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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/03/2025, n. 1796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1796 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37208/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Amina Simonetti Presidente rel.
Dott.Daniela Marconi Giudice
Dott. Guendalina Alessandra Virginia Pascale Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37208/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv Parte_1 P.IVA_1
GABRIELE BENZING pec fax 02.00244355, dell'avv Email_1
GIANLUCA PERRONE pec fax 02.00244355, dell'avv Email_2
FILADELFO FAVARA pec e dell'avv CARLO NICOLA SEVERINO Email_3
FERRARIS pec fax 02.00244355, domiciliata presso gli Avv.ti Email_4
Gabriele Benzing, Gianluca Perrone e Carlo Nicola Severino Ferraris, con Studio in Milano, Via
Rugabella 1
Ricorrente contro
(C.F. ) (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), (C.F. , (C.F. C.F._2 CP_3 C.F._3 CP_4
), tutti con il patrocinio dall'Avv. ANDREA PERICU pec P.IVA_2
fax: , dall'Avv. GABRIELE MARINO Email_5 P.IVA_3
pagina 1 di 15 NOBERASCO pec fax: 010/5531960, del Foro di Savona, Email_6 elettivamente domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dei predetti difensori
Resistenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da depositi del 13 e 14 gennaio 2025
La ricorrente
Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza e previe tutte le necessarie statuizioni,
- accertare e dichiarare la piena validità della scrittura privata stipulata dai Signori e CP_1
e da con in data 13 luglio 2022 e Controparte_2 Controparte_4 Parte_1 condannare ciascuno di essi, ai sensi dell'art.
1.1 di detta scrittura privata, a corrispondere ad
[...]
i seguenti importi: - quanto a l'importo in linea capitale di Parte_1 CP_1
Euro 59.608,49; - quanto a l'importo in linea capitale di Euro 59.608,49; - quanto Controparte_2
a l'importo in linea capitale di Euro 34.757,14; ovvero i diversi importi ritenuti di Controparte_4
giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo, nonché interessi moratori al saggio legale ai sensi dell'art. 1284 c.c. dal 10 luglio 2023 al saldo, a titolo di adempimento dell'obbligazione di pagamento dell'importo definito come “Corresponsione” all'art.
1.1 della scrittura privata in data 13 luglio 2022;
- accertare e dichiarare l'inadempimento del Dott. alle previsioni contenute nella CP_3
scrittura privata stipulata con in data 13 luglio 2022 (e Parte_1 segnatamente al suo art. 5.1) e per l'effetto condannarlo a corrispondere ad Parte_1
l'importo di Euro 19.811,57, ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi e
[...]
rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di risarcimento del danno dalla stessa subito.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
I resistenti come da atto di costituzione
- in via principale e riconvenzionale, accertare e dichiarare la nullità e dunque l'inefficacia assoluta della Scrittura Privata del 13 luglio 2023 sottoscritta tra CP_1 Controparte_2 CP_3
, e e, per l'effetto, rigettare interamente tutte le
[...] Controparte_4 Parte_1
domande attoree;
- in via di primo subordine e riconvenzionale, pronunciare l'annullamento e dichiarare, pertanto
l'inefficacia della Scrittura Privata del 13 luglio 2023 sottoscritta tra CP_1 [...]
, e e, per l'effetto, rigettare CP_2 CP_3 Controparte_4 Parte_1
interamente tutte le domande attoree;
pagina 2 di 15 - in via di secondo subordine e riconvenzionale, pronunciare la rescissione per lesione e dichiarare, pertanto l'inefficacia della Scrittura Privata del 13 luglio 2023 sottoscritta tra CP_1 [...]
, e e, per l'effetto, rigettare CP_2 CP_3 Controparte_4 Parte_1
interamente tutte le domande attoree;
- in ogni caso, rigettare tutte le domande attoree, poiché infondate in fatto ed in diritto;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CAP come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha agito nei confronti di e Parte_2 CP_1 Controparte_2
con le forme del rito semplificato ex art 281 decies e segg cpc chiedendo la condanna di CP_4
al pagamento della somma di euro 59.608,49, di di euro 59.608,49, CP_1 Controparte_2
di di euro 34.757,14 oltre accessori, ponendo a fondamento della sua pretesa l'accordo CP_4
concluso il 13 luglio 2022; ha agito anche nei confronti di e ne ha chiesto la condanna a CP_3
titolo di risarcimento del danno per inadempimento al patto 13 luglio 2022 al pagamento della somma di euro 19.811,57 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Part In ricorso ha dedotto i seguenti fatti:
Part aveva aderito ad una campagna di crowdfunding investendo nek 2021 in KI SR (di seguito anche K) 1 milione di euro divenendo socia di categoria AA;
KI SR era una start up innovativa fondata nel 2014 dai soci e soci, con gli altri convenuti, di categoria A;
CP_2 CP_1
KI SR era una start up innovativa fondata nel 2014 dai soci e con i soci CP_2 CP_1
convenuti tutti di categoria A.
Part La quota di categoria AA garantiva ad sulla base dello Statuto di KI (artt 6 e36) una serie di diritti particolari tra cui il diritto di liquidation preference cioè di essere preferita ai soci di categoria A in sede di distribuzione dei proventi derivanti da un'eventuale cessione a terzi della maggioranza delle
Part quote di KI;
le quote AA assegnate ad garantivano un grado di preferenza in caso di disinvestimento superiore agli altri soci, tramite una liquidazione preferenziale di carattere non partecipativo (art 36 Statuto di KI). Inoltre nello Statuto era stata prevista una quota anti diluitiva a
Part prezzo variabile (art 36 bis Statuto) e il diritto di veto di ad operazioni di aumento di capitale sociale.
Nel 2022 erano state avviate trattative per un aumento di capitale riservato a TR che sarebbe entrata
Contr in società quale socia (successivamente le quote saranno denominate F) con diritti particolari di pagina 3 di 15 maggior favore rispetto a quelli spettanti alla socia in ipotesi di liquidation preference:. ad CP_6
sarebbe stato attribuito un grado di liquidation preference superiore rispetto a quello delle quote Pt_3
Part AA detenute da (liquidation preference preferenziale e partecipativa c.d. double dip);
Part il patto del 13 luglio 2022 era stato concluso da con i convenuti tutti soci A in vista dell'ingresso nel capitale di KI del nuovo investitore, e prevedeva, a mitigazione degli Controparte_7
Part svantaggi derivanti ad rispetto al suo diritto di liquidation preference previsto dall'art 6 e 36 dello
Contr Part Statuto dall'operazione di investimento in KI di TR (socia ), il diritto di (socia AA) di ottenere direttamente dai soci di e il pagamento di una certa Parte_4 CP_2 CP_3 CP_4 somma determinata secondo una concordata tabella di calcolo al verificarsi di un “liquidity event”.
A maggio 2023 si era verificato un Evento di Riparto come definito dall'art 36 dello Statuto e la conseguente liquidazione come definita dall'art 5.1.22 dello Statuto e dall'art 1.3 della scrittura privata, ovvero l'intero capitale sociale di KI SR era stato ceduto per più di 20 milioni di euro a Datamars
S.A. società svizzera;
a fronte di ciò all'interno della società secondo statuto si era proceduto alla
Distribuzione tra i soci nel rispetto delle linee di preferenza statutaria riconosciute alle varie categorie di quote;
sul lato esterno alla società, nei rapporti tra i soci parti dell'accordo del 13 luglio 2022 si era avverata la condizione cui era stato subordinato il pagamento di quanto pattuito.
Part con comunicazione in data 1 giugno 2023 aveva chiesto alle controparti di provvedere al pagamento, richiesta rimasta inadempiuta;
gli importi richiesti non erano stati contestati nel quantum.
Sulla base di questi fatti LI ha dedotto in giudizio che con la Scrittura Privata di luglio 2022 i Soci A
(i fondatori) si erano impegnati a corrisponderle un importo (la Corresponsione) pari alla differenza tra quanto avrebbe ricevuto in sede di allocazione dei proventi da evento di liquidazione in base al nuovo
Statuto sociale includente le quote F di e quanto, invece, “avrebbe ricevuto – a parità di Pt_3
partecipazione – in conseguenza di un evento di liquidazione qualora la “liquidation preference participating” riconosciuta ad nel Round TR ( ), fosse stata non partecipativa e con Pt_3 CP_8 un grado di seniority superiore a quella di . Con il patto parasociale i soci avevano concordato Pt_1 di regolare l'assetto dei criteri di allocazione dei proventi derivanti da un evento di liquidità in termini parzialmente diversi da quelli previsti dallo Statuto come modificato a seguito dell'ingresso in società di . Pt_3
Part Si sono costituiti i resistenti nei termini di legge e hanno contestato l'azione proposta da deducendo la nullità, annullabilità e rescindibilità dell'accordo 13 luglio 2022 e proponendo in via riconvenzionale domande via via subordinate :
pagina 4 di 15 -di nullità del patto per assenza o illiceità della causa o violazione dell'art 2265 c.c. e in ogni caso per assenza di interesse meritevole di tutela,
-di annullamento per vizi del consenso ex art 1434 e 1438 c.c.
