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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/12/2025, n. 3330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3330 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11981/2023
EPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 11981/2023 promossa da:
Parte_1 nata il [...] in [...] - SP - Brasile e res.te alla Rua Cabo Verde n.290, São AU - SP - Brasile, nato il [...] in [...]é - SP - Brasile e res.te alla RuaParte_2
Machado de Assis n.189, Santos - SP - Brasile, Parte_3 (già nata il [...] in [...] - SP - Brasile e Parte_3
Parte_4res.te alla Rua Germânia n.338 Santo André - SP - Brasile, nato il [...] in [...]é - SP - Brasile e res.te alla Rua Nigéria n.446 Santo André nato il [...] in [...] - SP- SP - Brasile, Parte_5
- Brasile e res.te alla Rua Aparecida Furlan Adami n.170, Paulínia - SP - Brasile, [...] nato il [...] in [...]é - SP - Brasile e res.te alla Parte_6
Rua Santa Maria Goretti n.182, Santo André - SP - Brasile, Controparte_1 nata il [...] in [...]
[...] già Controparte_1
Pt 7AN - SP - Brasile e res.te alla Rua Ibatiba n.234, Santo André - SP - Brasile, nato il [...] in [...] - SP - Brasile e res.te alla Rua
[...]
Parte_8 nato il IL TO n.167, São AU - SP - Brasile e
02/01/1974 in Santo André - SP - Brasile e res.te alla Rua Antero de Quental n.236, São Paulo SP Brasile, elett.ti dom.ti in Salerno, alla Via Zara n.62, presso lo studio dell'Avv.
Giovanni Di Ruggiero, che li rappresenta e difende in giudizio come da procure in atti
RICORRENTI contro
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
Pubblico Ministero in sede
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Gop dott. Natascia
RD,
a scioglimento della riserva assunta in data 02/12/25 ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c.
Fatto e Diritto
1.
I ricorrenti Parte_1 nata il [...] in [...]
SP Brasile e res.te alla Rua Cabo Verde n.290, São AU SP - Brasile,do Campo
-
-
nato il [...] in [...]é - SP - Brasile e res.te alla Rua Parte_2
-SP - Brasile, Parte_3 (già Machado de Assis n.189, Santos nata il [...] in [...] - SP - Brasile e Parte_3 res.te alla Rua Germânia n.338 Santo André - SP - Brasile, Parte_4 nato il [...] in [...]é - SP - Brasile e res.te alla Rua Nigéria n.446 Santo André
- SP - Brasile, nato il [...] in [...] - SP Parte_5
Brasile e res.te alla Rua Aparecida Furlan Adami n.170, Paulínia - SP - Brasile, [...]
-
nato il [...] in [...]é - SP - Brasile e res.te allaParte_6
Rua Santa Maria Goretti n.182, Santo André - SP - Brasile, Controparte_1 nata il [...] in [...]
[...] già Controparte_1
AN SP - Brasile e res.te alla Rua Ibatiba n.234, Santo André - SP - Brasile, Pt_7
-
[...] nato il [...] in [...] - SP - Brasile e res.te alla Rua Parte_8 nato il IL TO n.167, São AU - SP - Brasile e
02/01/1974 in Santo André - SP - Brasile e res.te alla Rua Antero de Quental n.236, São
SP Brasile, hanno dedotto d'essere discendenti in linea diretta di: AU
[...] ato in data 16/08/1884 in Cesenatico (già Provincia di Forlì, poi Parte_9 passata a chiamarsi Controparte_3 ex D.Lgs. n.252/1992) da Per_1 e Pt_10
[...] di cittadinanza italiana, emigrato e deceduto in Brasile senza mai naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana, come da certificazioni in atti, tradotti e legalizzati.
In particolare, il predetto contraeva matrimonio il 27/04/1907 in Brotas - SP - Brasile con la Sig.ra Persona_2 conosciuta anche come Persona 3 Persona_4 0 [...]
