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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 19/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Antonella Colaiacovo, nella causa civile iscritta al n. 307/2018 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Andrea Bellucci) Parte_1 ricorrente
Contro avv. Giuseppe Caforio) Controparte_1 resistente e nei confronti di
(Avv. Angelo Ranchino) P_ intervenuto ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, ad esito di trattazione scritta (art. 127 ter c.p.c.), la seguente
SENTENZA
1. Fatto e svolgimento del giudizio.
Con ricorso depositato in data 28 febbraio 2018, ha proposto azione di rivalsa ai sensi degli artt. Pt_1
10 e 11 D.P.R. 1124/1965 nei confronti di nella sua qualità di responsabile per la Controparte_1 sicurezza della società , affinché – previo accertamento della civile responsabilità – il Parte_2 convenuto venisse condannato al rimborso di quanto corrisposto dall'Istituto a CP P_
, in conseguenza dell'infortunio sul lavoro subito il 25 agosto 2005 in località Prodo, Comune di
[...]
Orvieto (TR), ammontante a euro 224.203,81, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dalla data dell'ultimo attestato di credito per la somma calcolata in capitale e da quella dei singoli esborsi per quella erogata per l'indennità di temporanea, con vittoria di spese di lite.
A fondamento dell'azione, l'Istituto ricorrente ha affermato che:
- l'infortunio del 25 agosto 2005 si è verificato, alle ore 14.45 circa, mentre l'operaio P_
, assunto alle dipendenze della con un contratto di lavoro a tempo
[...] Parte_3 determinato dal 1° luglio 2005 al 20 maggio 2006 e con la qualifica di boscaiolo, era impegnato nel taglio degli alberi nel bosco insieme ad altri dipendenti della società convenuta. In particolare, il sig. si trovava alla guida del trattore su cui era stata caricata la legna P_ tagliata e lo conduceva per un tratto di salita ripida quando, all'improvviso, il mezzo cominciava
1 ad indietreggiare, la marcia usciva ed il veicolo, ormai in folle e senza controllo, si dirigeva all'indietro verso un precipizio. L'operaio, al fine di scongiurare la caduta nel vuoto cui era destinato il mezzo, saltava dal medesimo rimanendo tuttavia incastrato tra gli pneumatici, riportando uno schiacciamento del torace e del cranio in seguito al quale perdeva conoscenza.
Veniva, quindi, soccorso e ricoverato presso l'ospedale di Orvieto;
- per tali fatti, è stata avviata azione penale nei confronti di procuratore Controparte_1 generale della società e responsabile in forza di specifica delega Parte_2 Parte_4 conferita dalla medesima società in data 30 giugno 2005, con i seguenti capi di imputazione: a) per la commissione del reato di cui agli artt. 374, comma 2, e 389, lett. b) D.P.R. 547/1995 per avere, quale responsabile per il rispetto della normativa in materia di prevenzione infortunistica della in forza di procura speciale conferitagli il 30 giugno 2005, posto Parte_2 in esercizio un trattore agricolo “SAME” mod. “DRAGO 120” privo dei necessari requisiti di sicurezza e non mantenuto in buono stato di conservazione e di efficienza con riferimento alle condizioni degli ingranaggi del cambio di velocità; b) per la commissione del reato di cui agli artt. 35, comma 1, e 89 comma 2, lett. a), D.Lvo n. 626/1994 per avere, nella predetta qualità, omesso di mettere a disposizione dei lavoratori dipendenti attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ed idonee ai fini della sicurezza, con riferimento alla mancata dotazione di indumenti e scarpe idonee al tipo di lavoro assegnato;
c) per la commissione del reato di cui agli artt. 4, comma 5, lett. c) e 89, comma 2, lett. h), D.Lvo n. 626/1994, per avere nella predetta qualità, affidato al lavoratore le mansioni di autista di un trattore agricolo, senza essere P_ dotato della necessaria capacità ed esperienza tecnica;
d) per la commissione del reato di cui agli artt. 38, comma 1, lett. a) ed 89, comma 2, lett. a) D. Lvo n. 626/1994, per avere, nella predetta qualità, omesso di dare al predetto lavoratore una formazione adeguata all'uso del trattore agricolo;
e) per la commissione del reato di cui all'art. 590, commi 1, 2 e 3 c.p., per avere, nella predetta qualità, per imprudenza, negligenza ed imperizia e con violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, indicate alle lettere a), b), c) e d) della rubrica, posto in esercizio un trattore agricolo inefficiente e con alla guida il lavoratore
, persona priva della necessaria esperienza, il quale, durante una salita, non P_ riusciva ad ingranare tempestivamente la prima marcia, cagionando così lesioni personali al predetto lavoratore, guaribili in giorni 33 e che hanno messo in pericolo la vita della persona offesa;
- il Tribunale di Orvieto, con sentenza n. 140/10 del 24 marzo 2011, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per i reati contravvenzionali di cui ai capi di imputazione a), b), c) e d), per intervenuta prescrizione ma accertava, tuttavia, la responsabilità penale del in relazione al reato di lesioni personali colpose commesso con la violazione della CP normativa antinfortunistica di cui al capo di imputazione e), condannandolo a otto mesi di reclusione e pronunciando condanna generica al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile , da liquidarsi in separato giudizio, riconoscendo, altresì, in P_
2 favore della parte civile, la somma di euro 20.000,00 a titolo di provvisionale, al pagamento della quale subordinava la sospensione condizionale della pena;
- la decisione veniva parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Perugia, con sentenza n.
81/2015 del 27 aprile 2015, divenuta irrevocabile il 29 luglio 2015 per difetto di impugnazione, che dichiarava non doversi procedere nei confronti del eppure in relazione al reato CP di cui al capo e) per intervenuta prescrizione. La sentenza veniva confermata nel resto, ivi comprese le statuizioni civili.
Ritualmente evocato in giudizio, con comparsa depositata il 3 dicembre 2018, si è costituito CP ccependo:
[...]
- in via pregiudiziale, la propria carenza di legittimazione passiva in ragione del difetto della titolarità del rapporto di lavoro e dell'assenza di un accertamento di responsabilità in sede penale a fronte dell'avvenuta declaratoria di estinzione del reato per prescrizione;
- nel merito, l'inidoneità della delega a fondare la propria responsabilità, non essendogli stato conferito mediante tale atto gestorio un concreto potere di spesa idoneo a garantirgli pieno svolgimento delle funzioni attribuite e dei compiti assegnati;
la legittimità e l'assoluta correttezza del proprio comportamento e l'imprevedibilità ed abnormità della condotta del lavoratore;
l'erroneità della quantificazione delle pretese restitutorie di non essendo Pt_1 stato in alcun modo coinvolto nella valutazione dei postumi invalidanti riportati dall'infortunato.
In data 7 dicembre 2018, con memoria di costituzione e di intervento ex artt. 105 e 419 c.p.c., si è costituito in giudizio , al fine di chiedere la condanna di P_ Controparte_1
- in via principale, al risarcimento del c.d. danno differenziale, quale esclusivo responsabile dell'infortunio, da liquidarsi in misura pari ad euro 347.288,69, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ovvero, in subordine, al risarcimento del danno non patrimoniale, in misura pari ad euro 268.401,34, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
- al risarcimento del danno patrimoniale da c.d. perdita di chances di trovare un'occupazione lavorativa compatibile con le residue capacità lavorative, da liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c. e da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.
Ad esito di fissazione di nuova udienza del 5 giugno 2019, ai sensi degli artt. 419 e 415 c.p.c., la difesa di ha depositato in data 23 maggio 2019, memoria di costituzione replicando alle Controparte_1 difese e pretese dell'interveniente e chiedendo:
- in via pregiudiziale e preliminare, la dichiarazione del proprio difetto di legittimazione passiva nonché l'accertamento della sussistenza di litisconsorzio necessario con la società datrice di lavoro con conseguente integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. Parte_2
- in via preliminare, nel merito, l'accertamento della intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, sia di natura contrattuale che extracontrattuale, pretesi dall'infortunato , considerato quale dies a quo il giorno dell'infortunio; P_
3 - in via principale, il rigetto delle domande proposte nell'atto di intervento da , P_ infondate in fatto e in diritto, per invalidità della delega di funzioni in ordine alla sicurezza sul luogo di lavoro, per assoluto rispetto della normativa antinfortunistica e, in ogni caso, per idoneità del comportamento eccezionale ed abnorme dell'infortunato stesso nonché del collega ad interruzione del nesso causale tra la propria condotta, la determinazione Parte_5 dell'evento dannoso ed i postumi invalidanti oltre che ogni ulteriore pregiudizio di natura patrimoniale e non patrimoniale lamentati;
- in via subordinata, l'accertamento dell'effettiva entità dell'inabilità dell'intervenuto P_
nonché le effettive somme da riconoscere a titolo di c.d. danno differenziale, con
[...] conseguente proporzionale riduzione delle somme da costui pretese, tenuto conto degli importi ricevuti a titolo di rendita da Pt_1
Rigettata, con ordinanza pronunciata fuori udienza, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del resistente ed autorizzata la chiamata in causa di con onere di notifica degli atti a carico Parte_2 del sig. all'udienza dell'8 luglio 2020, è stata disposta l'acquisizione del fascicolo del CP procedimento penale e ammessa la CTU medico legale, con riserva di decisione, all'esito, sulle ulteriori richieste istruttorie e sulla dichiarazione di contumacia della società datrice di lavoro.
A seguito di deposito della perizia, rigettate le ulteriori richieste istruttorie delle parti, sono stati assegnati i termini per note conclusive e, ad esito di trattazione cartolare (art. 127 c.p.c.), la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Motivi della decisione.
2.1. In via pregiudiziale, deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal resistente sia nei confronti di che dell'intervenuto. Pt_1
Quanto ad la domanda dell' ricorrente si fonda sulle previsioni di cui agli artt. 10 e 11 del Pt_1 Pt_6
D.P.R. n. 1124 del 30.6.1965, come interpolati dalle numerose sentenze della Corte Costituzionale intervenute in materia (cfr. sent. n. 102 del 1981, n. 118 del 1986 e n. 372 del 1988), che attribuiscono all'Istituto di Assicurazione convenuto il diritto di regresso per le somme corrisposte al lavoratore infortunato o ai superstiti, qualora il fatto costituisca reato procedibile d'ufficio.
Ebbene, intende questo Giudice dare continuità al costante orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale l'azione esercitata dall' , ai sensi degli artt. 10 ed 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. Parte_1
1124 per la rivalsa delle prestazioni erogate all'infortunato, configura una azione esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa, giacché essi, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, rappresentano organi o strumenti mediante i quali il datore di lavoro ha violato l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro senza che a ciò sia di ostacolo la possibile affermazione della loro responsabilità solidale atteso che l'art. 2055 cod. civ. consente la diversità dei rispettivi titoli di responsabilità (v. ex multis Cass. n. 4482 del 2012, Cass. n. 12561 del 2017 e, più recentemente: Cass.
n. 12429 del 2020, Cass. n. 10373 del 2021).
4 Da ultimo, Cass. n. 29667 del 2022, ha puntualizzato che, in materia di sicurezza sul lavoro, trova applicazione la nozione di datore di lavoro non in senso lavoristico ma in senso “prevenzionale”, e che tale figura - per espressa definizione normativa della nozione relativa - comprende non solo il datore di lavoro formale ma chiunque rivesta una posizione di garanzia nel luogo di lavoro. E' stato, in particolare, precisato che: “L'azione di regresso è esperibile non soltanto nei confronti del titolare del rapporto assicurativo, come in origine, ma anche nei confronti di chi assume una posizione di garanzia nel luogo di lavoro e, cioè, nei confronti di tutti quei soggetti sui quali incomba l'obbligo di tutelare
l'incolumità degli occupati al di là della qualifica formale di datore di lavoro, come affermato dalla giurisprudenza di codesta Suprema Corte la quale, richiamando la giurisprudenza costituzionale che ha ampliato l'area della responsabilità civile indiretta del datore di lavoro, ricomprendendovi il fatto illecito di qualsiasi dipendente (Corte Cost. n. 22 del 1967), ha esteso l'ambito soggettivo dell'azione a soggetti diversi dal datore di lavoro, come i compagni di lavoro o i preposti (Cass. S.U. n. 3288 del
1997), fino poi ad includervi altri soggetti terzi rispetto all'obbligo assicurativo, come i soci e gli amministratori (Cass. 11426 del 2006), i soggetti chiamati a collaborare "a vario titolo nell'assolvimento dell'obbligo di sicurezza, a prescindere dal titolo contrattuale e dalla tipologia lavorativa che li lega al datore di lavoro" (Cass. 6212/2008), l'appaltante o il subappaltante (Cass.
9065 del 2006, Cass. n. 24935 del 2015, ricollegando l'ambito di operatività dell'azione di regresso con la sussistenza del c.d. debito di sicurezza, "il quale sussiste nei confronti di tutti coloro che in ragione dell'attività svolta siano gravati di specifici obblighi di prevenzione nei confronti dei lavoratori soggetti
a rischio" (Cass. n. 12561 del 2017)”.
Risulta, poi, del tutto irrilevante che il giudizio penale si sia concluso con una pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, non essendo indispensabile, ai fini della rivalsa, che l'accertamento del fatto-reato avvenga in sede penale con sentenza di condanna definitiva.
Come chiarito ormai pacificamente dalla giurisprudenza, infatti, ai fini del sorgere del credito dell' nei confronti della persona civilmente obbligata, è sufficiente e necessario che il fatto Pt_1 costituisca reato procedibile d'ufficio potendo, poi, l'accertamento giudiziale avvenire sia in sede penale che in sede civile (Cass. n.29769/2022; Cass. n. 2138/15; Cass. n. 20724/13; Cass. Civ. Sez. Lav. sent. n. 10950 del 18.8.2000 secondo cui “in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'azione di regresso dell' nei confronti della persona civilmente obbligata, a seguito dei Pt_1 numerosi interventi della Corte Costituzionale in materia, può essere esperita alla sola condizione che il fatto costituisca reato perseguibile d'ufficio, mentre il preventivo accertamento giudiziale del fatto stesso – necessario solo in mancanza di adempimento spontaneo del soggetto debitore o di spontaneo componimento della lite – non deve necessariamente avvenire in sede penale, potendo essere effettuato anche in sede civile”), in costante applicazione del principio di autonomia tra l'accertamento del fatto costituente reato in sede penale ovvero in sede civile (quale requisito integrativo di pretese risarcitorie).
5 Rientra, infatti, nei poteri del giudice civile accertare autonomamente e in via incidentale l'esistenza del fatto reato sulla base delle risultanze del processo penale, ai fini della formazione del proprio convincimento (cfr. Cass. n. 5444/2011).
L'azione di rivalsa rimane dunque possibile anche nel caso di specie, trattandosi di valutare in Pt_1 sede civile un fatto reato perseguibile d'ufficio (art. 590, commi 1, 2 e 3 c.p.).
Per quanto riguarda, poi, l'intervento volontario spiegato da , la legittimazione passiva P_ di deriva dalla sentenza n. 81/2015 della Corte d'Appello di Perugia, che ha Controparte_1 confermato le statuizioni civili della pronuncia di primo grado.
L'odierno resistente, in particolare, è stato condannato al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dalla costituita parte civile , da liquidarsi in separato giudizio. P_
La sentenza è divenuta irrevocabile in data 29 luglio 2015 per difetto di impugnazione.
Il sig. quindi, risulta pienamente legittimato a resistere nel presente giudizio. CP
2.2. Sempre in via pregiudiziale, con riferimento alla questione della posizione processuale di Pt_2
occorre rammentare che a norma del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 270 c.p.c., il
[...] giudice "può" disporre l'intervento quanto ritiene che il processo si debba svolgere nei confronti di un terzo al quale la causa sia comune.
L'intervento di un terzo iussu iudicis può essere disposto dal giudice di merito anche solo sulla base di un giudizio di mera opportunità processuale (Cass. n. 19974/2023, n. 5147/2019). L'apprezzamento della opportunità di tale chiamata rappresenta una prerogativa esclusiva e discrezionale del giudice di merito, con la conseguenza che essa, se esercitata dal giudice di primo grado, è insindacabile da parte del giudice di appello e, a maggior ragione, dalla corte di legittimità (Cass. n. 7415/2015 e n.
22419//2008). Considerato il preminente interesse pubblico, che la chiamata del terzo per ordine del giudice è diretto a perseguire, l'intervento può essere disposto senza incontrare ostacoli nel sistema delle preclusioni (che invece opera per la chiamata in causa ad iniziativa del convenuto o dell'attore)
e, dunque, può essere disposto in qualsiasi momento non soltanto del giudizio di primo grado ma anche in quello di appello (Cass. n. 7083/1995).
