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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 10878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10878 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1808/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 al n. 1808 vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in allegato al ricorso, dagli Avv.ti Carlo Parte_1
De NI e IO AN ed elettivamente domiciliati in Roma, Via Magna Grecia 84, presso lo studio del primo
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
RESISTENTE
CONTUMACE NONCHE' in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in CP_2
allegato alla memoria di costituzione, dagli Avv.ti Sergio Aragona e Paola Mussa, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Torino, Via San Quintino 10
RESISTENTE
pagina 1 di 12 Oggetto del giudizio: differenze retributive – responsabilità solidale tra appaltatore e committente ai sensi dell'art. 29, comma 2 d.lgs. n. 276/2003.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17 gennaio 2025, si è rivolto al Tribunale di Parte_1
Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, rappresentando che era stato assunto dalla con contratto a tempo indeterminato a far data dal 25.6.2018, con Controparte_3
qualifica di operaio, mansioni di autista, con inquadramento nel livello retributivo 3L indicato nel CCNL Trasporto Merci e Spedizioni (doc. n. 1); che, in seguito a cessione di contratto (doc. n.4), il rapporto di lavoro era continuato con la (v. Controparte_1
n. 4 buste paga allegate sub doc. n. 3) a partire dal 26 giugno 2021 ed era cessato in data
13 febbraio 2024 (allorché si era dimesso per giusta causa, non ricevendo la retribuzione da alcuni mesi), con osservanza del medesimo orario di lavoro;
che la sede di lavoro era sempre stata il magazzino sito in Roma, Via Corcolle, 8/10, presso cui si era recato per prendere in consegna un automezzo ed effettuare consegne di bevande in Roma e provincia;
che era intercorso un contratto di appalto tra le suindicate società e la PA
S.r.l. (committente), come, peraltro, affermato espressamente dalla PA S.r.l. nella lettera del 16 febbraio 2024 (doc. n. 7) dalla medesima inoltrata a tutti i lavoratori che avevano inviato la prima lettera di messa in mora del 13 febbraio/01 marzo 2024 (doc. n.
8); che nell'ultima busta paga in suo possesso (gennaio 2024 – doc. n. 9) risultavano, tra l'altro, n. 17,4715 ore di ferie residue, n. 173,8783 ore di permessi residui e n. 109,0516 ore di festività residue, a tutt'oggi non pagate;
che inoltre non aveva percepito la retribuzione di febbraio 2024 ed il T.F.R., pari ad €8.863,45 (come risultante da
Certificazione Unica 2024 – doc. n.10); che dai conteggi allegati (doc. n.11), tenuto conto di quanto riportato sulle busta paga, tenuto conto, altresì, della qualità e quantità del lavoro svolto, delle disposizioni del contratto collettivo di categoria indicato e delle annesse tabelle retributive e comunque in applicazione, in via subordinata, dell'art.36
Cost. e dell'art. 2099 c.c., risultava che doveva ancora percepire le somme di seguito indicate: “RETRIBUZIONE FEBBRAIO 2024 (13 giorni) €1.155,57, FERIE RESIDUE
pagina 2 di 12 € 194,13, PERMESSI RESIDUI €1.932,08, FESTIVITA' RESIDUE €1.211,74,
INDENNITA' SOSTITUTIVA PREAVVISO (15 giorni) €1.333,35, T.F.R. €10.498,21 (v.
C.U. 2024), per un TOTALE di €16.325,08”.
Tanto premesso in fatto, richiamato il disposto dell'art. 29, comma 2, D. Lgs. 276/2003
e dunque l'obbligo solidale esistente, in caso di appalto di opere o di servizi, tra il committente ed il datore di lavoro appaltatore, in relazione ai trattamenti retributivi
(nonché ai contributi e ai premi assicurativi) maturati dai lavoratori, in relazione al periodo di esecuzione dell'appalto; evidenziato che il D.L. 25/2017, conv. in L. 49/2017, ha abrogato l'istituto dell'escussione preventiva del patrimonio dell'impresa appaltatrice;
riconosciuto che dal predetto obbligo solidale in capo alla committente restano escluse somme dovute ad altro titolo (es. sanzioni amministrative, sanzioni civili, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, risarcimento del danno da licenziamento illegittimo v. Cass. 27678/2018), ha precisato dunque che “nel caso di specie entrambe le società convenute rispondono in solido per il pagamento della retribuzione febbraio 2024 (€1.155,57) e del T.F.R. (€10.498,21), per un importo complessivo di €11.653,78, mentre per il pagamento dell'indennità sostitutiva delle
FERIE RESIDUE, pari ad €194,13, dell'indennità sostitutiva dei PERMESSI RESIDUI, pari ad €1.932,08, dell'indennità sostitutiva delle FESTIVITA' RESIDUE, pari ad
€1.211,74, nonché dell'INDENNITA' SOSTITUTIVA PREAVVISO (15 giorni), pari ad
€1.333,35, per un importo complessivo di €4.671,30, risponde soltanto l'appaltatore
. Controparte_4
Ha quindi concluso chiedendo: “accertata la sussistenza di un contratto di appalto tra la e la nonché con la e la CP_2 Controparte_1 Controparte_3 [...]
condannare la in persona del legale rappresentante p.t. e Controparte_5 CP_2
la in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra di loro, al Controparte_1
pagamento, in favore del ricorrente, della retribuzione febbraio 2024 (€1.155,57) e del
T.F.R. (€10.498,21), per un importo complessivo di €11.653,78, o della diversa somma che verrà accertata in corso di causa e/o che il giudice adito vorrà liquidare, anche con
pagina 3 di 12 valutazione equitativa;
condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità sostitutiva delle FERIE RESIDUE, pari ad €194,13, dell'indennità sostitutiva dei PERMESSI
RESIDUI, pari ad €1.932,08, dell'indennità sostitutiva delle FESTIVITA' RESIDUE, pari ad €1.211,745, per un importo complessivo di €3.337,95, o della diversa somma che verrà accertata in corso di causa e/o che il giudice adito vorrà liquidare, anche con valutazione equitativa. Oltre agli interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti al saldo effettivo, con gli interessi sugli interessi dalla domanda ed alla rivalutazione monetaria”.
Pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso e del pedissequo decreto, non si è costituita in giudizio la di cui pertanto è stata dichiarata la Controparte_1
contumacia.
Si è invece costituita in giudizio la premettendo: che aveva concluso, in data CP_2
1 febbraio 2014, contratto di appalto di servizi di magazzinaggio e di trasporto con il
, in forza del quale il predetto “anche attraverso le Controparte_6 CP_6
proprie consorziate” aveva assunto l'esecuzione dei servizi di magazzinaggio, presso il deposito sito in Roma, Via Corcolle 8/10, e di trasporto;
che il in CP_2 CP_6
questione aveva poi affidato i servizi alle subappaltatrici/consorziate Controparte_7
che avevano quindi operato all'interno del deposito con proprio Controparte_5
personale; che il citato contratto di appalto era stato risolto da in data CP_2
9.2.2024 per fatto e colpa della che con sentenza n. 153/2025 del CP_8
20.2.2025 il Tribunale di Roma aveva dichiarato la liquidazione giudiziale della che, con pec del 15.4.2025, aveva intimato alla di CP_8 Controparte_1
pagare al ricorrente le differenze retributive da questi rivendicate.
Così ricostruiti i soggetti coinvolti nel contratto di appalto e i relativi rapporti, ha rappresentato di voler esperire, in via anticipata, seppur condizionata al pagamento (di una parte) di quanto richiesto dal ricorrente, azione di regresso ex art. 1299 c.c., nei confronti della datrice di lavoro di quest'ultimo. Ha chiesto pertanto di essere pagina 4 di 12 autorizzata alla chiamata in causa della al fine di ottenerne la Controparte_1
condanna al rimborso di quanto eventualmente dovesse essere condannata a versare al ricorrente.
Il giudice, ritenuto che la domanda di condanna nei confronti dell'altra convenuta configurasse una domanda riconvenzionale, rilevata l'assenza di istanza di differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e dunque ritenutane l'inammissibilità, non ha autorizzato la predetta “chiamata in causa”.
Nel corso del giudizio il ricorrente e hanno sottoscritto verbale di CP_2
conciliazione, con rinuncia quindi da parte del ricorrente al ricorso, nonché alle pretese e ai diritti con esso fatti valere nei confronti della predetta società.
Il giudizio è proseguito quindi al fine di accertare la fondatezza delle pretese creditorie avanzate nei confronti della datrice di lavoro.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza, sulla base delle seguenti motivazioni.
*****
Oggetto del presente giudizio.
Con il presente giudizio, il ricorrente ha avanzato pretese retributive tanto nei confronti della propria datrice di lavoro/appaltatrice (o meglio consorziata dell'appaltatrice), quanto nei confronti della committente.
E' bene precisare che è pacifica tra le parti (oltre che documentata dalla stessa CP_2
– v. doc. 2) l'esistenza di un contratto di appalto tra la ed il
[...] CP_2 CP_6
, così come è ammesso dalla stessa committente che i servizi di magazzino e
[...]
trasporto oggetto di appalto sono stati affidati dal in questione ad alcune CP_6
delle sue consorziate, tra cui e (di cui Controparte_3 CP_1 Controparte_5
una appunto è la datrice di lavoro del ricorrente).
Incontestato poi è l'impiego continuativo del ricorrente nell'ambito solo di tale appalto.
Tanto chiarito, va precisato che, se nei confronti della committente PA il ricorrente avanza domanda di pagamento delle spettanze retributive maturate in costanza di pagina 5 di 12 rapporto e non corrisposte dalla datrice di lavoro, in forza dell'art. 29, comma 2, D. Lgs.
273/2003 (secondo cui, “in caso di appalto di opere e servizi, il committente … è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”), nei confronti della datrice di lavoro formula richiesta di pagamento anche delle ulteriori voci che, non avendo natura strettamente retributiva, bensì indennitaria (quali l'indennità di ferie, permessi e festività non goduti, nonché l'indennità sostitutiva del preavviso), non rientrano (per giurisprudenza costante) nella responsabilità solidale del committente, limitata come detto agli oneri retributivi e contributivi.
In merito al rapporto intercorrente tra la committente ed il appaltatore e poi CP_6
tra quest'ultimo e la società consorziata, affidataria del servizio, alle cui dipendenze ha lavorato il ricorrente, è appena il caso di rilevare che, “Nell'ipotesi di contratto
d'appalto stipulato con un , il vincolo contrattuale sussistente tra il CP_6
committente e il , e tra quest'ultimo e le società consorziate, fa sì che il CP_6
committente sia solidalmente responsabile, ex art. 29, comma 2, del D.lgs n. 276 del
2003 … per gli inadempimenti delle consorziate, dovendo individuarsi in queste ultime le vere 'appaltatrici', rispetto alle quali sorge l'esigenza di tutela in favore dei lavoratori, posta a fondamento della citata disposizione” (Cass. 40782/2021).
