescrizione del diritto;
nel merito, per il rigetto della domanda, vinte le spese.
Con ordinanza del 19/12/2018 veniva respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 186, comma VI, c.p.c..
La causa, ritenuta sufficientemente istruita mediante le allegazioni documentali delle parti, è stata negli anni via via rinviata per la precisazione delle conclusioni, sino all'udienza del
5/5/2025, tenutasi a trattazione scritta, in cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, dinanzi al mutato giudice istruttore (designato con provvedimento del 28/3/2025 in atti) che ha rimesso la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*** *** *** *** ***
In via pregiudiziale, deve essere respinta l'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo sollevata dalla Parte_1
Al riguardo, l'art. 133, comma 1, lett. c.) c.p.a. stabilisce “che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità”.
Ebbene, nella vicenda in esame non sono sottoposte al sindacato del giudice le determinazioni con cui l'Autorità amministrativa ha determinato i c.d. tetti di spesa o le tariffe applicabili alle
4 prestazioni sanitarie, essendo in tal caso indiscussa la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia inerente all'esercizio del potere amministrativo.
Al contrario, la società opposta afferma, sulla base di un assetto amministrativo definito all'esito del contenzioso sviluppatosi dinanzi al giudice amministrativo, con il passaggio in giudicato della sentenza n. 1564/2006 del TAR Calabria, di essere titolare del diritto soggettivo alla corresponsione della somma indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo, a titolo di differenza per le prestazioni sanitarie rese nel 2001 tra il valore di produzione verificata e controllata al
31/12/2001 ed il pagamento effettivamente percepito in base al meccanismo di abbattimento tariffario di cui alla deliberazione di Giunta Regionale Calabria n. 460/2002, annullata con la già menzionata sentenza del TAR.
La suddetta controversia, pertanto, essendo relativa ad un diritto soggettivo di credito ed estranea all'esercizio del potere amministrativo da parte della appartiene alla Parte_1 cognizione del giudice ordinario.
E ciò in applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, dovendosi guardare, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, non già alla prospettazione compiuta dalle parti, bensì al “petitum sostanziale” che va identificato non solo in funzione della concreta pronuncia che si chiede al Giudice, quanto, soprattutto, in funzione della “causa petendi”, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuarsi con riguardo ai fatti allegati (c.f.r. Cass. S.U. n. 2360 del 9/02/2015; Cass. S.U. n. 11229 del
21/05/2014; Cass. S.U. n. 4997 del 2/03/2018).
Sul punto, il Consiglio di Stato in una recente pronuncia ha affermato che “la giurisdizione del giudice amministrativo deve essere verificata in base all'oggetto della domanda, delineato alla stregua del petitum sostanziale individuato in base agli elementi oggettivi che caratterizzano la sostanza del rapporto giuridico posto
a fondamento della pretesa avanzata” (v. Cons. di Stato, Sez. III n. 3299/2018).
Per tali motivi, alla luce della giurisprudenza sopra riportata, che si condivide, deve dichiararsi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario e quindi si respinge la relativa eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito.
Sempre in via pregiudiziale, deve essere esaminata l'eccezione sollevata sia dalla Pt_1
(opponente) che dall' (terza chiamata) del proprio difetto di
[...] Controparte_3 legittimazione passiva.
5 Secondo la Struttura opposta al pagamento sarebbe tenuta la poiché, ai sensi Parte_1 dell'art. 1, comma 10, del d.l. 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 1993, n. 423 (a norma del quale "nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché
l'unità sanitaria locale territorialmente competente"), si applica non solo per le prestazioni autorizzate dall' nel regime anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n, Pt_2
502, ma anche successivamente, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali, atteso che l'esigenza di una centralizzazione delle attività di liquidazione e di pagamento delle prestazioni, rese ai propri assistiti da parte dei fornitori accreditati, è una tecnica organizzativa di tipo neutro rispetto ai principi organizzativi della pubblica amministrazione, volta ad assicurare la razionalizzazione dei servizi e la loro maggiore efficienza ed economicità (cfr. Cass. civ. n. 13333/2015 e, in senso conforme, Cass. civ. n. 26959/2016, n. 17587/2018 e n. 3676/2020).
