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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 15/07/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.1429/2025
VERBALE DI UDIENZA del 15/07/2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. DESANTIS TIZIANA che si riporta al ricorso, insistendo per l'accoglimento.
Per nessuno è presente. CP_1
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP dott.ssa Fatima F. Mallamaci, nel procedimento iscritto al n. 1429 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA , rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Desantis, Parte_1 giusta procura in atti;
ricorrente;
E
in Controparte_2 persona del suo Presidente pro-tempore,
intimato contumace
All'udienza del 15 luglio 2025 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura dei motivi alle ore 13,00, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto: indebito indennità malattia e maternità
Con ricorso depositato in data 29 aprile 2025 la ricorrente in epigrafe esponeva di CP_ ave ricevuto, in data 12/6/24, dall una missiva con la quale si sollecitava il pagamento della somma di € 3.997,05 per somme indebitamente percepite su prestazione di indennità malattia e Maternità per il periodo dal 12/01/1994 al
31/12/1994, a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
Avverso il provvedimento proponeva ricorso al Comitato Provinciale , CP_1 rimasto senza esito.
A fondamento del ricorso sosteneva l'illegittimità della richiesta di restituzione reputando sussistenti i presupposti di legge per la percezione della prestazione.
In ogni caso, rilevava che la richiesta di restituzione è stata inviata a distanza di oltre 20 anni dalla erogazione della prestazione senza che nelle more sia mai stato inviato alcun atto alla ricorrente, con conseguente estinzione del diritto alla ripetizione per decorso del termine prescrizionale.
Pag. 2 di 4 Adiva, pertanto, l'intestato tribunale al fine di sentire dichiarare di non essere tenuta a restituire le somme di cui al provvedimento impugnato per l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dall , con richiesta di restituzione di quanto CP_1 eventualmente trattenuto a tale titolo.
L' , a cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituito in CP_1 giudizio e ne deve essere dichiarata la contumacia.
Il ricorso merita di essere accolto.
L'azione di ripetizione dell' è sicuramente tardiva. CP_1
Nella lettera con cui l chiede la restituzione delle somme, datata 12 giugno CP_2
2024, si fa riferimento a una precedente richiesta datata 3 maggio 1999 contenente la comunicazione che il pagamento delle prestazioni non era dovuto a causa dell'avvenuto accertamento della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
È evidente che il tempo intercorso tra le due missive ha determinato il maturarsi del termine prescrizionale decennale applicabile alla materia dell'indebito.
La pretesa dell' , in mancanza di prova, anche per la contumacia dell' , CP_1 CP_2 di periodici atti interruttivi della prescrizione è, dunque, inesigibile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza con distrazione.
P.Q.M.
Il giudice, ogni diversa domanda eccezione, deduzione ed istanza disattese, così provvede:
accoglie il ricorso;
dichiara estinto per prescrizione il diritto alla restituzione delle somme portate dalla richiesta pervenuta alla ricorrente in data 12.06.2024;
condanna l' a restituire alla ricorrente le somme eventualmente trattenute e o CP_1 compensate con eventuali crediti, in ragione dell'indebito di cui in ricorso;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 886,00, CP_1 primo scaglione cause di previdenza, esclusa la fase istruttoria, oltre spese
Pag. 3 di 4 generali al 15%, CPA e IVA se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato che ne ha fatto richiesta.
Palmi, lì 15 luglio 2025
Il GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
Pag. 4 di 4
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.1429/2025
VERBALE DI UDIENZA del 15/07/2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. DESANTIS TIZIANA che si riporta al ricorso, insistendo per l'accoglimento.
Per nessuno è presente. CP_1
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP dott.ssa Fatima F. Mallamaci, nel procedimento iscritto al n. 1429 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA , rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Desantis, Parte_1 giusta procura in atti;
ricorrente;
E
in Controparte_2 persona del suo Presidente pro-tempore,
intimato contumace
All'udienza del 15 luglio 2025 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura dei motivi alle ore 13,00, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto: indebito indennità malattia e maternità
Con ricorso depositato in data 29 aprile 2025 la ricorrente in epigrafe esponeva di CP_ ave ricevuto, in data 12/6/24, dall una missiva con la quale si sollecitava il pagamento della somma di € 3.997,05 per somme indebitamente percepite su prestazione di indennità malattia e Maternità per il periodo dal 12/01/1994 al
31/12/1994, a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
Avverso il provvedimento proponeva ricorso al Comitato Provinciale , CP_1 rimasto senza esito.
A fondamento del ricorso sosteneva l'illegittimità della richiesta di restituzione reputando sussistenti i presupposti di legge per la percezione della prestazione.
In ogni caso, rilevava che la richiesta di restituzione è stata inviata a distanza di oltre 20 anni dalla erogazione della prestazione senza che nelle more sia mai stato inviato alcun atto alla ricorrente, con conseguente estinzione del diritto alla ripetizione per decorso del termine prescrizionale.
Pag. 2 di 4 Adiva, pertanto, l'intestato tribunale al fine di sentire dichiarare di non essere tenuta a restituire le somme di cui al provvedimento impugnato per l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dall , con richiesta di restituzione di quanto CP_1 eventualmente trattenuto a tale titolo.
L' , a cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituito in CP_1 giudizio e ne deve essere dichiarata la contumacia.
Il ricorso merita di essere accolto.
L'azione di ripetizione dell' è sicuramente tardiva. CP_1
Nella lettera con cui l chiede la restituzione delle somme, datata 12 giugno CP_2
2024, si fa riferimento a una precedente richiesta datata 3 maggio 1999 contenente la comunicazione che il pagamento delle prestazioni non era dovuto a causa dell'avvenuto accertamento della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
È evidente che il tempo intercorso tra le due missive ha determinato il maturarsi del termine prescrizionale decennale applicabile alla materia dell'indebito.
La pretesa dell' , in mancanza di prova, anche per la contumacia dell' , CP_1 CP_2 di periodici atti interruttivi della prescrizione è, dunque, inesigibile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza con distrazione.
P.Q.M.
Il giudice, ogni diversa domanda eccezione, deduzione ed istanza disattese, così provvede:
accoglie il ricorso;
dichiara estinto per prescrizione il diritto alla restituzione delle somme portate dalla richiesta pervenuta alla ricorrente in data 12.06.2024;
condanna l' a restituire alla ricorrente le somme eventualmente trattenute e o CP_1 compensate con eventuali crediti, in ragione dell'indebito di cui in ricorso;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 886,00, CP_1 primo scaglione cause di previdenza, esclusa la fase istruttoria, oltre spese
Pag. 3 di 4 generali al 15%, CPA e IVA se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato che ne ha fatto richiesta.
Palmi, lì 15 luglio 2025
Il GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
Pag. 4 di 4