La domanda di chiamata in causa della formulata da Controparte_1 CP_2
[...]
chiamata dunque a rispondere ex art. 29 D. Lgs. cit., in qualità di CP_2
responsabile in solido con la datrice di lavoro del ricorrente, ha chiesto di essere autorizzata a “chiamare in causa” la al fine di ottenere la condanna Controparte_1
dell'appaltatrice alla corresponsione in suo favore di quanto dovesse essere condannata a pagina 6 di 12 pagare in favore del ricorrente. Nella memoria di costituzione non è stata però formulata istanza di differimento della prima udienza, ai sensi dell'art. 418 c.p.c..
Ebbene, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte deve qualificarsi
“domanda riconvenzionale” non solo quella che il convenuto formuli nei confronti dell'attore, ma anche quella che il convenuto formuli nei confronti di altro convenuto, che già sia parte del processo (v. Cass. 7258/2013, Cass. 25415/2017 e Cass.
6846/2017), sicché anche in questo secondo caso si applicano le forme previste per la domanda riconvenzionale proposta nei confronti dell'attore (v. ancora Cass. 25415/2017
e Cass. 6846/2017).
Né può pervenirsi a conclusioni diverse in considerazione di quanto affermato nella più recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. 9441/2022), la cui massima afferma che
“Il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto dall'art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa di terzo, ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini
e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall'art. 167, comma 2, c.p.c.”, ma che in motivazione ulteriormente argomenta che “La domanda proposta da un convenuto nei confronti di altro convenuto non soggiace ad altri oneri di forma che la formulazione entro il medesimo termine stabilito per la formulazione d'una domanda riconvenzionale in senso stretto, e cioè nei confronti dell'attore (sentenze 12558/99 e
6846/17, citt.), ed ovviamente la notifica al destinatario di essa, se sia rimasto contumace”; con ciò implicitamente prospettando che la notifica della suddetta domanda
(ove tempestivamente formulata nel termine per proporre domanda riconvenzionale) vada effettuata al solo convenuto contumace e che in ogni caso non sia necessaria, nella comparsa contenente la riconvenzionale cd. trasversale, formulare istanza di differimento della prima udienza.
Ora però se quella proposta nei confronti di altro convenuto è comunque una domanda riconvenzionale (che mira dunque alla sua condanna), è necessario che il convenuto destinatario di detta domanda (al pari del ricorrente, per il caso di ordinaria domanda pagina 7 di 12 riconvenzionale) sia messo in condizione di potersi adeguatamente difendere.
Considerato quindi che l'istanza di differimento dell'udienza e la concessione del termine per la notifica della memoria contenente la domanda riconvenzionale (così come previsto dall'art. 418 c.p.c. per il rito lavoro) assolvono proprio la funzione di consentire il pieno esercizio del suddetto diritto di difesa, deve concludersi per l'imprescindibilità del rispetto di tali oneri formali ai fini dell'ammissibilità della domanda stessa.
In conclusione, in difetto, come nel caso in esame, dell'istanza di differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c. (al fine di consentire la notifica della memoria contenente la riconvenzionale all'altra convenuta), la relativa domanda non può che essere ritenuta inammissibile.
La conciliazione intervenuta in corso di causa tra il ricorrente e CP_2
In corso di causa il ricorrente e hanno concluso una conciliazione giudiziale, CP_2
in forza della quale, a fronte della rinuncia da parte del lavoratore al ricorso e a tutte le pretese e a tutti i diritti con esso fatto valere nei confronti della quest'ultima CP_2
si è obbligata a corrispondergli la somma lorda di euro 8.863,45 a titolo di TFR (come da CU 2024), nonché l'ulteriore somma lorda di euro 786,60 a titolo transattivo (così per un totale lordo di euro 9.650,00), oltre che la somma di euro 1.400,00 oltre CPA, a titolo di concorso nelle spese di lite.
E' bene in ogni caso precisare che, nel predetto accordo, il ricorrente ha altresì dichiarato di surrogare PA, ai sensi dell'art. 1203 c.c., nelle proprie ragioni creditorie fino all'importo di cui al punto 3 (ovvero per le sole somme riconosciute a titolo retributivo).
Come concordato tra le suddette parti, ogni ragione di contesa è tra le stesse cessata, sicché appare opportuno, al di là di quanto già dichiarato a verbale, dichiarare anche nella presente sede la cessazione della materia del contendere relativamente alle domande proposte dal ricorrente nei confronti di EN stato raggiunto tra CP_2
queste parti un accordo anche sulle spese di lite, nulla va disposto al riguardo.
pagina 8 di 12 Il giudizio è dunque proseguito al solo fine di accertare la fondatezza delle pretese avanzate dal ricorrente nei confronti della propria datrice di lavoro.
Gli effetti della conciliazione sulle domande proposte nei confronti della datrice di lavoro.
Per effetto della conciliazione/transazione intervenuta tra il ricorrente ed uno dei coobbligati in solido si è prodotto lo scioglimento dell'obbligazione solidale e quindi la separazione della posizione del condebitore transigente da quella dell'altro condebitore.
Mentre l'obbligazione del primo è totalmente estinta, quella del secondo non lo è (o, meglio, per quanto di seguito precisato, non lo è totalmente).
L'adempimento delle concessioni transattive previste in favore del creditore possiede invero una attitudine estintiva del rapporto: il creditore non può più esigere dal condebitore l'adempimento dell'intera obbligazione solidale, ma solo l'esecuzione di una prestazione inferiore, la cui misura va determinata tenendo conto della specificità dell'obbligazione solidale in rilievo e dei riflessi che l'accordo conciliativo ha sul debito complessivo.