Invero, la giurisprudenza di legittimità citata da parte opposta si è occupata del caso della
, di fatti si legge, nella pronuncia n. 13333/2015, che “nessuna legge regionale è stata Parte_3 emanata dalla per disciplinare il rapporto obbligatorio con le strutture private provvisoriamente Parte_3 accreditate e/o per modificare la titolarità del suddetto rapporto relativamente al soggetto tenuto al pagamento dei corrispettivi”.
Anche le altre pronunce conformi a quella del 2015 hanno riguardato prestazioni rese nell'ambito della . Parte_3
Di contro, sempre la Suprema Corte si è pronunciato più volte in subjecta materia con riferimento alla affermando che “le obbligazioni derivanti dall'esecuzione di prestazioni socio- Parte_1 sanitarie rese in regime di accreditamento non sono direttamente a carico delle Regioni (nella specie, la Pt_1
), cui - in mancanza di un'espressa disposizione di legge che le affidi la concreta gestione dei servizi -
[...] sono demandati unicamente compiti di programmazione, coordinamento e vigilanza, tra i quali anche la ripartizione tra le ASL delle risorse economiche, mentre è riservato a queste ultime ogni potere d'intervento diretto in materia di assistenza socio-sanitaria, ivi compresa l'instaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubbliche e private chiamate a rendere le relative prestazioni in regime di accreditamento” (v. Cass. n.
6 22037 del 23 ottobre 2016). Successivamente, con la pronuncia n. 7745 dell'8/4/2020, la Corte di cassazione ha precisato che “in tema di prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento, la
ha demandato ex art. 13 l.r. n. 24 del 2008 alle aziende sanitarie locali la Parte_1 Pt_1 legittimazione a stipulare i contratti e gli accordi con le strutture pubbliche e private chiamate a rendere tali prestazioni, unitamente ad ogni potere di intervento diretto in materia di assistenza, in questo modo escludendo che possano sorgere obbligazioni a carico della stessa, poiché non trova applicazione, nei suoi confronti, Pt_1
l'art. 1, comma 10, del d.l. n. 324 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 423 del 1993” (cfr. in senso conforme Cass. n. 22509/2023 e n. 6788/2024).
Dunque, non sussistendo valide ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità sopra riportato e, in ragione del differente quadro normativo tra la e la deve ritenersi nella presente controversia l' Parte_3 Parte_1 [...]
privo di legittimazione passiva e dichiarare invece la legittimazione passiva in capo CP_5 all' . Controparte_2
Entrando nel merito, invece, si ritiene che l'opposizione spiegata dalla sia Parte_1 fondata in ragione dell'inefficacia nei confronti della società opposta della sentenza n.
1564/2006 del TAR , in quanto si ritiene interamente condivisibile l'orientamento già Pt_1 espresso, in medesime controversie, da questo Tribunale in numerose pronunce (cfr. ex multis,
Tribunale Catanzaro, seconda sezione civile, sentenza del 27/10/2024 r.g. n. 2433/2022; sentenza del
4/01/2021, r.g. n. 1263/2017; sentenza del 10/03/2021, r.g. n. 2325/2017; sentenza del 11/05/2021
r.g. 2420/2017; sentenza del 9/02/2019 r.g. 1409/2017).
Orbene, nella già menzionata sentenza del 2006 il giudice amministrativo ha rilevato che la deliberazione della Giunta Regionale n. 460/2002 avente ad oggetto “Applicazione dei meccanismi di abbattimento tariffario differenziato per le prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale relativi all'anno 2001” è stata considerata un atto plurimo dal Consiglio di Stato con il parere n.
2331 del 5 novembre 2003.
Del resto, sempre il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, in analoga materia, con sentenza n. 8 del 2/05/2006 ha qualificato come atto plurimo la delibera n. 1663 del 14/06/2001 del
Direttore Generale di Siracusa, avente ad oggetto “Determinazione delle prestazioni CP_6 specialistiche da acquisire presso le strutture sanitarie provvisoriamente accreditate”.
7 Si rileva, d'altronde, che l'atto plurimo, a differenza dell'atto amministrativo generale, è, nonostante la veste formale unitaria, scindibile in distinte ed autonome determinazioni autonomamente lesive delle posizioni di ciascun destinatario.
