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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/12/2025, n. 5448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5448 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12327/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Torino Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12327/2025 promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
FERDINANDO PREVITI, elettivamente domiciliata in Modena, Via Castellaro nr. 31, presso lo stesso difensore Attrice
contro
C.F./P.I. CP_1 P.IVA_2
Convenuta contumace
Oggetto: contratto di vendita – inadempimento – cessione del credito
Conclusioni di parte attrice:
“In via principale, accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di compravendita concluso tra e ex art. 1454 c.c. e, in forza del contratto di cessione di Controparte_2 CP_1 credito stipulato tra e condannare in persona Controparte_2 Parte_1 CP_1 del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione della somma ricevuta da Controparte_2
pari ad euro 26.128,00, alla cessionaria oltre agli interessi legali e alla rivalutazione dal
[...] Parte_1 giorno della messa in mora ex art. 1224 c.c. e cioè dal 21.11.2024, al saldo effettivo;
In via subordinata, accertare e dichiarare il grave inadempimento di per la mancata esecuzione della prestazione dovuta e, CP_1 conseguentemente, la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto concluso tra e Controparte_2 per l'effetto condannare quest'ultima, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in forza CP_1 del contratto di cessione di credito stipulato tra e alla Controparte_2 Parte_1 restituzione integrale della somma ricevuta, pari ad euro 26.128,00, a oltre agli interessi Parte_1
pagina 1 di 3 legali e alla rivalutazione dal giorno della messa in mora ex art. 1224 c.c., e cioè dal 21.11.2024, al saldo effettivo. Vinte le spese di lite”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve ricostruzione dei fatti di causa In data 20.07.2024 la società concludeva con la un contratto Controparte_3 CP_1 di compravendita avente ad oggetto le merci indicate nella fattura n. 83/2024, per un corrispettivo di euro 26.128,00, che la prima provvedeva integralmente a versare attraverso due distinti bonifici (cfr. Contro doc. 1 fascicolo attoreo). La venditrice uttavia, rimaneva inadempiente all'obbligo di consegna della merce. In data 10.11.2024 la stipulava con la un atto di cessione del CP_2 Parte_1 credito, trasferendo alla cessionaria il diritto alla consegna delle borse e cinture di cui alla fattura n. 83/2024 ovvero, in alternativa, il credito alla restituzione della somma corrisposta per la fornitura mai eseguita (cfr. doc. 3 fascicolo attoreo). La , quale cessionaria, notificava alla debitrice ceduta l'intervenuta cessione e, con formale Parte_1 Contro diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. del 21.11.2024, intimava alla i eseguire la prestazione di consegna, avvertendo che, in difetto, il contratto si sarebbe risolto di diritto (cfr. doc. 5 fascicolo attoreo). Decorso infruttuosamente il termine assegnato, la , ritenuto risolto di diritto il contratto, Parte_1 in data 23.12.2024 richiedeva la restituzione della somma versata a titolo di prezzo per la merce non consegnata. Contro Persistendo l'inadempimento, la conveniva in giudizio la hiedendo l'accertamento Parte_1 della risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c., ovvero, in subordine, della risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., con conseguente condanna alla restituzione del prezzo. La non si costituiva in giudizio e, all'udienza del 2.12.2025, il Giudice, verificata la CP_1 regolarità della notifica del ricorso ex art. 281-decies c.p.c. e del decreto di fissazione udienza, ne dichiarava la contumacia.
