Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 28/05/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 562 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 562 /2025 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 11/02/2025, da:
(CF. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Paola Baleani,
[...] C.F._2 elettivamente domiciliati in a Fermo, Largo Manara n. 10, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Ragioni di fatto e di diritto e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. Parte_1 Parte_2 personalmente sottoscritto e depositato in data 11.02.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, anche in relazione alla figlia minore nata dalla loro relazione, in data 27.06.2012, hanno congiuntamente Persona_1 chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della predetta figlia nata fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1
2) Nel fine settimana, la minore trascorrerà alternativamente un week-end con la madre ed il successivo con il padre dalle ore 13 del venerdì alle ore 17 della domenica.
Durante le festività natalizie la minore trascorrerà la vigilia di Natale con un genitore e la festività con l'altro ovvero a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro.
Durante le vacanze Pasquali, la minore resterà 3 giorni consecutivi con il padre e 3 giorni con la madre, alternando ogni anno la festività Pasquale con l'uno e con l'altro genitore.
I genitori, nel periodo delle loro ferie estive, avranno con sé la figlia rispettivamente almeno per un periodo di
15 giorni consecutivi ciascuno.
Diverse ed ulteriori modalità di visita potranno essere sempre concordate dai genitori ed in particolare il potrà tenere con sé la figlia ogniqualvolta vorrà nel rispetto degli impegni di ciascun genitore e [delle] Per_1 esigenze della minore e del diritto di quest' ultima alla bigenitorialità.
3) I genitori hanno l'obbligo di comunicare il proprio recapito, anche telefonico mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando avranno con sé la minore.
4) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, a far Per_1 Parte_1 data dalla firma del presente ricorso, quale contributo al mantenimento della figlia, la somma di € 350,00
(trecentocinquanta) da rivalutarsi annualmente secondo indice ISTAT.
5) Saranno a carico dei genitori, in misura del 50 % cadauno, le spese straordinarie necessarie per la minore come da vigente Protocollo del Tribunale di Fermo da regolamentarsi secondo le previsioni ivi contenute.
6) Il Sig. , nell'obbligarsi a non presentare richiesta per la percezione della sua quota parte di Per_1 assegno unico, acconsente a che la percepisca in via esclusiva l'assegno de quo impegnandosi sia a Parte_1 sottoscrivere che a produrre la necessaria documentazione.
7) Le decisioni di maggiore interesse per la minore , relative all'istruzione, all'educazione ed Persona_1 alla salute, (scuola, gite scolastiche cure, sport, tempo libero ecc.) saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni, fermo restando che allorquando la minore starà con uno dei due genitori, l'altro non interferirà nell'altrui organizzazione e gestione.
8) Il padre, nei tempi di permanenza della minore presso di lui, si impegna a far sì che la stessa rispetti i
[suoi] impegni scolastici ed extrascolastici”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno indicato le proprie condizioni reddituali.
2 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
* * *
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della minore deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
❖ omologa le condizioni inerenti alla minore ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
❖ prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
❖ nulla sulle spese.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 15.05.2025
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
3