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Sentenza 30 ottobre 2024
Sentenza 30 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 30/10/2024, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 902/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo De Nes, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta in data 18.3.2020 e vertente t r a
(OGGI ) (p.i. , Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
agente della riscossione per la provincia di Agrigento in persona del direttore generale f.f.
rappresentata e difesa dall'avv. Fiorenza Cavaleri, Parte_3
ATTRICE
e
(c.f. ) con sede legale in Agrigento, via Giorgio De Chirico, 17, in CP_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli CP_2
avv.ti Zaira Picone e Antonio Vullo;
CONVENUTA
e nei confronti di
(c.f. ) - (c.f. Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4
), in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatura P.IVA_4
dello Stato distrettuale di Palermo
CONVENUTA
***
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per come da atto di citazione: “a) in via preliminare acquisire il Parte_1
fascicolo del procedimento cautelare portante il n. 1303/2019 R.G.Es.Mob.Trib.Ag.;
b) dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'opposizione per le ragioni innanzi
spiegate
c) nel merito rigettare perché infondato in fatto ed in diritto il ricorso e per l'effetto ritenere e
dichiarare legittima l'intrapresa esecuzione mobiliare, rigettando in ogni caso tutte le
domande.
d) dichiarare in ogni caso che l'Agente della Riscossione ha correttamente operato, dando
atto della sua estraneità agli atti ad esso non imputabili
e) ritenere e dichiarare il terzo pignorato di CP_3 Controparte_5
tenuto a garantire la Società di Riscossione, nella malaugurata ipotesi in cui CP_4
dovessero essere accolte le domande dell'opponente, tenendo l'Agente della Riscossione
indenne da ogni responsabilità
Con condanna alle spese”;
Per come da comparsa di costituzione e risposta: “A) in via preliminare, emettere CP_1
ordinanza ex art. 186 bis cpc, o comunque in subordine ex at. 186 ter cpc, sussistendo i
presupposti di legge per come esposto;
B) dichiari o riconosca l'illegittimità e/o nullità del pignoramento notificato: in accoglimento
dei motivi esposti, e che eventualmente saranno illustrati con ulteriore memoria,
C) dichiari o riconosca la nullità e/o improcedibilità dell'esecuzione forzata tributaria così
intrapresa:
1) in via pregiudiziale, per violazione dell'art. 552 cpc e dell'art. 48 bis DPR 602/73;
2) sempre in via pregiudiziale, per mancanza della specificazione del credito per cui procede;
3) in via subordinata per non avere l' fatto precedere una valida Controparte_6
notifica delle cartelle di pagamento, al pignoramento oggi opposto.
2 4) nel merito, ritenere e dichiarare infondato e/o prescritto il diritto a riscuotere le somme per
prescrizione e decadenza del diritto a riscuotere;
5) conseguentemente ordinare a la restituzione delle somme Parte_1
illegittimamente incassate, con gli interessi di legge, in favore della Con ogni CP_1
conseguente provvedimento.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre che per lite temeraria 96 c.p.c.”;
Per il , come da comparsa con domanda Controparte_7
riconvenzionale: “- Preliminarmente, dichiarare il difetto di competenza in favore del
Tribunale di Caltanissetta;
- nel merito, rigettare l'opposizione della Società attesa la correttezza dell'operato CP_1
del ; Controparte_8
- in subordine, nella non creduta ipotesi di accoglimento dell'opposizione, rigettare la
domanda di garanzia proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_7
– ;
[...] Controparte_4
- in subordine e nell'ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dovesse fondarsi sulla
natura indebita del pagamento effettuato dalla , in quanto non dovuto, per CP_4
qualsiasi motivo, in tutto o in parte, condannare l'Agente di riscossione alla ripetizione
dell'indebito in favore del fino a concorrenza del quantum CP_3 Controparte_8
ritenuto non sorretto da giusta causa di pagamento”.
M O T I V A Z I O N E
La vicenda trae origine da una procedura esecutiva incoata innanzi al Tribunale di Gela
da creditrice di che, con pignoramento presso terzi, aggrediva CP_1 Controparte_9
le somme del debitor debitoris . Il Tribunale di Gela con Controparte_4
ordinanza del 2.10.2019 assegnava il credito ad tuttavia il terzo pignorato, prima di CP_1
adempiere all'assegnazione delle somme, avvisava ai fini della Parte_1
verifica di eventuali debiti fiscali ostativi al trasferimento delle somme.