-di rescissione per lesione ex art 1448 c.c..
In fatto la difesa dei convenuti ha allegato che:
KI all'epoca, 2022, si trovava in una situazione di crisi di liquidità di cassa che sarebbe sfociata in insolvenza se non si fosse dato corso all'operazione di ingresso del nuovo finanziatore attraverso Pt_3
l'operazione di aumento di capitale;
-LI aveva rifiutato di partecipare al nuovo finanziamento e per questa ragione era entrata in campo
Part che aveva proposto le condizioni illustrate in ricorso da CP_7
Part
-in questo contesto aveva subordinato il suo consenso all'aumento di capitale riservato a Pt_3
A a riconoscerle un vantaggio economico ulteriore facendosi promettere Controparte_5
la retrocessione di una quota dei proventi che sarebbero loro spettati a seguito di qualsivoglia evento di
Part liquidazione: questo prezzo preteso da al fine di acconsentire all'operazione e scongiurare il fallimento di KI costituisce un indebito e un vantaggio ingiusto.
La causa, data la sua natura documentale, è stata rimessa in decisione senza attività istruttoria e discussa dopo lo scambio dei fogli di p.c. e delle conclusionali all'udienza del 13 febbraio 2025.
Il Tribunale letti gli atti del processo e sentita la discussione orale ritiene che la domanda di
[...]
sia fondata e vada accolta. Parte_1
La causa petendi dell'azione è il contratto intercorso tra le parti e datato 13 luglio 2022 (doc. 10 ricorrente).
Nessuna delle rilevanti circostanze di fatto è in discussione tra le parti e quindi è pacifico che
-si sia verificato un Evento di riparto ai sensi dell'art 36 dello Statuto di KI con la cessione del
K a Datamars a maggio 2023, Controparte_9
Part
-vi sia stata la distribuzione tra i soci a termini di Statuto, che gli importi pretesi da oggetto del petitum sono stati correttamente calcolati secondo i termini dell'accordo, ancorché i convenuti ne contestino la debenza sostenendo l'invalidità del patto.
Part Pure non è in discussione, oltre che documentale, che aveva il diritto di veto sulle operazioni di aumento di capitale decise dall'assemblea di KI.
pagina 5 di 15 Part Ciò che è in discussione è solo il diritto di a pretendere sulla base dell'accordo 13 luglio 2022 quanto oggetto di azione di condanna avendo i convenuti dedotto la nullità, annullabilità e rescindibilità dell'accordo.
L'accordo 13 luglio 2022- domanda di nullità per assenza o illiceità della causa-
L'accordo del 13 luglio 2022 si colloca nell'ambito di una più ampia operazione di investimento e di sostegno finanziario di KI che i soci fondatori stavano portando avanti con l'investitore CP_7
Co K, non aveva mostrato interesse ad apportare nuove risorse in Pt_1 Controparte_9
società (docc 11 e 12 resistenti).
K e i programmi di sviluppo giustificavano la ricerca di un Controparte_9
nuovo investitore.
Nell'ambito di questa trattativa le parti (soci di KI) hanno trovato l'assetto dei loro interessi con l'accordo del 13 luglio 2022 che ha aperto la strada alla conclusione della successiva operazione con Part
, tanto che il Term Sheet TR è stato firmato il 14 luglio 2022 anche da Pt_3
Il patto è stato concluso dai soci di KI in prossimità della delibera di aumento di capitale riservato
Cont Co Con a e ha avuto come oggetto l'impegno personale dei soci fondatori , , CP_7
a corrispondere, in ipotesi di evento di riparto, ad un determinato importo aggiuntivo CP_4 Pt_1 rispetto a quanto previsto dallo Statuto come modificato con l'ingresso di (modifiche conseguenti Pt_3
agli accordi di investimento concordate dai soci e dalla società ) a mitigazione degli effetti Parte_5
negativi derivanti sulla distribuzione ad l verificarsi di un evento di riparto dal riconoscimento Pt_1
Contr dei diritti particolari al socio (socio ). L'impegno dei soci obbligati è stato assunto in Pt_3
proporzione alla quota di capitale da ciascuno detenuta rispetto alla quota totale dagli stessi congiuntamente detenuta e in via parziaria, non solidale nei limiti di quanto da ciascuno effettivamente ricevuto in fase di liquidazione..
Con K hanno attuato un regolamento complementare a quello Controparte_9
statutario circa la distribuzione tra loro dei proventi finanziari derivanti da un evento di riparto trovando l'equilibrio dei reciproci e contrapposti interessi, potendo i soci fondatori e operativi Part procedere all'aumento di capitale di K riservato ad , assicurandosi quell'assetto Pt_3
Part dell'investimento rispecchiato nello Statuto e che con l'ingresso di vedeva in parte Pt_3
compromesso e più a rischio.
Il patto, anche se in esso non sono ravvisabili le ipotesi tipizzate dalle lettere a), b) e c) dell'art. 2341- bis cod. civ., può essere ricondotto alla categoria dei patti parasociali atipici perché disciplina il pagina 6 di 15 Part comportamento che i soci intendono tenere all'interno della società - nella specie accettazione di all'operazione di aumento di c.s. in K da parte di , ovvero la sua scelta di non porre il diritto di Pt_3
Con veto che gli spettava come diritto particolare di socio - con l'effetto di stabilizzare gli assetti proprietari come delineati in seguito all'ingresso di beneficio anche della società che Pt_6
necessitava di quell'aumento di capitale per risolvere una situazione di crisi di flussi finanziari.
Come è noto la Corte di legittimità ha riconosciuto che possono esistere patti parasociali che non si conformano al modello tipizzato dell'art. 2341-bis cod. civ. i quali per essere ritenuti patti parasociali, e dunque meritevoli di tutela giuridica analoga a quella riconosciuta espressamente ai patti indicati dall'art. 2341-bis cod. civ., devono presentare un contenuto finalizzato (ii) a regolare il comportamento che i soci intendono tenere all'interno della società nell'esercizio della funzione organica che essi svolgono per effetto della qualità rivestita (ii) e a perseguire quella stabilizzazione della governance societaria cui si riferisce espressamente l'art. 2341-bis cod. civ.. Questo articolo, tipizzando la “causa” dei patti, ha definito l'ambito della relativa meritevolezza dell'interesse perseguito ai sensi dell'art. 1322 cod. civ. (Cass 22375/2023).
A parere del Tribunale il patto qui in esame presenta la specifica finalità di garantire il buon esito dell'operazione di aumento di capitale ritenuta, come allegato dagli stessi resistenti, necessaria in quel momento dalla governance della società espressa dai soci operativi e fondatori (soci A parti del patto) e
Part quindi la stabilità degli assetti proprietari ivi compresi quelli espressi da (socia AA).
Part Con questa operazione ha mantenuto nei rapporti con i soci fondatori, già a essa postergati in ipotesi di evento di liquidazione ( da intendersi ai termini dello statuto di KI), un vantaggio
Part economico a loro discapito;
per altro verso i soci fondatori hanno proseguito senza che il socio
Part esprimesse il veto sull'ingresso di alle condizioni che si erano andate definendo, veto che Pt_3
avrebbe potuto esercitare essendole stato accordato proprio a tutela di quei diritti particolari che
Con caratterizzavano il suo finanziamento e la sua partecipazione in
Part Con questo accordo non ha escluso l'alea del suo investimento nel capitale di rischio della start up, ma ha neutralizzato l'alea derivante dall'ingresso di e dalla disciplina statutaria a questi accordata Pt_3
Contr con la previsione dei diritti particolari del socio , ha mantenuto il medesimo equilibrio concordato
A in ipotesi di evento di liquidazione e il Controparte_5
medesimo rischio sul capitale investito.
Le domande che la difesa dei soci fondatori pone circa le ragioni per cui i soci A avrebbero dovuto impegnarsi al fine di mitigare la diminuita utilità derivante per LI dall'ingresso di TR in K alle pagina 7 di 15 condizioni pattuite attengono a valutazioni di convenienza interne ai contraenti sulle quali il Tribunale non ha sindacato.
