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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia, Sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott.ssa IA RE Presidente relatore ed estensore
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
Dott. Enrico Chemollo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4285 del ruolo generale V.G. 2025, promossa con ricorso depositato in data
09.10.2025 da:
(C.F. ), nata a [...] l'[...] e residente a Parte_1 C.F._1
RC (VE), in via Don Ballan n.12, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Irene Ceolin in
RC (VE), Piazza IV Novembre n.8 (pec: Email_1
e
OD BA (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in C.F._2
LI RE (VE), via Ramo delle Saline 14, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
LA OL in Spinea (VE), via Baseggio 111, (pec: Email_2 ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
In punto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473 bis. 51 ss. c.p.c.
Con provvedimento del 18.11.2025 reso in sostituzione dell'udienza fissata in pari data ex art. 473bis.
51, comma 2, c.p.c., il Giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e ribadite nella note di trattazione scritta depositate in data 05.11.2025 in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025 che di seguito si riproducono:
“accogliere le seguenti conclusioni: il signor DI verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento della Pt_1 figlia minore a partire da settembre 2025, l'importo mensile di Euro 420,00 (=quattrocentoventi/00centesimi), Per_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal mese di settembre 2026, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese, mediante bonifico bancario;
- il signor DI verserà alla signora a titolo di rivalutazione Pt_1 monetaria arretrata calcolata fino al mese di agosto 2025 l'importo di euro 1.642,32 da corrispondere entro il 31 ottobre
2025; - ogni settimana, starà insieme al padre nelle due giornate di risposo di quest'ultimo (attualmente il lunedì Per_1
e il martedì), prevedendo il pernotto tra i due giorni solo durante le vacanze scolastiche della bambina, in ogni caso il padre ritirerà la figlia e la riconsegnerà presso la residenza della madre dopo cena alle ore 20.30-21.00; - ferme tutte le altre condizioni di cui al precedente ricorso, verbale e decreto di data 03.07.2019 reso nella procedura portante R.G. 1492/2019
Tribunale di Venezia;
- nulla per le spese”.
Conclusioni del P.M.: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e DI ST hanno proposto congiuntamente ricorso al fine di ottenere la Parte_1 modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia Per_1 nata fuori dal matrimonio in data 10.09.2014 e riconosciuta da entrambi i genitori.
I ricorrenti deducono che, conclusa la loro relazione sentimentale, si erano rivolti a questo Tribunale chiedendo la regolamentazione delle modalità di affidamento e di mantenimento della minore.
All'esito del procedimento R.G. 1492/2019, il Tribunale di Venezia, con provvedimento del 03.07.2019 aveva ratificato gli accordi raggiunti dai genitori, che prevedevano, tra l'altro, l'affido condiviso della minore a entrambi i genitori e la collocazione prevalente della stessa presso la madre e, quanto alle disposizioni di contenuto economico, si era pronunciato come segue, per quanto qui di interesse: “pone a carico di ST DI l'obbligo di versare mensilmente entro il giorno 10 di ogni mese in favore di Parte_1 quale contributo al mantenimento della figlia minore, la somma mensile di €300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e di concorrere al pagamento delle spese mediche, scolastiche, sportive e delle spese straordinarie indicate in ricorso e secondo le modalità ivi riportate nella misura del 50%”.
In considerazione delle mutate esigenze della minore e dei cambiamenti delle condizioni dei genitori
(attualmente il sig. DI lavora come chef ed perciò è impegnato soprattutto durante i fine settimana e le festività; la signora lavora come commessa con contratto part-time e percepisce un reddito Pt_1 di circa €.1.100,00 € al mese, inoltre, nel frattempo si è coniugata e ha avuto altri due figli), le parti sono addivenute ad un accordo sulla modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale, depositando ricorso congiunto e rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 05.11.2025 in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025, fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice Delegato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Gli accordi raggiunti per la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore possono trovare integrale accoglimento, in considerazione delle mutate esigenze della minore nonché dell'intervenuto mutamento delle condizioni familiari, lavorative ed economiche delle parti e atteso che l'assetto complessivo dei rapporti concordato appare adeguato a garantire le esigenze di mantenimento, educazione e cura di e idoneo a garantire lo sviluppo di un rapporto equilibrato Per_1 con entrambi i genitori.
Vanno compensate le spese di causa, attesa la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis. 51 c.p.c., definitivamente pronunciando:
- Ratifica le conclusioni concordemente rassegnate dai ricorrenti e riportate in epigrafe.
- compensa le spese del giudizio.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 18.12.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa IA RE