3 Rilevata da l'esistenza di pendenze nei confronti dell'erario, la Parte_1
assegnava al creditore procedente solo una parte delle somme Controparte_4
trattenendo quanto spettava al fisco. ha così Parte_1 Controparte_10
proceduto al pignoramento presso terzi ) della somma complessiva di € CP_4
102.294,96 presso questo Tribunale.
Da qui l'opposizione proposta da con istanza di sospensione cautelare, CP_1
accolta, e successiva riassunzione per il giudizio di merito da parte dell'agente della riscossione.
Con citazione ritualmente notificata, (oggi Parte_1 [...]
ha introdotto giudizio di merito a seguito dell'ordinanza resa il Parte_2
31.1.2020 nell'ambito del proc. 1303/2019 R.G.E.M., con la quale il G.E. ha sospeso la procedura esecutiva, citando in giudizio e il CP_1 Controparte_7
in qualità di litisconsorte necessario. Essa ha dedotto di avere agito
[...]
legittimamente nonché di essere estranea alla questione, intercorrente unicamente tra
[...]
creditore procedente, e il , terzo CP_1 Controparte_7 Controparte_7
pignorato, essendo quest'ultimo il soggetto deputato a conoscere la natura della somma e lo stato di eventuali contenziosi, mentre nulla era dato sapere a che in Parte_1
qualità di concessionario non poteva fare altro che procedere al pignoramento secondo la normativa cui al d.p.r. 602/1973.
Si costituiva in giudizio lamentandosi dell'operato della CP_1 CP_4
, la quale aveva avviato la verifica ex art. 48 bis d.p.r. 602/1973, esitata poi
[...]
nel pignoramento oggetto di opposizione. In secondo luogo, affermava che parte del credito era prescritto, altra parte annullato a seguito di sentenza della C.T.P. di Agrigento e altra parte ancora era già stata pagata. Chiedeva quindi la condanna dell'attrice alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
Compariva altresì il chiedendo, Controparte_7
preliminarmente, che sia dichiarato il difetto di competenza territoriale in favore del
4 Tribunale di Caltanissetta, nel merito il rigetto dell'opposizione perché infondata attesa la correttezza del proprio operato;
in subordine e nell'ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dovesse fondarsi sulla natura indebita del pagamento effettuato dalla a favore dell' pari al credito da quest'ultima asserito, in CP_4 Parte_2
quanto non dovuto per qualsiasi motivo in tutto o in parte, la condanna, in via riconvenzionale, dell'agente di riscossione alla ripetizione dell'indebito in suo favore.
Ritenuta la competenza di questo Tribunale con ordinanza del 19.1.2021 qui interamente richiamata (in rigetto della preliminare domanda della CP_4
), la causa veniva istruita mediante produzione documentale e, a seguito di
[...]
udienza di precisazione delle conclusioni, veniva posta in decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. e scambio degli ultimi scritti difensivi.
La domanda di è parzialmente fondato per i motivi di seguito Parte_1
illustrati.
Merito della lite.
1. Sulla procedura di verifica ex art. 48 bis d.p.r. 602/1973.
Parte ricorrente ha introdotto il presente giudizio di merito a seguito dell'ordinanza di sospensione adottata dal G.E. il 31.10.2020 nella procedura esecutiva n. R.G. 1303/2019,
incoata da con atto di opposizione all'esecuzione con cui questa aveva sollevato CP_1
l'illegittimità del pignoramento effettuato da nonché Parte_1
l'infondatezza del credito fatto valere di € 102.294,96. L'attrice ha incardinato nei termini la causa assumendo la correttezza del proprio operato in qualità di concessionaria. A
sostegno delle sue difese, ha prodotto in giudizio varie cartelle di pagamento, l'intimazione n. 29120199001699411000 e delle notifiche, idonee a suo dire ad avviare la procedura di riscossione.
