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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 19/06/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 623/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 11:31, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 623/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BACCI CLAUDIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BACCI CLAUDIA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCUSO SEVERINI MARIA ELENA CP_1 P.IVA_1
e dell'avv. BENUCCI DANIELA, elettivamente domiciliato in VIA PIERONI 11 LIVORNO presso il difensore avv. MANCUSO SEVERINI MARIA ELENA
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DEL DECIDERE
pagina 1 di 6 Con ricorso depositato in data 27.5.2024, - premesso di avere svolto attività di autista Parte_1 di mezzi pesanti per il trasporto su strada di merce varia dal 1974 al 2015 e, in seguito, dal 2016 di lavorare presso un impianto di smaltimento dei rifiuti con la mansione di autista di mezzi pesanti, bennista, autista di pala meccanica e addetto a trattamento biologico meccanico -, ha allegato di essere affetto da patologia a livello del rachide lombo-sacrale in relazione alla quale patologia l' riconosceva una menomazione in misura nella misura del 6% (v. doc. 1 allegato al CP_1 ricorso), poi oggetto di domanda di aggravamento nell'anno 2021 rigettata dall'Ente. Il ricorrente contesta la congruità della valutazione dei postumi effettuata dall' rispetto alla propria CP_1 domanda di di aggravamento. Tanto esposto – e precisato di aver esperito la relativa procedura amministrativa con esito negativo -, il ricorrente ha chiesto che venisse riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno biologico nella misura del 12% per la patologia per cui è causa da unificare con il precedente riconoscimento per ipoacusia;
chiedeva pertanto che, considerata la misura complessiva dei postumi, parte convenuta fosse condannata al pagamento del relativo indennizzo, oltre accessori.
Ritualmente costituitosi in giudizio l' ha contestato la fondatezza della domanda, chiedendone CP_1 il rigetto.
La causa era istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa CTU medico legale ed era dunque discussa alla udienza odierna e decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, occorre premettere che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' CP_1
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e sotto forma di rendita quando la pagina 2 di 6 menomazione superi tale ultima percentuale. In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
Tanto premesso, non è in discussione la eziologica professionale della patologia per cui è causa, in relazione alla quale l' già riconosceva una menomazione della integrità psico-fisica nella CP_1 misura del 6%.
Orbene, sulla base della documentazioni in atti, nonché sottoposto a visita medica il ricorrente, il consulente tecnico nominato, dott.ssa ha esaustivamente motivato in ordine Per_1 all'aggravamento della patologia già riconosciuta chiarendo “(..) Sulla base della documentazione esaminata e da quanto emerso in occasione delle operazioni perital i risulta che il Sig. di anni 68, sia Parte_1 affetto da “Spondiloartrosi del rachide lombo sacrale con protrusione discale L4- L5 che contatta entrambe le radici di L4, ernia discale L5-S1 con segni di denervazione a carico dei muscoli tibiale anteriore, estensore lungo delle dita
e gastrocnemio a sinistra ed a carico dei muscoli tibiale anteriore ed estensore lungo delle dita a destra”. Al Sig.
, era stata riconosciuta la malattia professionale “esito algodisfunzionale rachide lombare in discopatie Pt_1 multiple con focalità L5-S1”. Il Sig ha lavorato dal 1979 al 1982 per varie ditte come autista di furgone Pt_1 compiti anche di carico e carico merce (cassette acqua e frutta e verdura). Dal 1982 al 2004 autotrasportatore con patente C, E, trasporti industriali. Dal 2004 a dicembre 2012 titolare di impresa, autotrasportatore di auto articolati. Da luglio 2015 ad agosto 2015 autista presso ditta ER UA . Da maggio 2016 ad oggi lavora per REA impianti come addetto impianti di biostabilizzazione (rifiuti organici), dove guida pala meccanica, camion
e muletti. Il ricorrente in seguito all'acuirsi della sintomatologia dolorosa al rachide ha eseguito RMN rachide
Lombare (nel 2021) e successivamente Esame EMG ENG ne 2023 Il 17/03/2021 ha presentato domanda di revisione della tecnopatia del rachide. Aveva prodotto esame RMN del rachide lombo sacrale effettuato presso Salus, in data 05/02/2021. Alla visita il ricorrente lamentava peggioramento del dolore lombare e dolore al gluteo destro.
