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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 07/10/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Nr. 100627/2011 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di PALMI Sezione Civile in persona della giudice dott.ssa Marta Speciale e in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di primo grado iscritta al n. 100627 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2011 proposta da:
Controparte_1
(P.IVA ), in persona del commissario liquidatore,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Iamundo Leonardo;
OPPONENTE E (C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Bellocco Daniela;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 198/2011 emesso dal Tribunale di Palmi – Sezione distaccata di Cinquefrondi in data 09/11/2011. Conclusioni: come da verbale d'udienza del 9 maggio 2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_1
(oggi in liquidazione) proponeva opposizione, innanzi a questo Tribunale, avverso
[...] il decreto ingiuntivo nr. 198/2011 del Tribunale di Palmi – Sezione distaccata di Cinquefrondi, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 146.768,91 (oltre interessi e spese) a favore di in forza di un contratto di servizio (rep. nr. 135) stipulato Controparte_3 tra esse parti, in data 28.07.2008, per la realizzazione del “Progetto per la cura e il mantenimento del paesaggio rurale nel territorio della del ” Parte_1 CP_1 Controparte_1 finanziato dalla Regione Calabria. A fondamento della propria opposizione, la Parte_1
deduceva:
[...]
a) che, in data 03.06.2005, essa opponente aveva stipulato con il Controparte_4
un contratto di servizio per l'attuazione del “Progetto per la cura e il mantenimento del
[...] paesaggio rurale nel territorio della del Versante ”, Parte_1 Controparte_1
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finanziato dalla Regione Calabria, avente ad oggetto la realizzazione di mq 3.900 di muretti di pietra a secco e di ml 10.000 di siepi nonché l'obbligo per tre anni, in capo al , di cura e CP_3 manutenzione delle opere realizzate;
per l'anno 2005, il progetto veniva finanziato per l'importo di €. 276.387,00 e veniva, dunque, pattuito un compenso in complessivi €. 270.859,00 (cioè l'importo finanziato al netto del compenso da destinare al RUP nella percentuale del 2% corrispondente all'importo finanziato); b) che, inoltre, essa opponente, con deliberazione n. 6 del 06.06.2005, aveva previsto di affidare, sempre in via diretta e senza procedura di evidenza pubblica, al Controparte_3
la prosecuzione delle opere previste nel progetto finanziato dalla Regione anche per le
[...] successive annualità, nei limiti dei finanziamenti regionali all'uopo concessi;
c) che, dunque, erano stati stipulati, nel 2006 e nel 2007, ulteriori contratti finalizzati alla prosecuzione delle opere previste nel progetto nei limiti degli importi finanziati, pari rispettivamente di € 281.493,73 (corrispondente al corrispettivo pattuito al lordo del compenso del RUP) e di € 281.493,73 (al lordo del compenso da assegnare al RUP); d) che, poi, in data 28.07.2008, era stato stipulato un nuovo contratto di servizio rep. n. 135 (quello oggetto di causa) per la successiva annualità, subordinando comunque l'efficacia del contratto all'effettiva erogazione del finanziamento da parte della Regione, non ancora approvato alla data del contratto de quo (e ciò al fine di evitare l'avvio dei lavori senza avere certezza dell'entità del finanziamento ed evitare l'esecuzione di opere in assenza di copertura finanziaria); l'attività oggetto del contratto del 2008 era il ripristino di muri a secco e la realizzazione siepi, mentre l'attività meramente manutentiva delle opere già realizzate era già ricompresa nel contratto del 2005; e) che, in particolare, il contratto de quo prevedeva espressamente che le attività dovessero essere eseguite nel rispetto di un cronoprogramma da predisporsi prima dell'inizio dei lavori e che doveva essere oggetto di preventiva approvazione da parte del RUP di essa al Parte_1 quale era peraltro riservato il potere di apportarvi modifiche e/o integrazioni;