Dal canto suo, il , chiamato in giudizio Controparte_7
da come litisconsorte necessario, ha affermato di avere Parte_1
5 giustamente attivato la procedura prevista dall'art. 48 bis del d.p.r. 602/1973 e, in conseguenza, versato all'agente della riscossione quando dovuto da all'erario. CP_1
L'art. 48 bis del d.p.r. 602/1973 prevede che le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro,
devono verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. In caso affermativo, non possono procedere al pagamento e devono segnalare la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Alla
luce delle circolari 22/RGS del 2008 e 29/RGS del 2009 per come interpretate dalla successiva 27/RGS del 2011, adottate dal Ministero delle economie e finanze, sono stati fugati i dubbi interpretativi che erano sorti circa l'applicazione della norma. In particolare,
il paragrafo 2 chiarisce che “quanto al creditore assegnatario […] non si ravvisano elementi
giuridici idonei a giustificare un'eventuale mancata attivazione della verifica nei suoi confronti in occasione dell'effettuazione del pagamento”. Ne deriva la legittimità dell'operato del terzo pignorato che bene ha fatto nell'avviare la procedura prevista dall'art. 48 bis d.p.r.
603/1973.
2. Sulla fondatezza del credito.
ha azionato, ai sensi dell'art. 72 bis del d.p.r. Parte_2
602/1973, un credito di € 102.294,96 producendo a supporto varie cartelle di pagamento nonché un'intimazione di pagamento.
Dall'esame della documentazione offerta emerge che il credito è parzialmente fondato.
Innanzitutto, per le cartelle di pagamento n. 29120060013092457000,
29120070022817109000, 29120070025212562000, 29120190000542068000 non risulta la prova della corretta notificazione.,
Per quanto riguarda l'asserito pagamento che avrebbe effettuato a mezzo di CP_1
bonifici bancari per un totale di € 13.304,70, invero, non è supportato da idonee
6 indicazioni in merito al beneficiario e alle causali. Sul punto, pertanto, non è possibile giungere a un'imputazione specifica di tali pagamenti.
Per le altre cartelle si specifica quanto segue, puntualizzando che, a seguito della notifica delle medesime, l'unico atto di interruzione della prescrizione prodotto risulta essere l'intimazione di pagamento notificata il 19.11.2019:
• 29120110002462868000 (notificata il 6.10.2011; intimazione notificata il
19.11.2019; prescrizione 5 anni);
• 29120110018128621000 (notificata il 30.5.2012; intimazione notificata il
19.11.2019; prescrizione 5 anni);
• 29120110018128621000 (notificata il 30.5.2012; intimazione notificata il
19.11.2019; prescrizione 5 anni);
• 29120120002257746000 (notificata il 20.7.2012; intimazione notificata il
19.11.2019; prescrizione 5 anni);
• 29120120023392606000 (notificata il 27.7.2013; intimazione notificata il
19.11.2019; prescrizione 5 anni);
• 20120140003515939000 (notificata il 4.10.2014; intimazione notificata il
19.11.2019; prescrizione 5 anni);
• 29120150011452256000 (notificata il 20.7.2015; intimazione notificata il
19.11.2019; prescrizione 5 anni);
• 29120170012634029000 (notificata il 7.11.2017; intimazione notificata il
19.11.2019; prescrizione 5 anni);
• 29120140001106330000 (notificata il 23.8.2014; intimazione notificata il
19.11.2019; prescrizione 5 anni);
• 29120031002359800000 (notificata il 2.9.2004; intimazione notificata il
19.11.2019; prescrizione 5 anni);
• 29120110004482079000 (notificata l'1.12.2011; intimazione notificata il
19.11.2019; prescrizione nn. 1-8: 10 anni;
nn. 9-16: 5 anni);
7 • 29120110009553617000 (notificata il 9.11.2011; intimazione notificata il
19.11.2019; prescrizione 5 anni);
• 29120120002257746000 (notificata il 20.7.2012; intimazione notificata il
19.11.2019; prescrizione 5 anni);
• 29120120007622230000 (notificata il 23.11.2012; intimazione notificata il
19.11.2019; prescrizione nn. 1-65: 10 anni;
nn. 66-120: 5 anni);
• 29120120023393606000 (notificata il 27.7.2013; intimazione notificata il
19.11.2019; prescrizione 5 anni);
• 29120120028428653000 (notificata il 27.7.2013; intimazione notificata il
19.11.2019; prescrizione nn. 1-92: 10 anni;
nn. 93-103: 5 anni);
• 29120140010860010000 (notificata l'11.12.2014; intimazione notificata il
19.11.2019; prescrizione 5 anni);
• 29120150013895025000 (notificata il 9.11.2015; intimazione notificata il
19.11.2019; prescrizione 5 anni);
• 29120150016358414000 (notificata il 7.12.2015; intimazione notificata il
19.11.2019; prescrizione 5 anni);
• 29120160003976857000 (notificata il 12.5.2016; intimazione notificata il
19.11.2019; prescrizione 5 anni);
Si è dunque raggiunta la prova del credito di € 8.106,20 derivante dalle cartelle di pagamento correttamente notificate nei termini di prescrizione, somma per la quale ha diritto di procedere a esecuzione forzata. Parte_2
Stante quanto sopra, pertanto, il pagamento di € 94.188,76 (€ 102.294,96 – € 8.106,20)
effettuato dalla verso riveste natura indebita. CP_4 Parte_2
L'Agente di riscossione dovrà quindi procedere alla ripetizione di tale indebito in favore del la cui domanda riconvenzionale deve essere quindi accolta. Controparte_8
Non può invece trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di CP_1
indirizzata a ottenere il versamento di tale somma in suo favore direttamente da
[...]