119/12/1920 in Brotas Per 5 dalla predetta unione nasceva la Sig.ra Persona_6
- SP - Brasile la quale contraeva matrimonio il 15/10/1938 in Iacanga - SP - Brasile con il
Sig. Persona_7 e, in virtù del matrimonio, ella era conosciuta anche come [...] dalla predetta unione nascevano la Persona_8 O Persona_9 il 18/08/1949 in Iacanga SP Brasile, la Sig.ra [...] Sig.ra Persona_10
-il 01/04/1955 in Iacanga SP Brasile, la Sig.ra
[...] Parte_11
-
il 12/12/1956 in Iacanga - SP - Brasile e la Sig.ra Parte_13 Parte_12
[...] il 10/05/1960 in Iacanga - SP - Brasile;
la Sig.ra Persona_10 contraeva
Brasile con il Sig. matrimonio il 12/06/1971 in Santo AN -Utinga - SP
[...]
e, in virtù del matrimonio, ella è conosciuta anche come Persona_11 [...] dalla predetta unione nascevano il Sig. Parte_14 Parte_4
― -SP Brasile;
il Sig. il 28/08/1981 in Santo André
[...] Parte_8
SP-Brasile e la Sig.ra il 02/01/1974 in Santo AN ·
[...] CP_1 nata il [...] in [...] SP Brasile, la quale contraeva
[...] matrimonio il 30/11/2011 in Santo AN -SP - Brasile con il Sig. Persona_12
[...] e che, in virtù del matrimonio, ella è conosciuta anche come
[...]
Controparte_1 la Sig.ra Parte_11 contraeva matrimonio il 04/01/1979 in Santo André - SP - Brasile con il Sig. Persona_13
e che, in virtù del matrimonio, ella è conosciuta anche come Parte_15 il 14/02/1984 in
[...] dalla predetta unione nascevano il Sig. Parte_2 il 21/04/1980 in Santo André - SP - Brasile e il Sig. Parte_6 contraeva matrimonio Santo André - SP - Brasile;
la Sig.ra Parte_12 il 30/09/1978 in Santo André - SP -Brasile con il Sig. Persona_14 e che, in virtù del matrimonio, ella è conosciuta anche come Controparte_4 il 02/09/1983 in Sao dalla predetta unione nascevano la Sig.ra Parte_3
Bernardo do Campo - SP - Brasile, il Sig. il 04/11/1980 in Sao Parte_5
Parte_7 il 21/05/1979 in Sao Bernardo do Campo - SP - Brasile e il Sig. contraeva matrimonio Bernardo do Campo -SP - Brasile;
la Sig.ra Parte_3
Controparte_5 e che, in virtù il 10/09/2018 in Santo André - SP - Brasile con il Sig.
; la Sig.ra del matrimonio, ella è conosciuta anche come Parte_3 contraeva matrimonio il 01/02/1986 in Santo André - SP - Brasile Parte_13
e che, in virtù del matrimonio, ella è conosciuta anche con il Sig. Persona_15
,dalla predetta unione nasceva la come Parte_16 il 30/07/1986 in Sao Bernardo do Sig.ra Parte_1
Campo - SP - Brasile (in atti certificati di nascita e matrimonio e albero genealogico).
2.
I medesimi hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana essendo la stessa stata trasmessa jure sanguinis, rilevando d'avere adito preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia a San Paolo (come provato dal tentativo di accesso telematico inviata al Pt_17 contenente la menzionata domanda, cfr. doc. 25-32), senza tuttavia la
,
concreta possibilità di ottenere congrua e tempestiva risposta, atteso che dalle informazioni desumibili dal sito internet del a San Paolo si ricava che Parte_18
l'Amministrazione ha provveduto a comunicare la convocazione per coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza nel 2013-14 sicché è previsto un tempo di attesa per i richiedenti non inferiore a oltre undici anni, con conseguente notevole incertezza sulle tempistiche relative all'esame e accoglimento della domanda.
All'udienza del 5/11/24 veniva dichiarata la contumacia di parte convenuta e con provvedimenti del 03/02/25 e 3/11/25 disposto un breve rinvio ex art. 127 ter cpc, la causa veniva posta in decisione essendo di natura documentale.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni.
Parte ricorrente ha depositato note di trattazione nel termine da ultimo indicato del
02/12/25.
3.
Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma
5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio
2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Le procure alle liti sono regolari, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché deve essere dichiarata la contumacia della resistente.