In altri termini, ogni destinatario subisce un effetto lesivo che, per quanto omogeneo e simile a quello subito dagli altri, è comunque sul piano giuridico-formale autonomo e distinto.
Mentre i destinatari dell'atto generale sono indeterminabili ex ante al momento della sua adozione e sono quindi individuati solo ex post, cioè quando l'atto generale viene concretamente applicato, i destinatari dell'atto plurimo sono immediatamente individuabili, già al momento dell'adozione dell'atto.
A differenza dell'atto generale, il quale per la sua generalità non è immediatamente lesivo delle posizioni dei singoli, l'atto plurimo è fonte di effetti pregiudizievoli immediati, nel momento stesso in cui viene adottato.
Per cui, a differenza di quanto accade per gli atti amministrativi generali, il singolo autonomamente leso da un atto ad effetti scindibili non può giovarsi del giudicato di annullamento ottenuto da altri soggetti destinatari dell'atto stesso.
La sentenza di annullamento non ha, quindi, effetti ultra-partes, atteso che gli effetti del giudicato necessariamente risentono della natura soggettivamente scindibile dell'atto annullato.
Al riguardo, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha precisato che “dalla qualificazione giuridica di un provvedimento amministrativo come avente natura di atto plurimo e non generale discende che il suo annullamento in sede giurisdizionale spiega effetto soltanto “inter-partes”, con la conseguente preclusione ad estendere gli effetti del relativo giudicato ad altri soggetti rimasti estranei al giudizio” (cfr. Cons. Stato n.
2152/2013).
Pertanto, si deve ritenere che gli effetti del giudicato della sentenza n. 1564/2006 del TAR
Calabria si estendono alle sole parti del giudizio e che la deliberazione della Giunta Regionale n.
460 del 28 maggio 2002, avente natura di atto plurimo, produce ancora i suoi effetti nei confronti dell'opposto che, essendo rimasto estraneo al suddetto giudizio, non può fondare il diritto di credito oggetto di causa sull'avvenuto annullamento di tale atto.
Tale ultima argomentazione priva di fondamento anche la sollevata eccezione di prescrizione del diritto, posto che quest'ultimo, prima ancora che estinto per prescrizione, non viene riconosciuto in capo alla parte opposta.
8 Infine, per completezza, si osserva che alcuna rilevanza spiega nella presente controversia la circostanza che la abbia inteso stipulare con altre strutture accreditate degli Parte_1 accordi transattivi, come segnalato da parte opposta nella propria comparsa di costituzione, potendosi - in ipotesi - trattare di strutture accreditate che avevano preso parte al giudizio TAR definito con la citata sentenza n. 1564/2006.
In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, si accoglie l'opposizione avanzata da parte della nei confronti del Parte_1 [...]
e, conseguentemente, si revoca il Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto n. 1431/2017 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data
8/11/2017.
Le spese di lite, trattandosi di questione già affrontata da questo Tribunale, seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Accoglie l'opposizione proposta dalla in persona del Presidente e Parte_1
legale rappresentante pro tempore, nei confronti della
[...]
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
1431/2017 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 8/11/2017;
- Condanna la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla
[...] rifusione delle spese di lite in favore della in persona del Presidente e Parte_1 legale rappresentante pro tempore, e dell' , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in € 7.052,00, oltre rimborso spese generali, i.v.a e c.p.a. come per legge.
Catanzaro, lì 4 novembre 2025 Il Giudice
dott.ssa NG Damiani
9
10
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa NG
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo n. 192/2018 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Presidente e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa – in virtù di procura generale alle liti per notar di Catanzaro del 02/04/2015 (rep. n. 153.618), - dall'Avv. Fabio Postorino Persona_1
(C.F. ) dell'Avvocatura Regionale;
C.F._1
-OPPONENTE-
CONTRO
“ Controparte_1
(P. IVA , in persona del
[...] P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in giudizio dalla Avvocato Antonio
Borraccino ed altri STP e, per essa, dagli Avv.ti Antonio Borraccino (C.F.