[..
[...] poiché il pagamento indebito è avvenuto a favore di Controparte_11
quest'ultima da parte del L'ordinanza di assegnazione del Controparte_7 CP_4
Tribunale di Gela del 2.10.2019, infatti, è relativa a somme oggetto di credito del terzo pignorato ( ), non potendosi con il presente procedimento (neppure per ragioni di CP_4
economia processuale) condannare a pagare tali Parte_2
somme direttamente ad CP_1
Parimenti da rigettare la domanda di manleva o di garanzia spiegata da
[...]
verso il , formulata in termini alquanto generici Parte_2 Controparte_7
senza indicazione del titolo su cui essa si baserebbe e senza indicazioni circa gli asseriti profili di responsabilità dell'attrice.
Le spese di lite, attesa la complessità e la difficoltà della ricostruzione documentale per come essa è stata prodotta, vengono integralmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) In parziale accoglimento della domanda di , per Parte_4
le causali di cui in parte motiva, dichiara che la stessa può procedere all'esecuzione forzata nei confronti di per la somma pari a € 8.106,20; CP_1
2) Rigetta le altre domande di;
Parte_4
3) Rigetta le altre domande di per le causali di cui in parte motiva;
CP_1
4) In accoglimento della domanda gradata riconvenzionale del Controparte_8
condanna l' alla ripetizione di €
[...] Parte_2
94.188,76 in favore del Controparte_8
5) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, il 29.10.2024.
Il giudice
Matteo De Nes
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo De Nes, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta in data 18.3.2020 e vertente t r a
(OGGI ) (p.i. , Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
agente della riscossione per la provincia di Agrigento in persona del direttore generale f.f.
rappresentata e difesa dall'avv. Fiorenza Cavaleri, Parte_3
ATTRICE
e
(c.f. ) con sede legale in Agrigento, via Giorgio De Chirico, 17, in CP_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli CP_2
avv.ti Zaira Picone e Antonio Vullo;
CONVENUTA
e nei confronti di
(c.f. ) - (c.f. Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4
), in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatura P.IVA_4
dello Stato distrettuale di Palermo
CONVENUTA
***
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per come da atto di citazione: “a) in via preliminare acquisire il Parte_1
fascicolo del procedimento cautelare portante il n. 1303/2019 R.G.Es.Mob.Trib.Ag.;
b) dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'opposizione per le ragioni innanzi
spiegate
c) nel merito rigettare perché infondato in fatto ed in diritto il ricorso e per l'effetto ritenere e
dichiarare legittima l'intrapresa esecuzione mobiliare, rigettando in ogni caso tutte le
domande.
d) dichiarare in ogni caso che l'Agente della Riscossione ha correttamente operato, dando
atto della sua estraneità agli atti ad esso non imputabili
e) ritenere e dichiarare il terzo pignorato di CP_3 Controparte_5
tenuto a garantire la Società di Riscossione, nella malaugurata ipotesi in cui CP_4
dovessero essere accolte le domande dell'opponente, tenendo l'Agente della Riscossione
indenne da ogni responsabilità
Con condanna alle spese”;
Per come da comparsa di costituzione e risposta: “A) in via preliminare, emettere CP_1
ordinanza ex art. 186 bis cpc, o comunque in subordine ex at. 186 ter cpc, sussistendo i
presupposti di legge per come esposto;
B) dichiari o riconosca l'illegittimità e/o nullità del pignoramento notificato: in accoglimento
dei motivi esposti, e che eventualmente saranno illustrati con ulteriore memoria,
C) dichiari o riconosca la nullità e/o improcedibilità dell'esecuzione forzata tributaria così
intrapresa:
1) in via pregiudiziale, per violazione dell'art. 552 cpc e dell'art. 48 bis DPR 602/73;
2) sempre in via pregiudiziale, per mancanza della specificazione del credito per cui procede;
3) in via subordinata per non avere l' fatto precedere una valida Controparte_6
notifica delle cartelle di pagamento, al pignoramento oggi opposto.