4.
Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che
―
questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez. U,
Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del
1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
4.1.
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
4.2.
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana.
A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere - a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali».
Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito».
La Corte di cassazione ha dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022). 5.
Le domande devono essere accolte stante anche l'iscrizione a ruolo della causa in oggetto in tempi antecedenti all' entrata in vigore del D.L. n° 36/2025 come convertito con modifiche in legge n° 74/2025.
6.
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità
(Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al CP_2
,
pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la contumacia del Controparte_2
ACCERTA la cittadinanza italiana di
Parte_1 nata il [...] in [...] - SP - Brasile e res.te alla Rua Cabo Verde n.290, São AU - SP - Brasile, nato il [...] in [...]é - SP - Brasile e res.te allaParte_2
Rua Machado de Assis n.189, Santos - SP - Brasile,
Parte_3 (già Parte_3 nata il
02/09/1983 in Sao Bernardo do Campo SP Brasile e res.te alla Rua Germânia n.338
Santo André - SP - Brasile,
Parte_4 nato il [...] in [...]é - SP - Brasile e res.te alla Rua Nigéria n.446 Santo André - SP - Brasile, Parte_5 nato il [...] in [...] - SP - Brasile
e res.te alla Rua Aparecida Furlan Adami n.170, Paulínia - SP - Brasile, Parte_6 nato il [...] in [...] -
Brasile e res.te alla Rua Santa Maria Goretti n.182, Santo André - SP - Brasile,
(già Controparte_1 CP_1 nata il [...] in [...]é - SP - Brasile e res.te alla Rua Ibatiba
[...]
n.234, Santo André - SP - Brasile,
Parte_7 nato il [...] in [...] - SP –
Brasile e res.te alla Rua IL TO n.167, São AU - SP - Brasile
-ANDERSON Parte_4 nato il [...] in [...]é - SP - Brasile e res.te alla Rua Antero de Quental n.236, São AU - SP Brasile
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile competente esegua gli adempimenti conseguenti;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Si comunichi.
Bologna, 2 dicembre 2025
Il GOP
Natascia RD
EPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 11981/2023 promossa da:
Parte_1 nata il [...] in [...] - SP - Brasile e res.te alla Rua Cabo Verde n.290, São AU - SP - Brasile, nato il [...] in [...]é - SP - Brasile e res.te alla RuaParte_2
Machado de Assis n.189, Santos - SP - Brasile, Parte_3 (già nata il [...] in [...] - SP - Brasile e Parte_3
Parte_4res.te alla Rua Germânia n.338 Santo André - SP - Brasile, nato il [...] in [...]é - SP - Brasile e res.te alla Rua Nigéria n.446 Santo André nato il [...] in [...] - SP- SP - Brasile, Parte_5
- Brasile e res.te alla Rua Aparecida Furlan Adami n.170, Paulínia - SP - Brasile, [...] nato il [...] in [...]é - SP - Brasile e res.te alla Parte_6
Rua Santa Maria Goretti n.182, Santo André - SP - Brasile, Controparte_1 nata il [...] in [...]
[...] già Controparte_1
Pt 7AN - SP - Brasile e res.te alla Rua Ibatiba n.234, Santo André - SP - Brasile, nato il [...] in [...] - SP - Brasile e res.te alla Rua
[...]
Parte_8 nato il IL TO n.167, São AU - SP - Brasile e
02/01/1974 in Santo André - SP - Brasile e res.te alla Rua Antero de Quental n.236, São Paulo SP Brasile, elett.ti dom.ti in Salerno, alla Via Zara n.62, presso lo studio dell'Avv.
Giovanni Di Ruggiero, che li rappresenta e difende in giudizio come da procure in atti
RICORRENTI contro
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
Pubblico Ministero in sede
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Gop dott. Natascia
RD,
a scioglimento della riserva assunta in data 02/12/25 ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c.
Fatto e Diritto
1.
I ricorrenti Parte_1 nata il [...] in [...]