E' evidente però che è stato dedotto nel contratto il contrapposto interesse che nei fatti si era delineato tra i soci A e i soci AA risolto con l'equilibrio rappresentato dall'accordo raggiunto e dal risultato
Part dell'operazione, ottenere il consenso di statutariamente necessario, ad una operazione che la vedeva conseguire per sé degli svantaggi.
Dopo la conclusione del patto LI ha sottoscritto il 14 luglio 2022 Term Sheet TR, operazione che
Part senza il suo consenso non si sarebbe potuta completare, nell'ambito di queste trattative e i soci fondatori hanno trovato l'accordo del 13 luglio 2022.
L'accordo dunque ha avuto una sua specifica funzione di regolazione degli assetti degli interessi tra i Con due soci A e e di consentire l'operazione di investimento;
l'accordo non si è posto in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento in materia societaria, contrasto che la difesa dei resistenti non ha indicato, nemmeno si è posto in contrasto con la disciplina del diritto di voto perché il patto non ha
Part Part avuto ad oggetto il voto di in assemblea, ma ha rimosso le resistenze che portavano a esprimersi negativamente sull'ingresso di , quindi è pienamente legittimo e meritevole di tutela ex art 1322 Pt_3
c.c., tanto basta a ritenerlo valido anche se lo si qualificasse semplicemente come contratto atipico e non come patto parasociale.
Nessun contrasto risulta poi con riferimento alla disciplina di cui all'art 2265 c.c. atteso che il patto Con regola nel rapporto tra i soci A e il socio la distribuzione di quanto pervenuto ai soci A in ipotesi di
Evento di riparto, ma non implica alcuna esclusione per LI del rischio assunto con l'investimento in K né pone in esclusiva a carico degli altri soci il rischio dell'investimento, non offre garanzie all'investitore di non sopportazione delle perdite, né esclude i soci A dagli “utili” ma solo una riduzione del ritorno finanziario del loro investimento a vantaggio, come previsto ab origine nello
Statuto, del socio investitore . CP_6
La domanda di nullità del contratto è infondata e va rigettata.
Sulla domanda di annullamento del patto per vizi della volontà ex artt 1434 e 1438 c.c.
I resistenti deducono il vizio del consenso per violenza assumendo di essersi determinati ad acconsentire alla scrittura privata del 13 luglio 2022 sotto la minaccia, reale e decisamente credibile,
Part che si sarebbe in effetti opposta all'aumento di capitale e avrebbe così provocato il fallimento della
Società.
pagina 8 di 15 K ha attraversato una Controparte_9
situazione di rilevante tensione finanziaria, caratterizzata da necessità di cassa sensibilmente superiori alle effettive disponibilità e da un serio rischio di insolvenza in assenza di un sostanziale apporto di risorse.
Può darsi per accertato che la società si trovasse in una situazione di necessità di cassa perché questo è stato dichiarato dalle parti nelle premesse del patto al punto G dove si legge “ le condizioni del Pt_7
sono state determinate, in particolar modo, dalla dimensione dell'investimento di e dalle
[...] Pt_3 necessità di cassa della Società, che rendono improrogabile la raccolta di capitale” e al punto J dove si legge “…ferme le necessità di cassa della società…”.
La raccolta di capitale è stata fatta non solo per soddisfare esigenze di cassa della start up ma anche per sostenere lo sviluppo del progetto imprenditoriale, come indicato nelle premesse delle premesse dell'Accordo di investimento concluso con (doc. 9 ricorrente); al punto D dove si legge che Pt_3
“l'investitore principale “ “ha manifestato il proprio interesse a supportare lo sviluppo e Pt_3
l'espansione della Società” e al punto E dove l'investimento è posto in correlazione a “…obiettivi di crescita economica patrimoniale e finanziaria…” come delineati nel precedente Term Sheet e nel business plan.
L'accordo di investimento prevede anche la stipulazione, entro 30 giorni dalla scadenza di fine novembre 2022 del secondo step dell'operazione di aumento di capitale, un piano di incentivazione del management (art 11.2) in sé incompatibile in un contesto di operazione di salvataggio della società in stato di pre insolvenza e di rischio di perdita della continuità aziendale.
Quindi l'operazione di investimento TR, per come risulta dai documenti pre e contrattuali, era volta al sostegno dello sviluppo della e non al suo salvataggio dall'insolvenza, così come Parte_8
normalmente accade durante i primi anni di sviluppo delle start up innovative dove frequenti immissioni di capitale per lo sviluppo dei loro progetti innovativi è situazione ordinaria e non patologica.
K trova conferma ulteriore nelle dichiarazioni del CFO di Controparte_9 Controparte_13 alla stampa di settore “ Grazie alla raccolta fondi K potrà finalmente scalare e ampliare la sua espansione in Europa oltrechè entrare nel mercato US” (doc. 8 ricorrente).
K si trovasse a rischio di Controparte_9
insolvenza, tra cui:
pagina 9 di 15 -i dati del bilancio 2021 approvato a giugno 2022 che rappresenta una società impegnata a sostenere costi di sviluppo con un patrimonio netto di più di 800.000 euro (e disponibilità liquide per 879.000 euro), la relazione del revisore licenziata senza rilievi o dubbi sulla continuità aziendale;
tant'è che la difesa dei resistenti non ha messo in luce elementi del bilancio idonei a rappresentare il sorgere di una situazione di difficoltà della società;
Part
-il report inviato l'8 giugno 2022 dal socio fondatore ad (doc. 8 resistenti) che CP_1
rappresenta una situazione economica non negativa che si traduce, come si legge nella missiva,
“… in:
EBITDA migliorativo di €228k, raggiugendo un valore di fine anno di -€152k
Net profit migliora
Pvo di €175k, raggiungendo un valore di fine anno di -€552k
Total assets aumenta di €33k, raggiungendo un valore di fine anno di €1094k per effetto di maggiori capitalizzazioni nell'anno
Emerge un fabbisogno di cassa per €1163k, peggiorativo di €169k dovuto principalmente ad un maggior assorbimento del working capital (ad es. si pagano più debiti vs fornitori, maggior presenza di altri crediti che assorbono cassa
… A Settembre è previsto il lancio del modello KI CAT che ha l'obiettivo di raddoppiare la potenziale clientela a cui KI si rivolge e consente (per questioni tecnologiche) di poter accedere al mercato US. - Commento: la situazione mondiale di shortage di componenti resta invariata e il lead time è allungato fino a 12 mesi. Questo tema viene costantemente monitorato.”
Le dimensioni dell'operazione di raccolta di capitale era stata quindi rapportata alle esigenze di cassa e di sviluppo di K e sono state le dimensioni dell'operazione TR che hanno concorso a determinare anche la misura e tipologia di diritti particolari accordati a con l'attribuzione di quota di categoria Pt_3
AAA (poi denominata F).
Queste considerazioni convincono il Tribunale che è stata una scelta imprenditoriale dei soci fondatori e della società in relazione agli obiettivi di investimento quella di accedere all'aumento di capitale per la quantità concordata e che quindi quella complessiva immissione di capitale non costituiva una scelta necessitata per non fallire, come hanno sostenuto i resistenti, ma una ragionevole scelta per il business
Con e lo sviluppo di pagina 10 di 15 Part Così inquadrato il contesto in cui si è giunti all'accordo con del 13 luglio 2022 va escluso che il Part consenso dei soci sia stato il risultato di una condotta di coartazione fisica o psichica da parte di
In materia di annullamento del contratto per vizi della volontà, si verifica l'ipotesi della violenza, invalidante il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dalla controparte o da un terzo e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio. Deve trattarsi di un fatto esterno, una condotta specifica che non è stata in atti mai descritta dai resistenti se non con riferimento alla prospettazione da Part parte di di esercitare il suo diritto di veto sull'operazione . Pt_3
Part Già la mancata specifica allegazione da parte dei resistenti della condotta tenuta da integrante una violenza porta ad escludere la fattispecie di annullamento del contratto ex art 1434 c.c..
A ciò può aggiungersi che alcuni elementi presuntivi agli atti portano ad escludere effettivamente il ricorrere di una condotta qualificabile come violenza con le caratteristiche di cui all'art 1435 c.c. da Part parte di con effetto coercitivo sulla volontà dei soci ovvero:
-il fatto che il testo del patto sia stato predisposto dai legali dei soci qui resistenti (circostanza ammessa in atti); la loro qualifica di imprenditori capaci in capo ai soci, la circostanza che nelle trattative siano stati affiancati da consulenti legali con predisposizione da parte loro del testo dell'accordo dimostra una loro partecipazione attiva alla formazione del consenso incompatibile con una volontà espressa per coartazione;
-il contenuto della conversazione intercorsa tra e (consigliere delegato CP_1 Persona_1
Part di il 14 luglio 2022 (doc. 11 resistenti) con cui informava di aver sottoscritto il CP_1 Per_2 testo del patto con l'enfasi positiva data dall'uso del punto esclamativo “ Ciao accordo firmato Per_1 da noi!” con la successiva aggiunta alla notizia che anche la controparte aveva firmato della frase “ora corriamo!!!” e infine l'invito alla controparte di pranzare assieme “ Settimana prossima pranziamo insieme quando preferisci” attesta soddisfazione, atteggiamento positivo circa il raggiunto accordo, con adesione all'intesa siglata.