La presenta causa si basa sulla valutazione di eventuale aggravamento del quadro clinico - strumentale in relazione ai riferiti disturbi del rachide lombare. Nel fascicolo è presente un esame RMN del rachide effettuato in CP_1 data 11/08/2018 presso Cecina Servizi;
sulla base dell'indagine strumentale, della sintomatologia lamentata e dell'esame obiettivo, era stato riconosciuto il danno biologico del 6%. Tale accertamento, è quello di riferimento per il confronto con l'esame eseguito successivamente, il 05/02/2021 prodotto nel ricorso. Inoltre, nel fascicolo è presenti esame EMG e ENG degli arti inferiori effettuati nel 2023 Di seguito gli esami RMN rachide lombo sacrale messi
a confronto: E' riportato anche l'esito dell'esame EMG eseguito nel 2023 (..) Il muscolo tibiale anteriore, estensore lungo delle dita e gastrocnemio sono innervati dai nervi che originano dalle radici L4, L5, S1. Dalla lettura dei referti RMN emerge che l'alterazione discale - segnalata all'esame del 2021 in corrispondenza dello spazio L3-L4 - pagina 3 di 6 era già presente nel 2018; ma nel 2021 è più evidente perché contatta la radice L3 a destra (non segnalato nell'esame del 2018) All'esame del 2021 anche la protrusione a livello del disco L4-L5 è più evidente rispetto al
2018, lambisce bilateralmente le radici di L4. La focalità erniaria segnalata in L5-S1, nella refertazione, risulta stazionaria. L'esame EMG effettuato nel 2023 ha evidenziato la denervazione in atto a carico dei muscoli innervati dai nervi che originano dalle radici L4, L5, S1, quelle che sono interessate dalle protrusioni/ernie discali
Quindi, lo studio elettromiografico effettuato nel 2023 ha evidenziato alterazioni che interessano più radici nervose.
Dal punto di vista clinico, il Sig. alla visita lamentava aggravamento della sintomatologia dolorosa che ha Pt_1 riferito di controllare con la terapia cortisonica al bisogno. Alla visita era presente limitazione nei movimenti di flessione del tronco (nella flessione con la punta delle dita arrivava a toccare le ginocchia); inoltre, era dolente la digitopressione dei punti paravertebrali lombari ed era presente la contrattura della muscolatura paravertebrale.
Lasegue positivo bilateralmente (++) a 60 °. Inclinazione del tr onco limitata a ½ bilateralmente. Difficoltà a mantenere la postura sulle punte dei piedi. Il paziente presentava ipotonia della faccia posteriore della coscia bilateralmente. 3) CONCLUSIONI Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra riportate, rispondo ai quesiti postimi dall'Ill.mo Sig. Giudice: -Il Sig. presenta “Spondiloartrosi del rachide lombo sacrale con protrusione Pt_1 discale L4-L5 che contatta entrambe le radici di L4, ernia discale L5-S1 con segni di denervazione a carico dei muscoli tibiale anteriore, estensore lungo delle dita e gastrocnemio a sinistra ed a carico dei muscoli tibiale anteriore ed estensore lungo delle dita a destra”. Il Sig. è soggetto di 68 anni di età che ha cessato l'attività lavorativa Pt_1 nel 2021. Il soggetto, addetto alla guida dei mezzi meccanici è stato esposto a rischio da vibrazioni del corpo intero;
inoltre l'attività ha comportato il mantenimento di posture fisse per tempi prolungati. In conclusione, alla luce di quanto illustrato, esaminata la certificazione sanitaria complessivamente prodotta, visitato il ricorrente, è possibile affermare che i dati clinici oggettivi a disposizione, con sp ecifico riferimento agli accertamenti radiologici del rachide lombo -sacrale eseguite in data 2021, prodotti nel ricorso, insieme ai referti EMG del 2023 documentano un quadro ostearticolare degenerativo del tratto lombare della colonna, peggiorato in quanto a gravità, per sede ed entità delle lesioni ossee e discali;
è quindi da ritenere che si sia verificato uno stato di aggravamento della malattia CP_ professionale riconosciuta dall' nel 2019 A tale aggravamento può essere attribuita una percentuale di danno biologico del 4% (quattro per cento); considerando la precedente valutazione del 12% (7% per l'ipoacusia e 6% per esito algodisfunzionale del rachide lombare in discopatie multiple), il danno biologico complessivo è 15% (quindici per cento). La decorrenza è da far risalire alla data della domanda di revisione: 17/03/2021.”.( cfr. pagg. 16 e ss. elaborato peritale in atti).
