Articolo 5 della Legge 28 aprile 1971, n. 287
Articolo 4Articolo 6
Versione
16 giugno 1971
Art. 5.
Le convenzioni di cui al precedente articolo 2, ed i relativi allegati, potranno essere, a richiesta tanto dell'ente concedente quanto di quello concessionario e con le forme di cui al successivo articolo 7, successivamente modificate, per adeguarle ad eventuali mutate e sopravvenute situazioni ed esigenze. In tal caso, fermo restando l'ammontare del contributo dello Stato, potra' essere accordata una congrua proroga della concessione.
Le disposizioni di cui al precedente comma saranno applicate anche a nuove concessioni relative alla costruzione ed esercizio di autostrade che verranno assentite ai sensi della legge 24 luglio 1961, n. 729 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Entrata in vigore il 16 giugno 1971