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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/11/2025, n. 4336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4336 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 13519/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13519/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nata il [...] a [...] codice fiscale: Parte_1
, rappresentata e difesa dell'Avv. Tammaro Iovine, come da procura in atti. C.F._1
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis,
LU OL, VI LA e CO FU, per procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: indebito previdenza
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31/10/2024 la ricorrente indicata in epigrafe, esponeva che in data
17/07/2024 e 19/07/2024, la sede di Aversa notificava a mezzo racc. a/r, n. 5 provvedimenti CP_1 di indebito oggettivo, datati 31 maggio 2024, con cui richiedeva la restituzione di somme che avrebbe percepito a titolo di indennità di malattia e maternità, senza alcun indicazione degli anni di riferimento e per l'importo complessivo di € 4.098,17, con avvertimento che, in caso di mancato pagamento, si sarebbe proceduto alla emissione di avviso di addebito (costituente titolo esecutivo) con conseguente riscossione coatta mediante ruolo ed aggravio di spese;
che tale richiesta era illegittima non avendo mai percepito tali somme e, soprattutto, non avendo l' notificato alcun atto relativo ad eventuali CP_1 accertamenti posti in essere nei suoi confronti, in afferenza a qualsivoglia posizione lavorativa, né tantomeno alcun atto di disconoscimento di rapporto di lavoro, od altro atto interruttivo della prescrizione del presunto di diritto di credito.
Tanto premesso chiedeva “dichiararsi e disporsi la nullità e/o inefficacia dei provvedimenti di indebito oggetto della presente impugnativa, per i motivi espressi al capo II del presente ricorso;
III) dichiararsi la decadenza dall'azione cui incorsa l' per i motivi espressi al capo III dei motivi del presente CP_1 ricorso;
IV) dichiararsi che il resistente , sulla scorta dei provvedimenti di indebito Controparte_2 oggetto di causa ed impugnati, non vanta alcun diritto, pretesa o credito nei confronti della ricorrente a titolo di indennità di malattia e maternità per la somma totale di € 4.098,17, reclamata, ovvero diversa somma stabilita dal Giudice;
V) dichiararsi irripetibile la somma complessiva di € 4.098,17, pretesa dall' nei confronti del ricorrente, a titolo di indennità di malattia e maternità ovvero CP_1 diversa somma stabilita dal Giudice;
VI) condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio;
con attribuzione ai sottoscritti avvocati anticipatari”.
Il resistente si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, CP_1 con integrale compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto che il ricorso ha ad oggetto i seguenti indebiti: indebito n.24562 di euro 925,13 periodo dal 09.02.2007 al 31.03.2007 per indennità di malattia percepita e non dovuta;
indebito n. 24565 di euro 1.118,55 periodo sal 30.01.2004 al
25.03.2004 per indennità di malattia percepita e non dovuta;
indebito n. 24568 di euro 1.206,93 periodo dal 25.01.2006 al 21.03.2006 per indennità di malattia percepita e non dovuta;
indebito n.
24571 di euro 518,71 periodo dal 27.01.2005 al 26.02.2005 per indennità di malattia percepita e non dovuta;
indebito n. 24572 di euro 331,85 periodo dal 06.04.2005 al 02.05.2005 per indennità di malattia percepita e non dovuta, scaturiti a seguito di messaggio Lotus del 13.08.2009 della sede di
Caserta, con cancellazione delle 51.gg lavorative e che al termine dell'Istruttoria, come relazionato dall'ufficio amministrativo, ritenuto gli stessi non dovuti, si era proceduto a far cessare ogni ulteriore azione di recupero, con sospensione delle relative posizioni in procedura RI (“sospeso MAV”).
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Preliminarmente, in ragione della soddisfazione della pretesa in corso del giudizio deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambi le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla domanda, trova la sua giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass. 25.5.87).
Inoltre, perché il processo possa concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario che ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti e, cioè che l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la stessa sarebbe improponibile ab origine per carenza di interesse all'azione; che il fatto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione idonea ad eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ( cfr. Cass. n.2038/97).