pagina 4 di 6 Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, non evidenziati da alcuna delle parti nei termini assegnati.
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente all'indennizzo di legge ex D.l.vo 38/2000 nella misura del 15% con decorrenza di legge.
Per l'effetto l' va condannato alla corresponsione del relativo indennizzo di legge e con la CP_1 indicata decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo oltre accessori come per legge.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex
DM 55/14, avuto riguardo a scaglione di valore, natura della causa e ad attività svolta;
come pure le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sul ricorso:
- dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennizzo per malattia professionale nella misura complessiva del 15%, con la decorrenza sopra indicata;
- condanna l' alla corresponsione in favore della ricorrente del predetto indennizzo, nella CP_1 misura di legge e con la indicata decorrenza, oltre accessori di legge dalla scadenza e fino al saldo;
pagina 5 di 6 - condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.700,00 oltre IVA e CPA e CP_1
15% per spese generali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
LIVORNO, 19 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 11:31, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 623/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BACCI CLAUDIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BACCI CLAUDIA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCUSO SEVERINI MARIA ELENA CP_1 P.IVA_1
e dell'avv. BENUCCI DANIELA, elettivamente domiciliato in VIA PIERONI 11 LIVORNO presso il difensore avv. MANCUSO SEVERINI MARIA ELENA
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DEL DECIDERE
pagina 1 di 6 Con ricorso depositato in data 27.5.2024, - premesso di avere svolto attività di autista Parte_1 di mezzi pesanti per il trasporto su strada di merce varia dal 1974 al 2015 e, in seguito, dal 2016 di lavorare presso un impianto di smaltimento dei rifiuti con la mansione di autista di mezzi pesanti, bennista, autista di pala meccanica e addetto a trattamento biologico meccanico -, ha allegato di essere affetto da patologia a livello del rachide lombo-sacrale in relazione alla quale patologia l' riconosceva una menomazione in misura nella misura del 6% (v. doc. 1 allegato al CP_1 ricorso), poi oggetto di domanda di aggravamento nell'anno 2021 rigettata dall'Ente. Il ricorrente contesta la congruità della valutazione dei postumi effettuata dall' rispetto alla propria CP_1 domanda di di aggravamento. Tanto esposto – e precisato di aver esperito la relativa procedura amministrativa con esito negativo -, il ricorrente ha chiesto che venisse riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno biologico nella misura del 12% per la patologia per cui è causa da unificare con il precedente riconoscimento per ipoacusia;
chiedeva pertanto che, considerata la misura complessiva dei postumi, parte convenuta fosse condannata al pagamento del relativo indennizzo, oltre accessori.
Ritualmente costituitosi in giudizio l' ha contestato la fondatezza della domanda, chiedendone CP_1 il rigetto.