Quanto al rapporto in cui l'art. 107, in tema di intervento per ordine del giudice, si pone con l'art. 102
c.p.c., in tema di litisconsorzio necessario - occorre rilevare che trattasi di disposizioni processuali del tutto differenti:
- sia perché in base all'art. 107, l'intervento del terzo è soltanto "opportuno", mentre, in base all'art. 102 c.p.c., è "necessario" integrare il contraddittorio;
- sia perché la "comunanza" della causa, di cui all'art. 107 c.p.c. è espressione più ampia di quella usata dall'art. 102, che richiede che "la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti";
- sia perché il mancato adempimento dell'onere di chiamare il terzo, nel caso dell'art. 107, determina soltanto la "cancellazione" della causa dal ruolo (a cui può seguire l'estinzione del processo), mentre, nel caso dell'art. 102 c.p.c., determina l'"estinzione" immediata del processo;
- sia perché la chiamata del terzo per ordine del giudice determina una situazione di litisconsorzio necessario esclusivamente ai fini processuali, che è concettualmente compatibile con la insussistenza
6 ab origine di una situazione di litisconsorzio sostanziale (Cass. n. 739/1999); in altri termini, l'ordine di integrazione del contraddittorio, a norma dell'art. 102 c.p.c., ha "per causa" la necessità del litisconsorzio, mentre l'ordine di chiamata del terzo, a norma dell'art. 107 c.p.c., ha "per conseguenza" la necessità del litisconsorzio: il terzo chiamato in causa per ordine del giudice non è necessariamente litisconsorte necessario sostanziale ab origine.
Pertanto, “la chiamata in causa di un terzo ex art. 107 c.p.c. non richiede che il rapporto sostanziale sia indivisibile rispetto ai soggetti chiamati, potendo essere disposta dal giudice di merito anche solo sulla base di un giudizio di mera opportunità processuale, con la conseguenza che il terzo chiamato in causa per ordine del giudice non è necessariamente litisconsorte necessario sostanziale ab origine e la sua mancata citazione nel giudizio di appello comporta la violazione dell'art. 331 c.p.c. solo nel caso in cui risulti che la decisione di estendere il contraddittorio discenda dall'inscindibilità delle cause determinata dalla sussistenza di un litisconsorzio necessario (Cassazione civile sez. III - 10/11/2023, n.
31312)”.
Ogni questione relativa al coinvolgimento in giudizio della deve, quindi, reputarsi Parte_2 superata. La società, a seguito dell'intervento disposto dal Giudice, è stata regolarmente convenuta in giudizio rimanendo contumace ed acquisendo, comunque, la qualità di parte ad ogni effetto, pur esclusa in capo alla medesima titolarità esclusiva sostanziale del rapporto sostanziale oggetto di causa, potendosi al più ritenere mero litisconsorte facoltativo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2055 c.c., rispetto alle pretese restitutorie e risarcitorie azionate da e dal terzo Pt_1 intervenuto.
2.3. In via preliminare, nel merito, va rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto dell'infortunato ad agire in sede civilistica per il risarcimento dei danni, come formulata dal convenuto. P_
Controparte_1
Invero, nel caso in cui la sentenza penale di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, costituitasi parte civile, sia passata in giudicato, la successiva azione volta alla quantificazione del danno non è soggetta al termine di prescrizione breve ex art. 2947 c.c., ma a quello decennale ex art. 2953 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. III, 29/03/2022, n.10141; Cassazione civile sez. III, 18/06/2019, n. 16289; Cassazione civile sez. III, 14/02/2019, n.4318).
Deve dunque ritenersi che ha tempestivamente azionato i propri diritti con atto di P_ intervento depositato in data 7 dicembre 2018, entro il termine di prescrizione decennale, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di Perugia, n. 81 del 2015, avvenuto in data 29 luglio 2015.
2.4. Al fine di delimitare il perimetro dell'accertamento demandato al giudice civile, occorre innanzi tutto interrogarsi sull'efficacia spiegata, nel presente giudizio, dalla sentenza penale di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
A riguardo va osservato che, in via generale, alle sentenze di non doversi procedere (perché il reato è estinto per prescrizione o amnistia), non può attribuirsi alcuna efficacia extrapenale.
7 Pertanto nel giudizio promosso contro l'imputato per ottenere il risarcimento del danno, il giudice civile, pur tenendo conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale e pur potendo ripercorrere lo stesso "iter" argomentativo del giudice penale e giungere, quindi, alle medesime conclusioni, deve tuttavia interamente ed autonomamente rivalutare il fatto (così Cass., S.U., sent. nn.
12243/2009 e 1768/2011).
A tale conclusione si perviene avendo riguardo alle previsioni contenute negli artt. 651-654 c.p.p.
Alla regola sopra enunciata fa però eccezione la previsione contenuta all'art. 578 c.p.p., ("quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili"), la quale trova giustificazione nell'esigenza di non imporre alla persona offesa l'onere di agire in sede civile per procedere ex novo all'accertamento anche del fatto anche nel caso in cui in sede penale vi sia stato un accertamento in ordine alla commissione del fatto-reato e una prima pronuncia di condanna sia sui capi penali sia su quelli civili.
Inoltre, il dovere del giudice dell'impugnazione, che pure abbia accertato l'intervenuta estinzione del reato, di esaminare nel merito la fondatezza dell'impugnazione "ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili", non avrebbe alcuna ragion d'essere se a quell'accertamento non conseguisse un effetto giuridico riferibile alla pretesa risarcitoria della parte civile.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, nella "diversa" ipotesi disciplinata dall'art. 578 c.p.p., "se la condanna alle restituzioni o al risarcimento ne resta confermata, comporta necessariamente, come suo indispensabile presupposto, l'affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell'imputato". Essa "da luogo quindi a un giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti, nel quale si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento, derivanti dal fatto, la cui illiceità, ormai definitivamente stabilita, non può più venire in questione" (Cass., sent. n. 14921/2010. Nello stesso senso Cass. 18/10/2024 , n.
27055; Cass. n. 11467/2020).
In caso di costituzione di parte civile, peraltro, il giudice penale è chiamato ad accertare anche i fatti costitutivi dell'illecito ex art. 2043 c.c., sia in relazione all'aspetto psicologico della condotta, sia in relazione al collegamento di causalità materiale tra condotta ed evento lesivo attraverso i più rigorosi criteri probatori richiesti dal processo penale, dovendo accertarsi il nesso causale tra condotta ed evento alla stregua della prova "oltre ogni ragionevole dubbio", rispetto al criterio del "più probabile che non" ritenuto sufficiente nel giudizio civile.
Conseguentemente, la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato ovvero dichiarando "il reato estinto per amnistia o per prescrizione" ex art. 578 c.p.p., abbia altresì pronunciato condanna generica irrevocabile dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile,
8 effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, che non può più contestarne i presupposti (quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato), nonché effetto vincolante quanto alla "declaratoria juris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, che come visto è limitata all'accertamento della sola potenzialità di danno (cfr. Corte cass. Sez. 3,
Sentenza n. 18352 del 27/08/2014).
In definitiva, la pronuncia che accogliendo le domande della parte civile dispone la condanna generica al risarcimento danni, pur se adottata nelle forme del processo penale, implica sempre l'accertamento della responsabilità civile dell'imputato e costituisce autonomo capo della sentenza penale suscettibile di passaggio in giudicato ove non specificamente impugnato dai soggetti legittimati ai sensi degli artt. 574,575 e 576 cod. proc. pen.
Ne deriva che, una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al Giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del quantum, procedere ad una nuova valutazione nell'an della responsabilità civile evocata, potendo invece tale Giudice accertare, senza alcun ulteriore vincolo, se il fatto
(potenzialmente) dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato abbia determinato o meno, in base alla verifica del nesso derivazione causale previsto dall'art. 1223 c.c., le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati (cfr. Cass. n. 5660/2018, Cassazione civile , sez. III ,
18/10/2024 , n. 27055 ).
Nel caso di specie, non vi è dubbio che la Corte d'Appello di Perugia abbia accertato ai fini civilistici, la responsabilità di in ordine alla commissione del reato e alle relative condotte, con Controparte_1 efficacia di giudicato nei confronti di . P_
Quanto all'azione di rivalsa, può affermarsi che ad è consentito invocare a proprio vantaggio i Pt_1 normali effetti del giudicato penale, senza fornire ulteriore dimostrazione della responsabilità del convenuto e senza che questi possa opporre all' l'estraneità al processo. Infatti, a norma Pt_6 dell'art. 11, secondo comma, D.P.R. n. 1124/1965 che disciplina il diritto di regresso dell' "la Pt_1 sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire
l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente". Tale richiamo normativo consente di ritenere che, per coloro che "abbiano riportato condanna penale" per i quali sussiste la responsabilità civile ai sensi dell'art. 10, c. 2, sussiste anche l'obbligo di regresso nei confronti dell' . Pt_6
Ad analoga conclusione si deve giungere con riferimento alla sentenza che, pur avendo dichiarato estinto il reato per prescrizione, abbia accertato (con efficacia di giudicato quanto alla costituita parte civile), la responsabilità dell'imputato.
Sul punto, va innanzi tutto premesso che, anche quando la decisione penale non abbia efficacia di giudicato in sede civile “il giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato ben può utilizzare, senza peraltro averne l'obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, essendo in tal caso peraltro
9 tenuto a procedere alla relativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all'esito del proprio vaglio critico”;( cfr. Cass. Civ. sez. III, sent. n. 16893 del 25.6.2019, conformi, si vedano anche Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 17316 del 3.7.2018, Cass. Civ. Sez. III, sent. n.
24475 del 18.11.2014 e Cass. Civ. sez. III, sent. n. 15112 del 17.6.2013).
Va, più specificamente, rilevato che costituisce orientamento consolidato della Corte di Cassazione che il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta amnistia o per altra causa estintiva del reato e può, a tal fine, porre anche ad esclusiva base del suo convincimento gli elementi di fatto acquisiti in sede penale, ricavandoli dalla sentenza o dagli atti di quel processo, con apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da congrua e logica motivazione.
(Cass. n. 5009/2009, n. 20724/2013).
Deve darsi, pertanto, continuità a detto principio ribadendo che il giudice civile in presenza di una sentenza penale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, pur priva di effetti vincolanti nel giudizio ex artt. 10 e 11 D.P.R 1224/1965, può trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge, in quella sede sottoponendoli al proprio vaglio critico e valutandoli autonomamente (cfr. Cass. n. 20724/2013; n. 2168/2013; n. 10055/2010; n. 2409/2005).
Tanto anche ove non sia disposta dal giudice civile acquisizione degli atti del procedimento penale, qualora “per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficiente le risultanze della sola sentenza (Cass. n. 1055/2010)”.
Delimitato, quindi, il perimetro dell'accertamento demandato al giudice civile, è possibile procedere alla delibazione delle domande proposte dalla parte ricorrente e da quella intervenuta nel giudizio.
2.5. La domanda di regresso proposta da ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. n. 1124 del 1965 è Pt_1 fondata.
Tale conclusione si impone avuto riguardo alle risultanze istruttorie del procedimento penale, ritualmente acquisite nonché all'impianto motivazionale della sentenza del Tribunale penale di
Orvieto n. 410/10 nonché della sentenza della Corte d'Appello di Perugia, sezione penale, n. 81 del
2015 che ha confermato la pronuncia di primo grado salvo che per la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Partendo dalla questione della validità della delega conferita al sig. messa in dubbio dalla CP difesa del resistente sotto il profilo della sussistenza di una concreta disponibilità economica con la quale attuare i poteri delegati, il Tribunale di Orvieto ha osservato che “l'istituto della delega di funzioni è un istituto di creazione giurisprudenziale e dottrinale atto a determinare una ripartizione di poteri e responsabilità nel controllo della sicurezza sul luogo di lavoro, individuando un soggetto eventualmente diverso dal datore, responsabile degli infortuni che possano concorrere in ambito lavorativo, soprattutto con riferimento a realtà aziendali di medie e grandi dimensioni. Per accertare tale effettiva ripartizione di responsabilità tra soggetti che rivestono posizioni di vertice all'interno dell'azienda occorre verificare che al delegato siano concretamente affidati i compiti di prevenzione
10 degli infortuni e attribuiti i correlativi poteri per esercitare il controllo. Tra questi poteri rientra quello di spesa, dovendo il delegato poter contare su adeguate risorse economiche per far fronte alle esigenze di sicurezza ed assolvere i propri compiti. Nel nostro caso, il potere di spesa è espressamente indicato nella delega di funzioni”.
Effettivamente, dal mandato speciale conferito a prodotto in atti (doc. 28 allegato al CP fascicolo dell' , si evince testualmente che a costui, ai fini dell'espletamento dei compiti di Pt_1 prevenzione degli infortuni e di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, veniva conferito esplicitamente il potere di spesa e segnatamente il potere di “effettuare le spese di pronto intervento, quelle di ordinario consumo e di necessità connesse al presente mandato, nonché gli investimenti necessari per il rispetto delle normative vigenti”. Era altresì stabilito che “a tale scopo vengono attribuiti al mandatario i seguenti poteri da esercitarsi a firma singola: stipulare contratti di acquisto di impianti, di macchinari, prodotti, opere e servizi;
addivenire alla esecuzione, modificazione e risoluzione degli stessi, fino all'importo di euro 20.000,00 con obbligo, per importi superiori del parere del mandante”.
Il resistente ha sostenuto, tuttavia, che al delegato sarebbe stato conferito un potere di spesa assai contenuto in rapporto alle dimensioni dell'azienda, indice del fatto che la delega fosse solo formale e non effettiva.
Inoltre, ha evidenziato come il abbia avuto a disposizione meno di due mesi, considerato CP che la delega (datata 30.06.2005) decorreva dal 1° luglio 2005 e il sinistro si verificava in data 26 agosto 2005. In tale ristretto lasso di tempo, quindi, non avrebbe avuto la possibilità di effettuare un completo screening della situazione della sicurezza, considerate anche le dimensioni dell'azienda ed il fatto che la stessa operasse in diversi cantieri e non solo in quello in cui si è verificato il sinistro.
Tali argomentazioni rimangono prive di pregio considerato che:
i. il mandato è stato conferito per atto scritto e reca le sottoscrizioni del mandante Parte_7
e del mandatario firma, peraltro, mai disconosciuta dal delegato);
[...] Controparte_1
ii. il mandato è idoneo a soddisfare il requisito delle modalità rigorose circa il conferimento dei compiti e delle funzioni in esso specificate, estendendo peraltro i compiti e le conseguenti responsabilità “ai veicoli, agli ambienti, alle macchine, agli impianti, alle attrezzature e simili già in funzione alla data del presente atto, nonché a quelle che entreranno in funzione successivamente”;
iii. il mandato, al fine di consentire al mandatario di espletare in concreto i compiti e le funzioni attribuite, conferisce al tutti i poteri necessari, compresi quelli di utilizzare la CP consulenza esterna di esperti in problemi di igiene e sicurezza sul lavoro (lett. a) e di
“effettuare le spese di pronto intervento, quelle di ordinario consumo e di necessità connesse al presente mandato, nonché gli investimenti necessari per il rispetto delle normative vigenti (lett.
d)”; iv. il mandato attribuisce al mandatario i seguenti poteri da esercitarsi a firma singola: “stipulare contratti di acquisto di impianti, di macchinari, prodotti, opere e servizi;
addivenire
11 all'esecuzione, modificazione e risoluzione degli stessi, fino all'importo di euro 20.000,00 con obbligo, per importi superiori del parere del mandante”.
Come, quindi, correttamente osservato dalla C.D.A. di Perugia, sezione penale, nella sentenza n.
81/2015: “va di conseguenza rilevato che i compiti e le funzioni assegnati al rano conferiti CP con modalità e previsioni che ne consentivano l'effettivo esercizio e ciò anche attraverso l'utilizzo e la nomina di consulenti esterni, di esperti in problemi di sicurezza e con la previsione di un potere di spesa da esercitare fino ad euro 20.000,00 (somma che non appare irrisoria) senza richiedere alcun parere e per importi superiori previo il parere del mandante”.
Non può essere condiviso neppure il rilievo riguardante il breve lasso di tempo intercorso tra la stipula del contratto di mandato e l'infortunio occorso al sig. , che avrebbe precluso al sig. P_ la possibilità di rendersi conto della situazione posto che “l'accettazione, senza riserve e CP senza richiedere alcun termine, fa ritenere che il fosse al corrente della situazione. Oltre a CP ciò va osservato che il periodo di tempo intercorso tra la data del mandato, 30 giugno 2005 e quella dell'infortunio verificatosi il 26 agosto 2005 è tale da aver potuto consentire al di rendersi CP conto della situazione (così sentenza C.D.A. Perugia, sez. penale, cit.”.