f) che l'ente opposto, in violazione degli accordi contrattuali, successivamente alla stipula del contratto ma prima dell'effettiva erogazione dei finanziamenti, aveva avviato di propria iniziativa l'inizio dei lavori, senza approvazione del relativo cronoprogramma;
g) che il pagamento oggetto di ingiunzione afferiva dunque alle predette attività non autorizzate, peraltro divergenti da quelle oggetto del progetto “Progetto per la cura e il mantenimento del paesaggio rurale nel territorio della del Parte_1 Parte_1
” e oggetto della convenzione sottoscritta in data 04.05.2005 tra l' e la
[...] CP_5
(e, quindi, oggetto del finanziamento); ed infatti, il progetto e la convenzione Parte_1 riguardavano il ripristino dei muri a secco e la realizzazione di siepi e/o boschetti, mentre l'attività svolta dall'ente opposto era consistita asseritamente nella pulizia delle strade, delle cunette poste ai bordi della strada e nel decespugliamento;
peraltro, con nota prot. 2287 del 21.05.2008, la Regione aveva chiarito che la comunità europea avrebbe finanziato esclusivamente gli interventi di “ripristino di muri a secco”, di “realizzazione siepi” e di “mantenimento boschetti”; h) che, dunque, l'opposta si era resa inadempiente alle obbligazioni contrattuali assunte, avendo realizzato opere diverse da quelle approvate dalla Regione (essendoci un obbligo
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contrattuale di corrispondenza tra le quantità e la qualità delle opere realizzate al progetto finanziato dalla Regione), e pertanto non aveva diritto ad alcun corrispettivo;
i) che, comunque, l'ente opposto non aveva dimostrato la realizzazione delle opere oggetto del contratto, non risultando sul punto sufficienti le fotografie e la relazione tecnica poste a corredo del c.d. rendiconto per l'anno 2008, perché la documentazione era insufficiente e, comunque, le predette fotografie poste a corredo del rendiconto anno 2008 erano identiche a quelle depositate in occasione del rendiconto dell'anno 2007; l) che il aveva altresì violato l'obbligo contrattuale di applicare nei confronti dei CP_3 lavoratori impiegati nel progetto le condizioni economiche e normative stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi;
m) che, in definitiva, l'ente consortile non aveva diritto alla somma oggetto di ingiunzione e che il rifiuto di essa opponente di adempiere alla propria obbligazione risultava legittimo, ai sensi dell'art. 1460 c.c., in quanto giustificato dalla mancata regolare esecuzione del contratto di servizio da parte dell'opposta. si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto Controparte_3 dell'opposizione ex adverso proposta, in quanto infondata in fatto e in diritto, dal momento che essa opposta aveva dato regolare e puntuale esecuzione del contratto nr. 135 del 28.07.2008. La causa veniva istruita mediante l'escussione di nr. 2 testi ( e Testimone_1 [...]
e mediante l'interrogatorio formale del commissario liquidatore pro tempore della Tes_2
Parte_2
Dopo molteplici rinvii richiesti dalle parti per il tentativo di bonario componimento della lite, la causa veniva, poi, ulteriormente rinviata per l'emergenza sanitaria da COVID 19. Falliti gli ulteriori tentativi di conciliazione, la causa veniva istruita mediante l'espletamento di una CTU. Infine, all'udienza del 09.05.2025, le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione proposta da Parte_3
è fondata e, pertanto, deve integralmente accogliersi per i motivi di seguito esposti.
[...]
Come già rilevato nelle premesse in fatto, parte opposta ha agito in sede monitoria per il pagamento della somma di € 146.768,91 (oltre interessi e spese) a favore di Controparte_3 in forza di un contratto di servizio (rep. nr. 135) stipulato tra esse parti, in data
[...]
28.07.2008, per la realizzazione del “Progetto per la cura e il mantenimento del paesaggio rurale nel territorio della Comunità Montana del Versante Tirrenico Settentrionale” finanziato dalla Regione Calabria.
A fronte di tale richiesta di adempimento, parte opponente ha eccepito l'inadempimento dell'opposto alle obbligazioni contrattualmente assunte con il contratto oggetto di causa per tutte le ragioni esposte in atti e che di seguito verranno più compiutamente analizzate.