La causa era istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa CTU medico legale ed era dunque discussa alla udienza odierna e decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, occorre premettere che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' CP_1
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e sotto forma di rendita quando la pagina 2 di 6 menomazione superi tale ultima percentuale. In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
Tanto premesso, non è in discussione la eziologica professionale della patologia per cui è causa, in relazione alla quale l' già riconosceva una menomazione della integrità psico-fisica nella CP_1 misura del 6%.
Orbene, sulla base della documentazioni in atti, nonché sottoposto a visita medica il ricorrente, il consulente tecnico nominato, dott.ssa ha esaustivamente motivato in ordine Per_1 all'aggravamento della patologia già riconosciuta chiarendo “(..) Sulla base della documentazione esaminata e da quanto emerso in occasione delle operazioni perital i risulta che il Sig. di anni 68, sia Parte_1 affetto da “Spondiloartrosi del rachide lombo sacrale con protrusione discale L4- L5 che contatta entrambe le radici di L4, ernia discale L5-S1 con segni di denervazione a carico dei muscoli tibiale anteriore, estensore lungo delle dita
e gastrocnemio a sinistra ed a carico dei muscoli tibiale anteriore ed estensore lungo delle dita a destra”. Al Sig.
, era stata riconosciuta la malattia professionale “esito algodisfunzionale rachide lombare in discopatie Pt_1 multiple con focalità L5-S1”. Il Sig ha lavorato dal 1979 al 1982 per varie ditte come autista di furgone Pt_1 compiti anche di carico e carico merce (cassette acqua e frutta e verdura). Dal 1982 al 2004 autotrasportatore con patente C, E, trasporti industriali. Dal 2004 a dicembre 2012 titolare di impresa, autotrasportatore di auto articolati. Da luglio 2015 ad agosto 2015 autista presso ditta ER UA . Da maggio 2016 ad oggi lavora per REA impianti come addetto impianti di biostabilizzazione (rifiuti organici), dove guida pala meccanica, camion
e muletti. Il ricorrente in seguito all'acuirsi della sintomatologia dolorosa al rachide ha eseguito RMN rachide
Lombare (nel 2021) e successivamente Esame EMG ENG ne 2023 Il 17/03/2021 ha presentato domanda di revisione della tecnopatia del rachide. Aveva prodotto esame RMN del rachide lombo sacrale effettuato presso Salus, in data 05/02/2021. Alla visita il ricorrente lamentava peggioramento del dolore lombare e dolore al gluteo destro.
La presenta causa si basa sulla valutazione di eventuale aggravamento del quadro clinico - strumentale in relazione ai riferiti disturbi del rachide lombare. Nel fascicolo è presente un esame RMN del rachide effettuato in CP_1 data 11/08/2018 presso Cecina Servizi;
sulla base dell'indagine strumentale, della sintomatologia lamentata e dell'esame obiettivo, era stato riconosciuto il danno biologico del 6%. Tale accertamento, è quello di riferimento per il confronto con l'esame eseguito successivamente, il 05/02/2021 prodotto nel ricorso. Inoltre, nel fascicolo è presenti esame EMG e ENG degli arti inferiori effettuati nel 2023 Di seguito gli esami RMN rachide lombo sacrale messi
a confronto: E' riportato anche l'esito dell'esame EMG eseguito nel 2023 (..) Il muscolo tibiale anteriore, estensore lungo delle dita e gastrocnemio sono innervati dai nervi che originano dalle radici L4, L5, S1. Dalla lettura dei referti RMN emerge che l'alterazione discale - segnalata all'esame del 2021 in corrispondenza dello spazio L3-L4 - pagina 3 di 6 era già presente nel 2018; ma nel 2021 è più evidente perché contatta la radice L3 a destra (non segnalato nell'esame del 2018) All'esame del 2021 anche la protrusione a livello del disco L4-L5 è più evidente rispetto al
2018, lambisce bilateralmente le radici di L4. La focalità erniaria segnalata in L5-S1, nella refertazione, risulta stazionaria. L'esame EMG effettuato nel 2023 ha evidenziato la denervazione in atto a carico dei muscoli innervati dai nervi che originano dalle radici L4, L5, S1, quelle che sono interessate dalle protrusioni/ernie discali
Quindi, lo studio elettromiografico effettuato nel 2023 ha evidenziato alterazioni che interessano più radici nervose.