2. Sulla legittimazione ad agire del ricorrente e sulla titolarità del diritto fatto valere in giudizio È noto che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, a fronte della cessione del credito, al cessionario “spettano soltanto i diritti rivolti alla realizzazione del credito ceduto (…) non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti all'essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente” (Cass., sez. II, 29 marzo 2024, n. 8579; in senso conforme, Cass., sez. III, 6 luglio 2018, n. 17727). Da tale premessa non è possibile desumere, nel caso in esame, il difetto di legittimazione ad agire del ricorrente né il difetto di titolarità del diritto fatto valere in giudizio. Secondo l'insegnamento giurisprudenziale (Cass. civ. Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951) ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, ciò che rileva è la prospettazione: l'attore deve affermare nella propria domanda di essere titolare del diritto dedotto in giudizio, condizione che risulta qui soddisfatta. Si tratta quindi di stabilire se l'attrice sia effettivamente titolare del diritto (alla pagina 2 di 3 restituzione della somma pagata da e pari ad euro 26.128,00) che Controparte_2 vanta in giudizio. Anche tale seconda condizione risulta qui soddisfatta, in forza della specifica pattuizione con cui Part
ha trasferito alla il credito alla restituzione della somma CP_2 Parte_1 corrisposta per la fornitura mai eseguita. L'unico ostacolo all'accoglimento della domanda attore sarebbe, in questo quadro, il difetto di legittimazione della cessionaria ad esercitare l'azione di risoluzione del contratto stipulato tra cui e Risoluzione del contratto che si è verificata, nel caso di specie, ex lege ai CP_2 CP_1 sensi dell'art. 1454 c.c., per effetto del protrarsi dell'inadempimento dell'obbligazione principale dopo la diffida inviata dalla cessionaria;
diffida che certamente il cessionario era legittimato a inviare, essendo la stessa finalizzata alla realizzazione del credito ceduto. Risoltosi ex lege il contratto, l'attrice risulta altresì titolare, in forza della pattuizione ulteriore contenuta nel contratto stipulato con , del credito restitutorio maturato nei confronti CP_2 della debitrice ceduta. Alla luce di quanto sopra la domanda attorea deve essere accolta.
3. Sulle spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta
− Accerta la risoluzione di diritto del contratto stipulato tra e Controparte_2
CP_1
− Condanna al pagamento a favore di di € 26.128,00, oltre interessi al CP_1 Parte_1 tasso legale dal 21.11.2024 e sino alla data di notifica del ricorso e da tale data e sino al saldo al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.
− Condanna l pagamento, a favore di delle spese del presente giudizio CP_1 Parte_1 che liquida come da valori mediani (ed esclusa la fase istruttoria) in € 3.397 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge
Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico in data 15.12.2025
Il Giudice Dott. Giovanni Castellani
Minuta redatta con l'assistenza della funzionaria AUPP Dr.ssa Alexandra Romeo pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Torino Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12327/2025 promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
FERDINANDO PREVITI, elettivamente domiciliata in Modena, Via Castellaro nr. 31, presso lo stesso difensore Attrice
contro
C.F./P.I. CP_1 P.IVA_2
Convenuta contumace
Oggetto: contratto di vendita – inadempimento – cessione del credito
Conclusioni di parte attrice:
“In via principale, accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di compravendita concluso tra e ex art. 1454 c.c. e, in forza del contratto di cessione di Controparte_2 CP_1 credito stipulato tra e condannare in persona Controparte_2 Parte_1 CP_1 del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione della somma ricevuta da Controparte_2
pari ad euro 26.128,00, alla cessionaria oltre agli interessi legali e alla rivalutazione dal
[...] Parte_1 giorno della messa in mora ex art. 1224 c.c. e cioè dal 21.11.2024, al saldo effettivo;
In via subordinata, accertare e dichiarare il grave inadempimento di per la mancata esecuzione della prestazione dovuta e, CP_1 conseguentemente, la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto concluso tra e Controparte_2 per l'effetto condannare quest'ultima, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in forza CP_1 del contratto di cessione di credito stipulato tra e alla Controparte_2 Parte_1 restituzione integrale della somma ricevuta, pari ad euro 26.128,00, a oltre agli interessi Parte_1