) e ED RR (C.F. , giusta procura C.F._2 C.F._3 rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n. 1431/2017;
-OPPOSTA-
E
(P.I. ), in Controparte_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria
1 OR (C.F. ) e NN AC (C.F. ) C.F._4 C.F._5 dell'Ufficio legale dell' , giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
Controparte_3
- ZA CH
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1431/2017- differenza su prestazioni erogate nel
2001 a seguito della sentenza TAR Calabria n. 1564/2006;
Conclusioni delle parti: all'udienza del 5/05/2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la in persona del Presidente - Parte_1 legale rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
1431/2017, con il quale, su ricorso della
[...]
Controparte_1
(nel prosieguo ), le è stato ingiunto di pagare, in favore della ricorrente, la Controparte_1 somma di € 67.774,40 oltre interessi sulla somma capitale come richiesti in ricorso ai sensi del
D.lgs. n. 231/2002 e spese del procedimento. Ha citato quindi in giudizio il Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di sentire accogliere le
[...] seguenti conclusioni: “nel merito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, rigettare in ogni sua parte
l'opposizione proposta dalla , in quanto assolutamente infondata in fatto ed in di-ritto per i Parte_1 motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannando la parte opponente al pagamento della somma di Euro 67.744,40, ovvero condannando la e la Parte_1 Controparte_3 in via solidale e/o in via alternativa al pagamento del suddetto importo di Euro 67.744,40 (ovvero dell'importo maggiore o minore ritenuto di Giustizia), oltre interessi moratori ex d. lgs. n. 231/2002, ovvero oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.p.c. - con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”.
In via pregiudiziale, parte opponente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e, in subordine, il proprio difetto di legittimazione passiva, Cont trattandosi di accordi contrattuali stipulati dalle e le strutture accreditate.
Ha rilevato, inoltre, che l'odierna parte opposta non era stata parte in causa nel giudizio svoltosi dinanzi al TAR Calabria che aveva portato alla decisione n. 1564/2006 di annullamento ella deliberazione di Giunta Regionale n. 460/2002, la quale aveva disposto l'abbattimento tariffario
2 a carico delle strutture sanitarie accreditate, con la conseguenza che la citata sentenza del TAR
n. 1564/2006 non spiegava quindi efficacia di giudicato in favore del Controparte_1
Nel merito, invece, la ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo n. 38/2017, Parte_1 in quanto emesso soltanto sulla base di semplici fatture allegate al ricorso da parte opposta, le quali erano da considerarsi assolutamente inidonee a provare il credito vantato, non essendo riconducibili ad alcun titolo contrattuale intercorso tra le parti, con la conseguenza che in assenza di specifica allegazione, il credito vantato dal nei confronti della Controparte_1 non risultava minimamente provato. Parte_1
Ancora, parte opponente ha eccepito l'avvenuta estinzione del presunto credito vantato da parte opposta per intervenuta prescrizione, in quanto il agisce per la Controparte_1 differenza in relazione a prestazioni effettuate nel 2001.
Infine, la contestava il riconoscimento degli interessi moratori ex D.lgs. n. Parte_1
231/2002 da versare nei confronti del poiché venivano prese in Controparte_1 considerazione prestazioni erogate in un periodo antecedente all'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo.
Con comparsa depositata in data 27.03.2018, si è costituita in giudizio la
[...]
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, contestando le argomentazioni avversarie punto per punto ritenendole infondate in fatto e in diritto, e concludendo nei seguenti termini: “in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto […], trattandosi di opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- in ogni caso, dato atto che è sorto l'interesse dell'odierna convenuta-opposta, a seguito delle eccezioni formulate dalla opponente, autorizzare la chiamata in causa della , con differimento Pt_1 Controparte_3 dell'udienza di prima comparizione e con-cessione del termine per la notificazione della citazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.;
- nel merito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, rigettare in ogni sua parte l'opposizione proposta dalla
, in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti e, per Parte_1
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannando la parte opponente al pagamento della somma di
Euro 60.774,40, ovvero condannando la e la in via solidale e/o in via Parte_1 Controparte_3 alternativa al pagamento del suddetto importo di Euro 60.774,40.”.