Per quanto riguarda, poi, gli aspetti relativi alla effettiva assunzione della posizione di garanzia, con conseguente esercizio in concreto del potere conferito, dal complesso delle testimonianze assunte nel processo penale con i dipendenti della è emerso che era proprio la Parte_2 Controparte_1 persona che effettivamente gestiva e coordinava l'attività degli operai ed era l'effettivo referente per l'organizzazione del lavoro. Le sue direttive, poi, venivano trasmesse alla squadra da tale Persona_1
poiché le traduceva in lingua straniera per gli operai.
[...]
Dalle testimonianze risulta, inoltre, che anche lo specifico ordine di far guidare il trattore all'odierno intervenuto, che aveva la qualifica di boscaiolo e non quella di trattorista, era arrivato da CP sebbene dato in ultima battuta da (trattorista) in luogo di Parte_5 Per_1
Le risultanze dell'istruttoria penale, sul punto, sono state ben sintetizzate nella sentenza del Tribunale penale di Orvieto, laddove si legge: “anche se nessun teste ha sentito il hiedere al
CP P_ di guidare il trattore quel giorno (anche perché il era all'estero), la ricostruzione del
CP rapporto tra e gli altri operai emersa dalle testimonianze (basata su una
CP Tes_1 struttura piramidale con a capo delegato delle funzioni, portavoce del
CP Per_1 perché parlava la lingua e poi gli altri operai) consente di affermare che la richiesta al
CP
di porsi alla guida del mezzo, non rappresentò un'iniziativa estemporanea e personale del P_
inserendosi piuttosto la circostanza in un quadro complessivo di addestramento del Parte_5 P_
(che non aveva la qualifica per farlo) a guidare il trattore”.
Ciò risulta evincibile sia dal verbale delle sommarie informazioni rese da acquisito al processo Parte_5 penale nonché al presente giudizio, ma anche dalla deposizione del teste dipendente della Tes_2
del tutto privo di un interesse personale rispetto all'esito della controversia, non essendo Parte_2 neppure astrattamente in discussione il suo eventuale coinvolgimento sul piano della responsabilità.
12 Peraltro, le testimonianze consentono di affermare che l'affidamento del trattore all'intervenuto avvenisse con una certa consuetudine, circostanza che rivela la sussistenza di una prassi e P_ quindi di una scelta operativa conosciuta e condivisa dal sig. e non frutto di una isolata CP iniziativa del Parte_5
La dinamica dei rapporti tra l'odierno resistente e gli operai, emersa dall'istruttoria penale, consente di superare la contestazione avanzata dalla difesa del resistente anche nel presente giudizio, secondo la quale non vi sarebbe prova del fatto che il giorno dell'infortunio l'ordine di guidare il trattore fosse stato dato da con l'intermediazione di D'altro canto, è lo stesso resistente ad CP Parte_5 ammettere che era il a dare generalmente le direttive e gli ordini di lavoro, come CP confermato dall'istruttoria penale.
Inoltre, come ben evidenziato dalla Corte d'Appello di Perugia, quand'anche l'ordine fosse partito da ciò non sarebbe suscettibile di escludere la responsabilità di tenuto conto del Parte_5 CP fatto che l'infortunio non è stato causato da un'errata manovra del trattorista bensì dal difettoso funzionamento del cambio. Non vi è dubbio che la posizione di garanzia che derivava al resistente dal mandato conferito, gli imponesse di effettuare le necessarie manutenzioni e controlli dei mezzi al fine di renderli sicuri a prescindere da chi si trovasse alla guida.
Scrive il giudice di secondo grado: “altro motivo di censura attiene all'affermazione contenuta nell'appellata sentenza e secondo la quale l'ordine di guidare il trattore sarebbe stato dato dal
Sostiene l'appellante che tale affermazione sia frutto di un'argomentazione che non trova CP fondamento né riscontro in alcun elemento istruttorio e deriva dal rilievo per il quale in genere gli ordini e le direttive era il darli. Ma nessuno, osserva ancora l'appellante, aveva riferito che CP fosse stato il chiedere al di guidare il trattore. Non ritiene questa Corte accoglibile CP P_ tale motivo di censura. L'infortunio, come già esposto nella appellata sentenza e come in qualche modo già ricordato richiamando le deposizioni del e del non si originò da una errata P_ Per_2 manovra del trattorista ma dal difettoso funzionamento del cambio e la posizione di garanzia del in ordine alla sicurezza, posizione di garanzia derivante dal mandato sopra richiamato, gli CP imponeva l'obbligo di rendere i vari veicoli e quindi anche il trattore in oggetto, in piena efficienza e sicuri indipendentemente quindi da chi stesse guidando il trattore. Va altresì richiamato quanto dichiarato dal e cioè che l'ordine di guidare il trattore quel giorno glielo aveva dato il P_ Parte_5 il quale, ha ancora precisato il “prendeva sempre gli ordini dal e li trasmetteva a P_ CP noi (pag. 15 trascrizioni ud. 17.03.2009) e va anche osservato che non era la prima volta che il P_ guidava il trattore poiché, come dallo stesso dichiarato, era aiutante del che era il trattorista Parte_5
e nei posti più comodi era lui, cioè il che guidava il trattore”. P_
Le risultanze del processo penale sono, altresì, condivisibili quanto alla dinamica dell'infortunio e alle cause del medesimo.
Occorre rammentare che il Giudice penale è stato chiamato a pronunciare sulla domanda di condanna al risarcimento dei danni e quindi ad accertare anche i fatti costitutivi dell'illecito ex art. 2043 c.c., sia in relazione all'aspetto psicologico della condotta, sia in relazione al collegamento di causalità
13 materiale tra condotta ed evento lesivo, il tutto attraverso i più rigorosi criteri probatori richiesti dal processo penale, dovendo accertarsi il nesso causale tra condotta ed evento alla stregua della prova
"oltre ogni ragionevole dubbio", rispetto al criterio del "più probabile che non" ritenuto sufficiente nel giudizio civile.
Il rigore con cui è stato condotto l'accertamento, consente a questo Giudice di condividerne le risultanze.
Quanto, in particolare, alla dinamica del sinistro, dalle testimonianze rese in sede penale non solo dall'infortunato ma dal dipendente presente in loco, risulta che il sig. (assunto come Tes_2 P_ boscaiolo) il giorno dell'incidente si trovava alla guida di un trattore destinato a raccogliere legna.
L'infortunato riferiva che, mentre conduceva il trattore in salita, il mezzo cominciava ad un certo punto ad indietreggiare e “scappava” la marcia, cosicché senza più trazione, il veicolo andava in folle, procedendo all'indietro verso un precipizio. Il sig. provava a frenare ma il trattore non si P_ fermava e, quindi, al fine di scongiurare una caduta nel vuoto si gettava dal mezzo rimanendo incastrato tra le gomme.
Dall'istruttoria è emerso che il sig. non sia riuscito ad innestare la marcia non per sua P_ imperizia, bensì per la difettosità del trattore, il quale transitando in forte pendenza e con un carico non consentito, causava il disinserimento della marcia perdendo la sua forza trainante ed impedendo di poter reinserire la marcia in corsa.
In sede penale, in particolare, è stata espletata CTU per incarico del PM, con il consulente Per_3
il quale ha riscontrato, innanzi tutto, che il mezzo presentava un'anomalia dovuta al peso
[...] eccessivo. Infatti, il veicolo in origine doveva pesare al massimo 49 quintali in realtà ne pesava 67 poiché erano state installate delle ceste posticce per caricare la legna, non previste sul modello originale, e pertanto il sistema frenante, di per sé sufficientemente buono (secondo quanto accertato), non poteva garantire la sua efficienza a pieno carico.
Il tecnico, inoltre, ha verificato la sussistenza di un difetto nel cambio, il quale presentava un anello di tenuta che era rotto, spezzato e questo poteva determinare “o una non entrata della marcia…oppure se riuscivano a metterla sfuggiva, poteva sfuggire … una rottura del genere fa sì che il veicolo diventa folle (così si espresso il consulente in sede testimoniale)”.
Gli esiti della consulenza, uniti alle dichiarazioni rese dall'infortunato circa il fatto che anche P_ precedentemente al sinistro “le marce scappavano ogni tanto”, consentono di ritenere che il difetto del cambio fosse preesistente all'infortunio.
Il resistente ha riproposto, in questa sede, le censure già avanzate in sede penale in relazione alla sussistenza del nesso causale e cioè che:
i. il trattore era idoneo all'uso come evidenziato dalla consulenza dell'Ing. e Persona_4 possedeva tutti i requisiti di idoneità richiesti dalla normativa vigente al momento della immatricolazione;
ii. non è certo che la rottura della fosse preesistente e non sia stata causata, invece, Pt_8 proprio dal sinistro;
14 iii. quand'anche preesistente, il difetto non poteva essere percepito dal trattandosi di CP una piccola componente meccanica e non avendo gli operai mai reso edotto il mandatario del mal funzionamento del trattore;
iv. in ogni caso, il difetto non era suscettibile di minare la sicurezza del mezzo, come dimostrato dal fatto che non aveva mai subito incidenti, neppure utilizzando il mezzo a pieno Parte_5 carico;
v. infine, non potrebbe neppure essere chiamato a rispondere della mancata Controparte_1 formazione dell'infortunato alla guida del trattore, per non aver mai proposto, direttamente o indirettamente, per l'espletamento di tali compiti. P_
Ogni rilievo rimane privo di pregio. Si recepisce, sul punto, l'argomentazione a riguardo svolta dalla
Corte d'Appello di Perugia a pag. 12: “quanto alle condizioni del trattore va richiamato quanto evidenziato dal consulente circa la modifica operata sul trattore che aveva subito un rilevante Per_2 aumento di peso con conseguente compromissione dell'efficienza frenante e va rilevato quanto dal medesimo consulente accertato in ordine alla rottura di un anello di tenuta del cambio con la conseguenza che le marce potevano scappare, il trattore entrare in folle con la conseguente esclusione dell'azione frenante del motore. Rilievi che non sono stati smentiti da altre emergenze. Che poi in precedenza non si siano verificati infortuni è argomento del tutto irrilevante poiché tale circostanza non faceva venire meno l'obbligo di controllare l'efficienza ed il sicuro funzionamento del mezzo.
Parimenti irrilevante è l'argomento inerente la non visibilità della rottura riscontrata dal consulente
e relativa ad un anello del cambio. Di tale aspetto ci si è già occupati sopra (il riferimento è alla Per_2 pag. 10 della pronuncia dove si legge “al riguardo e per contro va osservato che prioritario sarebbe dovuto essere proprio il controllo dei vari macchinari e veicoli presenti in azienda - tra cui quello dal quale si originò l'infortunio- e ciò proprio al fine di verificarne la rispondenza e conformità alle esigenze di sicurezza e secondo quanto peraltro previsto dal mandato stesso”, n.d.r.). Va aggiunto che
l'aumento del peso del trattore e di cui si è detto, era un dato ben visibile e per l'incidenza che lo stesso aveva sulla sicurezza del mezzo avrebbe dovuto imporre una massima diligenza nel far controllare il mezzo stesso. Che poi tale rottura del cambio fosse preesistente risulta dalla deposizione del P_ già ricordata. Sostiene ancora l'appellante che il difetto del cambio “non può considerarsi causa determinante per la realizzazione dell'evento”. Trattasi di un assunto non condivisibile. Infatti è proprio tale difetto che ha determinato l'entrata in folle, per così dire, del trattore con la conseguente eliminazione di ogni effetto trainante oltre che frenante del motore, così che il trattore (come già evidenziato nella sentenza di primo grado in punto di dinamica dell'infortunio) che era guidato in salita, cominciava a procedere all'indietro verso un precipizio costringendo il guidatore ad una manovra i emergenza durante la quale riportò le gravi lesioni personali per cui è processo”.
Quanto, poi, alla preposizione del quanto meno indiretta da parte di è sufficiente P_ CP richiamare quanto già ricordato in relazione alle risultanze dell'istruttoria penale circa la provenienza degli ordini da parte del resistente sia pure attraverso l'intermediazione ora del ora del Per_1
(come nel giorno dell'infortunio) nonché circa il fatto che già numerose altre volte il Parte_5 P_
15 avesse guidato il trattore a dimostrazione di una prassi derivata da indicazioni operative fornite dal tesso. CP
Venendo, infine, alla incidenza causale della mancata formazione dell'infortunato alla guida del trattore, la stessa non assume alcun rilievo.
Va condiviso quanto già espresso dalla Corte d'Appello di Perugia e cioè che “indipendentemente da ciò resta il nesso causale” in ragione della “non perfetta efficienza del trattore”. Di conseguenza
“anche a ritenere che la mancata adeguata formazione e la mancata fornitura di scarpe e indumenti adeguati non abbiano avuto incidenza causale, da ciò non deriverebbe l'esclusione della responsabilità del . CP
Da quanto sopra esposto, secondo le regole di causalità previste dall'art. 41 c.p. ed applicabili pure all'illecito civile, può desumersi che l'infortunio occorso al sig. è stato cagionato dal P_ difettoso funzionamento del cambio e dalle modifiche non consentite al mezzo in relazione alla sua capacità di carico quindi, in definitiva, dall'omessa adozione delle necessarie misure volte a garantire l'efficienza e la sicurezza del trattore, a prescindere da chi ne fosse il conducente.
Devono d'altra parte escludersi altri eventuali fattori causali idonei a cagionare il sinistro: non risulta che il lavoratore abbia assunto alcuna condotta imprevedibile o azzardata, essendo saltato dal mezzo proprio perché costretto dalla necessità di scongiurare la caduta nel vuoto con il trattore e avendo,
l'istruttoria del tutto escluso che l'infortunio abbia avuto origine da una errata manovra del trattorista.
Può quindi ritenersi dimostrato, anche in sede civile, che l'infortunio occorso a , è stato P_ cagionato dalla violazione colposa delle norme cautelari generiche e specifiche gravanti su CP er delega del datore di lavoro.
[...]
Va dunque dichiarata la responsabilità di nei confronti dell' (in via di Controparte_1 Pt_1 regresso), per gli indennizzi da questo corrisposti in favore del lavoratore infortunato, in solido con il datore di lavoro Parte_2
A tal riguardo, va chiarito che la individuazione del soggetto effettivamente tenuto ad assolvere gli obblighi prevenzionali è il presupposto per l'accertamento della responsabilità penale ma non fa venire meno la responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di sicurezza.
In giurisprudenza, è stato chiarito che l'art. 2087 c.c. pone a carico del datore di lavoro il cd. obbligo di sicurezza, per cui il prestatore di lavoro deve essere posto al riparo da ogni stato di pericolo nascente dall'attività lavorativa, posta la particolare configurazione del rapporto di lavoro, il quale non si risolve in un mero scambio di prestazione lavorativa contro retribuzione, ma determina una situazione più complessa la quale implica necessariamente l'esigenza di tutela della personalità fisica e morale del lavoratore. Di conseguenza, la responsabilità del datore di lavoro che discende dalla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e la correlata responsabilità posta dalla norma a carico del datore di lavoro implica "necessariamente che quest'ultimo (...) non può invocare come fatto liberatorio l'aver delegato a terzi l'adempimento dell'obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, permanendo a suo carico, a
16 norma dell'art. 1228 c.c., la responsabilità civile per i fatti dolosi o colposi di costoro" (Cass.
11/04/2005, n. 7360; Cass. 18/05/2007, n. 11622; Cass. 14/05/2019, n. 12573; Cassazione civile sez.
III - 21/09/2021, n. 25512).
In altri termini, la delega conferita al preposto sul versante civilistico non ha efficacia traslativa del debito prevenzionistico e delle relative responsabilità, in quanto la delega è (almeno tendenzialmente) solo lo strumento con il quale il debitore, datore di lavoro, non spogliato della propria posizione passiva, decide di adempiere i propri obblighi, avvalendosi dell'ausilio di propri incaricati.
Quanto alla quantificazione del danno, la prova del credito dell' ricorrente può ritenersi Pt_6 raggiunta in virtù della produzione degli attestati di costo del sinistro, conformemente a quanto stabilito anche dalla più recente giurisprudenza di Cassazione, secondo cui “l'attestazione del direttore della sede erogatrice costituisca prova privilegiata dell'indennità corrisposta dall' al Pt_1 lavoratore, quale atto amministrativo assistito dalla relativa presunzione di legittimità” (Cass. Civ. Sez.
III, sent. n. 13587 del 21.5.2019, n.13587).
È pacifico, inoltre, che l' possa precisare il proprio petitum anche nel corso del giudizio, Pt_1 producendo attestazioni aggiornate delle prestazioni erogate, che tengano conto delle ulteriori somme corrisposte durante il procedimento (Cass. Civ. Sez. Lav., sent. n. 4089 del 2.3.2016; Cass. Civ.
Sez. III, sent. n. 3704 del 9.3.2012).