pagina 1 di 3 legali e alla rivalutazione dal giorno della messa in mora ex art. 1224 c.c., e cioè dal 21.11.2024, al saldo effettivo. Vinte le spese di lite”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve ricostruzione dei fatti di causa In data 20.07.2024 la società concludeva con la un contratto Controparte_3 CP_1 di compravendita avente ad oggetto le merci indicate nella fattura n. 83/2024, per un corrispettivo di euro 26.128,00, che la prima provvedeva integralmente a versare attraverso due distinti bonifici (cfr. Contro doc. 1 fascicolo attoreo). La venditrice uttavia, rimaneva inadempiente all'obbligo di consegna della merce. In data 10.11.2024 la stipulava con la un atto di cessione del CP_2 Parte_1 credito, trasferendo alla cessionaria il diritto alla consegna delle borse e cinture di cui alla fattura n. 83/2024 ovvero, in alternativa, il credito alla restituzione della somma corrisposta per la fornitura mai eseguita (cfr. doc. 3 fascicolo attoreo). La , quale cessionaria, notificava alla debitrice ceduta l'intervenuta cessione e, con formale Parte_1 Contro diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. del 21.11.2024, intimava alla i eseguire la prestazione di consegna, avvertendo che, in difetto, il contratto si sarebbe risolto di diritto (cfr. doc. 5 fascicolo attoreo). Decorso infruttuosamente il termine assegnato, la , ritenuto risolto di diritto il contratto, Parte_1 in data 23.12.2024 richiedeva la restituzione della somma versata a titolo di prezzo per la merce non consegnata. Contro Persistendo l'inadempimento, la conveniva in giudizio la hiedendo l'accertamento Parte_1 della risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c., ovvero, in subordine, della risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., con conseguente condanna alla restituzione del prezzo. La non si costituiva in giudizio e, all'udienza del 2.12.2025, il Giudice, verificata la CP_1 regolarità della notifica del ricorso ex art. 281-decies c.p.c. e del decreto di fissazione udienza, ne dichiarava la contumacia.
2. Sulla legittimazione ad agire del ricorrente e sulla titolarità del diritto fatto valere in giudizio È noto che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, a fronte della cessione del credito, al cessionario “spettano soltanto i diritti rivolti alla realizzazione del credito ceduto (…) non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti all'essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente” (Cass., sez. II, 29 marzo 2024, n. 8579; in senso conforme, Cass., sez. III, 6 luglio 2018, n. 17727). Da tale premessa non è possibile desumere, nel caso in esame, il difetto di legittimazione ad agire del ricorrente né il difetto di titolarità del diritto fatto valere in giudizio. Secondo l'insegnamento giurisprudenziale (Cass. civ. Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951) ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, ciò che rileva è la prospettazione: l'attore deve affermare nella propria domanda di essere titolare del diritto dedotto in giudizio, condizione che risulta qui soddisfatta. Si tratta quindi di stabilire se l'attrice sia effettivamente titolare del diritto (alla pagina 2 di 3 restituzione della somma pagata da e pari ad euro 26.128,00) che Controparte_2 vanta in giudizio. Anche tale seconda condizione risulta qui soddisfatta, in forza della specifica pattuizione con cui Part
ha trasferito alla il credito alla restituzione della somma CP_2 Parte_1 corrisposta per la fornitura mai eseguita. L'unico ostacolo all'accoglimento della domanda attore sarebbe, in questo quadro, il difetto di legittimazione della cessionaria ad esercitare l'azione di risoluzione del contratto stipulato tra cui e Risoluzione del contratto che si è verificata, nel caso di specie, ex lege ai CP_2 CP_1 sensi dell'art. 1454 c.c., per effetto del protrarsi dell'inadempimento dell'obbligazione principale dopo la diffida inviata dalla cessionaria;
diffida che certamente il cessionario era legittimato a inviare, essendo la stessa finalizzata alla realizzazione del credito ceduto. Risoltosi ex lege il contratto, l'attrice risulta altresì titolare, in forza della pattuizione ulteriore contenuta nel contratto stipulato con , del credito restitutorio maturato nei confronti CP_2 della debitrice ceduta. Alla luce di quanto sopra la domanda attorea deve essere accolta.
3. Sulle spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta
− Accerta la risoluzione di diritto del contratto stipulato tra e Controparte_2
CP_1
− Condanna al pagamento a favore di di € 26.128,00, oltre interessi al CP_1 Parte_1 tasso legale dal 21.11.2024 e sino alla data di notifica del ricorso e da tale data e sino al saldo al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.
− Condanna l pagamento, a favore di delle spese del presente giudizio CP_1 Parte_1 che liquida come da valori mediani (ed esclusa la fase istruttoria) in € 3.397 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge
Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico in data 15.12.2025
Il Giudice Dott. Giovanni Castellani
Minuta redatta con l'assistenza della funzionaria AUPP Dr.ssa Alexandra Romeo pagina 3 di 3