Ora, l'obbligazione solidale tra committente e appaltatore ex art. 29 D. Lgs. 276/2023 non implica alcuna ripartizione pro quota nei rapporti interni: il committente, in forza di una sorta di fideiussione legale, risponde per intero del credito retributivo (strettamente retributivo) vantato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro/appaltatore, salvo poi, in caso di adempimento, il diritto di regresso nei confronti di quest'ultimo per l'intero importo erogato.
Per stabilire l'importo residuo dovuto dall'appaltatore (non transigente), a fronte della transazione del committente, non si impone dunque alcuna riduzione proporzionale alla quota transatta, dovendosi semplicemente operare una riduzione corrispondente alla misura esatta del pagamento effettuato dal condebitore solidale transigente.
Tanto chiarito, va precisato poi che non proprio tutto l'importo complessivamente erogato dalla PA al ricorrente va detratto dal maggior dovuto da parte della datrice di lavoro. Se è vero infatti che, ai sensi dell'art. 1292 c.c., “l'adempimento da parte di
pagina 9 di 12 uno” dei coobbligati in solido “libera gli altri”, deve anche considerarsi però che, ai sensi dell'art. 1304 c.c., “la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare”.
Ne deriva quindi che dal maggior dovuto da parte della datrice di lavoro possono essere detratti esclusivamente gli importi riconosciuti da PA al ricorrente a titolo retributivo (TFR e/o mensilità come da CU e buste paga prodotte in atti), ma non anche l'ulteriore importo erogato a titolo transattivo, posto che la datrice di lavoro/ debitrice in solido non ha dichiarato di voler profittare della suddetta transazione. A nulla rileva, infatti, che tale società sia contumace e che possa non aver avuto notizia della conciliazione intervenuta tra le parti, posto che la conciliazione in questione non è tra gli atti che, ai sensi dell'art. 292 c.c., vanno notificati al contumace, che dunque si fa carico delle conseguenze della scelta difensiva di non costituirsi in giudizio.
Il credito complessivamente vantato dal ricorrente e dunque il credito residuo esistente nei confronti della datrice di lavoro.
Il ricorrente con il ricorso in esame ha fatto valere nei confronti della parte datoriale le seguenti pretese creditorie: “RETRIBUZIONE FEBBRAIO 2024 (13 giorni) €1.155,57,
FERIE RESIDUE € 194,13, PERMESSI RESIDUI €1.932,08, FESTIVITA' RESIDUE
€1.211,74, INDENNITA' SOSTITUTIVA PREAVVISO (15 giorni) €1.333,35, T.F.R.
€10.498,21 (v. C.U. 2024), per un TOTALE di €16.325,08”.
Considerato che la committente ha già pagato quasi tutto il TFR (ovvero quello risultante dalla CU 2024), per un importo lordo di euro 8.863,45, gli importi residui ancora vantati sono: “RETRIBUZIONE FEBBRAIO 2024 (13 giorni) €1.155,57, FERIE
RESIDUE € 194,13, PERMESSI RESIDUI €1.932,08, FESTIVITA' RESIDUE
€1.211,74, INDENNITA' SOSTITUTIVA PREAVVISO (15 giorni) €1.333,35, nonché il residuo TFR per € 1.634,76”
Ebbene, per quanto riguarda l'indennità di ferie, permessi e festività, deve osservarsi che essa è stata quantificata sulla base dei dati delle ferie, permessi e festività residui pagina 10 di 12 emergenti dall'ultima busta paga in possesso del ricorrente ovvero quella di gennaio
2024 (v. doc. n. 9).
La mensilità di febbraio 2024 e il residuo TFR sono stati conteggiati (v. doc. n. 11) tenuto delle disposizioni del contratto collettivo applicato depositato in atti e delle relative tabelle retributive, sulla base del dato orario e dell'inquadramento risultante dal contratto individuale di lavoro;
sicché anche la relativa pretesa creditoria può ritenersi fondata, stante la pacifica risoluzione del rapporto per dimissioni del lavoratore in data
13.2.2024 (v. lettera di messa in mora e replica di – docc. 7 e 8). CP_2
Infondate è invece la richiesta relativa all'indennità sostitutiva del preavviso, ex art. 2119 c.c., in quanto non vi sono elementi per ritenere che il recesso del lavoratore sia stato per giusta causa, neppure essendo dedotto il prolungato mancato pagamento delle retribuzioni ed essendo state piuttosto richieste le sole spettanze di fine rapporto.
Tanto precisato sulle voci di credito maturate dalla parte ricorrente, deve prendersi atto del fatto che la datrice di lavoro, rimanendo contumace, non ha dato prova di aver estinto in qualche modo i suddetti crediti.
In conclusione, deve ritenersi che il ricorrente vanti tutt'ora nei confronti della datrice di lavoro un credito pari ad euro 6.128,28, a titolo di retribuzione Controparte_1
febbraio 2024, indennità ferie, permessi e festività residui, residuo TFR.
