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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/06/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2151 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente T R A
(C.F.: ) nata a [...], il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in Boscotrecase (NA), alla via G. B. Monaco, n. 32, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Balzani, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 326/2023 /GP del 22.06.2023 del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata
RICORRENTE
E
(C.F.: ) nato a [...], il Controparte_1 CodiceFiscale_2
21.04.1971
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 15.05.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la difesa di parte ricorrente si riportava al ricorso e ne chiedeva l'accoglimento.
Il P.M., in data 10.01.2025 ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 03.05.2024, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento Parte_1
del matrimonio civile contratto con , in Torre Annunziata in data 08.08.1996, dal Controparte_1
quale erano nati tre figli: in data 13.11.1990, in data 10.10.1995 e Persona_1 Per_2
in data 13.08.2000. Per_3
1 La ricorrente deduceva che era separata dal marito dal 15.02.2022, quando il Tribunale di Torre
Annunziata aveva omologato la separazione consensuale con decreto n. 1244/2022 del 15.02.2022,
a seguito della comparizione dei coniugi in data 22.12.2021 dinanzi al Presidente del Tribunale;
che in sede di separazione si dava atto che i figli erano tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti e che anche i coniugi erano autonomi;
deduceva, altresì, che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora e che non vi erano obblighi di mantenimento dei figli, in quanto tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti, né alcun obbligo vi era tra i coniugi, attesa l'indipendenza economica, da molti anni, di entrambi.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con il sig.
in Torre Annunziata in data 08.08.1996, con condanna del resistente al pagamento Controparte_1 delle spese processuali in favore dell'erario in caso di opposizione.
All'udienza del 27.11.2024 le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice delegato e il resistente, previamente identificato in quanto privo di difesa tecnica, si limitava a dichiarare di aderire alla domanda di divorzio.
Alla predetta udienza il G.I , sentita la ricorrente, rimetteva la causa al Collegio per la decisione e disponeva trasmettersi gli atti al P.M. affinché rendesse le sue conclusioni.
Il P.M, in data 10.01.2025 concludeva per l'accoglimento del ricorso.
La causa veniva rimessa sul ruolo con ordinanza del 04.03.2025 per acquisire estratto di matrimonio aggiornato con annotazione della separazione intervenuta tra i coniugi ed all'udienza del
15.05.2025, trattata in modalità cartolare, veniva nuovamente riservata in decisione.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di ritualmente citato in giudizio e Controparte_1
non costituitosi (cfr atto notificato in data 05.06.2024, depositato in data 14.06.2024).
Nel merito la domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (22.12.2021) di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, omologata il 15.02.2022, (n. cronol. 1244/2022) ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Inoltre, considerato che entrambe le parti, all'udienza di comparizione dei coniugi, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
2 Quanto ai provvedimenti accessori di natura patrimoniale nulla va disposto, dal momento che la ricorrente ha dichiarato di nulla pretendere dal marito, né vi sono istanze in merito ai figli maggiorenni.
In particolare la all'udienza del 27.11.2024 dichiarava di vivere a Terzigno da molti Parte_1
anni, di lavorare in un albergo, su chiamata, di essere economicamente autonoma e che anche tutti i figli erano autonomi.
Le spese processuali, tenuto conto dell'esito della controversia e della contumacia del resistente vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Controparte_1
Torre Annunziata in data 08.08.1996 (atto n. 21, parte I, anno 1996 del Comune di Torre
Annunziata);
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3) dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata il 09.06.2025, in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2151 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente T R A
(C.F.: ) nata a [...], il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in Boscotrecase (NA), alla via G. B. Monaco, n. 32, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Balzani, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 326/2023 /GP del 22.06.2023 del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata
RICORRENTE
E
(C.F.: ) nato a [...], il Controparte_1 CodiceFiscale_2
21.04.1971
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 15.05.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la difesa di parte ricorrente si riportava al ricorso e ne chiedeva l'accoglimento.
Il P.M., in data 10.01.2025 ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 03.05.2024, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento Parte_1
del matrimonio civile contratto con , in Torre Annunziata in data 08.08.1996, dal Controparte_1
quale erano nati tre figli: in data 13.11.1990, in data 10.10.1995 e Persona_1 Per_2
in data 13.08.2000. Per_3
1 La ricorrente deduceva che era separata dal marito dal 15.02.2022, quando il Tribunale di Torre
Annunziata aveva omologato la separazione consensuale con decreto n. 1244/2022 del 15.02.2022,
a seguito della comparizione dei coniugi in data 22.12.2021 dinanzi al Presidente del Tribunale;
che in sede di separazione si dava atto che i figli erano tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti e che anche i coniugi erano autonomi;
deduceva, altresì, che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora e che non vi erano obblighi di mantenimento dei figli, in quanto tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti, né alcun obbligo vi era tra i coniugi, attesa l'indipendenza economica, da molti anni, di entrambi.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con il sig.
in Torre Annunziata in data 08.08.1996, con condanna del resistente al pagamento Controparte_1 delle spese processuali in favore dell'erario in caso di opposizione.
All'udienza del 27.11.2024 le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice delegato e il resistente, previamente identificato in quanto privo di difesa tecnica, si limitava a dichiarare di aderire alla domanda di divorzio.
Alla predetta udienza il G.I , sentita la ricorrente, rimetteva la causa al Collegio per la decisione e disponeva trasmettersi gli atti al P.M. affinché rendesse le sue conclusioni.
Il P.M, in data 10.01.2025 concludeva per l'accoglimento del ricorso.
La causa veniva rimessa sul ruolo con ordinanza del 04.03.2025 per acquisire estratto di matrimonio aggiornato con annotazione della separazione intervenuta tra i coniugi ed all'udienza del
15.05.2025, trattata in modalità cartolare, veniva nuovamente riservata in decisione.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di ritualmente citato in giudizio e Controparte_1
non costituitosi (cfr atto notificato in data 05.06.2024, depositato in data 14.06.2024).
Nel merito la domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (22.12.2021) di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, omologata il 15.02.2022, (n. cronol. 1244/2022) ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Inoltre, considerato che entrambe le parti, all'udienza di comparizione dei coniugi, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
2 Quanto ai provvedimenti accessori di natura patrimoniale nulla va disposto, dal momento che la ricorrente ha dichiarato di nulla pretendere dal marito, né vi sono istanze in merito ai figli maggiorenni.
In particolare la all'udienza del 27.11.2024 dichiarava di vivere a Terzigno da molti Parte_1
anni, di lavorare in un albergo, su chiamata, di essere economicamente autonoma e che anche tutti i figli erano autonomi.
Le spese processuali, tenuto conto dell'esito della controversia e della contumacia del resistente vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Controparte_1
Torre Annunziata in data 08.08.1996 (atto n. 21, parte I, anno 1996 del Comune di Torre
Annunziata);
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3) dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata il 09.06.2025, in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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