Gli importi dovuti all'Istituto ricorrente possono dunque essere liquidati nella misura indicata dall'Istituto ricorrente nel prospetto aggiornato al 31 ottobre 2024, allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., salvo per ciò che concerne la componente delle prestazioni riferibile al danno biologico.
Costituisce, infatti, affermazione costante nella giurisprudenza della Corte di Cassazione quella secondo cui, in tema di azione di regresso, il datore di lavoro è obbligato nei confronti dell' nei Pt_1 limiti dei principi che informano la responsabilità per il danno civilistico subito dal lavoratore.
Ne consegue che il giudice del merito, senza considerare l'ammontare dell'indennizzo previdenziale, deve calcolare il danno civilistico (ex artt. 1221 e 2056 c.c.) quale limite massimo del diritto di regresso dell' stabilendo, quindi, se l'importo richiesto dall'istituto rientri o meno nel predetto Pt_1 limite (v. Cassazione civile sez. VI, 09/05/2022, n.14655; Cass. n. 5385 del 2018; n. 255 del 2018; n.
17960 del 2006).
Applicando tali criteri, sulla base delle Tabelle di Milano attualmente in vigore (Milano 2024), il danno non patrimoniale alla persona riportato da , stimato dal CTU nella misura del 18% e P_ rapportato all'età di anni 29, che l'infortunato aveva al momento del sinistro, è pari ad euro 55.268,00 al netto dell'incremento per sofferenza soggettiva interiore previsto dalle tabelle (che non rientra nell'indennizzo corrisposto da e della personalizzazione. Pt_1
La rivalsa quindi, può trovare accoglimento quanto al danno non patrimoniale, esclusivamente Pt_1 fino alla concorrenza della predetta somma di euro 55.268,00 per quanto concerne la posta di danno equivalente indennizzata dall' che, sulla base della documentazione prodotta in atti Pt_6
17 dall' , ammonta ad euro 67.284,47 (valore capitale danno biologico al 31 ottobre 2024). Il Pt_6 valore capitale della rendita, calcolato al 31 ottobre 2024 nella somma di euro 170.211,22 va quindi decurtato dell'importo di euro 12.016,47 e rideterminato, così, nella residua somma di euro
158.194,75.
Gli importi dovuti all'Istituto ricorrente possono dunque essere liquidati nel complessivo importo di euro 282.856,81 oltre incrementi derivanti dai DD.MM. di rivalutazione delle rendite ed Pt_1 interessi al tasso legale dalla debenza al saldo.
2.6. Va ora esaminata la domanda dall'intervenuto finalizzata ad ottenere il P_ risarcimento del danno differenziale, cioè quello non assorbito dalla rendita riconosciuta in favore dell'infortunato da Pt_1
Con riferimento all'an debeatur, occorre richiamare quanto già argomentato in precedenza ribadendo che, nel caso di specie, il processo penale ha dichiarato con valore di giudicato la responsabilità del sig. n relazione all'infortunio occorso al sig. in data 25 agosto 2005. CP P_
È stato, in particolare, accertato che al resistente erano stati affidati, con delega del 30 giugno 2005, i compiti di prevenzione degli infortuni e attribuiti i correlativi poteri per esercitare il controllo (tra i quali il potere di spesa) e che era lo stesso d impartire le disposizioni alle maestranze che CP stavano operando.
La C.D.A. di Perugia con sentenza n. 81 del 2015 ha, per queste ragioni, “confermato la declaratoria di responsabilità (di cui alla pronuncia di primo grado, n.d.r.), sia pure ai soli effetti civili (…)”.
La pronuncia della Corte d'Appello di Perugia è divenuta irrevocabile il 29 luglio 2015 per difetto di impugnazione.
Essendo, quindi, passato in giudicato il capo della sentenza penale relativo all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al Giudice civile procedere ad una nuova valutazione nell'"an" della responsabilità civile (così Cass. 27055/2024 e in senso conforme Cass. Civ., 11467/2020,
Cass. 5660/2018), potendo invece accertarsi, senza alcun ulteriore vincolo, se il fatto
(potenzialmente) dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato, abbia determinato o meno, in base alla verifica del nesso di derivazione causale previsto dall'art. 1223 c.c., le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati.
L'intervenuto ha richiesto la liquidazione sia del danno non patrimoniale che del danno patrimoniale sofferto per la ridotta capacità lavorativa e la riduzione/perdita della capacità di guadagno in conseguenza delle lesioni.
Partendo dal danno non patrimoniale, nel caso di specie è stata prodotta in atti tutta la documentazione medica ed è stata espletata, in corso di causa, CTU medico legale ai fini dell'accertamento delle lesioni fisiopsichiche subite dal lavoratore e della loro derivazione causale dall'infortunio del 25 agosto 2005, nonché dei postumi residuati.
Sulla base dei documentazione clinica acquisita, Il CTU dott.ssa ha accertato che Persona_5
ha riportato, in conseguenza dei fatti accaduti il 25 agosto 2005, lesioni espresse da P_
“trauma cranico commotivo, ferita del padiglione auricolare destro, trauma toracico con
18 pneumotorace dx, contusione polmonare bilaterale, frattura scomposta della mandibola con lesione del nervo alveolare, frattura scomposta del III medio della clavicola sin e destra frattura epifisaria distale radio di sx, fratture costali multiple”.
Con riferimento specifico al nesso di causalità, il CTU ha ritenuto che le lesioni riportate “sono compatibili per localizzazione ed entità con l'urto della ruota da parte di un mezzo agricolo e risultano in connessione causale diretta con l'evento infortunistico”, accertando i postumi derivati come segue:
“cicatrice appena percettibile dell'orecchio destro;
tumefazione terzo medio clavicola destra esiti di fratture multiple costali con dolore alle escursioni respiratorie forzate;
dolore e limitazione funzionale del polso sinistro di circa 1/3 flesso-estensione, dolore alla masticazione prolungata e limitazione funzionale alla apertura forzata della bocca”.
Tali postumi, secondo il CTU, sono da ricondursi esclusivamente alle lesioni subite in conseguenza del sinistro, essendo stata esclusa la sussistenza di precedenti eventi traumatici o di patologie concomitanti, con la conclusione che:
- il periodo di inabilità temporanea riferito al danno biologico è stato totale al 100% per 39 giorni al 50% per ulteriori giorni 45 e al 25% per ulteriori giorni 30;
- i postumi invalidanti di natura permanente risultano valutabili complessivamente in misura del
18% di danno biologico di nozione civilistica.
Trattasi di valutazione cui la CTU è pervenuta “considerando le seguenti voci tabellari: voce 734 esiti di fratture mandibolari extra-articolari e mascellari in presenza di turbe disfunzionali di grado lieve 2-5% + osteosintesi 1-2% si è ritenuto complessivamente il 4% per la buona ripresa funzionale ed anche per la evidente ripresa funzionale del nervo alveolare che generalmente avviene entro 6-8 mesi, legata alla posizione del nervo all'interno del canale mandibolare, che favorisce il fenomeno di rigenerazione nervosa spontanea dal moncone prossimale verso quello distale;
voce 331 e 332 Esiti di frattura della clavicola consolidata con buon allineamento dei monconi con moderata disfunzione antalgica ( 2-3%) per la clavicola sinistra 2%; Esiti di frattura della clavicola consolidata con callo dismorfico e/o sovrapposizione dei monconi, con moderata limitazione articolare, eventualmente osteosintetizzata (4-5%) per la clavicola destra si è ritenuto il 4% per la presenza di modesto callo osseo. Voce 341 esiti di fratture costali multiple (eventualmente protesizzabili) in relazione alla entità ed alla sintomatologia dolorosa distrettuale 3-10% nel caso del signor , la sintomatologia toracica è pressoché assente, nonostante abbia riportato P_ fratture costali multiple e contusione polmonare. Non ha effettuato nessun ulteriore accertamento pertanto si ritiene una valutazione media del 6%; voce 402 limitazione del movimento di flessoestensione del polso con escursione articolare possibile per metà con prono-supinazione libera
6%. (si considera il 5% perché la limitazione funzionale del polso sinistro riscontrata è solo di 1/3 della funzione complessiva”.
La Dott.ssa ha escluso che i postumi descritti possano incidere negativamente in Persona_5 particolari attività del soggetto di tipo extralavorativo ritenendo, in ogni caso, la loro incidenza ricompresa negli aspetti dinamico-relazionali del danno biologico.
19 Ha escluso, altresì, che i postumi siano attenuabili o eliminabili con terapie od interventi, tenuto conto della loro natura e localizzazione e stante il lungo lasso di tempo trascorso e non infine ravvisato alcuna perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica del terzo intervenuto.
Considerato che la Consulente ha effettuato un attento esame del caso, che le sue conclusioni sono frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e contemporaneamente risultano prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, il Giudice ritiene di far proprie tali conclusioni.
Quanto alle osservazioni critiche dei CTP di parte ricorrente e di parte resistente, si rileva che la CTU dopo averle specificamente riportate ed esaminate fornendovi esaustiva risposta, ha confermato le proprie conclusioni.
Ciò posto, il danno differenziale deve essere liquidato tenendo conto del consolidato principio per cui
"in tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa in termini coerenti con la struttura Pt_1 bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 Pt_1 del D.Lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale (Cass. n. 9166/2017; Cass., n. 20807/2016; Cass., n. 9112/2019)”.
Il Giudice è dunque tenuto a valutare "… il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo
i criteri comuni (…) e da esso detrarrà quanto indennizzabile dall' in base ai parametri legali, in Pt_1 relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale (così Cass. n. 9166/2017)”, evidenziandosi altresì che "in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del D.Lgs. n. 38 del Pt_1
2000 ed il risarcimento del danno, secondo i criteri civilistici, non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' Pt_1 secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla capacità Pt_1 lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico Pt_1 permanente" Cass., n. 17967/2021.
20 Nella liquidazione del danno differenziale occorre, quindi, anche tenere conto del danno biologico temporaneo, posto che l'indennità versata per il periodo d'invalidità temporanea da attiene al Pt_1 profilo patrimoniale e dunque non ha attinenza al presente calcolo (cfr., Cass., n. 30293/2023).
Ai fini della determinazione del “ quantum” risarcibile si reputa, nell'ambito di una stima comunque necessariamente equitativa, di dover fare riferimento alle tabelle vigenti in uso presso il Tribunale di
Milano, aggiornate, in ultimo, al 2024, sia perché i criteri di liquidazione contenuti nelle elaborazioni dell'autorità giudiziaria milanese sono stati costantemente ritenuti presso questo Tribunale coerenti con l'obiettivo di meglio soddisfare le esigenze di integrale risarcimento dei danneggiati, sia perché i parametri tabellari sono stati, altresì, adattati e resi pienamente compatibili , in termini quantitativi, con i principi desumibili dalle note sentenze dalla Corte di Cass. a SS.UU., nn. 11.11.08, nn. 26972 e
26973 individuando, comunque, ambiti di personalizzazione che consentono, al di fuori di rigidi automatismi, di tenere in considerazione le peculiarità delle singole fattispecie (ciò ancor più alla luce del fatto che il “danno morale” ha comunque mantenuto una specifica rilevanza - vedasi Cass., sez. III,
20.5.2009, n. 11701; Cass. sez. III, n.16448, 15.7.09; Cass., sez. III, 12.9.2011, n. 18641; vedasi anche
Cass. sez. III, 8.5.2012, n.6930, in tema di danno esistenziale, sempre, peraltro, al di fuori della configurabilità di un'autonoma voce di danno, come da Cass. , sez. III, n.23778, 7.11.2014 ed ancora
Cass. sez. III, n.336 ,13.1.2016).
Applicando tali criteri deve liquidarsi, a titolo di danno “temporaneo”, comprensivo anche degli incrementi previsti dalle tabelle che si applicano, la somma di euro 10.091,25 e quanto, invece, al danno permanente all'integrità psico – fisica, tenuto conto dell'età dell'intervenuto al momento del fatto (29 anni) e della percentuale complessiva di invalidità riconosciuta (18%) la somma di euro
74.059,00 di cui euro 55.268,00 a titolo di danno biologico propriamente detto cui si aggiunge, per per arrivare alla somma suindicata la componente inerente la sofferenza soggettiva o danno morale, pari ad euro 18.791,00.
Nel caso di specie, dall'attestato di costo al 31 ottobre 2024 da ultimo prodotto da risulta che il Pt_1 valore capitale del danno biologico permanente della rendita riconosciuta in favore del sig. P_ ammonta ad euro 67.284,47. Non residua, pertanto, alcun danno differenziale che possa essere riconosciuto in questa sede a tale titolo in favore dell'intervenuto.
Vanno, invece, liquidate le voci escluse dalla copertura assicurativa vale a dire il danno biologico temporaneo, che ammonta ad euro 10.091,25 ed il danno morale di importo pari ad euro 18.791,00.
Il danno non patrimoniale differenziale liquidabile in favore del sig. va quantificato, P_ quindi, nella somma complessiva di euro 28.882,25 da porsi in solido a carico del sig. CP
della per le ragioni già esposte.
[...] Parte_2
Tale somma è già liquidata all'attualità e comprensiva, dunque, di rivalutazione monetaria.
Trattandosi di debito di valore sulla stessa vanno calcolati, a titolo di lucro cessante, gli interessi, da determinarsi in misura legale, sulla somma devalutata al momento del fatto (agosto 2005), rivalutata anno per anno secondo l'indice Istat e sino alla presente pronuncia, oltre interessi in misura legale dalla pronuncia sino al saldo.
21 L'intervenuto ha chiesto, inoltre, il risarcimento dei danni patrimoniali correlati alla riduzione della capacità lavorativa specifica.
La domanda, tuttavia, deve essere rigettata, tenuto conto del fatto che la CTU espletata in corso di causa ha escluso l'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica, accertamento che costituisce presupposto necessario (per quanto non sufficiente) per il risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante dovendo, poi, comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (così Cass., 21/4/2010, n. 9444,
Cass. 15/09/2023, n.26641).
3. Le spese di lite sostenute dall' , in applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), Pt_1 vanno poste a carico della parte resistente mentre nel rapporto processuale tra d Controparte_1 il terzo intervenuto, avuto riguardo al decisum (ed al parziale accoglimento delle pretese risarcitorie formulate), in applicazione dell'art. 92 c.p.c., le spese di lite possono essere compensate nella misura di 2/3, rimanendo per 1/3 a carico del convenuto di CP Parte_2
In entrambi i casi, tali spese (pro quota per il solo residuo nel rapporto processuale tra il convenuto ed il terzo intervenuto ) vengono liquidate come in dispositivo, tenendo CP P_ conto degli incombenti espletati, dell'impegno professionale richiesto dalla controversia, nonché del rilievo che l'abrogazione del sistema tariffario ad opera dell'art. 9 d.l. 1/2012 conv. in l. 27/2012 impone attribuzione di valore meramente orientativo ai parametri contenuti nella richiamata fonte secondaria.
Gravano, invece, sul resistente e su gli oneri di CTU liquidati in Controparte_1 Parte_2 separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe:
accertata la responsabilità civile, ex art. 2087 c.c. ed ex art. 2043 c.c., di e di Parte_2 nella causazione dell'infortunio occorso a in data 25.8.2005, Controparte_1 P_ li condanna entrambi in solido a pagare all'Istituto ricorrente la somma di Euro 282.856,81, oltre incrementi derivanti dai DD.MM. di rivalutazione delle rendite ed interessi al tasso Pt_1 legale dalla debenza al saldo, nei limiti di cui in motivazione;
condanna, altresì, e in solido tra loro al pagamento, in favore Parte_2 Controparte_1 dell'intervenuto , della somma di euro 28.882,25 (oltre interessi da calcolarsi P_ sulla somma devalutata dalla data del sinistro e via via annualmente rivalutata sino alla pronuncia e interessi in misura legale dalla pronuncia sino al saldo) a titolo di risarcimento del danno differenziale non patrimoniale per lesione dell'integrità psico – fisica temporanea e per sofferenza soggettiva;
rigetta ogni altra domanda del terzo intervenuto;
22 condanna e in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 Parte_2 favore di che si liquidano in Euro 8.500,00 oltre rimborso spese forfettario ex art. 2 DM Pt_1
55/2014, IVA e CPA;
compensa tra il terzo intervenuto , e le spese di P_ Controparte_1 Parte_2 lite in misura pari a due terzi e pone a carico di e in solido tra Controparte_1 Parte_2 loro, il residuo terzo di tali spese, liquidate pro quota in euro 2.800,00 per compensi professionali oltre rimborso forf.rio ex art. 2 DM 55/2014, IVA e CAP come per legge;
somme da distrarsi in favore dell'avv. Angelo Ranchino, dichiaratosi procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
pone a carico del resistente e di gli oneri di CTU, in solido tra Controparte_1 Parte_2 loro, come liquidati con separato decreto.