2 4) nel merito, ritenere e dichiarare infondato e/o prescritto il diritto a riscuotere le somme per
prescrizione e decadenza del diritto a riscuotere;
5) conseguentemente ordinare a la restituzione delle somme Parte_1
illegittimamente incassate, con gli interessi di legge, in favore della Con ogni CP_1
conseguente provvedimento.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre che per lite temeraria 96 c.p.c.”;
Per il , come da comparsa con domanda Controparte_7
riconvenzionale: “- Preliminarmente, dichiarare il difetto di competenza in favore del
Tribunale di Caltanissetta;
- nel merito, rigettare l'opposizione della Società attesa la correttezza dell'operato CP_1
del ; Controparte_8
- in subordine, nella non creduta ipotesi di accoglimento dell'opposizione, rigettare la
domanda di garanzia proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_7
– ;
[...] Controparte_4
- in subordine e nell'ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dovesse fondarsi sulla
natura indebita del pagamento effettuato dalla , in quanto non dovuto, per CP_4
qualsiasi motivo, in tutto o in parte, condannare l'Agente di riscossione alla ripetizione
dell'indebito in favore del fino a concorrenza del quantum CP_3 Controparte_8
ritenuto non sorretto da giusta causa di pagamento”.
M O T I V A Z I O N E
La vicenda trae origine da una procedura esecutiva incoata innanzi al Tribunale di Gela
da creditrice di che, con pignoramento presso terzi, aggrediva CP_1 Controparte_9
le somme del debitor debitoris . Il Tribunale di Gela con Controparte_4
ordinanza del 2.10.2019 assegnava il credito ad tuttavia il terzo pignorato, prima di CP_1
adempiere all'assegnazione delle somme, avvisava ai fini della Parte_1
verifica di eventuali debiti fiscali ostativi al trasferimento delle somme.
3 Rilevata da l'esistenza di pendenze nei confronti dell'erario, la Parte_1
assegnava al creditore procedente solo una parte delle somme Controparte_4
trattenendo quanto spettava al fisco. ha così Parte_1 Controparte_10
proceduto al pignoramento presso terzi ) della somma complessiva di € CP_4
102.294,96 presso questo Tribunale.
Da qui l'opposizione proposta da con istanza di sospensione cautelare, CP_1
accolta, e successiva riassunzione per il giudizio di merito da parte dell'agente della riscossione.
Con citazione ritualmente notificata, (oggi Parte_1 [...]
ha introdotto giudizio di merito a seguito dell'ordinanza resa il Parte_2
31.1.2020 nell'ambito del proc. 1303/2019 R.G.E.M., con la quale il G.E. ha sospeso la procedura esecutiva, citando in giudizio e il CP_1 Controparte_7
in qualità di litisconsorte necessario. Essa ha dedotto di avere agito
[...]
legittimamente nonché di essere estranea alla questione, intercorrente unicamente tra
[...]
creditore procedente, e il , terzo CP_1 Controparte_7 Controparte_7
pignorato, essendo quest'ultimo il soggetto deputato a conoscere la natura della somma e lo stato di eventuali contenziosi, mentre nulla era dato sapere a che in Parte_1
qualità di concessionario non poteva fare altro che procedere al pignoramento secondo la normativa cui al d.p.r. 602/1973.
Si costituiva in giudizio lamentandosi dell'operato della CP_1 CP_4
, la quale aveva avviato la verifica ex art. 48 bis d.p.r. 602/1973, esitata poi
[...]
nel pignoramento oggetto di opposizione. In secondo luogo, affermava che parte del credito era prescritto, altra parte annullato a seguito di sentenza della C.T.P. di Agrigento e altra parte ancora era già stata pagata. Chiedeva quindi la condanna dell'attrice alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
Compariva altresì il chiedendo, Controparte_7
preliminarmente, che sia dichiarato il difetto di competenza territoriale in favore del
4 Tribunale di Caltanissetta, nel merito il rigetto dell'opposizione perché infondata attesa la correttezza del proprio operato;
in subordine e nell'ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dovesse fondarsi sulla natura indebita del pagamento effettuato dalla a favore dell' pari al credito da quest'ultima asserito, in CP_4 Parte_2
quanto non dovuto per qualsiasi motivo in tutto o in parte, la condanna, in via riconvenzionale, dell'agente di riscossione alla ripetizione dell'indebito in suo favore.