In applicazione dei summenzionati principi, nel caso di specie, tenuto conto delle dichiarazioni dei procuratori costituiti e della documentazione depositata, deve ritenersi che l'annullamento dei provvedimenti di indebito e l'abbandono dal parte dell' di ogni procedura di recupero delle CP_1 somme indicate nei provvedimenti opposti, abbia soddisfatto la pretesa della ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere
(Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche nella misura minima in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona del giudice Dott.ssa Raffaella Paesano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 886,00 per compensi CP_1 professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 6/11/2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13519/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nata il [...] a [...] codice fiscale: Parte_1
, rappresentata e difesa dell'Avv. Tammaro Iovine, come da procura in atti. C.F._1
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis,
LU OL, VI LA e CO FU, per procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: indebito previdenza
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31/10/2024 la ricorrente indicata in epigrafe, esponeva che in data
17/07/2024 e 19/07/2024, la sede di Aversa notificava a mezzo racc. a/r, n. 5 provvedimenti CP_1 di indebito oggettivo, datati 31 maggio 2024, con cui richiedeva la restituzione di somme che avrebbe percepito a titolo di indennità di malattia e maternità, senza alcun indicazione degli anni di riferimento e per l'importo complessivo di € 4.098,17, con avvertimento che, in caso di mancato pagamento, si sarebbe proceduto alla emissione di avviso di addebito (costituente titolo esecutivo) con conseguente riscossione coatta mediante ruolo ed aggravio di spese;
che tale richiesta era illegittima non avendo mai percepito tali somme e, soprattutto, non avendo l' notificato alcun atto relativo ad eventuali CP_1 accertamenti posti in essere nei suoi confronti, in afferenza a qualsivoglia posizione lavorativa, né tantomeno alcun atto di disconoscimento di rapporto di lavoro, od altro atto interruttivo della prescrizione del presunto di diritto di credito.
Tanto premesso chiedeva “dichiararsi e disporsi la nullità e/o inefficacia dei provvedimenti di indebito oggetto della presente impugnativa, per i motivi espressi al capo II del presente ricorso;
III) dichiararsi la decadenza dall'azione cui incorsa l' per i motivi espressi al capo III dei motivi del presente CP_1 ricorso;
IV) dichiararsi che il resistente , sulla scorta dei provvedimenti di indebito Controparte_2 oggetto di causa ed impugnati, non vanta alcun diritto, pretesa o credito nei confronti della ricorrente a titolo di indennità di malattia e maternità per la somma totale di € 4.098,17, reclamata, ovvero diversa somma stabilita dal Giudice;
V) dichiararsi irripetibile la somma complessiva di € 4.098,17, pretesa dall' nei confronti del ricorrente, a titolo di indennità di malattia e maternità ovvero CP_1 diversa somma stabilita dal Giudice;
VI) condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio;
con attribuzione ai sottoscritti avvocati anticipatari”.
Il resistente si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, CP_1 con integrale compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto che il ricorso ha ad oggetto i seguenti indebiti: indebito n.24562 di euro 925,13 periodo dal 09.02.2007 al 31.03.2007 per indennità di malattia percepita e non dovuta;
indebito n. 24565 di euro 1.118,55 periodo sal 30.01.2004 al
25.03.2004 per indennità di malattia percepita e non dovuta;
indebito n. 24568 di euro 1.206,93 periodo dal 25.01.2006 al 21.03.2006 per indennità di malattia percepita e non dovuta;
indebito n.
24571 di euro 518,71 periodo dal 27.01.2005 al 26.02.2005 per indennità di malattia percepita e non dovuta;
indebito n. 24572 di euro 331,85 periodo dal 06.04.2005 al 02.05.2005 per indennità di malattia percepita e non dovuta, scaturiti a seguito di messaggio Lotus del 13.08.2009 della sede di
Caserta, con cancellazione delle 51.gg lavorative e che al termine dell'Istruttoria, come relazionato dall'ufficio amministrativo, ritenuto gli stessi non dovuti, si era proceduto a far cessare ogni ulteriore azione di recupero, con sospensione delle relative posizioni in procedura RI (“sospeso MAV”).
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Preliminarmente, in ragione della soddisfazione della pretesa in corso del giudizio deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambi le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla domanda, trova la sua giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass. 25.5.87).
Inoltre, perché il processo possa concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario che ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti e, cioè che l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la stessa sarebbe improponibile ab origine per carenza di interesse all'azione; che il fatto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione idonea ad eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ( cfr. Cass. n.2038/97).
In applicazione dei summenzionati principi, nel caso di specie, tenuto conto delle dichiarazioni dei procuratori costituiti e della documentazione depositata, deve ritenersi che l'annullamento dei provvedimenti di indebito e l'abbandono dal parte dell' di ogni procedura di recupero delle CP_1 somme indicate nei provvedimenti opposti, abbia soddisfatto la pretesa della ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere
(Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche nella misura minima in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona del giudice Dott.ssa Raffaella Paesano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 886,00 per compensi CP_1 professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 6/11/2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Paesano