Perugia, 18 febbraio 2025
Il Giudice
Antonella Colaiacovo
Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Debora
Spinelli
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Antonella Colaiacovo, nella causa civile iscritta al n. 307/2018 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Andrea Bellucci) Parte_1 ricorrente
Contro avv. Giuseppe Caforio) Controparte_1 resistente e nei confronti di
(Avv. Angelo Ranchino) P_ intervenuto ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, ad esito di trattazione scritta (art. 127 ter c.p.c.), la seguente
SENTENZA
1. Fatto e svolgimento del giudizio.
Con ricorso depositato in data 28 febbraio 2018, ha proposto azione di rivalsa ai sensi degli artt. Pt_1
10 e 11 D.P.R. 1124/1965 nei confronti di nella sua qualità di responsabile per la Controparte_1 sicurezza della società , affinché – previo accertamento della civile responsabilità – il Parte_2 convenuto venisse condannato al rimborso di quanto corrisposto dall'Istituto a CP P_
, in conseguenza dell'infortunio sul lavoro subito il 25 agosto 2005 in località Prodo, Comune di
[...]
Orvieto (TR), ammontante a euro 224.203,81, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dalla data dell'ultimo attestato di credito per la somma calcolata in capitale e da quella dei singoli esborsi per quella erogata per l'indennità di temporanea, con vittoria di spese di lite.
A fondamento dell'azione, l'Istituto ricorrente ha affermato che:
- l'infortunio del 25 agosto 2005 si è verificato, alle ore 14.45 circa, mentre l'operaio P_
, assunto alle dipendenze della con un contratto di lavoro a tempo
[...] Parte_3 determinato dal 1° luglio 2005 al 20 maggio 2006 e con la qualifica di boscaiolo, era impegnato nel taglio degli alberi nel bosco insieme ad altri dipendenti della società convenuta. In particolare, il sig. si trovava alla guida del trattore su cui era stata caricata la legna P_ tagliata e lo conduceva per un tratto di salita ripida quando, all'improvviso, il mezzo cominciava
1 ad indietreggiare, la marcia usciva ed il veicolo, ormai in folle e senza controllo, si dirigeva all'indietro verso un precipizio. L'operaio, al fine di scongiurare la caduta nel vuoto cui era destinato il mezzo, saltava dal medesimo rimanendo tuttavia incastrato tra gli pneumatici, riportando uno schiacciamento del torace e del cranio in seguito al quale perdeva conoscenza.
Veniva, quindi, soccorso e ricoverato presso l'ospedale di Orvieto;
- per tali fatti, è stata avviata azione penale nei confronti di procuratore Controparte_1 generale della società e responsabile in forza di specifica delega Parte_2 Parte_4 conferita dalla medesima società in data 30 giugno 2005, con i seguenti capi di imputazione: a) per la commissione del reato di cui agli artt. 374, comma 2, e 389, lett. b) D.P.R. 547/1995 per avere, quale responsabile per il rispetto della normativa in materia di prevenzione infortunistica della in forza di procura speciale conferitagli il 30 giugno 2005, posto Parte_2 in esercizio un trattore agricolo “SAME” mod. “DRAGO 120” privo dei necessari requisiti di sicurezza e non mantenuto in buono stato di conservazione e di efficienza con riferimento alle condizioni degli ingranaggi del cambio di velocità; b) per la commissione del reato di cui agli artt. 35, comma 1, e 89 comma 2, lett. a), D.Lvo n. 626/1994 per avere, nella predetta qualità, omesso di mettere a disposizione dei lavoratori dipendenti attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ed idonee ai fini della sicurezza, con riferimento alla mancata dotazione di indumenti e scarpe idonee al tipo di lavoro assegnato;
c) per la commissione del reato di cui agli artt. 4, comma 5, lett. c) e 89, comma 2, lett. h), D.Lvo n. 626/1994, per avere nella predetta qualità, affidato al lavoratore le mansioni di autista di un trattore agricolo, senza essere P_ dotato della necessaria capacità ed esperienza tecnica;
d) per la commissione del reato di cui agli artt. 38, comma 1, lett. a) ed 89, comma 2, lett. a) D. Lvo n. 626/1994, per avere, nella predetta qualità, omesso di dare al predetto lavoratore una formazione adeguata all'uso del trattore agricolo;
e) per la commissione del reato di cui all'art. 590, commi 1, 2 e 3 c.p., per avere, nella predetta qualità, per imprudenza, negligenza ed imperizia e con violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, indicate alle lettere a), b), c) e d) della rubrica, posto in esercizio un trattore agricolo inefficiente e con alla guida il lavoratore
, persona priva della necessaria esperienza, il quale, durante una salita, non P_ riusciva ad ingranare tempestivamente la prima marcia, cagionando così lesioni personali al predetto lavoratore, guaribili in giorni 33 e che hanno messo in pericolo la vita della persona offesa;
- il Tribunale di Orvieto, con sentenza n. 140/10 del 24 marzo 2011, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per i reati contravvenzionali di cui ai capi di imputazione a), b), c) e d), per intervenuta prescrizione ma accertava, tuttavia, la responsabilità penale del in relazione al reato di lesioni personali colpose commesso con la violazione della CP normativa antinfortunistica di cui al capo di imputazione e), condannandolo a otto mesi di reclusione e pronunciando condanna generica al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile , da liquidarsi in separato giudizio, riconoscendo, altresì, in P_
2 favore della parte civile, la somma di euro 20.000,00 a titolo di provvisionale, al pagamento della quale subordinava la sospensione condizionale della pena;
- la decisione veniva parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Perugia, con sentenza n.
81/2015 del 27 aprile 2015, divenuta irrevocabile il 29 luglio 2015 per difetto di impugnazione, che dichiarava non doversi procedere nei confronti del eppure in relazione al reato CP di cui al capo e) per intervenuta prescrizione. La sentenza veniva confermata nel resto, ivi comprese le statuizioni civili.
Ritualmente evocato in giudizio, con comparsa depositata il 3 dicembre 2018, si è costituito CP ccependo:
[...]
- in via pregiudiziale, la propria carenza di legittimazione passiva in ragione del difetto della titolarità del rapporto di lavoro e dell'assenza di un accertamento di responsabilità in sede penale a fronte dell'avvenuta declaratoria di estinzione del reato per prescrizione;
- nel merito, l'inidoneità della delega a fondare la propria responsabilità, non essendogli stato conferito mediante tale atto gestorio un concreto potere di spesa idoneo a garantirgli pieno svolgimento delle funzioni attribuite e dei compiti assegnati;
la legittimità e l'assoluta correttezza del proprio comportamento e l'imprevedibilità ed abnormità della condotta del lavoratore;
l'erroneità della quantificazione delle pretese restitutorie di non essendo Pt_1 stato in alcun modo coinvolto nella valutazione dei postumi invalidanti riportati dall'infortunato.
In data 7 dicembre 2018, con memoria di costituzione e di intervento ex artt. 105 e 419 c.p.c., si è costituito in giudizio , al fine di chiedere la condanna di P_ Controparte_1
- in via principale, al risarcimento del c.d. danno differenziale, quale esclusivo responsabile dell'infortunio, da liquidarsi in misura pari ad euro 347.288,69, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ovvero, in subordine, al risarcimento del danno non patrimoniale, in misura pari ad euro 268.401,34, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
- al risarcimento del danno patrimoniale da c.d. perdita di chances di trovare un'occupazione lavorativa compatibile con le residue capacità lavorative, da liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c. e da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.
Ad esito di fissazione di nuova udienza del 5 giugno 2019, ai sensi degli artt. 419 e 415 c.p.c., la difesa di ha depositato in data 23 maggio 2019, memoria di costituzione replicando alle Controparte_1 difese e pretese dell'interveniente e chiedendo:
- in via pregiudiziale e preliminare, la dichiarazione del proprio difetto di legittimazione passiva nonché l'accertamento della sussistenza di litisconsorzio necessario con la società datrice di lavoro con conseguente integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. Parte_2
- in via preliminare, nel merito, l'accertamento della intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, sia di natura contrattuale che extracontrattuale, pretesi dall'infortunato , considerato quale dies a quo il giorno dell'infortunio; P_
3 - in via principale, il rigetto delle domande proposte nell'atto di intervento da , P_ infondate in fatto e in diritto, per invalidità della delega di funzioni in ordine alla sicurezza sul luogo di lavoro, per assoluto rispetto della normativa antinfortunistica e, in ogni caso, per idoneità del comportamento eccezionale ed abnorme dell'infortunato stesso nonché del collega ad interruzione del nesso causale tra la propria condotta, la determinazione Parte_5 dell'evento dannoso ed i postumi invalidanti oltre che ogni ulteriore pregiudizio di natura patrimoniale e non patrimoniale lamentati;
- in via subordinata, l'accertamento dell'effettiva entità dell'inabilità dell'intervenuto P_
nonché le effettive somme da riconoscere a titolo di c.d. danno differenziale, con
[...] conseguente proporzionale riduzione delle somme da costui pretese, tenuto conto degli importi ricevuti a titolo di rendita da Pt_1
Rigettata, con ordinanza pronunciata fuori udienza, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del resistente ed autorizzata la chiamata in causa di con onere di notifica degli atti a carico Parte_2 del sig. all'udienza dell'8 luglio 2020, è stata disposta l'acquisizione del fascicolo del CP procedimento penale e ammessa la CTU medico legale, con riserva di decisione, all'esito, sulle ulteriori richieste istruttorie e sulla dichiarazione di contumacia della società datrice di lavoro.
A seguito di deposito della perizia, rigettate le ulteriori richieste istruttorie delle parti, sono stati assegnati i termini per note conclusive e, ad esito di trattazione cartolare (art. 127 c.p.c.), la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Motivi della decisione.
2.1. In via pregiudiziale, deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal resistente sia nei confronti di che dell'intervenuto. Pt_1
Quanto ad la domanda dell' ricorrente si fonda sulle previsioni di cui agli artt. 10 e 11 del Pt_1 Pt_6
D.P.R. n. 1124 del 30.6.1965, come interpolati dalle numerose sentenze della Corte Costituzionale intervenute in materia (cfr. sent. n. 102 del 1981, n. 118 del 1986 e n. 372 del 1988), che attribuiscono all'Istituto di Assicurazione convenuto il diritto di regresso per le somme corrisposte al lavoratore infortunato o ai superstiti, qualora il fatto costituisca reato procedibile d'ufficio.
Ebbene, intende questo Giudice dare continuità al costante orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale l'azione esercitata dall' , ai sensi degli artt. 10 ed 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. Parte_1
1124 per la rivalsa delle prestazioni erogate all'infortunato, configura una azione esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa, giacché essi, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, rappresentano organi o strumenti mediante i quali il datore di lavoro ha violato l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro senza che a ciò sia di ostacolo la possibile affermazione della loro responsabilità solidale atteso che l'art. 2055 cod. civ. consente la diversità dei rispettivi titoli di responsabilità (v. ex multis Cass. n. 4482 del 2012, Cass. n. 12561 del 2017 e, più recentemente: Cass.
n. 12429 del 2020, Cass. n. 10373 del 2021).
4 Da ultimo, Cass. n. 29667 del 2022, ha puntualizzato che, in materia di sicurezza sul lavoro, trova applicazione la nozione di datore di lavoro non in senso lavoristico ma in senso “prevenzionale”, e che tale figura - per espressa definizione normativa della nozione relativa - comprende non solo il datore di lavoro formale ma chiunque rivesta una posizione di garanzia nel luogo di lavoro. E' stato, in particolare, precisato che: “L'azione di regresso è esperibile non soltanto nei confronti del titolare del rapporto assicurativo, come in origine, ma anche nei confronti di chi assume una posizione di garanzia nel luogo di lavoro e, cioè, nei confronti di tutti quei soggetti sui quali incomba l'obbligo di tutelare
l'incolumità degli occupati al di là della qualifica formale di datore di lavoro, come affermato dalla giurisprudenza di codesta Suprema Corte la quale, richiamando la giurisprudenza costituzionale che ha ampliato l'area della responsabilità civile indiretta del datore di lavoro, ricomprendendovi il fatto illecito di qualsiasi dipendente (Corte Cost. n. 22 del 1967), ha esteso l'ambito soggettivo dell'azione a soggetti diversi dal datore di lavoro, come i compagni di lavoro o i preposti (Cass. S.U. n. 3288 del
1997), fino poi ad includervi altri soggetti terzi rispetto all'obbligo assicurativo, come i soci e gli amministratori (Cass. 11426 del 2006), i soggetti chiamati a collaborare "a vario titolo nell'assolvimento dell'obbligo di sicurezza, a prescindere dal titolo contrattuale e dalla tipologia lavorativa che li lega al datore di lavoro" (Cass. 6212/2008), l'appaltante o il subappaltante (Cass.
9065 del 2006, Cass. n. 24935 del 2015, ricollegando l'ambito di operatività dell'azione di regresso con la sussistenza del c.d. debito di sicurezza, "il quale sussiste nei confronti di tutti coloro che in ragione dell'attività svolta siano gravati di specifici obblighi di prevenzione nei confronti dei lavoratori soggetti
a rischio" (Cass. n. 12561 del 2017)”.
Risulta, poi, del tutto irrilevante che il giudizio penale si sia concluso con una pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, non essendo indispensabile, ai fini della rivalsa, che l'accertamento del fatto-reato avvenga in sede penale con sentenza di condanna definitiva.
Come chiarito ormai pacificamente dalla giurisprudenza, infatti, ai fini del sorgere del credito dell' nei confronti della persona civilmente obbligata, è sufficiente e necessario che il fatto Pt_1 costituisca reato procedibile d'ufficio potendo, poi, l'accertamento giudiziale avvenire sia in sede penale che in sede civile (Cass. n.29769/2022; Cass. n. 2138/15; Cass. n. 20724/13; Cass. Civ. Sez. Lav. sent. n. 10950 del 18.8.2000 secondo cui “in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'azione di regresso dell' nei confronti della persona civilmente obbligata, a seguito dei Pt_1 numerosi interventi della Corte Costituzionale in materia, può essere esperita alla sola condizione che il fatto costituisca reato perseguibile d'ufficio, mentre il preventivo accertamento giudiziale del fatto stesso – necessario solo in mancanza di adempimento spontaneo del soggetto debitore o di spontaneo componimento della lite – non deve necessariamente avvenire in sede penale, potendo essere effettuato anche in sede civile”), in costante applicazione del principio di autonomia tra l'accertamento del fatto costituente reato in sede penale ovvero in sede civile (quale requisito integrativo di pretese risarcitorie).
5 Rientra, infatti, nei poteri del giudice civile accertare autonomamente e in via incidentale l'esistenza del fatto reato sulla base delle risultanze del processo penale, ai fini della formazione del proprio convincimento (cfr. Cass. n. 5444/2011).
L'azione di rivalsa rimane dunque possibile anche nel caso di specie, trattandosi di valutare in Pt_1 sede civile un fatto reato perseguibile d'ufficio (art. 590, commi 1, 2 e 3 c.p.).
Per quanto riguarda, poi, l'intervento volontario spiegato da , la legittimazione passiva P_ di deriva dalla sentenza n. 81/2015 della Corte d'Appello di Perugia, che ha Controparte_1 confermato le statuizioni civili della pronuncia di primo grado.
L'odierno resistente, in particolare, è stato condannato al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dalla costituita parte civile , da liquidarsi in separato giudizio. P_
La sentenza è divenuta irrevocabile in data 29 luglio 2015 per difetto di impugnazione.
Il sig. quindi, risulta pienamente legittimato a resistere nel presente giudizio. CP
2.2. Sempre in via pregiudiziale, con riferimento alla questione della posizione processuale di Pt_2
occorre rammentare che a norma del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 270 c.p.c., il
[...] giudice "può" disporre l'intervento quanto ritiene che il processo si debba svolgere nei confronti di un terzo al quale la causa sia comune.
L'intervento di un terzo iussu iudicis può essere disposto dal giudice di merito anche solo sulla base di un giudizio di mera opportunità processuale (Cass. n. 19974/2023, n. 5147/2019). L'apprezzamento della opportunità di tale chiamata rappresenta una prerogativa esclusiva e discrezionale del giudice di merito, con la conseguenza che essa, se esercitata dal giudice di primo grado, è insindacabile da parte del giudice di appello e, a maggior ragione, dalla corte di legittimità (Cass. n. 7415/2015 e n.
22419//2008). Considerato il preminente interesse pubblico, che la chiamata del terzo per ordine del giudice è diretto a perseguire, l'intervento può essere disposto senza incontrare ostacoli nel sistema delle preclusioni (che invece opera per la chiamata in causa ad iniziativa del convenuto o dell'attore)
e, dunque, può essere disposto in qualsiasi momento non soltanto del giudizio di primo grado ma anche in quello di appello (Cass. n. 7083/1995).