Ritenuta la competenza di questo Tribunale con ordinanza del 19.1.2021 qui interamente richiamata (in rigetto della preliminare domanda della CP_4
), la causa veniva istruita mediante produzione documentale e, a seguito di
[...]
udienza di precisazione delle conclusioni, veniva posta in decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. e scambio degli ultimi scritti difensivi.
La domanda di è parzialmente fondato per i motivi di seguito Parte_1
illustrati.
Merito della lite.
1. Sulla procedura di verifica ex art. 48 bis d.p.r. 602/1973.
Parte ricorrente ha introdotto il presente giudizio di merito a seguito dell'ordinanza di sospensione adottata dal G.E. il 31.10.2020 nella procedura esecutiva n. R.G. 1303/2019,
incoata da con atto di opposizione all'esecuzione con cui questa aveva sollevato CP_1
l'illegittimità del pignoramento effettuato da nonché Parte_1
l'infondatezza del credito fatto valere di € 102.294,96. L'attrice ha incardinato nei termini la causa assumendo la correttezza del proprio operato in qualità di concessionaria. A
sostegno delle sue difese, ha prodotto in giudizio varie cartelle di pagamento, l'intimazione n. 29120199001699411000 e delle notifiche, idonee a suo dire ad avviare la procedura di riscossione.
Dal canto suo, il , chiamato in giudizio Controparte_7
da come litisconsorte necessario, ha affermato di avere Parte_1
5 giustamente attivato la procedura prevista dall'art. 48 bis del d.p.r. 602/1973 e, in conseguenza, versato all'agente della riscossione quando dovuto da all'erario. CP_1
L'art. 48 bis del d.p.r. 602/1973 prevede che le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro,
devono verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. In caso affermativo, non possono procedere al pagamento e devono segnalare la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Alla
luce delle circolari 22/RGS del 2008 e 29/RGS del 2009 per come interpretate dalla successiva 27/RGS del 2011, adottate dal Ministero delle economie e finanze, sono stati fugati i dubbi interpretativi che erano sorti circa l'applicazione della norma. In particolare,
il paragrafo 2 chiarisce che “quanto al creditore assegnatario […] non si ravvisano elementi
giuridici idonei a giustificare un'eventuale mancata attivazione della verifica nei suoi confronti in occasione dell'effettuazione del pagamento”. Ne deriva la legittimità dell'operato del terzo pignorato che bene ha fatto nell'avviare la procedura prevista dall'art. 48 bis d.p.r.
603/1973.
2. Sulla fondatezza del credito.
ha azionato, ai sensi dell'art. 72 bis del d.p.r. Parte_2
602/1973, un credito di € 102.294,96 producendo a supporto varie cartelle di pagamento nonché un'intimazione di pagamento.
Dall'esame della documentazione offerta emerge che il credito è parzialmente fondato.
Innanzitutto, per le cartelle di pagamento n. 29120060013092457000,
29120070022817109000, 29120070025212562000, 29120190000542068000 non risulta la prova della corretta notificazione.,
Per quanto riguarda l'asserito pagamento che avrebbe effettuato a mezzo di CP_1
bonifici bancari per un totale di € 13.304,70, invero, non è supportato da idonee
6 indicazioni in merito al beneficiario e alle causali. Sul punto, pertanto, non è possibile giungere a un'imputazione specifica di tali pagamenti.
