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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2025, n. 4899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4899 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa
TRAVERSA, all'udienza del 18 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di previdenza e assistenza di I grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 10505 dell'anno 2025
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. GIGLIO Roberto ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gravina in Puglia, alla via Casale, n. 38
– Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. PUNZI Cosimo Nicola ed elettivamente domiciliato presso la propria avvocatura distrettuale in Bari, alla via Putignani, n. 108
- Resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.07.2025, , nei cui confronti è stata Parte_1 riconosciuta “riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro specifica per beneficiare del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex l. n. 222/1984 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa” (31.01.2024), come da decreto di omologa emesso da questo Tribunale in data 18.03.2025, chiedeva la condanna dell' al versamento dei ratei maturati e non riscossi, oltre interessi CP_1 legali, in quanto, nonostante la notifica all'ente del suddetto decreto e del modello AP70 il 25.03.2025, decorreva inutilmente il termine dei 120 giorni previsto per l'erogazione della prestazione ai sensi dell'art. 445 bis, comma 5, c.p.c.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere, con spese compensate, per aver liquidato la prestazione (come da cedolino di novembre 2025); aggiungeva che farà seguito il pagamento degli arretrati dovuti.
Il ricorso è fondato.
L'art. 445 bis, comma 5, c.p.c. dispone che “in assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”.
Nel caso di specie, attesa l'avvenuta liquidazione della prestazione, va dichiarata cessata la materia del contendere con condanna dell' al pagamento delle spese CP_1 processuali.
Infatti, la prestazione dovuta è stata liquidata soltanto a partire da novembre 2025 e gli arretrati a far data da dicembre 2025, dunque ben oltre il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa (25.03.2025) e successivamente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (24.07.2025).
Quanto alla mancanza della notifica del c.d. modello AP70, va rilevato che comunque la parte ha comunicato i dati necessari per effettuare il versamento della prestazione.
Le spese di lite, poste a carico dell' vengono liquidate, come da dispositivo, CP_1 secondo il valore della prestazione erogata.
pag. 2/3
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da con ricorso depositato il 24.07.2025, nei confronti dell' Parte_1 CP_1 resistente contumace, così provvede:
1) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi CP_1
€ 1.900,00 per compenso, oltre r.f., i.v.a. e c.p.a., da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Bari, 18 dicembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa
TRAVERSA, all'udienza del 18 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di previdenza e assistenza di I grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 10505 dell'anno 2025
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. GIGLIO Roberto ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gravina in Puglia, alla via Casale, n. 38
– Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. PUNZI Cosimo Nicola ed elettivamente domiciliato presso la propria avvocatura distrettuale in Bari, alla via Putignani, n. 108
- Resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.07.2025, , nei cui confronti è stata Parte_1 riconosciuta “riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro specifica per beneficiare del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex l. n. 222/1984 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa” (31.01.2024), come da decreto di omologa emesso da questo Tribunale in data 18.03.2025, chiedeva la condanna dell' al versamento dei ratei maturati e non riscossi, oltre interessi CP_1 legali, in quanto, nonostante la notifica all'ente del suddetto decreto e del modello AP70 il 25.03.2025, decorreva inutilmente il termine dei 120 giorni previsto per l'erogazione della prestazione ai sensi dell'art. 445 bis, comma 5, c.p.c.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere, con spese compensate, per aver liquidato la prestazione (come da cedolino di novembre 2025); aggiungeva che farà seguito il pagamento degli arretrati dovuti.
Il ricorso è fondato.
L'art. 445 bis, comma 5, c.p.c. dispone che “in assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”.
Nel caso di specie, attesa l'avvenuta liquidazione della prestazione, va dichiarata cessata la materia del contendere con condanna dell' al pagamento delle spese CP_1 processuali.
Infatti, la prestazione dovuta è stata liquidata soltanto a partire da novembre 2025 e gli arretrati a far data da dicembre 2025, dunque ben oltre il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa (25.03.2025) e successivamente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (24.07.2025).
Quanto alla mancanza della notifica del c.d. modello AP70, va rilevato che comunque la parte ha comunicato i dati necessari per effettuare il versamento della prestazione.
Le spese di lite, poste a carico dell' vengono liquidate, come da dispositivo, CP_1 secondo il valore della prestazione erogata.
pag. 2/3
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da con ricorso depositato il 24.07.2025, nei confronti dell' Parte_1 CP_1 resistente contumace, così provvede:
1) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi CP_1
€ 1.900,00 per compenso, oltre r.f., i.v.a. e c.p.a., da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Bari, 18 dicembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa
pag. 3/3