Dal punto di vista clinico, il Sig. alla visita lamentava aggravamento della sintomatologia dolorosa che ha Pt_1 riferito di controllare con la terapia cortisonica al bisogno. Alla visita era presente limitazione nei movimenti di flessione del tronco (nella flessione con la punta delle dita arrivava a toccare le ginocchia); inoltre, era dolente la digitopressione dei punti paravertebrali lombari ed era presente la contrattura della muscolatura paravertebrale.
Lasegue positivo bilateralmente (++) a 60 °. Inclinazione del tr onco limitata a ½ bilateralmente. Difficoltà a mantenere la postura sulle punte dei piedi. Il paziente presentava ipotonia della faccia posteriore della coscia bilateralmente. 3) CONCLUSIONI Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra riportate, rispondo ai quesiti postimi dall'Ill.mo Sig. Giudice: -Il Sig. presenta “Spondiloartrosi del rachide lombo sacrale con protrusione Pt_1 discale L4-L5 che contatta entrambe le radici di L4, ernia discale L5-S1 con segni di denervazione a carico dei muscoli tibiale anteriore, estensore lungo delle dita e gastrocnemio a sinistra ed a carico dei muscoli tibiale anteriore ed estensore lungo delle dita a destra”. Il Sig. è soggetto di 68 anni di età che ha cessato l'attività lavorativa Pt_1 nel 2021. Il soggetto, addetto alla guida dei mezzi meccanici è stato esposto a rischio da vibrazioni del corpo intero;
inoltre l'attività ha comportato il mantenimento di posture fisse per tempi prolungati. In conclusione, alla luce di quanto illustrato, esaminata la certificazione sanitaria complessivamente prodotta, visitato il ricorrente, è possibile affermare che i dati clinici oggettivi a disposizione, con sp ecifico riferimento agli accertamenti radiologici del rachide lombo -sacrale eseguite in data 2021, prodotti nel ricorso, insieme ai referti EMG del 2023 documentano un quadro ostearticolare degenerativo del tratto lombare della colonna, peggiorato in quanto a gravità, per sede ed entità delle lesioni ossee e discali;
è quindi da ritenere che si sia verificato uno stato di aggravamento della malattia CP_ professionale riconosciuta dall' nel 2019 A tale aggravamento può essere attribuita una percentuale di danno biologico del 4% (quattro per cento); considerando la precedente valutazione del 12% (7% per l'ipoacusia e 6% per esito algodisfunzionale del rachide lombare in discopatie multiple), il danno biologico complessivo è 15% (quindici per cento). La decorrenza è da far risalire alla data della domanda di revisione: 17/03/2021.”.( cfr. pagg. 16 e ss. elaborato peritale in atti).
pagina 4 di 6 Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, non evidenziati da alcuna delle parti nei termini assegnati.
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente all'indennizzo di legge ex D.l.vo 38/2000 nella misura del 15% con decorrenza di legge.
Per l'effetto l' va condannato alla corresponsione del relativo indennizzo di legge e con la CP_1 indicata decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo oltre accessori come per legge.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex
DM 55/14, avuto riguardo a scaglione di valore, natura della causa e ad attività svolta;
come pure le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sul ricorso:
- dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennizzo per malattia professionale nella misura complessiva del 15%, con la decorrenza sopra indicata;
- condanna l' alla corresponsione in favore della ricorrente del predetto indennizzo, nella CP_1 misura di legge e con la indicata decorrenza, oltre accessori di legge dalla scadenza e fino al saldo;
pagina 5 di 6 - condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.700,00 oltre IVA e CPA e CP_1
15% per spese generali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
LIVORNO, 19 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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