Part Difetta altresì il requisito del male ingiusto atteso che era nella piena facoltà di esercitare in buona fede il diritto di veto statutariamente previsto a suo favore posto che la società non aveva la necessità di concludere per continuare ad operare, seppure dovendo rivedere tempi di sviluppo e realizzo, un aumento di capitale di quella consistenza finalizzato non solo alle esigenze di cassa ma anche allo sviluppo che ha portato a determinare le condizioni del Parte_7
pagina 11 di 15 Va esclusa anche la ricorrenza della causa di annullamento ex art 1438 c.c.
La minaccia di far valere un diritto assume i caratteri della violenza morale, invalidante il consenso prestato per la stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 1438 c.c., soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto, situazione che si verifica quando il fine ultimo perseguito consista nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto medesimo, sia iniquo ed esorbiti dall'oggetto di quest'ultimo, e non quando il vantaggio perseguito sia solo quello del soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall'ordinamento. (Cass 20305/2015).
Part Il risultato conseguito da con il patto non è stato abnorme rispetto a quello che avrebbe conseguito esercitando il suo veto all'operazione di aumento di capitale considerando che con il patto qui in Pt_3
esame ha mantenuto rispetto ai soci fondatori la medesima posizione di preferenza accordatale dallo
Statuto e che avrebbe mantenuto con il veto all'operazione . Pt_3
La domanda di rescissione per lesione ex art 1448 c.c.
La difesa dei resistenti in subordine ha chiesto di rescindere il contratto ex art 1448 c.c. individuando la sussistenza dei presupposti dell'azione (i) nella sproporzione fra le prestazioni superiore alla metà Parte (invero, non ha promesso alcuna prestazione), (ii) nello stato di bisogno determinante l'accettazione della sproporzione (la necessità di salvare la Società dal fallimento, (iii) nell' Parte approfittamento dello stato di bisogno (conscia della necessità, a imposto ai Soci A di contrarre a condizioni che gli stessi non avrebbero, in caso contrario, mai accettato).
La domanda, contrastata da infondata. Pt_1
K si trovasse a rischio Controparte_9
fallimento e conseguentemente la situazione di approfittamento;
inoltre mancava la sproporzione tra le Part prestazioni posto che accettava a postergarsi in ipotesi di evento di liquidazione al nuovo socio investitore a fronte di un contributo sugli importi distribuiti offerto dai soci A di entità in percentuale non esorbitante.
Le considerazioni che precedono, esclusa l'invalidità del patto, portano ad accogliere la domanda e a condannare a pagare ad la somma di euro 59.608,49, CP_1 Parte_1
a pagare ad la somma di euro 59.608,49 , Controparte_2 Parte_1 CP_4
[... a pagare ad la somma di euro 34.757,14. Parte_1
La ricorrente ha chiesto anche la condanna al pagamento degli interessi legali e di mora dal 10 luglio
2023. Nel patto le parti avevano stabilito all'art 3.7 che in caso di mancato pagamento sulle somme pagina 12 di 15 dovute sarebbero maturati interessi di mora al saggio legale ex art 1284 c.c. a decorrere dal 15 giorno successivo al ritardo.
In atti risulta dalla corrispondenza intercorsa tra le parti che la prima richiesta di pagamento è stata inoltrata da alle controparti in data 1 giugno 2023 ( docc 12 e 14 ricorrente), quindi la richiesta Pt_1
di interessi al tasso legale dal 10 luglio 2023 è fondata e va accolta trattandosi di data che va oltre quella del dies a quo della mora a termini contrattuali.
Infine, la domanda di risarcimento del danno nei confronti di del convenuto è pure fondata e CP_3
va accolta.
L'art 5 del patto prevede che “Nel caso in cui uno dei Soci ceda in tutto o in parte le proprie partecipazioni a un soggetto diverso da un Socio, lo stesso dovrà far sì che l'avente causa aderisca al presente Accordo, impegnandosi le Parti ad accettarne l'adesione. In tal caso vi sarà trasferimento in capo al cessionario dei diritti e degli obblighi di cui all'Accordo.”
Si tratta pattuizione riconducibile alla fattispecie di cui all'art 1381 c.c.di promessa dell'obbligazione di un terzo.
La responsabilità invocata in giudizio da verso di Santo è contrattuale, con la conseguenza che Pt_1
è onere del convenuto di santo dimostrare il suo adempimento
Con la promessa del fatto del terzo, il promittente assume una prima obbligazione di "facere", consistente nell'adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di "dare", cioè di corrispondere l'indennizzo nel caso in cui, nonostante si sia adoperato, il terzo si rifiuti di impegnarsi. Ne consegue che, qualora l'obbligazione di "facere" non venga adempiuta e l'inesecuzione sia imputabile al promittente, ovvero venga eseguita in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, il promissario avrà a disposizione gli ordinari rimedi contro l'inadempimento ed è tenuto al risarcimento del danno cagionato al promissario, sempre che ne risulti provata l'esistenza. (Cass sent 19873/2023)
In tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto "assorbimento" del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova "evidenziale" della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è
pagina 13 di 15 funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno. (Cass 12760/2024)
Dunque ha provato la fonte del suo diritto (il patto 13 luglio 2022), l'inadempimento cioè il Pt_1
fatto che di pur cedendo la sua partecipazione sociale a Growth Engine a gennaio 2023 non ha CP_3 procurato l'adesione di questa al patto parasociale ( allegato e non contestato da di oltre che CP_3
emergente dal doc 13 di parte ricorrente) e il danno conseguente da questa mancata adesione dell'avente causa da di , rappresentato dalla mancata percezione dell'indennizzo per la CP_3
percentuale corrispondente al di 11,4%. CP_3
di non ha dimostrato di essersi adoperato con diligenza affinché il suo avente causa aderisse al CP_3 patto parasociale sicché è tenuto a risarcire il danno ad ari al valore dell'indennizzo pattuito di Pt_1
euro 19.811,57.
Trattandosi di obbligazione di valore il danno va liquidato in moneta attuale rivalutando l'importo secondo gli indici Istat FOI dal 10 luglio 2023 fino alla data della decisione, il 13 febbraio 2025, e si perviene alla somma di euro 19.910,63 di capitale rivalutato;
sulla somma, dato il ritardo nel risarcimento, spettano gli interessi compensativi che ammontano, calcolati secondo l'insegnamento della Corte di legittimità (Cass SU 1712/1995) in euro 534,58.
Complessivamente il danno si liquida in euro 20.445,21 (di cui euro 543,58 per interessi compensativi); dalla data della decisione, il 13.2.2025 e fino al saldo effettivo decorrono sulla sola somma capitale di euro 19.910,63 gli interessi al tasso legale.
Il regime delle spese legali
Le spese processuali vanno poste a carico solidale dei convenuti in quanto soccombenti e liquidate secondo i valori medi considerando il valore della causa, l'attività processuale svolta, in euro 14.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese non ripetibili per euro 1545,00 oltre alle spese generali, cpa e iva di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigettate tutte le domande delle parti convenute, accoglie la domanda di Parte_1
e condanna
[...]
pagina 14 di 15 a pagare ad la somma di euro 59.608,49 oltre CP_1 Parte_1
interessi al tasso legale dal 10 luglio 2023 al saldo effettivo a pagare ad la somma di euro 59.608,49 oltre Controparte_2 Parte_1
interessi al tasso legale dal 10 luglio 2023 al saldo effettivo a pagare ad la somma di euro 34.757,14 oltre interessi al CP_4 Parte_1
tasso legale dal 10 luglio 2023 al saldo effettivo a pagare ad la somma di euro 20.445,21 oltre interessi CP_3 Parte_1
al tasso legale dal 13.2.2025 al saldo effettivo sulla sola somma capitale di euro 19.910,63.
Condanna altresì i resistenti in solido a rimborsare ad le spese di lite, Parte_1
liquidate in euro 14.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese non ripetibili per euro 1545,00 oltre alle spese generali, cpa e iva di legge.
Milano, 28 febbraio 2025
Il Presidente est.