Segue pertanto la condanna della predetta società al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda su indicata, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo anche in considerazione del contributo riconosciuto da in sede conciliativa, oltre che della serialità del contenzioso, CP_2
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere tra il ricorrente e CP_2
pagina 11 di 12 2. Dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da PA nei confronti della
Controparte_1
3. Condanna la a corrispondere al ricorrente la somma lorda di Controparte_1
euro 6.128,28, a titolo retribuzione febbraio 2024, indennità ferie, festività e permessi residui, residuo TFR, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo;
4. Nulla sulle spese di lite tra il ricorrente e PA, definite da separato accordo conciliativo;
5. Condanna la a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da Controparte_1
distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, liquidate in euro
1.400,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Roma, 28.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 al n. 1808 vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in allegato al ricorso, dagli Avv.ti Carlo Parte_1
De NI e IO AN ed elettivamente domiciliati in Roma, Via Magna Grecia 84, presso lo studio del primo
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
RESISTENTE
CONTUMACE NONCHE' in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in CP_2
allegato alla memoria di costituzione, dagli Avv.ti Sergio Aragona e Paola Mussa, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Torino, Via San Quintino 10
RESISTENTE
pagina 1 di 12 Oggetto del giudizio: differenze retributive – responsabilità solidale tra appaltatore e committente ai sensi dell'art. 29, comma 2 d.lgs. n. 276/2003.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17 gennaio 2025, si è rivolto al Tribunale di Parte_1
Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, rappresentando che era stato assunto dalla con contratto a tempo indeterminato a far data dal 25.6.2018, con Controparte_3
qualifica di operaio, mansioni di autista, con inquadramento nel livello retributivo 3L indicato nel CCNL Trasporto Merci e Spedizioni (doc. n. 1); che, in seguito a cessione di contratto (doc. n.4), il rapporto di lavoro era continuato con la (v. Controparte_1
n. 4 buste paga allegate sub doc. n. 3) a partire dal 26 giugno 2021 ed era cessato in data
13 febbraio 2024 (allorché si era dimesso per giusta causa, non ricevendo la retribuzione da alcuni mesi), con osservanza del medesimo orario di lavoro;
che la sede di lavoro era sempre stata il magazzino sito in Roma, Via Corcolle, 8/10, presso cui si era recato per prendere in consegna un automezzo ed effettuare consegne di bevande in Roma e provincia;
che era intercorso un contratto di appalto tra le suindicate società e la PA
S.r.l. (committente), come, peraltro, affermato espressamente dalla PA S.r.l. nella lettera del 16 febbraio 2024 (doc. n. 7) dalla medesima inoltrata a tutti i lavoratori che avevano inviato la prima lettera di messa in mora del 13 febbraio/01 marzo 2024 (doc. n.
8); che nell'ultima busta paga in suo possesso (gennaio 2024 – doc. n. 9) risultavano, tra l'altro, n. 17,4715 ore di ferie residue, n. 173,8783 ore di permessi residui e n. 109,0516 ore di festività residue, a tutt'oggi non pagate;
che inoltre non aveva percepito la retribuzione di febbraio 2024 ed il T.F.R., pari ad €8.863,45 (come risultante da
Certificazione Unica 2024 – doc. n.10); che dai conteggi allegati (doc. n.11), tenuto conto di quanto riportato sulle busta paga, tenuto conto, altresì, della qualità e quantità del lavoro svolto, delle disposizioni del contratto collettivo di categoria indicato e delle annesse tabelle retributive e comunque in applicazione, in via subordinata, dell'art.36
Cost. e dell'art. 2099 c.c., risultava che doveva ancora percepire le somme di seguito indicate: “RETRIBUZIONE FEBBRAIO 2024 (13 giorni) €1.155,57, FERIE RESIDUE
pagina 2 di 12 € 194,13, PERMESSI RESIDUI €1.932,08, FESTIVITA' RESIDUE €1.211,74,
INDENNITA' SOSTITUTIVA PREAVVISO (15 giorni) €1.333,35, T.F.R. €10.498,21 (v.
C.U. 2024), per un TOTALE di €16.325,08”.
Tanto premesso in fatto, richiamato il disposto dell'art. 29, comma 2, D. Lgs. 276/2003
e dunque l'obbligo solidale esistente, in caso di appalto di opere o di servizi, tra il committente ed il datore di lavoro appaltatore, in relazione ai trattamenti retributivi
(nonché ai contributi e ai premi assicurativi) maturati dai lavoratori, in relazione al periodo di esecuzione dell'appalto; evidenziato che il D.L. 25/2017, conv. in L. 49/2017, ha abrogato l'istituto dell'escussione preventiva del patrimonio dell'impresa appaltatrice;
riconosciuto che dal predetto obbligo solidale in capo alla committente restano escluse somme dovute ad altro titolo (es. sanzioni amministrative, sanzioni civili, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, risarcimento del danno da licenziamento illegittimo v. Cass. 27678/2018), ha precisato dunque che “nel caso di specie entrambe le società convenute rispondono in solido per il pagamento della retribuzione febbraio 2024 (€1.155,57) e del T.F.R. (€10.498,21), per un importo complessivo di €11.653,78, mentre per il pagamento dell'indennità sostitutiva delle
FERIE RESIDUE, pari ad €194,13, dell'indennità sostitutiva dei PERMESSI RESIDUI, pari ad €1.932,08, dell'indennità sostitutiva delle FESTIVITA' RESIDUE, pari ad
€1.211,74, nonché dell'INDENNITA' SOSTITUTIVA PREAVVISO (15 giorni), pari ad
€1.333,35, per un importo complessivo di €4.671,30, risponde soltanto l'appaltatore
. Controparte_4
Ha quindi concluso chiedendo: “accertata la sussistenza di un contratto di appalto tra la e la nonché con la e la CP_2 Controparte_1 Controparte_3 [...]
condannare la in persona del legale rappresentante p.t. e Controparte_5 CP_2
la in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra di loro, al Controparte_1
pagamento, in favore del ricorrente, della retribuzione febbraio 2024 (€1.155,57) e del
T.F.R. (€10.498,21), per un importo complessivo di €11.653,78, o della diversa somma che verrà accertata in corso di causa e/o che il giudice adito vorrà liquidare, anche con
pagina 3 di 12 valutazione equitativa;
condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità sostitutiva delle FERIE RESIDUE, pari ad €194,13, dell'indennità sostitutiva dei PERMESSI
RESIDUI, pari ad €1.932,08, dell'indennità sostitutiva delle FESTIVITA' RESIDUE, pari ad €1.211,745, per un importo complessivo di €3.337,95, o della diversa somma che verrà accertata in corso di causa e/o che il giudice adito vorrà liquidare, anche con valutazione equitativa. Oltre agli interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti al saldo effettivo, con gli interessi sugli interessi dalla domanda ed alla rivalutazione monetaria”.
Pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso e del pedissequo decreto, non si è costituita in giudizio la di cui pertanto è stata dichiarata la Controparte_1
contumacia.
Si è invece costituita in giudizio la premettendo: che aveva concluso, in data CP_2
1 febbraio 2014, contratto di appalto di servizi di magazzinaggio e di trasporto con il
, in forza del quale il predetto “anche attraverso le Controparte_6 CP_6
proprie consorziate” aveva assunto l'esecuzione dei servizi di magazzinaggio, presso il deposito sito in Roma, Via Corcolle 8/10, e di trasporto;
che il in CP_2 CP_6
questione aveva poi affidato i servizi alle subappaltatrici/consorziate Controparte_7
che avevano quindi operato all'interno del deposito con proprio Controparte_5
personale; che il citato contratto di appalto era stato risolto da in data CP_2
9.2.2024 per fatto e colpa della che con sentenza n. 153/2025 del CP_8
20.2.2025 il Tribunale di Roma aveva dichiarato la liquidazione giudiziale della che, con pec del 15.4.2025, aveva intimato alla di CP_8 Controparte_1
pagare al ricorrente le differenze retributive da questi rivendicate.
Così ricostruiti i soggetti coinvolti nel contratto di appalto e i relativi rapporti, ha rappresentato di voler esperire, in via anticipata, seppur condizionata al pagamento (di una parte) di quanto richiesto dal ricorrente, azione di regresso ex art. 1299 c.c., nei confronti della datrice di lavoro di quest'ultimo. Ha chiesto pertanto di essere pagina 4 di 12 autorizzata alla chiamata in causa della al fine di ottenerne la Controparte_1
condanna al rimborso di quanto eventualmente dovesse essere condannata a versare al ricorrente.
Il giudice, ritenuto che la domanda di condanna nei confronti dell'altra convenuta configurasse una domanda riconvenzionale, rilevata l'assenza di istanza di differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e dunque ritenutane l'inammissibilità, non ha autorizzato la predetta “chiamata in causa”.
Nel corso del giudizio il ricorrente e hanno sottoscritto verbale di CP_2
conciliazione, con rinuncia quindi da parte del ricorrente al ricorso, nonché alle pretese e ai diritti con esso fatti valere nei confronti della predetta società.
Il giudizio è proseguito quindi al fine di accertare la fondatezza delle pretese creditorie avanzate nei confronti della datrice di lavoro.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza, sulla base delle seguenti motivazioni.
*****
Oggetto del presente giudizio.
Con il presente giudizio, il ricorrente ha avanzato pretese retributive tanto nei confronti della propria datrice di lavoro/appaltatrice (o meglio consorziata dell'appaltatrice), quanto nei confronti della committente.
E' bene precisare che è pacifica tra le parti (oltre che documentata dalla stessa CP_2
– v. doc. 2) l'esistenza di un contratto di appalto tra la ed il
[...] CP_2 CP_6
, così come è ammesso dalla stessa committente che i servizi di magazzino e
[...]
trasporto oggetto di appalto sono stati affidati dal in questione ad alcune CP_6
delle sue consorziate, tra cui e (di cui Controparte_3 CP_1 Controparte_5
una appunto è la datrice di lavoro del ricorrente).
Incontestato poi è l'impiego continuativo del ricorrente nell'ambito solo di tale appalto.
Tanto chiarito, va precisato che, se nei confronti della committente PA il ricorrente avanza domanda di pagamento delle spettanze retributive maturate in costanza di pagina 5 di 12 rapporto e non corrisposte dalla datrice di lavoro, in forza dell'art. 29, comma 2, D. Lgs.
273/2003 (secondo cui, “in caso di appalto di opere e servizi, il committente … è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”), nei confronti della datrice di lavoro formula richiesta di pagamento anche delle ulteriori voci che, non avendo natura strettamente retributiva, bensì indennitaria (quali l'indennità di ferie, permessi e festività non goduti, nonché l'indennità sostitutiva del preavviso), non rientrano (per giurisprudenza costante) nella responsabilità solidale del committente, limitata come detto agli oneri retributivi e contributivi.
In merito al rapporto intercorrente tra la committente ed il appaltatore e poi CP_6
tra quest'ultimo e la società consorziata, affidataria del servizio, alle cui dipendenze ha lavorato il ricorrente, è appena il caso di rilevare che, “Nell'ipotesi di contratto
d'appalto stipulato con un , il vincolo contrattuale sussistente tra il CP_6
committente e il , e tra quest'ultimo e le società consorziate, fa sì che il CP_6
committente sia solidalmente responsabile, ex art. 29, comma 2, del D.lgs n. 276 del
2003 … per gli inadempimenti delle consorziate, dovendo individuarsi in queste ultime le vere 'appaltatrici', rispetto alle quali sorge l'esigenza di tutela in favore dei lavoratori, posta a fondamento della citata disposizione” (Cass. 40782/2021).