Per le altre cartelle si specifica quanto segue, puntualizzando che, a seguito della notifica delle medesime, l'unico atto di interruzione della prescrizione prodotto risulta essere l'intimazione di pagamento notificata il 19.11.2019:
• 29120110002462868000 (notificata il 6.10.2011; intimazione notificata il
19.11.2019; prescrizione 5 anni);
• 29120110018128621000 (notificata il 30.5.2012; intimazione notificata il
19.11.2019; prescrizione 5 anni);
• 29120110018128621000 (notificata il 30.5.2012; intimazione notificata il
19.11.2019; prescrizione 5 anni);
• 29120120002257746000 (notificata il 20.7.2012; intimazione notificata il
19.11.2019; prescrizione 5 anni);
• 29120120023392606000 (notificata il 27.7.2013; intimazione notificata il
19.11.2019; prescrizione 5 anni);
• 20120140003515939000 (notificata il 4.10.2014; intimazione notificata il
19.11.2019; prescrizione 5 anni);
• 29120150011452256000 (notificata il 20.7.2015; intimazione notificata il
19.11.2019; prescrizione 5 anni);
• 29120170012634029000 (notificata il 7.11.2017; intimazione notificata il
19.11.2019; prescrizione 5 anni);
• 29120140001106330000 (notificata il 23.8.2014; intimazione notificata il
19.11.2019; prescrizione 5 anni);
• 29120031002359800000 (notificata il 2.9.2004; intimazione notificata il
19.11.2019; prescrizione 5 anni);
• 29120110004482079000 (notificata l'1.12.2011; intimazione notificata il
19.11.2019; prescrizione nn. 1-8: 10 anni;
nn. 9-16: 5 anni);
7 • 29120110009553617000 (notificata il 9.11.2011; intimazione notificata il
19.11.2019; prescrizione 5 anni);
• 29120120002257746000 (notificata il 20.7.2012; intimazione notificata il
19.11.2019; prescrizione 5 anni);
• 29120120007622230000 (notificata il 23.11.2012; intimazione notificata il
19.11.2019; prescrizione nn. 1-65: 10 anni;
nn. 66-120: 5 anni);
• 29120120023393606000 (notificata il 27.7.2013; intimazione notificata il
19.11.2019; prescrizione 5 anni);
• 29120120028428653000 (notificata il 27.7.2013; intimazione notificata il
19.11.2019; prescrizione nn. 1-92: 10 anni;
nn. 93-103: 5 anni);
• 29120140010860010000 (notificata l'11.12.2014; intimazione notificata il
19.11.2019; prescrizione 5 anni);
• 29120150013895025000 (notificata il 9.11.2015; intimazione notificata il
19.11.2019; prescrizione 5 anni);
• 29120150016358414000 (notificata il 7.12.2015; intimazione notificata il
19.11.2019; prescrizione 5 anni);
• 29120160003976857000 (notificata il 12.5.2016; intimazione notificata il
19.11.2019; prescrizione 5 anni);
Si è dunque raggiunta la prova del credito di € 8.106,20 derivante dalle cartelle di pagamento correttamente notificate nei termini di prescrizione, somma per la quale ha diritto di procedere a esecuzione forzata. Parte_2
Stante quanto sopra, pertanto, il pagamento di € 94.188,76 (€ 102.294,96 – € 8.106,20)
effettuato dalla verso riveste natura indebita. CP_4 Parte_2
L'Agente di riscossione dovrà quindi procedere alla ripetizione di tale indebito in favore del la cui domanda riconvenzionale deve essere quindi accolta. Controparte_8
Non può invece trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di CP_1
indirizzata a ottenere il versamento di tale somma in suo favore direttamente da
[...]
[..
[...] poiché il pagamento indebito è avvenuto a favore di Controparte_11
quest'ultima da parte del L'ordinanza di assegnazione del Controparte_7 CP_4
Tribunale di Gela del 2.10.2019, infatti, è relativa a somme oggetto di credito del terzo pignorato ( ), non potendosi con il presente procedimento (neppure per ragioni di CP_4
economia processuale) condannare a pagare tali Parte_2
somme direttamente ad CP_1
Parimenti da rigettare la domanda di manleva o di garanzia spiegata da
[...]
verso il , formulata in termini alquanto generici Parte_2 Controparte_7
senza indicazione del titolo su cui essa si baserebbe e senza indicazioni circa gli asseriti profili di responsabilità dell'attrice.
Le spese di lite, attesa la complessità e la difficoltà della ricostruzione documentale per come essa è stata prodotta, vengono integralmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) In parziale accoglimento della domanda di , per Parte_4
le causali di cui in parte motiva, dichiara che la stessa può procedere all'esecuzione forzata nei confronti di per la somma pari a € 8.106,20; CP_1
2) Rigetta le altre domande di;
Parte_4
3) Rigetta le altre domande di per le causali di cui in parte motiva;
CP_1
4) In accoglimento della domanda gradata riconvenzionale del Controparte_8
condanna l' alla ripetizione di €
[...] Parte_2
94.188,76 in favore del Controparte_8
5) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, il 29.10.2024.
Il giudice
Matteo De Nes
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