Amina Simonetti
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Amina Simonetti Presidente rel.
Dott.Daniela Marconi Giudice
Dott. Guendalina Alessandra Virginia Pascale Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37208/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv Parte_1 P.IVA_1
GABRIELE BENZING pec fax 02.00244355, dell'avv Email_1
GIANLUCA PERRONE pec fax 02.00244355, dell'avv Email_2
FILADELFO FAVARA pec e dell'avv CARLO NICOLA SEVERINO Email_3
FERRARIS pec fax 02.00244355, domiciliata presso gli Avv.ti Email_4
Gabriele Benzing, Gianluca Perrone e Carlo Nicola Severino Ferraris, con Studio in Milano, Via
Rugabella 1
Ricorrente contro
(C.F. ) (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), (C.F. , (C.F. C.F._2 CP_3 C.F._3 CP_4
), tutti con il patrocinio dall'Avv. ANDREA PERICU pec P.IVA_2
fax: , dall'Avv. GABRIELE MARINO Email_5 P.IVA_3
pagina 1 di 15 NOBERASCO pec fax: 010/5531960, del Foro di Savona, Email_6 elettivamente domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dei predetti difensori
Resistenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da depositi del 13 e 14 gennaio 2025
La ricorrente
Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza e previe tutte le necessarie statuizioni,
- accertare e dichiarare la piena validità della scrittura privata stipulata dai Signori e CP_1
e da con in data 13 luglio 2022 e Controparte_2 Controparte_4 Parte_1 condannare ciascuno di essi, ai sensi dell'art.
1.1 di detta scrittura privata, a corrispondere ad
[...]
i seguenti importi: - quanto a l'importo in linea capitale di Parte_1 CP_1
Euro 59.608,49; - quanto a l'importo in linea capitale di Euro 59.608,49; - quanto Controparte_2
a l'importo in linea capitale di Euro 34.757,14; ovvero i diversi importi ritenuti di Controparte_4
giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo, nonché interessi moratori al saggio legale ai sensi dell'art. 1284 c.c. dal 10 luglio 2023 al saldo, a titolo di adempimento dell'obbligazione di pagamento dell'importo definito come “Corresponsione” all'art.
1.1 della scrittura privata in data 13 luglio 2022;
- accertare e dichiarare l'inadempimento del Dott. alle previsioni contenute nella CP_3
scrittura privata stipulata con in data 13 luglio 2022 (e Parte_1 segnatamente al suo art. 5.1) e per l'effetto condannarlo a corrispondere ad Parte_1
l'importo di Euro 19.811,57, ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi e
[...]
rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di risarcimento del danno dalla stessa subito.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
I resistenti come da atto di costituzione
- in via principale e riconvenzionale, accertare e dichiarare la nullità e dunque l'inefficacia assoluta della Scrittura Privata del 13 luglio 2023 sottoscritta tra CP_1 Controparte_2 CP_3
, e e, per l'effetto, rigettare interamente tutte le
[...] Controparte_4 Parte_1
domande attoree;
- in via di primo subordine e riconvenzionale, pronunciare l'annullamento e dichiarare, pertanto
l'inefficacia della Scrittura Privata del 13 luglio 2023 sottoscritta tra CP_1 [...]
, e e, per l'effetto, rigettare CP_2 CP_3 Controparte_4 Parte_1
interamente tutte le domande attoree;
pagina 2 di 15 - in via di secondo subordine e riconvenzionale, pronunciare la rescissione per lesione e dichiarare, pertanto l'inefficacia della Scrittura Privata del 13 luglio 2023 sottoscritta tra CP_1 [...]
, e e, per l'effetto, rigettare CP_2 CP_3 Controparte_4 Parte_1
interamente tutte le domande attoree;
- in ogni caso, rigettare tutte le domande attoree, poiché infondate in fatto ed in diritto;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CAP come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha agito nei confronti di e Parte_2 CP_1 Controparte_2
con le forme del rito semplificato ex art 281 decies e segg cpc chiedendo la condanna di CP_4
al pagamento della somma di euro 59.608,49, di di euro 59.608,49, CP_1 Controparte_2
di di euro 34.757,14 oltre accessori, ponendo a fondamento della sua pretesa l'accordo CP_4
concluso il 13 luglio 2022; ha agito anche nei confronti di e ne ha chiesto la condanna a CP_3
titolo di risarcimento del danno per inadempimento al patto 13 luglio 2022 al pagamento della somma di euro 19.811,57 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Part In ricorso ha dedotto i seguenti fatti:
Part aveva aderito ad una campagna di crowdfunding investendo nek 2021 in KI SR (di seguito anche K) 1 milione di euro divenendo socia di categoria AA;
KI SR era una start up innovativa fondata nel 2014 dai soci e soci, con gli altri convenuti, di categoria A;
CP_2 CP_1
KI SR era una start up innovativa fondata nel 2014 dai soci e con i soci CP_2 CP_1
convenuti tutti di categoria A.
Part La quota di categoria AA garantiva ad sulla base dello Statuto di KI (artt 6 e36) una serie di diritti particolari tra cui il diritto di liquidation preference cioè di essere preferita ai soci di categoria A in sede di distribuzione dei proventi derivanti da un'eventuale cessione a terzi della maggioranza delle
Part quote di KI;
le quote AA assegnate ad garantivano un grado di preferenza in caso di disinvestimento superiore agli altri soci, tramite una liquidazione preferenziale di carattere non partecipativo (art 36 Statuto di KI). Inoltre nello Statuto era stata prevista una quota anti diluitiva a
Part prezzo variabile (art 36 bis Statuto) e il diritto di veto di ad operazioni di aumento di capitale sociale.
Nel 2022 erano state avviate trattative per un aumento di capitale riservato a TR che sarebbe entrata
Contr in società quale socia (successivamente le quote saranno denominate F) con diritti particolari di pagina 3 di 15 maggior favore rispetto a quelli spettanti alla socia in ipotesi di liquidation preference:. ad CP_6
sarebbe stato attribuito un grado di liquidation preference superiore rispetto a quello delle quote Pt_3
Part AA detenute da (liquidation preference preferenziale e partecipativa c.d. double dip);
Part il patto del 13 luglio 2022 era stato concluso da con i convenuti tutti soci A in vista dell'ingresso nel capitale di KI del nuovo investitore, e prevedeva, a mitigazione degli Controparte_7
Part svantaggi derivanti ad rispetto al suo diritto di liquidation preference previsto dall'art 6 e 36 dello
Contr Part Statuto dall'operazione di investimento in KI di TR (socia ), il diritto di (socia AA) di ottenere direttamente dai soci di e il pagamento di una certa Parte_4 CP_2 CP_3 CP_4 somma determinata secondo una concordata tabella di calcolo al verificarsi di un “liquidity event”.
A maggio 2023 si era verificato un Evento di Riparto come definito dall'art 36 dello Statuto e la conseguente liquidazione come definita dall'art 5.1.22 dello Statuto e dall'art 1.3 della scrittura privata, ovvero l'intero capitale sociale di KI SR era stato ceduto per più di 20 milioni di euro a Datamars
S.A. società svizzera;
a fronte di ciò all'interno della società secondo statuto si era proceduto alla
Distribuzione tra i soci nel rispetto delle linee di preferenza statutaria riconosciute alle varie categorie di quote;
sul lato esterno alla società, nei rapporti tra i soci parti dell'accordo del 13 luglio 2022 si era avverata la condizione cui era stato subordinato il pagamento di quanto pattuito.
Part con comunicazione in data 1 giugno 2023 aveva chiesto alle controparti di provvedere al pagamento, richiesta rimasta inadempiuta;
gli importi richiesti non erano stati contestati nel quantum.
Sulla base di questi fatti LI ha dedotto in giudizio che con la Scrittura Privata di luglio 2022 i Soci A
(i fondatori) si erano impegnati a corrisponderle un importo (la Corresponsione) pari alla differenza tra quanto avrebbe ricevuto in sede di allocazione dei proventi da evento di liquidazione in base al nuovo
Statuto sociale includente le quote F di e quanto, invece, “avrebbe ricevuto – a parità di Pt_3
partecipazione – in conseguenza di un evento di liquidazione qualora la “liquidation preference participating” riconosciuta ad nel Round TR ( ), fosse stata non partecipativa e con Pt_3 CP_8 un grado di seniority superiore a quella di . Con il patto parasociale i soci avevano concordato Pt_1 di regolare l'assetto dei criteri di allocazione dei proventi derivanti da un evento di liquidità in termini parzialmente diversi da quelli previsti dallo Statuto come modificato a seguito dell'ingresso in società di . Pt_3
Part Si sono costituiti i resistenti nei termini di legge e hanno contestato l'azione proposta da deducendo la nullità, annullabilità e rescindibilità dell'accordo 13 luglio 2022 e proponendo in via riconvenzionale domande via via subordinate :
pagina 4 di 15 -di nullità del patto per assenza o illiceità della causa o violazione dell'art 2265 c.c. e in ogni caso per assenza di interesse meritevole di tutela,
-di annullamento per vizi del consenso ex art 1434 e 1438 c.c.