La domanda di chiamata in causa della formulata da Controparte_1 CP_2
[...]
chiamata dunque a rispondere ex art. 29 D. Lgs. cit., in qualità di CP_2
responsabile in solido con la datrice di lavoro del ricorrente, ha chiesto di essere autorizzata a “chiamare in causa” la al fine di ottenere la condanna Controparte_1
dell'appaltatrice alla corresponsione in suo favore di quanto dovesse essere condannata a pagina 6 di 12 pagare in favore del ricorrente. Nella memoria di costituzione non è stata però formulata istanza di differimento della prima udienza, ai sensi dell'art. 418 c.p.c..
Ebbene, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte deve qualificarsi
“domanda riconvenzionale” non solo quella che il convenuto formuli nei confronti dell'attore, ma anche quella che il convenuto formuli nei confronti di altro convenuto, che già sia parte del processo (v. Cass. 7258/2013, Cass. 25415/2017 e Cass.
6846/2017), sicché anche in questo secondo caso si applicano le forme previste per la domanda riconvenzionale proposta nei confronti dell'attore (v. ancora Cass. 25415/2017
e Cass. 6846/2017).
Né può pervenirsi a conclusioni diverse in considerazione di quanto affermato nella più recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. 9441/2022), la cui massima afferma che
“Il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto dall'art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa di terzo, ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini
e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall'art. 167, comma 2, c.p.c.”, ma che in motivazione ulteriormente argomenta che “La domanda proposta da un convenuto nei confronti di altro convenuto non soggiace ad altri oneri di forma che la formulazione entro il medesimo termine stabilito per la formulazione d'una domanda riconvenzionale in senso stretto, e cioè nei confronti dell'attore (sentenze 12558/99 e
6846/17, citt.), ed ovviamente la notifica al destinatario di essa, se sia rimasto contumace”; con ciò implicitamente prospettando che la notifica della suddetta domanda
(ove tempestivamente formulata nel termine per proporre domanda riconvenzionale) vada effettuata al solo convenuto contumace e che in ogni caso non sia necessaria, nella comparsa contenente la riconvenzionale cd. trasversale, formulare istanza di differimento della prima udienza.
Ora però se quella proposta nei confronti di altro convenuto è comunque una domanda riconvenzionale (che mira dunque alla sua condanna), è necessario che il convenuto destinatario di detta domanda (al pari del ricorrente, per il caso di ordinaria domanda pagina 7 di 12 riconvenzionale) sia messo in condizione di potersi adeguatamente difendere.
Considerato quindi che l'istanza di differimento dell'udienza e la concessione del termine per la notifica della memoria contenente la domanda riconvenzionale (così come previsto dall'art. 418 c.p.c. per il rito lavoro) assolvono proprio la funzione di consentire il pieno esercizio del suddetto diritto di difesa, deve concludersi per l'imprescindibilità del rispetto di tali oneri formali ai fini dell'ammissibilità della domanda stessa.
In conclusione, in difetto, come nel caso in esame, dell'istanza di differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c. (al fine di consentire la notifica della memoria contenente la riconvenzionale all'altra convenuta), la relativa domanda non può che essere ritenuta inammissibile.
La conciliazione intervenuta in corso di causa tra il ricorrente e CP_2
In corso di causa il ricorrente e hanno concluso una conciliazione giudiziale, CP_2
in forza della quale, a fronte della rinuncia da parte del lavoratore al ricorso e a tutte le pretese e a tutti i diritti con esso fatto valere nei confronti della quest'ultima CP_2
si è obbligata a corrispondergli la somma lorda di euro 8.863,45 a titolo di TFR (come da CU 2024), nonché l'ulteriore somma lorda di euro 786,60 a titolo transattivo (così per un totale lordo di euro 9.650,00), oltre che la somma di euro 1.400,00 oltre CPA, a titolo di concorso nelle spese di lite.
E' bene in ogni caso precisare che, nel predetto accordo, il ricorrente ha altresì dichiarato di surrogare PA, ai sensi dell'art. 1203 c.c., nelle proprie ragioni creditorie fino all'importo di cui al punto 3 (ovvero per le sole somme riconosciute a titolo retributivo).
Come concordato tra le suddette parti, ogni ragione di contesa è tra le stesse cessata, sicché appare opportuno, al di là di quanto già dichiarato a verbale, dichiarare anche nella presente sede la cessazione della materia del contendere relativamente alle domande proposte dal ricorrente nei confronti di EN stato raggiunto tra CP_2
queste parti un accordo anche sulle spese di lite, nulla va disposto al riguardo.
pagina 8 di 12 Il giudizio è dunque proseguito al solo fine di accertare la fondatezza delle pretese avanzate dal ricorrente nei confronti della propria datrice di lavoro.
Gli effetti della conciliazione sulle domande proposte nei confronti della datrice di lavoro.
Per effetto della conciliazione/transazione intervenuta tra il ricorrente ed uno dei coobbligati in solido si è prodotto lo scioglimento dell'obbligazione solidale e quindi la separazione della posizione del condebitore transigente da quella dell'altro condebitore.
Mentre l'obbligazione del primo è totalmente estinta, quella del secondo non lo è (o, meglio, per quanto di seguito precisato, non lo è totalmente).
L'adempimento delle concessioni transattive previste in favore del creditore possiede invero una attitudine estintiva del rapporto: il creditore non può più esigere dal condebitore l'adempimento dell'intera obbligazione solidale, ma solo l'esecuzione di una prestazione inferiore, la cui misura va determinata tenendo conto della specificità dell'obbligazione solidale in rilievo e dei riflessi che l'accordo conciliativo ha sul debito complessivo.