3 Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 20/4/2028, veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo , che si costituiva con comparsa depositata in data 16/11/2018. Controparte_3
L' , a sua volta, sollevava il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva ed eccepiva la prescrizione del diritto trattandosi di compensi per prestazioni effettuate nel 2001 e deducendo che la sentenza Tar n. 1564 era stata depositata il Cont 4.02.2006, non essendo opponibili ad essa le missive inviate alla Regione. Infine, evidenziava la mancanza del titolo contrattuale e la mancata regolamentazione da parte della del sistema degli abbattimenti tariffari a seguito della citata sentenza TAR e Parte_1
l'inapplicabilità degli interessi moratori al tasso previsto dal D.lgs. n. 231/2002, concludendo, in via pregiudiziale, per la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva e della prescrizione del diritto;
nel merito, per il rigetto della domanda, vinte le spese.
Con ordinanza del 19/12/2018 veniva respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 186, comma VI, c.p.c..
La causa, ritenuta sufficientemente istruita mediante le allegazioni documentali delle parti, è stata negli anni via via rinviata per la precisazione delle conclusioni, sino all'udienza del
5/5/2025, tenutasi a trattazione scritta, in cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, dinanzi al mutato giudice istruttore (designato con provvedimento del 28/3/2025 in atti) che ha rimesso la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*** *** *** *** ***
In via pregiudiziale, deve essere respinta l'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo sollevata dalla Parte_1
Al riguardo, l'art. 133, comma 1, lett. c.) c.p.a. stabilisce “che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità”.
Ebbene, nella vicenda in esame non sono sottoposte al sindacato del giudice le determinazioni con cui l'Autorità amministrativa ha determinato i c.d. tetti di spesa o le tariffe applicabili alle
4 prestazioni sanitarie, essendo in tal caso indiscussa la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia inerente all'esercizio del potere amministrativo.
Al contrario, la società opposta afferma, sulla base di un assetto amministrativo definito all'esito del contenzioso sviluppatosi dinanzi al giudice amministrativo, con il passaggio in giudicato della sentenza n. 1564/2006 del TAR Calabria, di essere titolare del diritto soggettivo alla corresponsione della somma indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo, a titolo di differenza per le prestazioni sanitarie rese nel 2001 tra il valore di produzione verificata e controllata al
31/12/2001 ed il pagamento effettivamente percepito in base al meccanismo di abbattimento tariffario di cui alla deliberazione di Giunta Regionale Calabria n. 460/2002, annullata con la già menzionata sentenza del TAR.
La suddetta controversia, pertanto, essendo relativa ad un diritto soggettivo di credito ed estranea all'esercizio del potere amministrativo da parte della appartiene alla Parte_1 cognizione del giudice ordinario.
E ciò in applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, dovendosi guardare, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, non già alla prospettazione compiuta dalle parti, bensì al “petitum sostanziale” che va identificato non solo in funzione della concreta pronuncia che si chiede al Giudice, quanto, soprattutto, in funzione della “causa petendi”, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuarsi con riguardo ai fatti allegati (c.f.r. Cass. S.U. n. 2360 del 9/02/2015; Cass. S.U. n. 11229 del
21/05/2014; Cass. S.U. n. 4997 del 2/03/2018).
Sul punto, il Consiglio di Stato in una recente pronuncia ha affermato che “la giurisdizione del giudice amministrativo deve essere verificata in base all'oggetto della domanda, delineato alla stregua del petitum sostanziale individuato in base agli elementi oggettivi che caratterizzano la sostanza del rapporto giuridico posto
a fondamento della pretesa avanzata” (v. Cons. di Stato, Sez. III n. 3299/2018).
Per tali motivi, alla luce della giurisprudenza sopra riportata, che si condivide, deve dichiararsi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario e quindi si respinge la relativa eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito.
Sempre in via pregiudiziale, deve essere esaminata l'eccezione sollevata sia dalla Pt_1
(opponente) che dall' (terza chiamata) del proprio difetto di
[...] Controparte_3 legittimazione passiva.