Quanto al rapporto in cui l'art. 107, in tema di intervento per ordine del giudice, si pone con l'art. 102
c.p.c., in tema di litisconsorzio necessario - occorre rilevare che trattasi di disposizioni processuali del tutto differenti:
- sia perché in base all'art. 107, l'intervento del terzo è soltanto "opportuno", mentre, in base all'art. 102 c.p.c., è "necessario" integrare il contraddittorio;
- sia perché la "comunanza" della causa, di cui all'art. 107 c.p.c. è espressione più ampia di quella usata dall'art. 102, che richiede che "la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti";
- sia perché il mancato adempimento dell'onere di chiamare il terzo, nel caso dell'art. 107, determina soltanto la "cancellazione" della causa dal ruolo (a cui può seguire l'estinzione del processo), mentre, nel caso dell'art. 102 c.p.c., determina l'"estinzione" immediata del processo;
- sia perché la chiamata del terzo per ordine del giudice determina una situazione di litisconsorzio necessario esclusivamente ai fini processuali, che è concettualmente compatibile con la insussistenza
6 ab origine di una situazione di litisconsorzio sostanziale (Cass. n. 739/1999); in altri termini, l'ordine di integrazione del contraddittorio, a norma dell'art. 102 c.p.c., ha "per causa" la necessità del litisconsorzio, mentre l'ordine di chiamata del terzo, a norma dell'art. 107 c.p.c., ha "per conseguenza" la necessità del litisconsorzio: il terzo chiamato in causa per ordine del giudice non è necessariamente litisconsorte necessario sostanziale ab origine.
Pertanto, “la chiamata in causa di un terzo ex art. 107 c.p.c. non richiede che il rapporto sostanziale sia indivisibile rispetto ai soggetti chiamati, potendo essere disposta dal giudice di merito anche solo sulla base di un giudizio di mera opportunità processuale, con la conseguenza che il terzo chiamato in causa per ordine del giudice non è necessariamente litisconsorte necessario sostanziale ab origine e la sua mancata citazione nel giudizio di appello comporta la violazione dell'art. 331 c.p.c. solo nel caso in cui risulti che la decisione di estendere il contraddittorio discenda dall'inscindibilità delle cause determinata dalla sussistenza di un litisconsorzio necessario (Cassazione civile sez. III - 10/11/2023, n.
31312)”.
Ogni questione relativa al coinvolgimento in giudizio della deve, quindi, reputarsi Parte_2 superata. La società, a seguito dell'intervento disposto dal Giudice, è stata regolarmente convenuta in giudizio rimanendo contumace ed acquisendo, comunque, la qualità di parte ad ogni effetto, pur esclusa in capo alla medesima titolarità esclusiva sostanziale del rapporto sostanziale oggetto di causa, potendosi al più ritenere mero litisconsorte facoltativo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2055 c.c., rispetto alle pretese restitutorie e risarcitorie azionate da e dal terzo Pt_1 intervenuto.
2.3. In via preliminare, nel merito, va rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto dell'infortunato ad agire in sede civilistica per il risarcimento dei danni, come formulata dal convenuto. P_
Controparte_1
Invero, nel caso in cui la sentenza penale di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, costituitasi parte civile, sia passata in giudicato, la successiva azione volta alla quantificazione del danno non è soggetta al termine di prescrizione breve ex art. 2947 c.c., ma a quello decennale ex art. 2953 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. III, 29/03/2022, n.10141; Cassazione civile sez. III, 18/06/2019, n. 16289; Cassazione civile sez. III, 14/02/2019, n.4318).
Deve dunque ritenersi che ha tempestivamente azionato i propri diritti con atto di P_ intervento depositato in data 7 dicembre 2018, entro il termine di prescrizione decennale, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di Perugia, n. 81 del 2015, avvenuto in data 29 luglio 2015.
2.4. Al fine di delimitare il perimetro dell'accertamento demandato al giudice civile, occorre innanzi tutto interrogarsi sull'efficacia spiegata, nel presente giudizio, dalla sentenza penale di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
A riguardo va osservato che, in via generale, alle sentenze di non doversi procedere (perché il reato è estinto per prescrizione o amnistia), non può attribuirsi alcuna efficacia extrapenale.
7 Pertanto nel giudizio promosso contro l'imputato per ottenere il risarcimento del danno, il giudice civile, pur tenendo conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale e pur potendo ripercorrere lo stesso "iter" argomentativo del giudice penale e giungere, quindi, alle medesime conclusioni, deve tuttavia interamente ed autonomamente rivalutare il fatto (così Cass., S.U., sent. nn.
12243/2009 e 1768/2011).
A tale conclusione si perviene avendo riguardo alle previsioni contenute negli artt. 651-654 c.p.p.
Alla regola sopra enunciata fa però eccezione la previsione contenuta all'art. 578 c.p.p., ("quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili"), la quale trova giustificazione nell'esigenza di non imporre alla persona offesa l'onere di agire in sede civile per procedere ex novo all'accertamento anche del fatto anche nel caso in cui in sede penale vi sia stato un accertamento in ordine alla commissione del fatto-reato e una prima pronuncia di condanna sia sui capi penali sia su quelli civili.
Inoltre, il dovere del giudice dell'impugnazione, che pure abbia accertato l'intervenuta estinzione del reato, di esaminare nel merito la fondatezza dell'impugnazione "ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili", non avrebbe alcuna ragion d'essere se a quell'accertamento non conseguisse un effetto giuridico riferibile alla pretesa risarcitoria della parte civile.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, nella "diversa" ipotesi disciplinata dall'art. 578 c.p.p., "se la condanna alle restituzioni o al risarcimento ne resta confermata, comporta necessariamente, come suo indispensabile presupposto, l'affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell'imputato". Essa "da luogo quindi a un giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti, nel quale si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento, derivanti dal fatto, la cui illiceità, ormai definitivamente stabilita, non può più venire in questione" (Cass., sent. n. 14921/2010. Nello stesso senso Cass. 18/10/2024 , n.
27055; Cass. n. 11467/2020).
In caso di costituzione di parte civile, peraltro, il giudice penale è chiamato ad accertare anche i fatti costitutivi dell'illecito ex art. 2043 c.c., sia in relazione all'aspetto psicologico della condotta, sia in relazione al collegamento di causalità materiale tra condotta ed evento lesivo attraverso i più rigorosi criteri probatori richiesti dal processo penale, dovendo accertarsi il nesso causale tra condotta ed evento alla stregua della prova "oltre ogni ragionevole dubbio", rispetto al criterio del "più probabile che non" ritenuto sufficiente nel giudizio civile.
Conseguentemente, la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato ovvero dichiarando "il reato estinto per amnistia o per prescrizione" ex art. 578 c.p.p., abbia altresì pronunciato condanna generica irrevocabile dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile,
8 effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, che non può più contestarne i presupposti (quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato), nonché effetto vincolante quanto alla "declaratoria juris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, che come visto è limitata all'accertamento della sola potenzialità di danno (cfr. Corte cass. Sez. 3,
Sentenza n. 18352 del 27/08/2014).
In definitiva, la pronuncia che accogliendo le domande della parte civile dispone la condanna generica al risarcimento danni, pur se adottata nelle forme del processo penale, implica sempre l'accertamento della responsabilità civile dell'imputato e costituisce autonomo capo della sentenza penale suscettibile di passaggio in giudicato ove non specificamente impugnato dai soggetti legittimati ai sensi degli artt. 574,575 e 576 cod. proc. pen.
Ne deriva che, una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al Giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del quantum, procedere ad una nuova valutazione nell'an della responsabilità civile evocata, potendo invece tale Giudice accertare, senza alcun ulteriore vincolo, se il fatto
(potenzialmente) dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato abbia determinato o meno, in base alla verifica del nesso derivazione causale previsto dall'art. 1223 c.c., le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati (cfr. Cass. n. 5660/2018, Cassazione civile , sez. III ,
18/10/2024 , n. 27055 ).
Nel caso di specie, non vi è dubbio che la Corte d'Appello di Perugia abbia accertato ai fini civilistici, la responsabilità di in ordine alla commissione del reato e alle relative condotte, con Controparte_1 efficacia di giudicato nei confronti di . P_
Quanto all'azione di rivalsa, può affermarsi che ad è consentito invocare a proprio vantaggio i Pt_1 normali effetti del giudicato penale, senza fornire ulteriore dimostrazione della responsabilità del convenuto e senza che questi possa opporre all' l'estraneità al processo. Infatti, a norma Pt_6 dell'art. 11, secondo comma, D.P.R. n. 1124/1965 che disciplina il diritto di regresso dell' "la Pt_1 sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire
l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente". Tale richiamo normativo consente di ritenere che, per coloro che "abbiano riportato condanna penale" per i quali sussiste la responsabilità civile ai sensi dell'art. 10, c. 2, sussiste anche l'obbligo di regresso nei confronti dell' . Pt_6
Ad analoga conclusione si deve giungere con riferimento alla sentenza che, pur avendo dichiarato estinto il reato per prescrizione, abbia accertato (con efficacia di giudicato quanto alla costituita parte civile), la responsabilità dell'imputato.
Sul punto, va innanzi tutto premesso che, anche quando la decisione penale non abbia efficacia di giudicato in sede civile “il giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato ben può utilizzare, senza peraltro averne l'obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, essendo in tal caso peraltro
9 tenuto a procedere alla relativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all'esito del proprio vaglio critico”;( cfr. Cass. Civ. sez. III, sent. n. 16893 del 25.6.2019, conformi, si vedano anche Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 17316 del 3.7.2018, Cass. Civ. Sez. III, sent. n.
24475 del 18.11.2014 e Cass. Civ. sez. III, sent. n. 15112 del 17.6.2013).
Va, più specificamente, rilevato che costituisce orientamento consolidato della Corte di Cassazione che il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta amnistia o per altra causa estintiva del reato e può, a tal fine, porre anche ad esclusiva base del suo convincimento gli elementi di fatto acquisiti in sede penale, ricavandoli dalla sentenza o dagli atti di quel processo, con apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da congrua e logica motivazione.
(Cass. n. 5009/2009, n. 20724/2013).
Deve darsi, pertanto, continuità a detto principio ribadendo che il giudice civile in presenza di una sentenza penale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, pur priva di effetti vincolanti nel giudizio ex artt. 10 e 11 D.P.R 1224/1965, può trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge, in quella sede sottoponendoli al proprio vaglio critico e valutandoli autonomamente (cfr. Cass. n. 20724/2013; n. 2168/2013; n. 10055/2010; n. 2409/2005).
Tanto anche ove non sia disposta dal giudice civile acquisizione degli atti del procedimento penale, qualora “per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficiente le risultanze della sola sentenza (Cass. n. 1055/2010)”.
Delimitato, quindi, il perimetro dell'accertamento demandato al giudice civile, è possibile procedere alla delibazione delle domande proposte dalla parte ricorrente e da quella intervenuta nel giudizio.
2.5. La domanda di regresso proposta da ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. n. 1124 del 1965 è Pt_1 fondata.
Tale conclusione si impone avuto riguardo alle risultanze istruttorie del procedimento penale, ritualmente acquisite nonché all'impianto motivazionale della sentenza del Tribunale penale di
Orvieto n. 410/10 nonché della sentenza della Corte d'Appello di Perugia, sezione penale, n. 81 del
2015 che ha confermato la pronuncia di primo grado salvo che per la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Partendo dalla questione della validità della delega conferita al sig. messa in dubbio dalla CP difesa del resistente sotto il profilo della sussistenza di una concreta disponibilità economica con la quale attuare i poteri delegati, il Tribunale di Orvieto ha osservato che “l'istituto della delega di funzioni è un istituto di creazione giurisprudenziale e dottrinale atto a determinare una ripartizione di poteri e responsabilità nel controllo della sicurezza sul luogo di lavoro, individuando un soggetto eventualmente diverso dal datore, responsabile degli infortuni che possano concorrere in ambito lavorativo, soprattutto con riferimento a realtà aziendali di medie e grandi dimensioni. Per accertare tale effettiva ripartizione di responsabilità tra soggetti che rivestono posizioni di vertice all'interno dell'azienda occorre verificare che al delegato siano concretamente affidati i compiti di prevenzione
10 degli infortuni e attribuiti i correlativi poteri per esercitare il controllo. Tra questi poteri rientra quello di spesa, dovendo il delegato poter contare su adeguate risorse economiche per far fronte alle esigenze di sicurezza ed assolvere i propri compiti. Nel nostro caso, il potere di spesa è espressamente indicato nella delega di funzioni”.
Effettivamente, dal mandato speciale conferito a prodotto in atti (doc. 28 allegato al CP fascicolo dell' , si evince testualmente che a costui, ai fini dell'espletamento dei compiti di Pt_1 prevenzione degli infortuni e di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, veniva conferito esplicitamente il potere di spesa e segnatamente il potere di “effettuare le spese di pronto intervento, quelle di ordinario consumo e di necessità connesse al presente mandato, nonché gli investimenti necessari per il rispetto delle normative vigenti”. Era altresì stabilito che “a tale scopo vengono attribuiti al mandatario i seguenti poteri da esercitarsi a firma singola: stipulare contratti di acquisto di impianti, di macchinari, prodotti, opere e servizi;
addivenire alla esecuzione, modificazione e risoluzione degli stessi, fino all'importo di euro 20.000,00 con obbligo, per importi superiori del parere del mandante”.
Il resistente ha sostenuto, tuttavia, che al delegato sarebbe stato conferito un potere di spesa assai contenuto in rapporto alle dimensioni dell'azienda, indice del fatto che la delega fosse solo formale e non effettiva.
Inoltre, ha evidenziato come il abbia avuto a disposizione meno di due mesi, considerato CP che la delega (datata 30.06.2005) decorreva dal 1° luglio 2005 e il sinistro si verificava in data 26 agosto 2005. In tale ristretto lasso di tempo, quindi, non avrebbe avuto la possibilità di effettuare un completo screening della situazione della sicurezza, considerate anche le dimensioni dell'azienda ed il fatto che la stessa operasse in diversi cantieri e non solo in quello in cui si è verificato il sinistro.
Tali argomentazioni rimangono prive di pregio considerato che:
i. il mandato è stato conferito per atto scritto e reca le sottoscrizioni del mandante Parte_7
e del mandatario firma, peraltro, mai disconosciuta dal delegato);
[...] Controparte_1
ii. il mandato è idoneo a soddisfare il requisito delle modalità rigorose circa il conferimento dei compiti e delle funzioni in esso specificate, estendendo peraltro i compiti e le conseguenti responsabilità “ai veicoli, agli ambienti, alle macchine, agli impianti, alle attrezzature e simili già in funzione alla data del presente atto, nonché a quelle che entreranno in funzione successivamente”;
iii. il mandato, al fine di consentire al mandatario di espletare in concreto i compiti e le funzioni attribuite, conferisce al tutti i poteri necessari, compresi quelli di utilizzare la CP consulenza esterna di esperti in problemi di igiene e sicurezza sul lavoro (lett. a) e di
“effettuare le spese di pronto intervento, quelle di ordinario consumo e di necessità connesse al presente mandato, nonché gli investimenti necessari per il rispetto delle normative vigenti (lett.
d)”; iv. il mandato attribuisce al mandatario i seguenti poteri da esercitarsi a firma singola: “stipulare contratti di acquisto di impianti, di macchinari, prodotti, opere e servizi;
addivenire
11 all'esecuzione, modificazione e risoluzione degli stessi, fino all'importo di euro 20.000,00 con obbligo, per importi superiori del parere del mandante”.
Come, quindi, correttamente osservato dalla C.D.A. di Perugia, sezione penale, nella sentenza n.
81/2015: “va di conseguenza rilevato che i compiti e le funzioni assegnati al rano conferiti CP con modalità e previsioni che ne consentivano l'effettivo esercizio e ciò anche attraverso l'utilizzo e la nomina di consulenti esterni, di esperti in problemi di sicurezza e con la previsione di un potere di spesa da esercitare fino ad euro 20.000,00 (somma che non appare irrisoria) senza richiedere alcun parere e per importi superiori previo il parere del mandante”.
Non può essere condiviso neppure il rilievo riguardante il breve lasso di tempo intercorso tra la stipula del contratto di mandato e l'infortunio occorso al sig. , che avrebbe precluso al sig. P_ la possibilità di rendersi conto della situazione posto che “l'accettazione, senza riserve e CP senza richiedere alcun termine, fa ritenere che il fosse al corrente della situazione. Oltre a CP ciò va osservato che il periodo di tempo intercorso tra la data del mandato, 30 giugno 2005 e quella dell'infortunio verificatosi il 26 agosto 2005 è tale da aver potuto consentire al di rendersi CP conto della situazione (così sentenza C.D.A. Perugia, sez. penale, cit.”.