Ora, l'obbligazione solidale tra committente e appaltatore ex art. 29 D. Lgs. 276/2023 non implica alcuna ripartizione pro quota nei rapporti interni: il committente, in forza di una sorta di fideiussione legale, risponde per intero del credito retributivo (strettamente retributivo) vantato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro/appaltatore, salvo poi, in caso di adempimento, il diritto di regresso nei confronti di quest'ultimo per l'intero importo erogato.
Per stabilire l'importo residuo dovuto dall'appaltatore (non transigente), a fronte della transazione del committente, non si impone dunque alcuna riduzione proporzionale alla quota transatta, dovendosi semplicemente operare una riduzione corrispondente alla misura esatta del pagamento effettuato dal condebitore solidale transigente.
Tanto chiarito, va precisato poi che non proprio tutto l'importo complessivamente erogato dalla PA al ricorrente va detratto dal maggior dovuto da parte della datrice di lavoro. Se è vero infatti che, ai sensi dell'art. 1292 c.c., “l'adempimento da parte di
pagina 9 di 12 uno” dei coobbligati in solido “libera gli altri”, deve anche considerarsi però che, ai sensi dell'art. 1304 c.c., “la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare”.
Ne deriva quindi che dal maggior dovuto da parte della datrice di lavoro possono essere detratti esclusivamente gli importi riconosciuti da PA al ricorrente a titolo retributivo (TFR e/o mensilità come da CU e buste paga prodotte in atti), ma non anche l'ulteriore importo erogato a titolo transattivo, posto che la datrice di lavoro/ debitrice in solido non ha dichiarato di voler profittare della suddetta transazione. A nulla rileva, infatti, che tale società sia contumace e che possa non aver avuto notizia della conciliazione intervenuta tra le parti, posto che la conciliazione in questione non è tra gli atti che, ai sensi dell'art. 292 c.c., vanno notificati al contumace, che dunque si fa carico delle conseguenze della scelta difensiva di non costituirsi in giudizio.
Il credito complessivamente vantato dal ricorrente e dunque il credito residuo esistente nei confronti della datrice di lavoro.
Il ricorrente con il ricorso in esame ha fatto valere nei confronti della parte datoriale le seguenti pretese creditorie: “RETRIBUZIONE FEBBRAIO 2024 (13 giorni) €1.155,57,
FERIE RESIDUE € 194,13, PERMESSI RESIDUI €1.932,08, FESTIVITA' RESIDUE
€1.211,74, INDENNITA' SOSTITUTIVA PREAVVISO (15 giorni) €1.333,35, T.F.R.
€10.498,21 (v. C.U. 2024), per un TOTALE di €16.325,08”.
Considerato che la committente ha già pagato quasi tutto il TFR (ovvero quello risultante dalla CU 2024), per un importo lordo di euro 8.863,45, gli importi residui ancora vantati sono: “RETRIBUZIONE FEBBRAIO 2024 (13 giorni) €1.155,57, FERIE
RESIDUE € 194,13, PERMESSI RESIDUI €1.932,08, FESTIVITA' RESIDUE
€1.211,74, INDENNITA' SOSTITUTIVA PREAVVISO (15 giorni) €1.333,35, nonché il residuo TFR per € 1.634,76”
Ebbene, per quanto riguarda l'indennità di ferie, permessi e festività, deve osservarsi che essa è stata quantificata sulla base dei dati delle ferie, permessi e festività residui pagina 10 di 12 emergenti dall'ultima busta paga in possesso del ricorrente ovvero quella di gennaio
2024 (v. doc. n. 9).
La mensilità di febbraio 2024 e il residuo TFR sono stati conteggiati (v. doc. n. 11) tenuto delle disposizioni del contratto collettivo applicato depositato in atti e delle relative tabelle retributive, sulla base del dato orario e dell'inquadramento risultante dal contratto individuale di lavoro;
sicché anche la relativa pretesa creditoria può ritenersi fondata, stante la pacifica risoluzione del rapporto per dimissioni del lavoratore in data
13.2.2024 (v. lettera di messa in mora e replica di – docc. 7 e 8). CP_2
Infondate è invece la richiesta relativa all'indennità sostitutiva del preavviso, ex art. 2119 c.c., in quanto non vi sono elementi per ritenere che il recesso del lavoratore sia stato per giusta causa, neppure essendo dedotto il prolungato mancato pagamento delle retribuzioni ed essendo state piuttosto richieste le sole spettanze di fine rapporto.
Tanto precisato sulle voci di credito maturate dalla parte ricorrente, deve prendersi atto del fatto che la datrice di lavoro, rimanendo contumace, non ha dato prova di aver estinto in qualche modo i suddetti crediti.
In conclusione, deve ritenersi che il ricorrente vanti tutt'ora nei confronti della datrice di lavoro un credito pari ad euro 6.128,28, a titolo di retribuzione Controparte_1
febbraio 2024, indennità ferie, permessi e festività residui, residuo TFR.
Segue pertanto la condanna della predetta società al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda su indicata, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo anche in considerazione del contributo riconosciuto da in sede conciliativa, oltre che della serialità del contenzioso, CP_2
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere tra il ricorrente e CP_2
pagina 11 di 12 2. Dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da PA nei confronti della
Controparte_1
3. Condanna la a corrispondere al ricorrente la somma lorda di Controparte_1
euro 6.128,28, a titolo retribuzione febbraio 2024, indennità ferie, festività e permessi residui, residuo TFR, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo;
4. Nulla sulle spese di lite tra il ricorrente e PA, definite da separato accordo conciliativo;
5. Condanna la a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da Controparte_1
distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, liquidate in euro
1.400,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Roma, 28.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
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