-di rescissione per lesione ex art 1448 c.c..
In fatto la difesa dei convenuti ha allegato che:
KI all'epoca, 2022, si trovava in una situazione di crisi di liquidità di cassa che sarebbe sfociata in insolvenza se non si fosse dato corso all'operazione di ingresso del nuovo finanziatore attraverso Pt_3
l'operazione di aumento di capitale;
-LI aveva rifiutato di partecipare al nuovo finanziamento e per questa ragione era entrata in campo
Part che aveva proposto le condizioni illustrate in ricorso da CP_7
Part
-in questo contesto aveva subordinato il suo consenso all'aumento di capitale riservato a Pt_3
A a riconoscerle un vantaggio economico ulteriore facendosi promettere Controparte_5
la retrocessione di una quota dei proventi che sarebbero loro spettati a seguito di qualsivoglia evento di
Part liquidazione: questo prezzo preteso da al fine di acconsentire all'operazione e scongiurare il fallimento di KI costituisce un indebito e un vantaggio ingiusto.
La causa, data la sua natura documentale, è stata rimessa in decisione senza attività istruttoria e discussa dopo lo scambio dei fogli di p.c. e delle conclusionali all'udienza del 13 febbraio 2025.
Il Tribunale letti gli atti del processo e sentita la discussione orale ritiene che la domanda di
[...]
sia fondata e vada accolta. Parte_1
La causa petendi dell'azione è il contratto intercorso tra le parti e datato 13 luglio 2022 (doc. 10 ricorrente).
Nessuna delle rilevanti circostanze di fatto è in discussione tra le parti e quindi è pacifico che
-si sia verificato un Evento di riparto ai sensi dell'art 36 dello Statuto di KI con la cessione del
K a Datamars a maggio 2023, Controparte_9
Part
-vi sia stata la distribuzione tra i soci a termini di Statuto, che gli importi pretesi da oggetto del petitum sono stati correttamente calcolati secondo i termini dell'accordo, ancorché i convenuti ne contestino la debenza sostenendo l'invalidità del patto.
Part Pure non è in discussione, oltre che documentale, che aveva il diritto di veto sulle operazioni di aumento di capitale decise dall'assemblea di KI.
pagina 5 di 15 Part Ciò che è in discussione è solo il diritto di a pretendere sulla base dell'accordo 13 luglio 2022 quanto oggetto di azione di condanna avendo i convenuti dedotto la nullità, annullabilità e rescindibilità dell'accordo.
L'accordo 13 luglio 2022- domanda di nullità per assenza o illiceità della causa-
L'accordo del 13 luglio 2022 si colloca nell'ambito di una più ampia operazione di investimento e di sostegno finanziario di KI che i soci fondatori stavano portando avanti con l'investitore CP_7
Co K, non aveva mostrato interesse ad apportare nuove risorse in Pt_1 Controparte_9
società (docc 11 e 12 resistenti).
K e i programmi di sviluppo giustificavano la ricerca di un Controparte_9
nuovo investitore.
Nell'ambito di questa trattativa le parti (soci di KI) hanno trovato l'assetto dei loro interessi con l'accordo del 13 luglio 2022 che ha aperto la strada alla conclusione della successiva operazione con Part
, tanto che il Term Sheet TR è stato firmato il 14 luglio 2022 anche da Pt_3
Il patto è stato concluso dai soci di KI in prossimità della delibera di aumento di capitale riservato
Cont Co Con a e ha avuto come oggetto l'impegno personale dei soci fondatori , , CP_7
a corrispondere, in ipotesi di evento di riparto, ad un determinato importo aggiuntivo CP_4 Pt_1 rispetto a quanto previsto dallo Statuto come modificato con l'ingresso di (modifiche conseguenti Pt_3
agli accordi di investimento concordate dai soci e dalla società ) a mitigazione degli effetti Parte_5
negativi derivanti sulla distribuzione ad l verificarsi di un evento di riparto dal riconoscimento Pt_1
Contr dei diritti particolari al socio (socio ). L'impegno dei soci obbligati è stato assunto in Pt_3
proporzione alla quota di capitale da ciascuno detenuta rispetto alla quota totale dagli stessi congiuntamente detenuta e in via parziaria, non solidale nei limiti di quanto da ciascuno effettivamente ricevuto in fase di liquidazione..
Con K hanno attuato un regolamento complementare a quello Controparte_9
statutario circa la distribuzione tra loro dei proventi finanziari derivanti da un evento di riparto trovando l'equilibrio dei reciproci e contrapposti interessi, potendo i soci fondatori e operativi Part procedere all'aumento di capitale di K riservato ad , assicurandosi quell'assetto Pt_3
Part dell'investimento rispecchiato nello Statuto e che con l'ingresso di vedeva in parte Pt_3
compromesso e più a rischio.
Il patto, anche se in esso non sono ravvisabili le ipotesi tipizzate dalle lettere a), b) e c) dell'art. 2341- bis cod. civ., può essere ricondotto alla categoria dei patti parasociali atipici perché disciplina il pagina 6 di 15 Part comportamento che i soci intendono tenere all'interno della società - nella specie accettazione di all'operazione di aumento di c.s. in K da parte di , ovvero la sua scelta di non porre il diritto di Pt_3
Con veto che gli spettava come diritto particolare di socio - con l'effetto di stabilizzare gli assetti proprietari come delineati in seguito all'ingresso di beneficio anche della società che Pt_6
necessitava di quell'aumento di capitale per risolvere una situazione di crisi di flussi finanziari.
Come è noto la Corte di legittimità ha riconosciuto che possono esistere patti parasociali che non si conformano al modello tipizzato dell'art. 2341-bis cod. civ. i quali per essere ritenuti patti parasociali, e dunque meritevoli di tutela giuridica analoga a quella riconosciuta espressamente ai patti indicati dall'art. 2341-bis cod. civ., devono presentare un contenuto finalizzato (ii) a regolare il comportamento che i soci intendono tenere all'interno della società nell'esercizio della funzione organica che essi svolgono per effetto della qualità rivestita (ii) e a perseguire quella stabilizzazione della governance societaria cui si riferisce espressamente l'art. 2341-bis cod. civ.. Questo articolo, tipizzando la “causa” dei patti, ha definito l'ambito della relativa meritevolezza dell'interesse perseguito ai sensi dell'art. 1322 cod. civ. (Cass 22375/2023).
A parere del Tribunale il patto qui in esame presenta la specifica finalità di garantire il buon esito dell'operazione di aumento di capitale ritenuta, come allegato dagli stessi resistenti, necessaria in quel momento dalla governance della società espressa dai soci operativi e fondatori (soci A parti del patto) e
Part quindi la stabilità degli assetti proprietari ivi compresi quelli espressi da (socia AA).
Part Con questa operazione ha mantenuto nei rapporti con i soci fondatori, già a essa postergati in ipotesi di evento di liquidazione ( da intendersi ai termini dello statuto di KI), un vantaggio
Part economico a loro discapito;
per altro verso i soci fondatori hanno proseguito senza che il socio
Part esprimesse il veto sull'ingresso di alle condizioni che si erano andate definendo, veto che Pt_3
avrebbe potuto esercitare essendole stato accordato proprio a tutela di quei diritti particolari che
Con caratterizzavano il suo finanziamento e la sua partecipazione in
Part Con questo accordo non ha escluso l'alea del suo investimento nel capitale di rischio della start up, ma ha neutralizzato l'alea derivante dall'ingresso di e dalla disciplina statutaria a questi accordata Pt_3
Contr con la previsione dei diritti particolari del socio , ha mantenuto il medesimo equilibrio concordato
A in ipotesi di evento di liquidazione e il Controparte_5
medesimo rischio sul capitale investito.
Le domande che la difesa dei soci fondatori pone circa le ragioni per cui i soci A avrebbero dovuto impegnarsi al fine di mitigare la diminuita utilità derivante per LI dall'ingresso di TR in K alle pagina 7 di 15 condizioni pattuite attengono a valutazioni di convenienza interne ai contraenti sulle quali il Tribunale non ha sindacato.
E' evidente però che è stato dedotto nel contratto il contrapposto interesse che nei fatti si era delineato tra i soci A e i soci AA risolto con l'equilibrio rappresentato dall'accordo raggiunto e dal risultato
Part dell'operazione, ottenere il consenso di statutariamente necessario, ad una operazione che la vedeva conseguire per sé degli svantaggi.
Dopo la conclusione del patto LI ha sottoscritto il 14 luglio 2022 Term Sheet TR, operazione che
Part senza il suo consenso non si sarebbe potuta completare, nell'ambito di queste trattative e i soci fondatori hanno trovato l'accordo del 13 luglio 2022.
L'accordo dunque ha avuto una sua specifica funzione di regolazione degli assetti degli interessi tra i Con due soci A e e di consentire l'operazione di investimento;
l'accordo non si è posto in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento in materia societaria, contrasto che la difesa dei resistenti non ha indicato, nemmeno si è posto in contrasto con la disciplina del diritto di voto perché il patto non ha
Part Part avuto ad oggetto il voto di in assemblea, ma ha rimosso le resistenze che portavano a esprimersi negativamente sull'ingresso di , quindi è pienamente legittimo e meritevole di tutela ex art 1322 Pt_3
c.c., tanto basta a ritenerlo valido anche se lo si qualificasse semplicemente come contratto atipico e non come patto parasociale.
Nessun contrasto risulta poi con riferimento alla disciplina di cui all'art 2265 c.c. atteso che il patto Con regola nel rapporto tra i soci A e il socio la distribuzione di quanto pervenuto ai soci A in ipotesi di
Evento di riparto, ma non implica alcuna esclusione per LI del rischio assunto con l'investimento in K né pone in esclusiva a carico degli altri soci il rischio dell'investimento, non offre garanzie all'investitore di non sopportazione delle perdite, né esclude i soci A dagli “utili” ma solo una riduzione del ritorno finanziario del loro investimento a vantaggio, come previsto ab origine nello
Statuto, del socio investitore . CP_6
La domanda di nullità del contratto è infondata e va rigettata.
Sulla domanda di annullamento del patto per vizi della volontà ex artt 1434 e 1438 c.c.
I resistenti deducono il vizio del consenso per violenza assumendo di essersi determinati ad acconsentire alla scrittura privata del 13 luglio 2022 sotto la minaccia, reale e decisamente credibile,
Part che si sarebbe in effetti opposta all'aumento di capitale e avrebbe così provocato il fallimento della
Società.
pagina 8 di 15 K ha attraversato una Controparte_9
situazione di rilevante tensione finanziaria, caratterizzata da necessità di cassa sensibilmente superiori alle effettive disponibilità e da un serio rischio di insolvenza in assenza di un sostanziale apporto di risorse.
Può darsi per accertato che la società si trovasse in una situazione di necessità di cassa perché questo è stato dichiarato dalle parti nelle premesse del patto al punto G dove si legge “ le condizioni del Pt_7
sono state determinate, in particolar modo, dalla dimensione dell'investimento di e dalle
[...] Pt_3 necessità di cassa della Società, che rendono improrogabile la raccolta di capitale” e al punto J dove si legge “…ferme le necessità di cassa della società…”.
La raccolta di capitale è stata fatta non solo per soddisfare esigenze di cassa della start up ma anche per sostenere lo sviluppo del progetto imprenditoriale, come indicato nelle premesse delle premesse dell'Accordo di investimento concluso con (doc. 9 ricorrente); al punto D dove si legge che Pt_3
“l'investitore principale “ “ha manifestato il proprio interesse a supportare lo sviluppo e Pt_3
l'espansione della Società” e al punto E dove l'investimento è posto in correlazione a “…obiettivi di crescita economica patrimoniale e finanziaria…” come delineati nel precedente Term Sheet e nel business plan.
L'accordo di investimento prevede anche la stipulazione, entro 30 giorni dalla scadenza di fine novembre 2022 del secondo step dell'operazione di aumento di capitale, un piano di incentivazione del management (art 11.2) in sé incompatibile in un contesto di operazione di salvataggio della società in stato di pre insolvenza e di rischio di perdita della continuità aziendale.
Quindi l'operazione di investimento TR, per come risulta dai documenti pre e contrattuali, era volta al sostegno dello sviluppo della e non al suo salvataggio dall'insolvenza, così come Parte_8
normalmente accade durante i primi anni di sviluppo delle start up innovative dove frequenti immissioni di capitale per lo sviluppo dei loro progetti innovativi è situazione ordinaria e non patologica.
K trova conferma ulteriore nelle dichiarazioni del CFO di Controparte_9 Controparte_13 alla stampa di settore “ Grazie alla raccolta fondi K potrà finalmente scalare e ampliare la sua espansione in Europa oltrechè entrare nel mercato US” (doc. 8 ricorrente).
K si trovasse a rischio di Controparte_9
insolvenza, tra cui:
pagina 9 di 15 -i dati del bilancio 2021 approvato a giugno 2022 che rappresenta una società impegnata a sostenere costi di sviluppo con un patrimonio netto di più di 800.000 euro (e disponibilità liquide per 879.000 euro), la relazione del revisore licenziata senza rilievi o dubbi sulla continuità aziendale;
tant'è che la difesa dei resistenti non ha messo in luce elementi del bilancio idonei a rappresentare il sorgere di una situazione di difficoltà della società;
Part
-il report inviato l'8 giugno 2022 dal socio fondatore ad (doc. 8 resistenti) che CP_1
rappresenta una situazione economica non negativa che si traduce, come si legge nella missiva,
“… in:
EBITDA migliorativo di €228k, raggiugendo un valore di fine anno di -€152k
Net profit migliora
Pvo di €175k, raggiungendo un valore di fine anno di -€552k
Total assets aumenta di €33k, raggiungendo un valore di fine anno di €1094k per effetto di maggiori capitalizzazioni nell'anno
Emerge un fabbisogno di cassa per €1163k, peggiorativo di €169k dovuto principalmente ad un maggior assorbimento del working capital (ad es. si pagano più debiti vs fornitori, maggior presenza di altri crediti che assorbono cassa
… A Settembre è previsto il lancio del modello KI CAT che ha l'obiettivo di raddoppiare la potenziale clientela a cui KI si rivolge e consente (per questioni tecnologiche) di poter accedere al mercato US. - Commento: la situazione mondiale di shortage di componenti resta invariata e il lead time è allungato fino a 12 mesi. Questo tema viene costantemente monitorato.”
Le dimensioni dell'operazione di raccolta di capitale era stata quindi rapportata alle esigenze di cassa e di sviluppo di K e sono state le dimensioni dell'operazione TR che hanno concorso a determinare anche la misura e tipologia di diritti particolari accordati a con l'attribuzione di quota di categoria Pt_3
AAA (poi denominata F).
Queste considerazioni convincono il Tribunale che è stata una scelta imprenditoriale dei soci fondatori e della società in relazione agli obiettivi di investimento quella di accedere all'aumento di capitale per la quantità concordata e che quindi quella complessiva immissione di capitale non costituiva una scelta necessitata per non fallire, come hanno sostenuto i resistenti, ma una ragionevole scelta per il business
Con e lo sviluppo di pagina 10 di 15 Part Così inquadrato il contesto in cui si è giunti all'accordo con del 13 luglio 2022 va escluso che il Part consenso dei soci sia stato il risultato di una condotta di coartazione fisica o psichica da parte di
In materia di annullamento del contratto per vizi della volontà, si verifica l'ipotesi della violenza, invalidante il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dalla controparte o da un terzo e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio. Deve trattarsi di un fatto esterno, una condotta specifica che non è stata in atti mai descritta dai resistenti se non con riferimento alla prospettazione da Part parte di di esercitare il suo diritto di veto sull'operazione . Pt_3
Part Già la mancata specifica allegazione da parte dei resistenti della condotta tenuta da integrante una violenza porta ad escludere la fattispecie di annullamento del contratto ex art 1434 c.c..
A ciò può aggiungersi che alcuni elementi presuntivi agli atti portano ad escludere effettivamente il ricorrere di una condotta qualificabile come violenza con le caratteristiche di cui all'art 1435 c.c. da Part parte di con effetto coercitivo sulla volontà dei soci ovvero:
-il fatto che il testo del patto sia stato predisposto dai legali dei soci qui resistenti (circostanza ammessa in atti); la loro qualifica di imprenditori capaci in capo ai soci, la circostanza che nelle trattative siano stati affiancati da consulenti legali con predisposizione da parte loro del testo dell'accordo dimostra una loro partecipazione attiva alla formazione del consenso incompatibile con una volontà espressa per coartazione;
-il contenuto della conversazione intercorsa tra e (consigliere delegato CP_1 Persona_1
Part di il 14 luglio 2022 (doc. 11 resistenti) con cui informava di aver sottoscritto il CP_1 Per_2 testo del patto con l'enfasi positiva data dall'uso del punto esclamativo “ Ciao accordo firmato Per_1 da noi!” con la successiva aggiunta alla notizia che anche la controparte aveva firmato della frase “ora corriamo!!!” e infine l'invito alla controparte di pranzare assieme “ Settimana prossima pranziamo insieme quando preferisci” attesta soddisfazione, atteggiamento positivo circa il raggiunto accordo, con adesione all'intesa siglata.