Per quanto riguarda, poi, gli aspetti relativi alla effettiva assunzione della posizione di garanzia, con conseguente esercizio in concreto del potere conferito, dal complesso delle testimonianze assunte nel processo penale con i dipendenti della è emerso che era proprio la Parte_2 Controparte_1 persona che effettivamente gestiva e coordinava l'attività degli operai ed era l'effettivo referente per l'organizzazione del lavoro. Le sue direttive, poi, venivano trasmesse alla squadra da tale Persona_1
poiché le traduceva in lingua straniera per gli operai.
[...]
Dalle testimonianze risulta, inoltre, che anche lo specifico ordine di far guidare il trattore all'odierno intervenuto, che aveva la qualifica di boscaiolo e non quella di trattorista, era arrivato da CP sebbene dato in ultima battuta da (trattorista) in luogo di Parte_5 Per_1
Le risultanze dell'istruttoria penale, sul punto, sono state ben sintetizzate nella sentenza del Tribunale penale di Orvieto, laddove si legge: “anche se nessun teste ha sentito il hiedere al
CP P_ di guidare il trattore quel giorno (anche perché il era all'estero), la ricostruzione del
CP rapporto tra e gli altri operai emersa dalle testimonianze (basata su una
CP Tes_1 struttura piramidale con a capo delegato delle funzioni, portavoce del
CP Per_1 perché parlava la lingua e poi gli altri operai) consente di affermare che la richiesta al
CP
di porsi alla guida del mezzo, non rappresentò un'iniziativa estemporanea e personale del P_
inserendosi piuttosto la circostanza in un quadro complessivo di addestramento del Parte_5 P_
(che non aveva la qualifica per farlo) a guidare il trattore”.
Ciò risulta evincibile sia dal verbale delle sommarie informazioni rese da acquisito al processo Parte_5 penale nonché al presente giudizio, ma anche dalla deposizione del teste dipendente della Tes_2
del tutto privo di un interesse personale rispetto all'esito della controversia, non essendo Parte_2 neppure astrattamente in discussione il suo eventuale coinvolgimento sul piano della responsabilità.
12 Peraltro, le testimonianze consentono di affermare che l'affidamento del trattore all'intervenuto avvenisse con una certa consuetudine, circostanza che rivela la sussistenza di una prassi e P_ quindi di una scelta operativa conosciuta e condivisa dal sig. e non frutto di una isolata CP iniziativa del Parte_5
La dinamica dei rapporti tra l'odierno resistente e gli operai, emersa dall'istruttoria penale, consente di superare la contestazione avanzata dalla difesa del resistente anche nel presente giudizio, secondo la quale non vi sarebbe prova del fatto che il giorno dell'infortunio l'ordine di guidare il trattore fosse stato dato da con l'intermediazione di D'altro canto, è lo stesso resistente ad CP Parte_5 ammettere che era il a dare generalmente le direttive e gli ordini di lavoro, come CP confermato dall'istruttoria penale.
Inoltre, come ben evidenziato dalla Corte d'Appello di Perugia, quand'anche l'ordine fosse partito da ciò non sarebbe suscettibile di escludere la responsabilità di tenuto conto del Parte_5 CP fatto che l'infortunio non è stato causato da un'errata manovra del trattorista bensì dal difettoso funzionamento del cambio. Non vi è dubbio che la posizione di garanzia che derivava al resistente dal mandato conferito, gli imponesse di effettuare le necessarie manutenzioni e controlli dei mezzi al fine di renderli sicuri a prescindere da chi si trovasse alla guida.
Scrive il giudice di secondo grado: “altro motivo di censura attiene all'affermazione contenuta nell'appellata sentenza e secondo la quale l'ordine di guidare il trattore sarebbe stato dato dal
Sostiene l'appellante che tale affermazione sia frutto di un'argomentazione che non trova CP fondamento né riscontro in alcun elemento istruttorio e deriva dal rilievo per il quale in genere gli ordini e le direttive era il darli. Ma nessuno, osserva ancora l'appellante, aveva riferito che CP fosse stato il chiedere al di guidare il trattore. Non ritiene questa Corte accoglibile CP P_ tale motivo di censura. L'infortunio, come già esposto nella appellata sentenza e come in qualche modo già ricordato richiamando le deposizioni del e del non si originò da una errata P_ Per_2 manovra del trattorista ma dal difettoso funzionamento del cambio e la posizione di garanzia del in ordine alla sicurezza, posizione di garanzia derivante dal mandato sopra richiamato, gli CP imponeva l'obbligo di rendere i vari veicoli e quindi anche il trattore in oggetto, in piena efficienza e sicuri indipendentemente quindi da chi stesse guidando il trattore. Va altresì richiamato quanto dichiarato dal e cioè che l'ordine di guidare il trattore quel giorno glielo aveva dato il P_ Parte_5 il quale, ha ancora precisato il “prendeva sempre gli ordini dal e li trasmetteva a P_ CP noi (pag. 15 trascrizioni ud. 17.03.2009) e va anche osservato che non era la prima volta che il P_ guidava il trattore poiché, come dallo stesso dichiarato, era aiutante del che era il trattorista Parte_5
e nei posti più comodi era lui, cioè il che guidava il trattore”. P_
Le risultanze del processo penale sono, altresì, condivisibili quanto alla dinamica dell'infortunio e alle cause del medesimo.
Occorre rammentare che il Giudice penale è stato chiamato a pronunciare sulla domanda di condanna al risarcimento dei danni e quindi ad accertare anche i fatti costitutivi dell'illecito ex art. 2043 c.c., sia in relazione all'aspetto psicologico della condotta, sia in relazione al collegamento di causalità
13 materiale tra condotta ed evento lesivo, il tutto attraverso i più rigorosi criteri probatori richiesti dal processo penale, dovendo accertarsi il nesso causale tra condotta ed evento alla stregua della prova
"oltre ogni ragionevole dubbio", rispetto al criterio del "più probabile che non" ritenuto sufficiente nel giudizio civile.
Il rigore con cui è stato condotto l'accertamento, consente a questo Giudice di condividerne le risultanze.
Quanto, in particolare, alla dinamica del sinistro, dalle testimonianze rese in sede penale non solo dall'infortunato ma dal dipendente presente in loco, risulta che il sig. (assunto come Tes_2 P_ boscaiolo) il giorno dell'incidente si trovava alla guida di un trattore destinato a raccogliere legna.
L'infortunato riferiva che, mentre conduceva il trattore in salita, il mezzo cominciava ad un certo punto ad indietreggiare e “scappava” la marcia, cosicché senza più trazione, il veicolo andava in folle, procedendo all'indietro verso un precipizio. Il sig. provava a frenare ma il trattore non si P_ fermava e, quindi, al fine di scongiurare una caduta nel vuoto si gettava dal mezzo rimanendo incastrato tra le gomme.
Dall'istruttoria è emerso che il sig. non sia riuscito ad innestare la marcia non per sua P_ imperizia, bensì per la difettosità del trattore, il quale transitando in forte pendenza e con un carico non consentito, causava il disinserimento della marcia perdendo la sua forza trainante ed impedendo di poter reinserire la marcia in corsa.
In sede penale, in particolare, è stata espletata CTU per incarico del PM, con il consulente Per_3
il quale ha riscontrato, innanzi tutto, che il mezzo presentava un'anomalia dovuta al peso
[...] eccessivo. Infatti, il veicolo in origine doveva pesare al massimo 49 quintali in realtà ne pesava 67 poiché erano state installate delle ceste posticce per caricare la legna, non previste sul modello originale, e pertanto il sistema frenante, di per sé sufficientemente buono (secondo quanto accertato), non poteva garantire la sua efficienza a pieno carico.
Il tecnico, inoltre, ha verificato la sussistenza di un difetto nel cambio, il quale presentava un anello di tenuta che era rotto, spezzato e questo poteva determinare “o una non entrata della marcia…oppure se riuscivano a metterla sfuggiva, poteva sfuggire … una rottura del genere fa sì che il veicolo diventa folle (così si espresso il consulente in sede testimoniale)”.
Gli esiti della consulenza, uniti alle dichiarazioni rese dall'infortunato circa il fatto che anche P_ precedentemente al sinistro “le marce scappavano ogni tanto”, consentono di ritenere che il difetto del cambio fosse preesistente all'infortunio.
Il resistente ha riproposto, in questa sede, le censure già avanzate in sede penale in relazione alla sussistenza del nesso causale e cioè che:
i. il trattore era idoneo all'uso come evidenziato dalla consulenza dell'Ing. e Persona_4 possedeva tutti i requisiti di idoneità richiesti dalla normativa vigente al momento della immatricolazione;
ii. non è certo che la rottura della fosse preesistente e non sia stata causata, invece, Pt_8 proprio dal sinistro;
14 iii. quand'anche preesistente, il difetto non poteva essere percepito dal trattandosi di CP una piccola componente meccanica e non avendo gli operai mai reso edotto il mandatario del mal funzionamento del trattore;
iv. in ogni caso, il difetto non era suscettibile di minare la sicurezza del mezzo, come dimostrato dal fatto che non aveva mai subito incidenti, neppure utilizzando il mezzo a pieno Parte_5 carico;
v. infine, non potrebbe neppure essere chiamato a rispondere della mancata Controparte_1 formazione dell'infortunato alla guida del trattore, per non aver mai proposto, direttamente o indirettamente, per l'espletamento di tali compiti. P_
Ogni rilievo rimane privo di pregio. Si recepisce, sul punto, l'argomentazione a riguardo svolta dalla
Corte d'Appello di Perugia a pag. 12: “quanto alle condizioni del trattore va richiamato quanto evidenziato dal consulente circa la modifica operata sul trattore che aveva subito un rilevante Per_2 aumento di peso con conseguente compromissione dell'efficienza frenante e va rilevato quanto dal medesimo consulente accertato in ordine alla rottura di un anello di tenuta del cambio con la conseguenza che le marce potevano scappare, il trattore entrare in folle con la conseguente esclusione dell'azione frenante del motore. Rilievi che non sono stati smentiti da altre emergenze. Che poi in precedenza non si siano verificati infortuni è argomento del tutto irrilevante poiché tale circostanza non faceva venire meno l'obbligo di controllare l'efficienza ed il sicuro funzionamento del mezzo.
Parimenti irrilevante è l'argomento inerente la non visibilità della rottura riscontrata dal consulente
e relativa ad un anello del cambio. Di tale aspetto ci si è già occupati sopra (il riferimento è alla Per_2 pag. 10 della pronuncia dove si legge “al riguardo e per contro va osservato che prioritario sarebbe dovuto essere proprio il controllo dei vari macchinari e veicoli presenti in azienda - tra cui quello dal quale si originò l'infortunio- e ciò proprio al fine di verificarne la rispondenza e conformità alle esigenze di sicurezza e secondo quanto peraltro previsto dal mandato stesso”, n.d.r.). Va aggiunto che
l'aumento del peso del trattore e di cui si è detto, era un dato ben visibile e per l'incidenza che lo stesso aveva sulla sicurezza del mezzo avrebbe dovuto imporre una massima diligenza nel far controllare il mezzo stesso. Che poi tale rottura del cambio fosse preesistente risulta dalla deposizione del P_ già ricordata. Sostiene ancora l'appellante che il difetto del cambio “non può considerarsi causa determinante per la realizzazione dell'evento”. Trattasi di un assunto non condivisibile. Infatti è proprio tale difetto che ha determinato l'entrata in folle, per così dire, del trattore con la conseguente eliminazione di ogni effetto trainante oltre che frenante del motore, così che il trattore (come già evidenziato nella sentenza di primo grado in punto di dinamica dell'infortunio) che era guidato in salita, cominciava a procedere all'indietro verso un precipizio costringendo il guidatore ad una manovra i emergenza durante la quale riportò le gravi lesioni personali per cui è processo”.
Quanto, poi, alla preposizione del quanto meno indiretta da parte di è sufficiente P_ CP richiamare quanto già ricordato in relazione alle risultanze dell'istruttoria penale circa la provenienza degli ordini da parte del resistente sia pure attraverso l'intermediazione ora del ora del Per_1
(come nel giorno dell'infortunio) nonché circa il fatto che già numerose altre volte il Parte_5 P_
15 avesse guidato il trattore a dimostrazione di una prassi derivata da indicazioni operative fornite dal tesso. CP
Venendo, infine, alla incidenza causale della mancata formazione dell'infortunato alla guida del trattore, la stessa non assume alcun rilievo.
Va condiviso quanto già espresso dalla Corte d'Appello di Perugia e cioè che “indipendentemente da ciò resta il nesso causale” in ragione della “non perfetta efficienza del trattore”. Di conseguenza
“anche a ritenere che la mancata adeguata formazione e la mancata fornitura di scarpe e indumenti adeguati non abbiano avuto incidenza causale, da ciò non deriverebbe l'esclusione della responsabilità del . CP
Da quanto sopra esposto, secondo le regole di causalità previste dall'art. 41 c.p. ed applicabili pure all'illecito civile, può desumersi che l'infortunio occorso al sig. è stato cagionato dal P_ difettoso funzionamento del cambio e dalle modifiche non consentite al mezzo in relazione alla sua capacità di carico quindi, in definitiva, dall'omessa adozione delle necessarie misure volte a garantire l'efficienza e la sicurezza del trattore, a prescindere da chi ne fosse il conducente.
Devono d'altra parte escludersi altri eventuali fattori causali idonei a cagionare il sinistro: non risulta che il lavoratore abbia assunto alcuna condotta imprevedibile o azzardata, essendo saltato dal mezzo proprio perché costretto dalla necessità di scongiurare la caduta nel vuoto con il trattore e avendo,
l'istruttoria del tutto escluso che l'infortunio abbia avuto origine da una errata manovra del trattorista.
Può quindi ritenersi dimostrato, anche in sede civile, che l'infortunio occorso a , è stato P_ cagionato dalla violazione colposa delle norme cautelari generiche e specifiche gravanti su CP er delega del datore di lavoro.
[...]
Va dunque dichiarata la responsabilità di nei confronti dell' (in via di Controparte_1 Pt_1 regresso), per gli indennizzi da questo corrisposti in favore del lavoratore infortunato, in solido con il datore di lavoro Parte_2
A tal riguardo, va chiarito che la individuazione del soggetto effettivamente tenuto ad assolvere gli obblighi prevenzionali è il presupposto per l'accertamento della responsabilità penale ma non fa venire meno la responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di sicurezza.
In giurisprudenza, è stato chiarito che l'art. 2087 c.c. pone a carico del datore di lavoro il cd. obbligo di sicurezza, per cui il prestatore di lavoro deve essere posto al riparo da ogni stato di pericolo nascente dall'attività lavorativa, posta la particolare configurazione del rapporto di lavoro, il quale non si risolve in un mero scambio di prestazione lavorativa contro retribuzione, ma determina una situazione più complessa la quale implica necessariamente l'esigenza di tutela della personalità fisica e morale del lavoratore. Di conseguenza, la responsabilità del datore di lavoro che discende dalla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e la correlata responsabilità posta dalla norma a carico del datore di lavoro implica "necessariamente che quest'ultimo (...) non può invocare come fatto liberatorio l'aver delegato a terzi l'adempimento dell'obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, permanendo a suo carico, a
16 norma dell'art. 1228 c.c., la responsabilità civile per i fatti dolosi o colposi di costoro" (Cass.
11/04/2005, n. 7360; Cass. 18/05/2007, n. 11622; Cass. 14/05/2019, n. 12573; Cassazione civile sez.
III - 21/09/2021, n. 25512).
In altri termini, la delega conferita al preposto sul versante civilistico non ha efficacia traslativa del debito prevenzionistico e delle relative responsabilità, in quanto la delega è (almeno tendenzialmente) solo lo strumento con il quale il debitore, datore di lavoro, non spogliato della propria posizione passiva, decide di adempiere i propri obblighi, avvalendosi dell'ausilio di propri incaricati.
Quanto alla quantificazione del danno, la prova del credito dell' ricorrente può ritenersi Pt_6 raggiunta in virtù della produzione degli attestati di costo del sinistro, conformemente a quanto stabilito anche dalla più recente giurisprudenza di Cassazione, secondo cui “l'attestazione del direttore della sede erogatrice costituisca prova privilegiata dell'indennità corrisposta dall' al Pt_1 lavoratore, quale atto amministrativo assistito dalla relativa presunzione di legittimità” (Cass. Civ. Sez.
III, sent. n. 13587 del 21.5.2019, n.13587).
È pacifico, inoltre, che l' possa precisare il proprio petitum anche nel corso del giudizio, Pt_1 producendo attestazioni aggiornate delle prestazioni erogate, che tengano conto delle ulteriori somme corrisposte durante il procedimento (Cass. Civ. Sez. Lav., sent. n. 4089 del 2.3.2016; Cass. Civ.
Sez. III, sent. n. 3704 del 9.3.2012).
Gli importi dovuti all'Istituto ricorrente possono dunque essere liquidati nella misura indicata dall'Istituto ricorrente nel prospetto aggiornato al 31 ottobre 2024, allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., salvo per ciò che concerne la componente delle prestazioni riferibile al danno biologico.
