Art. 1.
A decorrere dall'anno accademico 1959-60 sono istituiti, presso le Universita', quattro nuovi posti di professore di ruolo. Alla destinazione dei posti verra' provveduto con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro.
A decorrere dall'anno accademico 1959-60 sono istituiti, presso le Universita', quattro nuovi posti di professore di ruolo. Alla destinazione dei posti verra' provveduto con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro.