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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/11/2025, n. 2090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2090 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c e ritenuta la causa matura per la decisione ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1865/2020 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il Parte_1
24.06.1963 ed ivi residente in c.da Moira n° 236 cf:
elettivamente domiciliata in Brolo via C. C.F._1
Colombo n° 5 presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Cancellazione elenchi anagrafici anno 2015;
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/06/2020, la ricorrente adiva codesto Giudice del
Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2015 per 102 giornate annue alle dipendenze della
[...]
con sede in Tortorici. Controparte_2 Lamentava che nel gennaio 2020 l' aveva proceduto alla cancellazione CP_1
della stessa dagli elenchi anagrafici per tale anno.
Rilevava che l' aveva immotivatamente cancellato le giornate agricole CP_1
riferibili al suddetto anno ed inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e le giornate cancellate, con condanna dell' ad effettuare la suddetta reiscrizione;
CP_1
con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
L' restava contumace, nonostante la regolarità della notifica. CP_1
La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo di prova per testi.
In data odierna la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
La ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritta presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2015, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura per 102 giornate nel 2015 alle dipendenze della ditta . CP_2
Va, preliminarmente, dato atto della tempestività del ricorso.
Passando al merito della domanda, ritiene questo decidente che parte ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un CP_1
controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare
2 l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass.
11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n. 14642/2012).
Le risultanze della prova testimoniale, infatti hanno evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di Parte_1
alle dipendenze della .
[...] Controparte_2
Invero il teste , escusso all'udienza del 11/10/2024, ha Testimone_1
confermato la circostanza per cui la ricorrente abbia lavorato nel 2015 alle dipendenze della , per 102 giornate, con orario di lavoro Controparte_2 dalle 7.00 alle 16.00 e un'ora per la pausa pranzo, dal lunedì al sabato;
l'attività lavorativa si svolgeva nei terreni siti a Tortorici, ove vi erano prevalentemente dei noccioleti, ove gli stessi curavano la raccolta delle nocciole e la pulizia dei terreni.
Il teste, che ha dichiarato di conoscere tutte le superiori circostanze in quanto anche lui lavorava per la medesima ditta, quasi sempre insieme alla ricorrente e per il medesimo periodo, ha affermato che il datore di lavoro era quasi sempre presente e dava le direttive;
la paga Persona_1 giornaliera era di € 50,00, e lo stesso provvedeva al pagamento degli operai tutti insieme sul posto di lavoro.
Ora, al di là di una pur necessaria valutazione dell'attendibilità del teste, che ha affermato di aver lavorato presso la , e di aver proposto Controparte_2
ricorso avverso la Cancellazione delle giornate, risulta di tutta evidenza la preponderanza, nel quadro istruttorio complessivo, degli elementi che consentono di ritenere esistente il rapporto di lavoro di
[...]
alle dipendenze della . Parte_1 Controparte_2
Dalle superiori emergenze istruttorie non può che trarsi la conclusione secondo cui la ricorrente ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, specialmente in relazione alla sussistenza di un rapporto di
3 lavoro- con tutti i caratteri tipici della subordinazione- alle dipendenze della ditta . CP_2
La contumacia dell' , inoltre, impedisce di verificare ulteriori elementi CP_1
nonché di valutare il verbale ispettivo svolto per la ditta indicata. Si ribadisce, comunque, che nel presente giudizio è in discussione la posizione di parte ricorrente e non della ditta oggetto di accertamento.
Alla luce di quanto sopra, la domanda della ricorrente è fondata e va accolta.
Le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate in dispositivo ex D.M.
n. 147/2022, parametri minimi e in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni affrontate, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, contro l' con ricorso depositato il 10/06/2020,
[...] CP_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell' ; CP_1
- Dichiara che ha lavorato per Parte_1
la nel 2015 per un complessivo di 102 giornate;
Controparte_2
- Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro CP_1
€ 1.312,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Patti, 21 novembre 2025
Il Giudice
(Dott. Carmelo Proiti)
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