2.1. Orbene, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
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Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., è tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio;
il creditore opposto ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, deve fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr., ex multis, Cass. Civ. nr. 14486/2019). Nel caso in cui venga proposta un'azione di adempimento, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è, quindi, tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto (ed eventualmente della scadenza del termine per l'adempimento), ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12). Qualora il debitore opposto sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., si determina, tuttavia, un'inversione dell'onere probatorio, poiché il debitore eccipiente si limita ad allegare l'altrui inadempimento (o l'inesatto adempimento) ed il creditore agente deve dimostrare il proprio corretto adempimento (v. Cass. civ. SS.UU. nr. 13533/2001Cass. civ. nr. 22666/2009; v. Cass. civ. n. 8736/2014; v. anche Cass. civ. nr. 16324/2021). Più precisamente, qualora, a fronte di un'azione di adempimento (o di inadempimento) di una parte, l'altra parte adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l'inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell'altra, il giudice, ai fini della decisione della controversia, deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti delle parti e stabilire a quale delle due parti sia addebitabile l'inadempimento che ha alterato il sinallagma contrattuale e dato causa al giustificato inadempimento dell'altra parte. Tale valutazione deve essere condotta tenendo conto non soltanto dell'elemento cronologico (e, cioè, di quale inadempimento si sia verificato per primo), ma anche e soprattutto del rapporto di causalità e proporzionalità esistente tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico - sociale del contratto (v. Cass. Civ. nr. 9644/2018). Nel caso di specie, parte opposta non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, non avendo fornito compiuta prova dell'adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte e, in particolare, la prova dell'effettivo svolgimento delle opere oggetto del contratto di servizio stipulato nel 2008 tra le parti oggi in causa. Orbene, il mancato adempimento delle obbligazioni oggetto di causa da parte dell'odierna opposta è certamente il comportamento che ha alterato il sinallagma contrattuale e dato causa al giustificato inadempimento – e, dunque, al mancato pagamento del corrispettivo – da parte della
Parte_1
2.2. In proposito, giova preliminarmente evidenziare che, alla luce della documentazione prodotta in atti, è emerso che il contratto oggetto di causa, stipulato nel 2008, aveva espressamente ad oggetto la riparazione e/o la sostituzione di tutte le opere ed installazioni realizzate nel corso del
“Progetto per la cura e il mantenimento del paesaggio rurale nel territorio della Comunità
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del Versante ” (progetto avviato nel 2005) e che risultavano Pt_1 Controparte_1 medio tempore danneggiate o rimosse. In particolare, queste sono le circostanze – fattuali e giuridiche - rilevanti ai fini della decisione della controversia: a) in data 03.06.2005, la ha stipulato con il Parte_1 Controparte_4
un contratto di servizio per l'attuazione del “Progetto per la cura e il mantenimento del
[...] paesaggio rurale nel territorio della del ”, Parte_1 Parte_1 finanziato dalla Regione Calabria, avente ad oggetto la realizzazione di mq 3.900 di muretti di pietra a secco e di ml 10.000 di siepi nonché l'obbligo per tre anni, in capo al , di cura e CP_3 manutenzione delle opere realizzate;
per l'anno 2005, dietro pagamento del corrispettivo di €. 270.859,00; b) successivamente, nel 2007, è stato concluso un ulteriore contratto avente ad oggetto la riparazione e/o la sostituzione di tutte le opere ed installazioni realizzate nel corso del progetto e che risultavano medio tempore danneggiate o rimosse (sostanzialmente, il servizio di manutenzione delle opere realizzate nel progetto) per il corrispettivo di € 275.863,85 pari al finanziamento concesso dalla Regione Calabria per l'esecuzione del progetto, al netto della somma di € 5.629,88; c) in data 28.07.2008, è stato concluso un ulteriore contratto – quello azionato in sede monitoria e quindi unico rilevante ai fini della presente causa - avente ad oggetto la riparazione e/o la sostituzione di tutte le opere ed installazioni realizzate nel corso del progetto e che risultavano medio tempore danneggiate o rimosse (sostanzialmente, il servizio di manutenzione delle opere realizzate nel progetto, v. anche art. 1 del contratto di servizio nr. 135 del 28.07.2008) per il corrispettivo di € 275.863,85 pari al finanziamento concesso dalla Regione Calabria per l'esecuzione del progetto, al netto della somma di € 5.629,88; d) in forza del contratto oggetto di causa, il si è altresì obbligato a redigere un CP_3 cronoprogramma che avrebbe dovuto essere predisposto prima dell'inizio dei lavori per concordare i lavori da eseguire e le relative tempistiche (v. art. 1 del contratto del 2005 e del contratto del 2008:
“il si obbliga a eseguire le attività di cui al presente articolo nel rispetto di un CP_3
Cronoprogramma che verrà predisposto prima dell'inizio dei lavori e che dovrà essere approvato dal Responsabile del Procedimento presso la Comunità al quale è comunque riservato Pt_1 il potere di apportarvi modifiche e/o integrazioni”); e) in forza del contratto del 2008, il , prima dell'azione monitoria, ha ricevuto CP_3
l'acconto di € 129.094,94, ma non anche il pagamento dell'intero corrispettivo.
2.3. Ciò premesso, si evidenzia, in primo luogo, che il preteso creditore - che avrebbe dovuto provare il proprio adempimento – non ha prodotto in giudizio gli elaborati tecnici allegati al contratto stesso, dai quali si sarebbero dovuti evincere quali opere erano state realizzate in corso di progetto e quali avrebbero dovuto essere (conseguentemente) oggetto di manutenzione nel 2008. Già detta carenza documentale è di per sè rilevante alla luce dell'eccezione sollevata dalla comunità montana, tenuto conto che l'attore opposto avrebbe dovuto provare il contenuto della propria obbligazione e l'effettivo adempimento della stessa. In altri termini, detta mancata prova documentale impedisce, in questa sede, di valutare con precisione il tipo di intervento effettuato e la specificità dei lavori eseguiti.
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2.4. A ciò si aggiunga che la parte opposta non ha mai redatto il cronoprogramma dei lavori che avrebbe dovuto essere preventivamente approvato dalla Parte_1
La circostanza è incontestata e, comunque, detto cronoprogramma non è stato prodotto in atti. Detta condotta costituisce già di per sé un inadempimento rilevante, considerato che l'approvazione del cronoprogramma sarebbe dovuta avvenire prima dell'inizio dei lavori, affinchè questi ultimi venissero concordati con la Parte_1
In definitiva, detto comportamento dell'ente consortile è di gravità tale da alterare il sinallagma contrattuale, tenuto conto che, alla luce del contratto oggetto di causa, si evince un interesse – giuridicamente tutelato dal contratto stesso (v. art. 1 del contratto del 2005 e del contratto del 2008: “il si obbliga a eseguire le attività di cui al presente articolo nel CP_3 rispetto di un Cronoprogramma che verrà predisposto prima dell'inizio dei lavori e che dovrà essere approvato dal Responsabile del Procedimento presso la , al quale è Parte_1 comunque riservato il potere di apportarvi modifiche e/o integrazioni”) - della Parte_1
a concordare espressamente con l'ente consortile le opere da eseguire e le relative tempistiche.
2.5. In ogni caso, l'elemento decisivo ai fini della risoluzione della controversia è che, a fronte dell'eccezione di inadempimento, l'ente consortile non ha provato – con alcun mezzo probatorio - l'effettiva esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto azionato in sede monitoria. Sul punto, si devono, richiamare le conclusioni del CTU nominato in corso di causa, che si condividono in quanto logiche, coerenti e basate sull'applicazione di un rigoroso metodo scientifico;
si precisa sin d'ora che la CTU è stata, sul punto, esauriente ed esaustiva, di talchè non si sono ritenuti sussistenti i presupposti per la rinnovazione e/o integrazione della stessa. In particolare, anche alla luce della citata CTU (alla quale si rinvia e ci si riporta integralmente, ivi incluse le risposte del CTU alle osservazioni del CT di parte opposta), è emerso che la documentazione prodotta dall'ente consortile non è sufficiente né idonea a comprovare la regolare esecuzione delle opere e degli interventi pattuiti nei contratti di servizio tra le parti oggetto di causa (v. pag. 16 conclusioni CTU). Ed infatti: 1) non vi è documentazione attestante la quantità e qualità dei muri in pietra realizzati in forza dei vari contratti conclusi tra le parti e che avrebbero eventualmente dovuto essere oggetto di manutenzione in forza del contratto oggetto di causa;
non sono, invero, presenti né fotografie nè risultanze tecniche, quali planimetrie di dettaglio o sezioni, da cui poter desumere gli interventi eseguiti dalla parte opposta (v. pag. 13 CTU: “in particolare si rileva la mancanza di planimetrie di dettaglio, sezioni da cui rilevare lo spessore dei muri a secco;
“non ci sono risultanze documentali in merito all'impiego della manodopera – dove e quanto sia stata impiegata – non ci sono risultanze documentali in merito alla contabilità delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti”); non è, dunque, in alcun modo provato quali siano state le prestazioni effettivamente eseguite che avrebbero dovuto essere oggetto del corrispettivo richiesto in questa sede;
né tale dato può essere ricavato aliunde, non essendovi elementi sufficienti e idonei a comprovare l'effettivo impiego della manodopera, la contabilità delle spese sostenute o l'approvvigionamento e la posa
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in opera dei materiali necessari (v. pag. 15 della CTU: “nella documentazione in atti non si rilevano supporti atti a comprovare l'approvvigionamento, il trasporto e la posa in opera dell'ingente quantitativo di pietrame (4.900 m3 - circa 8.000 tonnellate) necessario alle realizzazioni asserite dal ”; v. anche risposta del CTU alle osservazioni di parte opposta: “la documentazione CP_3 versata in atti non da evidenza di cantieri, attrezzature, materiali e situazioni inerenti la realizzazione ex-novo di muretti a secco né del ripristino muri crollati”);
2) non vi è alcuna documentazione – né fotografica né tecnica - che attesti l'impianto di siepi e vegetazione e la relativa manutenzione previsti dal progetto (v. pag. 14 della CTU: “non si riporta alcuna illustrazione di impianto di essenze arbustive. Nella documentazione in atti non si rilevano supporti atti a comprovare l'acquisto e la messa a dimora di essenze vegetali, non è precisata la tipologia delle siepi, non sono specificate le specie e soprattutto l'età delle alberature e/o degli arbusti impiantati”);
3) la documentazione fotografica prodotta da parte opposta documenta soltanto lo svolgimento da parte dell'ente consortile dell'attività di pulizia delle cunette e il decespugliamento della vegetazione spontanea ai margini delle strade: attività, questa, come visto, non oggetto del contratto azionato in questo giudizio;
detta documentazione non comprova, tuttavia, in alcun modo la realizzazione dei muretti a secco né la messa a dimora delle siepi previste dal progetto (v. pag. 17 CTU “la documentazione fotografica prodotta da parte attrice comprova la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria attinente alla pulitura di cunette ed al decespugliamento di flora selvaggia – erbe infestanti, rovi ed arbusti - ai bordi delle stradine”); peraltro, l'analisi comparativa delle fotografie versate in atti consente di escludere che le cunette in questione siano state realizzate o ripristinate nel corso dei lavori oggetto di controversia, poiché dalle predette fotografie si evince che dette cunette fossero presenti nei luoghi prima che intervenisse l'ente consortile (v. pag. 16 della CTU: “nella rappresentazione fotografica dei luoghi, riportata nel fascicolo di parte attrice, nei siti interessati dalla presenza di muretti a secco, gli stessi vengono fotografati sia nel prima che nel dopo l'intervento e ciò ne comprova la preesistenza e ne esclude la realizzazione ex-novo”). Si precisa, inoltre, che le dichiarazioni rese dai testi in giudizio in punto di effettiva esecuzione delle opere oggetto di contratto non sono conclusive e sufficientemente determinate, non consentendo di ritenere provata la puntuale esecuzione degli interventi da parte dell'ente consortile. Alla carenza della documentazione prodotta dall'ente consortile si aggiunge, inoltre, l'esito dei sopralluoghi effettuati dal CTU, che ha consentito di verificare che – nei luoghi che avrebbero dovuto essere oggetto di interventi da parte dell'ente consortile - non risultano eseguite opere di piantumazione di siepi né di muretti a secco da parte del . CP_3
In proposito, appare particolarmente significativo evidenziare che:
1) quanto alle siepi, non solo è da escludersi che le stesse siano state effettivamente piantate e successivamente manutenute dall'ente consortile, ma deve altresì segnalarsi che molti siti di intervento hanno delle caratteristiche tali da risultare “assolutamente ostative all'impianto di vegetali e pertanto le siepi non ci sono, ne potrebbero esserci” (v. pag. 15 della CTU);
2) quanto ai muretti a secco, il CTU non ha, appunto, rilevato nessun elemento comprovante la realizzazione di muretti a secco da parte del;
il consulente ha peraltro sottolineato che CP_3
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le condizioni delle stradine vicine ai siti d'intervento – e non oggetto dell'intervento stesso - non presentano significative differenze rispetto a quelle oggetto degli interventi, a riprova della mancata realizzazione di alcuna opera da parte dell'ente consortile. In conclusione, alla luce della carenza di documentazione idonea a dimostrare l'effettiva esecuzione dei lavori oggetto dei contratti, nonché delle risultanze dei sopralluoghi effettuati dal CTU, deve ritenersi non provata l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto da parte del
. CP_3
Orbene, l'inadempimento del opposto, tenuto conto della causalità e CP_3 proporzionalità esistente tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico - sociale del contratto, è di gravità tale da giustificare il mancato pagamento dell'intero corrispettivo da parte della odierna opponente (dovendosi, sul punto, peraltro Parte_1 ricordare che l'ente consortile ha comunque ricevuto un pagamento parziale - di importo di € 129.094,94 - per le opere oggetto del contratto azionato in giudizio). Per le ragioni sin qui esposte, l'opposizione proposta dalla è, dunque, Parte_1 fondata, con assorbimento di ogni ulteriore questione ed eccezione sollevata dalle parti, e, pertanto, il decreto ingiuntivo nr. 198/2011 emesso dal Tribunale di Palmi – Sezione distaccata di
Cinquefrondi deve essere revocato.
3. Le spese del procedimento seguono la soccombenza.
deve, quindi, essere condannato alla rifusione delle spese di Controparte_4 lite sostenute dalla , da Parte_3 liquidarsi, in conformità delle tabelle di cui DM nr. 147/2022, nel valore di € 7.052,00 (trattasi di controversia di valore compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00), in considerazione della natura della causa e delle questioni in fatto e in diritto ad essa sottese. Ai compensi si aggiunge il rimborso delle spese di introduzione del giudizio e il rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Le spese di CTU sono definitivamente poste in capo a . Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 198/2011 emesso dal Tribunale di Palmi – Sezione distaccata di Cinquefrondi, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: 1) accoglie l'opposizione proposta dalla Parte_3
nei confronti di e per l'effetto, revoca
[...] Controparte_4 il decreto ingiuntivo nr. 198/2011 emesso dal Tribunale di Palmi – Sezione distaccata di
Cinquefrondi;
2) condanna alla rifusione delle spese di giudizio sostenute Controparte_4 dalla che liquida in Parte_3 complessivi € 7.052,00 per compenso professionale, oltre al rimborso per le spese di introduzione del giudizio, al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge,
3) pone definitivamente le spese di CTU in capo a . Controparte_4
Così deciso in Palmi, il 07 ottobre 2025 La Giudice
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dott.ssa Marta Speciale
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