Articolo 1 della Legge 26 dicembre 1960, n. 1581
Articolo 2
Versione
1 gennaio 1961
Art. 1.
A decorrere dall'anno accademico 1959-60 sono istituiti, presso le Universita', quattro nuovi posti di professore di ruolo. Alla destinazione dei posti verra' provveduto con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1961