5 Secondo la Struttura opposta al pagamento sarebbe tenuta la poiché, ai sensi Parte_1 dell'art. 1, comma 10, del d.l. 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 1993, n. 423 (a norma del quale "nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché
l'unità sanitaria locale territorialmente competente"), si applica non solo per le prestazioni autorizzate dall' nel regime anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n, Pt_2
502, ma anche successivamente, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali, atteso che l'esigenza di una centralizzazione delle attività di liquidazione e di pagamento delle prestazioni, rese ai propri assistiti da parte dei fornitori accreditati, è una tecnica organizzativa di tipo neutro rispetto ai principi organizzativi della pubblica amministrazione, volta ad assicurare la razionalizzazione dei servizi e la loro maggiore efficienza ed economicità (cfr. Cass. civ. n. 13333/2015 e, in senso conforme, Cass. civ. n. 26959/2016, n. 17587/2018 e n. 3676/2020).
Invero, la giurisprudenza di legittimità citata da parte opposta si è occupata del caso della
, di fatti si legge, nella pronuncia n. 13333/2015, che “nessuna legge regionale è stata Parte_3 emanata dalla per disciplinare il rapporto obbligatorio con le strutture private provvisoriamente Parte_3 accreditate e/o per modificare la titolarità del suddetto rapporto relativamente al soggetto tenuto al pagamento dei corrispettivi”.
Anche le altre pronunce conformi a quella del 2015 hanno riguardato prestazioni rese nell'ambito della . Parte_3
Di contro, sempre la Suprema Corte si è pronunciato più volte in subjecta materia con riferimento alla affermando che “le obbligazioni derivanti dall'esecuzione di prestazioni socio- Parte_1 sanitarie rese in regime di accreditamento non sono direttamente a carico delle Regioni (nella specie, la Pt_1
), cui - in mancanza di un'espressa disposizione di legge che le affidi la concreta gestione dei servizi -
[...] sono demandati unicamente compiti di programmazione, coordinamento e vigilanza, tra i quali anche la ripartizione tra le ASL delle risorse economiche, mentre è riservato a queste ultime ogni potere d'intervento diretto in materia di assistenza socio-sanitaria, ivi compresa l'instaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubbliche e private chiamate a rendere le relative prestazioni in regime di accreditamento” (v. Cass. n.
6 22037 del 23 ottobre 2016). Successivamente, con la pronuncia n. 7745 dell'8/4/2020, la Corte di cassazione ha precisato che “in tema di prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento, la
ha demandato ex art. 13 l.r. n. 24 del 2008 alle aziende sanitarie locali la Parte_1 Pt_1 legittimazione a stipulare i contratti e gli accordi con le strutture pubbliche e private chiamate a rendere tali prestazioni, unitamente ad ogni potere di intervento diretto in materia di assistenza, in questo modo escludendo che possano sorgere obbligazioni a carico della stessa, poiché non trova applicazione, nei suoi confronti, Pt_1
l'art. 1, comma 10, del d.l. n. 324 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 423 del 1993” (cfr. in senso conforme Cass. n. 22509/2023 e n. 6788/2024).
Dunque, non sussistendo valide ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità sopra riportato e, in ragione del differente quadro normativo tra la e la deve ritenersi nella presente controversia l' Parte_3 Parte_1 [...]
privo di legittimazione passiva e dichiarare invece la legittimazione passiva in capo CP_5 all' . Controparte_2
Entrando nel merito, invece, si ritiene che l'opposizione spiegata dalla sia Parte_1 fondata in ragione dell'inefficacia nei confronti della società opposta della sentenza n.
1564/2006 del TAR , in quanto si ritiene interamente condivisibile l'orientamento già Pt_1 espresso, in medesime controversie, da questo Tribunale in numerose pronunce (cfr. ex multis,
Tribunale Catanzaro, seconda sezione civile, sentenza del 27/10/2024 r.g. n. 2433/2022; sentenza del
4/01/2021, r.g. n. 1263/2017; sentenza del 10/03/2021, r.g. n. 2325/2017; sentenza del 11/05/2021
r.g. 2420/2017; sentenza del 9/02/2019 r.g. 1409/2017).
Orbene, nella già menzionata sentenza del 2006 il giudice amministrativo ha rilevato che la deliberazione della Giunta Regionale n. 460/2002 avente ad oggetto “Applicazione dei meccanismi di abbattimento tariffario differenziato per le prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale relativi all'anno 2001” è stata considerata un atto plurimo dal Consiglio di Stato con il parere n.