Costituisce, infatti, affermazione costante nella giurisprudenza della Corte di Cassazione quella secondo cui, in tema di azione di regresso, il datore di lavoro è obbligato nei confronti dell' nei Pt_1 limiti dei principi che informano la responsabilità per il danno civilistico subito dal lavoratore.
Ne consegue che il giudice del merito, senza considerare l'ammontare dell'indennizzo previdenziale, deve calcolare il danno civilistico (ex artt. 1221 e 2056 c.c.) quale limite massimo del diritto di regresso dell' stabilendo, quindi, se l'importo richiesto dall'istituto rientri o meno nel predetto Pt_1 limite (v. Cassazione civile sez. VI, 09/05/2022, n.14655; Cass. n. 5385 del 2018; n. 255 del 2018; n.
17960 del 2006).
Applicando tali criteri, sulla base delle Tabelle di Milano attualmente in vigore (Milano 2024), il danno non patrimoniale alla persona riportato da , stimato dal CTU nella misura del 18% e P_ rapportato all'età di anni 29, che l'infortunato aveva al momento del sinistro, è pari ad euro 55.268,00 al netto dell'incremento per sofferenza soggettiva interiore previsto dalle tabelle (che non rientra nell'indennizzo corrisposto da e della personalizzazione. Pt_1
La rivalsa quindi, può trovare accoglimento quanto al danno non patrimoniale, esclusivamente Pt_1 fino alla concorrenza della predetta somma di euro 55.268,00 per quanto concerne la posta di danno equivalente indennizzata dall' che, sulla base della documentazione prodotta in atti Pt_6
17 dall' , ammonta ad euro 67.284,47 (valore capitale danno biologico al 31 ottobre 2024). Il Pt_6 valore capitale della rendita, calcolato al 31 ottobre 2024 nella somma di euro 170.211,22 va quindi decurtato dell'importo di euro 12.016,47 e rideterminato, così, nella residua somma di euro
158.194,75.
Gli importi dovuti all'Istituto ricorrente possono dunque essere liquidati nel complessivo importo di euro 282.856,81 oltre incrementi derivanti dai DD.MM. di rivalutazione delle rendite ed Pt_1 interessi al tasso legale dalla debenza al saldo.
2.6. Va ora esaminata la domanda dall'intervenuto finalizzata ad ottenere il P_ risarcimento del danno differenziale, cioè quello non assorbito dalla rendita riconosciuta in favore dell'infortunato da Pt_1
Con riferimento all'an debeatur, occorre richiamare quanto già argomentato in precedenza ribadendo che, nel caso di specie, il processo penale ha dichiarato con valore di giudicato la responsabilità del sig. n relazione all'infortunio occorso al sig. in data 25 agosto 2005. CP P_
È stato, in particolare, accertato che al resistente erano stati affidati, con delega del 30 giugno 2005, i compiti di prevenzione degli infortuni e attribuiti i correlativi poteri per esercitare il controllo (tra i quali il potere di spesa) e che era lo stesso d impartire le disposizioni alle maestranze che CP stavano operando.
La C.D.A. di Perugia con sentenza n. 81 del 2015 ha, per queste ragioni, “confermato la declaratoria di responsabilità (di cui alla pronuncia di primo grado, n.d.r.), sia pure ai soli effetti civili (…)”.
La pronuncia della Corte d'Appello di Perugia è divenuta irrevocabile il 29 luglio 2015 per difetto di impugnazione.
Essendo, quindi, passato in giudicato il capo della sentenza penale relativo all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al Giudice civile procedere ad una nuova valutazione nell'"an" della responsabilità civile (così Cass. 27055/2024 e in senso conforme Cass. Civ., 11467/2020,
Cass. 5660/2018), potendo invece accertarsi, senza alcun ulteriore vincolo, se il fatto
(potenzialmente) dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato, abbia determinato o meno, in base alla verifica del nesso di derivazione causale previsto dall'art. 1223 c.c., le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati.
L'intervenuto ha richiesto la liquidazione sia del danno non patrimoniale che del danno patrimoniale sofferto per la ridotta capacità lavorativa e la riduzione/perdita della capacità di guadagno in conseguenza delle lesioni.
Partendo dal danno non patrimoniale, nel caso di specie è stata prodotta in atti tutta la documentazione medica ed è stata espletata, in corso di causa, CTU medico legale ai fini dell'accertamento delle lesioni fisiopsichiche subite dal lavoratore e della loro derivazione causale dall'infortunio del 25 agosto 2005, nonché dei postumi residuati.
Sulla base dei documentazione clinica acquisita, Il CTU dott.ssa ha accertato che Persona_5
ha riportato, in conseguenza dei fatti accaduti il 25 agosto 2005, lesioni espresse da P_
“trauma cranico commotivo, ferita del padiglione auricolare destro, trauma toracico con
18 pneumotorace dx, contusione polmonare bilaterale, frattura scomposta della mandibola con lesione del nervo alveolare, frattura scomposta del III medio della clavicola sin e destra frattura epifisaria distale radio di sx, fratture costali multiple”.
Con riferimento specifico al nesso di causalità, il CTU ha ritenuto che le lesioni riportate “sono compatibili per localizzazione ed entità con l'urto della ruota da parte di un mezzo agricolo e risultano in connessione causale diretta con l'evento infortunistico”, accertando i postumi derivati come segue:
“cicatrice appena percettibile dell'orecchio destro;
tumefazione terzo medio clavicola destra esiti di fratture multiple costali con dolore alle escursioni respiratorie forzate;
dolore e limitazione funzionale del polso sinistro di circa 1/3 flesso-estensione, dolore alla masticazione prolungata e limitazione funzionale alla apertura forzata della bocca”.
Tali postumi, secondo il CTU, sono da ricondursi esclusivamente alle lesioni subite in conseguenza del sinistro, essendo stata esclusa la sussistenza di precedenti eventi traumatici o di patologie concomitanti, con la conclusione che:
- il periodo di inabilità temporanea riferito al danno biologico è stato totale al 100% per 39 giorni al 50% per ulteriori giorni 45 e al 25% per ulteriori giorni 30;
- i postumi invalidanti di natura permanente risultano valutabili complessivamente in misura del
18% di danno biologico di nozione civilistica.
Trattasi di valutazione cui la CTU è pervenuta “considerando le seguenti voci tabellari: voce 734 esiti di fratture mandibolari extra-articolari e mascellari in presenza di turbe disfunzionali di grado lieve 2-5% + osteosintesi 1-2% si è ritenuto complessivamente il 4% per la buona ripresa funzionale ed anche per la evidente ripresa funzionale del nervo alveolare che generalmente avviene entro 6-8 mesi, legata alla posizione del nervo all'interno del canale mandibolare, che favorisce il fenomeno di rigenerazione nervosa spontanea dal moncone prossimale verso quello distale;
voce 331 e 332 Esiti di frattura della clavicola consolidata con buon allineamento dei monconi con moderata disfunzione antalgica ( 2-3%) per la clavicola sinistra 2%; Esiti di frattura della clavicola consolidata con callo dismorfico e/o sovrapposizione dei monconi, con moderata limitazione articolare, eventualmente osteosintetizzata (4-5%) per la clavicola destra si è ritenuto il 4% per la presenza di modesto callo osseo. Voce 341 esiti di fratture costali multiple (eventualmente protesizzabili) in relazione alla entità ed alla sintomatologia dolorosa distrettuale 3-10% nel caso del signor , la sintomatologia toracica è pressoché assente, nonostante abbia riportato P_ fratture costali multiple e contusione polmonare. Non ha effettuato nessun ulteriore accertamento pertanto si ritiene una valutazione media del 6%; voce 402 limitazione del movimento di flessoestensione del polso con escursione articolare possibile per metà con prono-supinazione libera
6%. (si considera il 5% perché la limitazione funzionale del polso sinistro riscontrata è solo di 1/3 della funzione complessiva”.
La Dott.ssa ha escluso che i postumi descritti possano incidere negativamente in Persona_5 particolari attività del soggetto di tipo extralavorativo ritenendo, in ogni caso, la loro incidenza ricompresa negli aspetti dinamico-relazionali del danno biologico.
19 Ha escluso, altresì, che i postumi siano attenuabili o eliminabili con terapie od interventi, tenuto conto della loro natura e localizzazione e stante il lungo lasso di tempo trascorso e non infine ravvisato alcuna perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica del terzo intervenuto.
Considerato che la Consulente ha effettuato un attento esame del caso, che le sue conclusioni sono frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e contemporaneamente risultano prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, il Giudice ritiene di far proprie tali conclusioni.
Quanto alle osservazioni critiche dei CTP di parte ricorrente e di parte resistente, si rileva che la CTU dopo averle specificamente riportate ed esaminate fornendovi esaustiva risposta, ha confermato le proprie conclusioni.
Ciò posto, il danno differenziale deve essere liquidato tenendo conto del consolidato principio per cui
"in tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa in termini coerenti con la struttura Pt_1 bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 Pt_1 del D.Lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale (Cass. n. 9166/2017; Cass., n. 20807/2016; Cass., n. 9112/2019)”.
Il Giudice è dunque tenuto a valutare "… il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo
i criteri comuni (…) e da esso detrarrà quanto indennizzabile dall' in base ai parametri legali, in Pt_1 relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale (così Cass. n. 9166/2017)”, evidenziandosi altresì che "in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del D.Lgs. n. 38 del Pt_1
2000 ed il risarcimento del danno, secondo i criteri civilistici, non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' Pt_1 secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla capacità Pt_1 lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico Pt_1 permanente" Cass., n. 17967/2021.
20 Nella liquidazione del danno differenziale occorre, quindi, anche tenere conto del danno biologico temporaneo, posto che l'indennità versata per il periodo d'invalidità temporanea da attiene al Pt_1 profilo patrimoniale e dunque non ha attinenza al presente calcolo (cfr., Cass., n. 30293/2023).
Ai fini della determinazione del “ quantum” risarcibile si reputa, nell'ambito di una stima comunque necessariamente equitativa, di dover fare riferimento alle tabelle vigenti in uso presso il Tribunale di
Milano, aggiornate, in ultimo, al 2024, sia perché i criteri di liquidazione contenuti nelle elaborazioni dell'autorità giudiziaria milanese sono stati costantemente ritenuti presso questo Tribunale coerenti con l'obiettivo di meglio soddisfare le esigenze di integrale risarcimento dei danneggiati, sia perché i parametri tabellari sono stati, altresì, adattati e resi pienamente compatibili , in termini quantitativi, con i principi desumibili dalle note sentenze dalla Corte di Cass. a SS.UU., nn. 11.11.08, nn. 26972 e
26973 individuando, comunque, ambiti di personalizzazione che consentono, al di fuori di rigidi automatismi, di tenere in considerazione le peculiarità delle singole fattispecie (ciò ancor più alla luce del fatto che il “danno morale” ha comunque mantenuto una specifica rilevanza - vedasi Cass., sez. III,
20.5.2009, n. 11701; Cass. sez. III, n.16448, 15.7.09; Cass., sez. III, 12.9.2011, n. 18641; vedasi anche
Cass. sez. III, 8.5.2012, n.6930, in tema di danno esistenziale, sempre, peraltro, al di fuori della configurabilità di un'autonoma voce di danno, come da Cass. , sez. III, n.23778, 7.11.2014 ed ancora
Cass. sez. III, n.336 ,13.1.2016).
Applicando tali criteri deve liquidarsi, a titolo di danno “temporaneo”, comprensivo anche degli incrementi previsti dalle tabelle che si applicano, la somma di euro 10.091,25 e quanto, invece, al danno permanente all'integrità psico – fisica, tenuto conto dell'età dell'intervenuto al momento del fatto (29 anni) e della percentuale complessiva di invalidità riconosciuta (18%) la somma di euro
74.059,00 di cui euro 55.268,00 a titolo di danno biologico propriamente detto cui si aggiunge, per per arrivare alla somma suindicata la componente inerente la sofferenza soggettiva o danno morale, pari ad euro 18.791,00.
Nel caso di specie, dall'attestato di costo al 31 ottobre 2024 da ultimo prodotto da risulta che il Pt_1 valore capitale del danno biologico permanente della rendita riconosciuta in favore del sig. P_ ammonta ad euro 67.284,47. Non residua, pertanto, alcun danno differenziale che possa essere riconosciuto in questa sede a tale titolo in favore dell'intervenuto.
Vanno, invece, liquidate le voci escluse dalla copertura assicurativa vale a dire il danno biologico temporaneo, che ammonta ad euro 10.091,25 ed il danno morale di importo pari ad euro 18.791,00.
Il danno non patrimoniale differenziale liquidabile in favore del sig. va quantificato, P_ quindi, nella somma complessiva di euro 28.882,25 da porsi in solido a carico del sig. CP
della per le ragioni già esposte.
[...] Parte_2
Tale somma è già liquidata all'attualità e comprensiva, dunque, di rivalutazione monetaria.
Trattandosi di debito di valore sulla stessa vanno calcolati, a titolo di lucro cessante, gli interessi, da determinarsi in misura legale, sulla somma devalutata al momento del fatto (agosto 2005), rivalutata anno per anno secondo l'indice Istat e sino alla presente pronuncia, oltre interessi in misura legale dalla pronuncia sino al saldo.
21 L'intervenuto ha chiesto, inoltre, il risarcimento dei danni patrimoniali correlati alla riduzione della capacità lavorativa specifica.
La domanda, tuttavia, deve essere rigettata, tenuto conto del fatto che la CTU espletata in corso di causa ha escluso l'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica, accertamento che costituisce presupposto necessario (per quanto non sufficiente) per il risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante dovendo, poi, comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (così Cass., 21/4/2010, n. 9444,
Cass. 15/09/2023, n.26641).
3. Le spese di lite sostenute dall' , in applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), Pt_1 vanno poste a carico della parte resistente mentre nel rapporto processuale tra d Controparte_1 il terzo intervenuto, avuto riguardo al decisum (ed al parziale accoglimento delle pretese risarcitorie formulate), in applicazione dell'art. 92 c.p.c., le spese di lite possono essere compensate nella misura di 2/3, rimanendo per 1/3 a carico del convenuto di CP Parte_2
In entrambi i casi, tali spese (pro quota per il solo residuo nel rapporto processuale tra il convenuto ed il terzo intervenuto ) vengono liquidate come in dispositivo, tenendo CP P_ conto degli incombenti espletati, dell'impegno professionale richiesto dalla controversia, nonché del rilievo che l'abrogazione del sistema tariffario ad opera dell'art. 9 d.l. 1/2012 conv. in l. 27/2012 impone attribuzione di valore meramente orientativo ai parametri contenuti nella richiamata fonte secondaria.
Gravano, invece, sul resistente e su gli oneri di CTU liquidati in Controparte_1 Parte_2 separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe:
accertata la responsabilità civile, ex art. 2087 c.c. ed ex art. 2043 c.c., di e di Parte_2 nella causazione dell'infortunio occorso a in data 25.8.2005, Controparte_1 P_ li condanna entrambi in solido a pagare all'Istituto ricorrente la somma di Euro 282.856,81, oltre incrementi derivanti dai DD.MM. di rivalutazione delle rendite ed interessi al tasso Pt_1 legale dalla debenza al saldo, nei limiti di cui in motivazione;
condanna, altresì, e in solido tra loro al pagamento, in favore Parte_2 Controparte_1 dell'intervenuto , della somma di euro 28.882,25 (oltre interessi da calcolarsi P_ sulla somma devalutata dalla data del sinistro e via via annualmente rivalutata sino alla pronuncia e interessi in misura legale dalla pronuncia sino al saldo) a titolo di risarcimento del danno differenziale non patrimoniale per lesione dell'integrità psico – fisica temporanea e per sofferenza soggettiva;
rigetta ogni altra domanda del terzo intervenuto;
22 condanna e in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 Parte_2 favore di che si liquidano in Euro 8.500,00 oltre rimborso spese forfettario ex art. 2 DM Pt_1
55/2014, IVA e CPA;
compensa tra il terzo intervenuto , e le spese di P_ Controparte_1 Parte_2 lite in misura pari a due terzi e pone a carico di e in solido tra Controparte_1 Parte_2 loro, il residuo terzo di tali spese, liquidate pro quota in euro 2.800,00 per compensi professionali oltre rimborso forf.rio ex art. 2 DM 55/2014, IVA e CAP come per legge;
somme da distrarsi in favore dell'avv. Angelo Ranchino, dichiaratosi procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
pone a carico del resistente e di gli oneri di CTU, in solido tra Controparte_1 Parte_2 loro, come liquidati con separato decreto.
Perugia, 18 febbraio 2025
Il Giudice
Antonella Colaiacovo
Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Debora
Spinelli
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