SP Brasile e res.te alla Rua Cabo Verde n.290, São AU SP - Brasile,do Campo
-
-
nato il [...] in [...]é - SP - Brasile e res.te alla Rua Parte_2
-SP - Brasile, Parte_3 (già Machado de Assis n.189, Santos nata il [...] in [...] - SP - Brasile e Parte_3 res.te alla Rua Germânia n.338 Santo André - SP - Brasile, Parte_4 nato il [...] in [...]é - SP - Brasile e res.te alla Rua Nigéria n.446 Santo André
- SP - Brasile, nato il [...] in [...] - SP Parte_5
Brasile e res.te alla Rua Aparecida Furlan Adami n.170, Paulínia - SP - Brasile, [...]
-
nato il [...] in [...]é - SP - Brasile e res.te allaParte_6
Rua Santa Maria Goretti n.182, Santo André - SP - Brasile, Controparte_1 nata il [...] in [...]
[...] già Controparte_1
AN SP - Brasile e res.te alla Rua Ibatiba n.234, Santo André - SP - Brasile, Pt_7
-
[...] nato il [...] in [...] - SP - Brasile e res.te alla Rua Parte_8 nato il IL TO n.167, São AU - SP - Brasile e
02/01/1974 in Santo André - SP - Brasile e res.te alla Rua Antero de Quental n.236, São
SP Brasile, hanno dedotto d'essere discendenti in linea diretta di: AU
[...] ato in data 16/08/1884 in Cesenatico (già Provincia di Forlì, poi Parte_9 passata a chiamarsi Controparte_3 ex D.Lgs. n.252/1992) da Per_1 e Pt_10
[...] di cittadinanza italiana, emigrato e deceduto in Brasile senza mai naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana, come da certificazioni in atti, tradotti e legalizzati.
In particolare, il predetto contraeva matrimonio il 27/04/1907 in Brotas - SP - Brasile con la Sig.ra Persona_2 conosciuta anche come Persona 3 Persona_4 0 [...]
119/12/1920 in Brotas Per 5 dalla predetta unione nasceva la Sig.ra Persona_6
- SP - Brasile la quale contraeva matrimonio il 15/10/1938 in Iacanga - SP - Brasile con il
Sig. Persona_7 e, in virtù del matrimonio, ella era conosciuta anche come [...] dalla predetta unione nascevano la Persona_8 O Persona_9 il 18/08/1949 in Iacanga SP Brasile, la Sig.ra [...] Sig.ra Persona_10
-il 01/04/1955 in Iacanga SP Brasile, la Sig.ra
[...] Parte_11
-
il 12/12/1956 in Iacanga - SP - Brasile e la Sig.ra Parte_13 Parte_12
[...] il 10/05/1960 in Iacanga - SP - Brasile;
la Sig.ra Persona_10 contraeva
Brasile con il Sig. matrimonio il 12/06/1971 in Santo AN -Utinga - SP
[...]
e, in virtù del matrimonio, ella è conosciuta anche come Persona_11 [...] dalla predetta unione nascevano il Sig. Parte_14 Parte_4
― -SP Brasile;
il Sig. il 28/08/1981 in Santo André
[...] Parte_8
SP-Brasile e la Sig.ra il 02/01/1974 in Santo AN ·
[...] CP_1 nata il [...] in [...] SP Brasile, la quale contraeva
[...] matrimonio il 30/11/2011 in Santo AN -SP - Brasile con il Sig. Persona_12
[...] e che, in virtù del matrimonio, ella è conosciuta anche come
[...]
Controparte_1 la Sig.ra Parte_11 contraeva matrimonio il 04/01/1979 in Santo André - SP - Brasile con il Sig. Persona_13
e che, in virtù del matrimonio, ella è conosciuta anche come Parte_15 il 14/02/1984 in
[...] dalla predetta unione nascevano il Sig. Parte_2 il 21/04/1980 in Santo André - SP - Brasile e il Sig. Parte_6 contraeva matrimonio Santo André - SP - Brasile;
la Sig.ra Parte_12 il 30/09/1978 in Santo André - SP -Brasile con il Sig. Persona_14 e che, in virtù del matrimonio, ella è conosciuta anche come Controparte_4 il 02/09/1983 in Sao dalla predetta unione nascevano la Sig.ra Parte_3
Bernardo do Campo - SP - Brasile, il Sig. il 04/11/1980 in Sao Parte_5
Parte_7 il 21/05/1979 in Sao Bernardo do Campo - SP - Brasile e il Sig. contraeva matrimonio Bernardo do Campo -SP - Brasile;
la Sig.ra Parte_3
Controparte_5 e che, in virtù il 10/09/2018 in Santo André - SP - Brasile con il Sig.