Part Difetta altresì il requisito del male ingiusto atteso che era nella piena facoltà di esercitare in buona fede il diritto di veto statutariamente previsto a suo favore posto che la società non aveva la necessità di concludere per continuare ad operare, seppure dovendo rivedere tempi di sviluppo e realizzo, un aumento di capitale di quella consistenza finalizzato non solo alle esigenze di cassa ma anche allo sviluppo che ha portato a determinare le condizioni del Parte_7
pagina 11 di 15 Va esclusa anche la ricorrenza della causa di annullamento ex art 1438 c.c.
La minaccia di far valere un diritto assume i caratteri della violenza morale, invalidante il consenso prestato per la stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 1438 c.c., soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto, situazione che si verifica quando il fine ultimo perseguito consista nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto medesimo, sia iniquo ed esorbiti dall'oggetto di quest'ultimo, e non quando il vantaggio perseguito sia solo quello del soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall'ordinamento. (Cass 20305/2015).
Part Il risultato conseguito da con il patto non è stato abnorme rispetto a quello che avrebbe conseguito esercitando il suo veto all'operazione di aumento di capitale considerando che con il patto qui in Pt_3
esame ha mantenuto rispetto ai soci fondatori la medesima posizione di preferenza accordatale dallo
Statuto e che avrebbe mantenuto con il veto all'operazione . Pt_3
La domanda di rescissione per lesione ex art 1448 c.c.
La difesa dei resistenti in subordine ha chiesto di rescindere il contratto ex art 1448 c.c. individuando la sussistenza dei presupposti dell'azione (i) nella sproporzione fra le prestazioni superiore alla metà Parte (invero, non ha promesso alcuna prestazione), (ii) nello stato di bisogno determinante l'accettazione della sproporzione (la necessità di salvare la Società dal fallimento, (iii) nell' Parte approfittamento dello stato di bisogno (conscia della necessità, a imposto ai Soci A di contrarre a condizioni che gli stessi non avrebbero, in caso contrario, mai accettato).
La domanda, contrastata da infondata. Pt_1
K si trovasse a rischio Controparte_9
fallimento e conseguentemente la situazione di approfittamento;
inoltre mancava la sproporzione tra le Part prestazioni posto che accettava a postergarsi in ipotesi di evento di liquidazione al nuovo socio investitore a fronte di un contributo sugli importi distribuiti offerto dai soci A di entità in percentuale non esorbitante.
Le considerazioni che precedono, esclusa l'invalidità del patto, portano ad accogliere la domanda e a condannare a pagare ad la somma di euro 59.608,49, CP_1 Parte_1
a pagare ad la somma di euro 59.608,49 , Controparte_2 Parte_1 CP_4
[... a pagare ad la somma di euro 34.757,14. Parte_1
La ricorrente ha chiesto anche la condanna al pagamento degli interessi legali e di mora dal 10 luglio
2023. Nel patto le parti avevano stabilito all'art 3.7 che in caso di mancato pagamento sulle somme pagina 12 di 15 dovute sarebbero maturati interessi di mora al saggio legale ex art 1284 c.c. a decorrere dal 15 giorno successivo al ritardo.
In atti risulta dalla corrispondenza intercorsa tra le parti che la prima richiesta di pagamento è stata inoltrata da alle controparti in data 1 giugno 2023 ( docc 12 e 14 ricorrente), quindi la richiesta Pt_1
di interessi al tasso legale dal 10 luglio 2023 è fondata e va accolta trattandosi di data che va oltre quella del dies a quo della mora a termini contrattuali.
Infine, la domanda di risarcimento del danno nei confronti di del convenuto è pure fondata e CP_3
va accolta.
L'art 5 del patto prevede che “Nel caso in cui uno dei Soci ceda in tutto o in parte le proprie partecipazioni a un soggetto diverso da un Socio, lo stesso dovrà far sì che l'avente causa aderisca al presente Accordo, impegnandosi le Parti ad accettarne l'adesione. In tal caso vi sarà trasferimento in capo al cessionario dei diritti e degli obblighi di cui all'Accordo.”
Si tratta pattuizione riconducibile alla fattispecie di cui all'art 1381 c.c.di promessa dell'obbligazione di un terzo.
La responsabilità invocata in giudizio da verso di Santo è contrattuale, con la conseguenza che Pt_1
è onere del convenuto di santo dimostrare il suo adempimento
Con la promessa del fatto del terzo, il promittente assume una prima obbligazione di "facere", consistente nell'adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di "dare", cioè di corrispondere l'indennizzo nel caso in cui, nonostante si sia adoperato, il terzo si rifiuti di impegnarsi. Ne consegue che, qualora l'obbligazione di "facere" non venga adempiuta e l'inesecuzione sia imputabile al promittente, ovvero venga eseguita in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, il promissario avrà a disposizione gli ordinari rimedi contro l'inadempimento ed è tenuto al risarcimento del danno cagionato al promissario, sempre che ne risulti provata l'esistenza. (Cass sent 19873/2023)
In tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto "assorbimento" del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova "evidenziale" della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è
pagina 13 di 15 funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno. (Cass 12760/2024)
Dunque ha provato la fonte del suo diritto (il patto 13 luglio 2022), l'inadempimento cioè il Pt_1
fatto che di pur cedendo la sua partecipazione sociale a Growth Engine a gennaio 2023 non ha CP_3 procurato l'adesione di questa al patto parasociale ( allegato e non contestato da di oltre che CP_3
emergente dal doc 13 di parte ricorrente) e il danno conseguente da questa mancata adesione dell'avente causa da di , rappresentato dalla mancata percezione dell'indennizzo per la CP_3
percentuale corrispondente al di 11,4%. CP_3
di non ha dimostrato di essersi adoperato con diligenza affinché il suo avente causa aderisse al CP_3 patto parasociale sicché è tenuto a risarcire il danno ad ari al valore dell'indennizzo pattuito di Pt_1
euro 19.811,57.
Trattandosi di obbligazione di valore il danno va liquidato in moneta attuale rivalutando l'importo secondo gli indici Istat FOI dal 10 luglio 2023 fino alla data della decisione, il 13 febbraio 2025, e si perviene alla somma di euro 19.910,63 di capitale rivalutato;
sulla somma, dato il ritardo nel risarcimento, spettano gli interessi compensativi che ammontano, calcolati secondo l'insegnamento della Corte di legittimità (Cass SU 1712/1995) in euro 534,58.
Complessivamente il danno si liquida in euro 20.445,21 (di cui euro 543,58 per interessi compensativi); dalla data della decisione, il 13.2.2025 e fino al saldo effettivo decorrono sulla sola somma capitale di euro 19.910,63 gli interessi al tasso legale.
Il regime delle spese legali
Le spese processuali vanno poste a carico solidale dei convenuti in quanto soccombenti e liquidate secondo i valori medi considerando il valore della causa, l'attività processuale svolta, in euro 14.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese non ripetibili per euro 1545,00 oltre alle spese generali, cpa e iva di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigettate tutte le domande delle parti convenute, accoglie la domanda di Parte_1
e condanna
[...]
pagina 14 di 15 a pagare ad la somma di euro 59.608,49 oltre CP_1 Parte_1
interessi al tasso legale dal 10 luglio 2023 al saldo effettivo a pagare ad la somma di euro 59.608,49 oltre Controparte_2 Parte_1
interessi al tasso legale dal 10 luglio 2023 al saldo effettivo a pagare ad la somma di euro 34.757,14 oltre interessi al CP_4 Parte_1
tasso legale dal 10 luglio 2023 al saldo effettivo a pagare ad la somma di euro 20.445,21 oltre interessi CP_3 Parte_1
al tasso legale dal 13.2.2025 al saldo effettivo sulla sola somma capitale di euro 19.910,63.
Condanna altresì i resistenti in solido a rimborsare ad le spese di lite, Parte_1
liquidate in euro 14.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese non ripetibili per euro 1545,00 oltre alle spese generali, cpa e iva di legge.
Milano, 28 febbraio 2025
Il Presidente est.
Amina Simonetti
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