2331 del 5 novembre 2003.
Del resto, sempre il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, in analoga materia, con sentenza n. 8 del 2/05/2006 ha qualificato come atto plurimo la delibera n. 1663 del 14/06/2001 del
Direttore Generale di Siracusa, avente ad oggetto “Determinazione delle prestazioni CP_6 specialistiche da acquisire presso le strutture sanitarie provvisoriamente accreditate”.
7 Si rileva, d'altronde, che l'atto plurimo, a differenza dell'atto amministrativo generale, è, nonostante la veste formale unitaria, scindibile in distinte ed autonome determinazioni autonomamente lesive delle posizioni di ciascun destinatario.
In altri termini, ogni destinatario subisce un effetto lesivo che, per quanto omogeneo e simile a quello subito dagli altri, è comunque sul piano giuridico-formale autonomo e distinto.
Mentre i destinatari dell'atto generale sono indeterminabili ex ante al momento della sua adozione e sono quindi individuati solo ex post, cioè quando l'atto generale viene concretamente applicato, i destinatari dell'atto plurimo sono immediatamente individuabili, già al momento dell'adozione dell'atto.
A differenza dell'atto generale, il quale per la sua generalità non è immediatamente lesivo delle posizioni dei singoli, l'atto plurimo è fonte di effetti pregiudizievoli immediati, nel momento stesso in cui viene adottato.
Per cui, a differenza di quanto accade per gli atti amministrativi generali, il singolo autonomamente leso da un atto ad effetti scindibili non può giovarsi del giudicato di annullamento ottenuto da altri soggetti destinatari dell'atto stesso.
La sentenza di annullamento non ha, quindi, effetti ultra-partes, atteso che gli effetti del giudicato necessariamente risentono della natura soggettivamente scindibile dell'atto annullato.
Al riguardo, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha precisato che “dalla qualificazione giuridica di un provvedimento amministrativo come avente natura di atto plurimo e non generale discende che il suo annullamento in sede giurisdizionale spiega effetto soltanto “inter-partes”, con la conseguente preclusione ad estendere gli effetti del relativo giudicato ad altri soggetti rimasti estranei al giudizio” (cfr. Cons. Stato n.
2152/2013).
Pertanto, si deve ritenere che gli effetti del giudicato della sentenza n. 1564/2006 del TAR
Calabria si estendono alle sole parti del giudizio e che la deliberazione della Giunta Regionale n.
460 del 28 maggio 2002, avente natura di atto plurimo, produce ancora i suoi effetti nei confronti dell'opposto che, essendo rimasto estraneo al suddetto giudizio, non può fondare il diritto di credito oggetto di causa sull'avvenuto annullamento di tale atto.
Tale ultima argomentazione priva di fondamento anche la sollevata eccezione di prescrizione del diritto, posto che quest'ultimo, prima ancora che estinto per prescrizione, non viene riconosciuto in capo alla parte opposta.
8 Infine, per completezza, si osserva che alcuna rilevanza spiega nella presente controversia la circostanza che la abbia inteso stipulare con altre strutture accreditate degli Parte_1 accordi transattivi, come segnalato da parte opposta nella propria comparsa di costituzione, potendosi - in ipotesi - trattare di strutture accreditate che avevano preso parte al giudizio TAR definito con la citata sentenza n. 1564/2006.
In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, si accoglie l'opposizione avanzata da parte della nei confronti del Parte_1 [...]
e, conseguentemente, si revoca il Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto n. 1431/2017 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data
8/11/2017.
Le spese di lite, trattandosi di questione già affrontata da questo Tribunale, seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Accoglie l'opposizione proposta dalla in persona del Presidente e Parte_1
legale rappresentante pro tempore, nei confronti della
[...]
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
1431/2017 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 8/11/2017;
- Condanna la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla
[...] rifusione delle spese di lite in favore della in persona del Presidente e Parte_1 legale rappresentante pro tempore, e dell' , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in € 7.052,00, oltre rimborso spese generali, i.v.a e c.p.a. come per legge.
Catanzaro, lì 4 novembre 2025 Il Giudice
dott.ssa NG Damiani
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