; la Sig.ra del matrimonio, ella è conosciuta anche come Parte_3 contraeva matrimonio il 01/02/1986 in Santo André - SP - Brasile Parte_13
e che, in virtù del matrimonio, ella è conosciuta anche con il Sig. Persona_15
,dalla predetta unione nasceva la come Parte_16 il 30/07/1986 in Sao Bernardo do Sig.ra Parte_1
Campo - SP - Brasile (in atti certificati di nascita e matrimonio e albero genealogico).
2.
I medesimi hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana essendo la stessa stata trasmessa jure sanguinis, rilevando d'avere adito preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia a San Paolo (come provato dal tentativo di accesso telematico inviata al Pt_17 contenente la menzionata domanda, cfr. doc. 25-32), senza tuttavia la
,
concreta possibilità di ottenere congrua e tempestiva risposta, atteso che dalle informazioni desumibili dal sito internet del a San Paolo si ricava che Parte_18
l'Amministrazione ha provveduto a comunicare la convocazione per coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza nel 2013-14 sicché è previsto un tempo di attesa per i richiedenti non inferiore a oltre undici anni, con conseguente notevole incertezza sulle tempistiche relative all'esame e accoglimento della domanda.
All'udienza del 5/11/24 veniva dichiarata la contumacia di parte convenuta e con provvedimenti del 03/02/25 e 3/11/25 disposto un breve rinvio ex art. 127 ter cpc, la causa veniva posta in decisione essendo di natura documentale.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni.
Parte ricorrente ha depositato note di trattazione nel termine da ultimo indicato del
02/12/25.
3.
Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma
5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio
2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Le procure alle liti sono regolari, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché deve essere dichiarata la contumacia della resistente.
4.
Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che
―
questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez. U,
Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del
1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
4.1.
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
4.2.
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana.
A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere - a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali».
Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito».
La Corte di cassazione ha dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022). 5.
Le domande devono essere accolte stante anche l'iscrizione a ruolo della causa in oggetto in tempi antecedenti all' entrata in vigore del D.L. n° 36/2025 come convertito con modifiche in legge n° 74/2025.
6.
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità
(Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988). Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al CP_2
,
pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la contumacia del Controparte_2
ACCERTA la cittadinanza italiana di
Parte_1 nata il [...] in [...] - SP - Brasile e res.te alla Rua Cabo Verde n.290, São AU - SP - Brasile, nato il [...] in [...]é - SP - Brasile e res.te allaParte_2
Rua Machado de Assis n.189, Santos - SP - Brasile,
Parte_3 (già Parte_3 nata il
02/09/1983 in Sao Bernardo do Campo SP Brasile e res.te alla Rua Germânia n.338
Santo André - SP - Brasile,
Parte_4 nato il [...] in [...]é - SP - Brasile e res.te alla Rua Nigéria n.446 Santo André - SP - Brasile, Parte_5 nato il [...] in [...] - SP - Brasile
e res.te alla Rua Aparecida Furlan Adami n.170, Paulínia - SP - Brasile, Parte_6 nato il [...] in [...] -
Brasile e res.te alla Rua Santa Maria Goretti n.182, Santo André - SP - Brasile,
(già Controparte_1 CP_1 nata il [...] in [...]é - SP - Brasile e res.te alla Rua Ibatiba
[...]
n.234, Santo André - SP - Brasile,
Parte_7 nato il [...] in [...] - SP –
Brasile e res.te alla Rua IL TO n.167, São AU - SP - Brasile
-ANDERSON Parte_4 nato il [...] in [...]é - SP - Brasile e res.te alla Rua Antero de Quental n.236, São AU - SP Brasile
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile competente esegua gli adempimenti conseguenti;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Si comunichi.
Bologna, 2 dicembre 2025
Il GOP
Natascia RD