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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/09/2025, n. 2208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2208 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 8 / 2023 contenzioso vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. LOVELLI COSIMO e avv. Parte_1
OLIVIERO DANIELE RICORRENTE E
, rappresentat e difes dall'avv. AVVOCATURA Controparte_1
DELLO STATO DI LECCE CONVENUTO avente ad oggetto : Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009) Con ricorso depositato il 02/01/2023 parte ricorrente, dipendente del CP_1 convenuto dal luglio 1999 (ruolo agenti e assistenti della Polizia di Stato, ha esposto che comandato il 19-8-2006 in servizio di ordine pubblico in occasione dell'incontro di calcio Taranto-Catania, era rimasto coinvolto in una sassaiola innescata dai tifosi che gli aveva procurato contusioni multiple al capo ed alla spalla, trauma distorsivo rachide cervicale, riferita inalazione d fumi lacrimogeni, dermatite avambraccio sx, al cui esito aveva presentato istanza di riconoscimento di tali patologie come dipendenti da causa di servizio, accolta con patologie ritenute ascrivibili, dopo aggravamento, alla ottava ctg della tabella A;
che egli in data 28-8-2019 aveva presentato domanda di riconoscimento dei benefici assistenziali come vittima del dovere, ritenuta da parte convenuta non procedibile per asserita maturata prescrizione decennale tra la data dell'evento e quella della domanda;
tanto essenzialmente premesso, dedotta la imprescrittibilità dello status di vittima del dovere, ha chiesto giudizialmente il riconoscimento del relativo status, con tutti i benefici di legge, vinte spese e compensi processuali, con distrazione. Il , tempestivamente costituitosi, eccepita preliminarmente la prescrizione, ha CP_1 chiesto nel merito rigettarsi il ricorso, per infondatezza della domanda. Escussi testimoni e disposta ctu medico legale la causa, depositate note difensive scritte attrici, è stata decisa alla odierna udienza come da separato dispositivo. Il ricorso è infondato e va respinto. In verità la eccezione di prescrizione avrebbe solo valenza parziale ma non dirimente, in quanto la stessa sarebbe risolutiva solo per i benefici una tantum, ma non anche per quelli erogati sotto forma di prestazioni periodiche, che al più risulterebbero prescritte solo per i ratei maturati anteriormente al decennio calcolato a ritroso dalla istanza amministrativa. Ciò posto, l'eccezione resta in ogni caso assorbita nel rigetto integrale della pretesa per ragioni di merito, avendo il ctu nominato, dr. convincentemente argomentato e chiarito che il , in Per_1 Pt_1 occasione dell'evento occorsogli in servizio di ordine pubblico il 19-8-2026, riportò si le lesioni indicate in ricorso, senza tuttavia alcuna ascrivibilità tabellare delle suddette lesioni, che risultavano guarite senza esiti permanenti invalidanti (presupposto imprescindibile per i benefici correlati al riconoscimento dello status di vittima del dovere), avendo determinato al più una inabilità di natura temporanea;
e non a caso le stesse erano state considerate guarite senza postumi anche in via amministrativa in fase di riconoscimento della causa di servizio, mentre l'ascrivibilità a tabella A cat. 8 è relativa ad altre patologie (spondiloartrosi diffusa del rachide con ernie discali multiple) indipendenti e diverse da quelle dedotte nel presente giudizio. Spese processuali compensabili tra le parti per gravi ragioni determinate dalla considerazione per cui il rigetto è determinato non già da assenza degli astratti requisiti per la sussunzione del caso nelle ipotesi codificate di vittima del dovere, quanto da un giudizio medico legale non preventivabile con l'ordinaria diligenza nel momento introduttivo della lite. P.T.M. a)- rigetta il ricorso;
b)- spese processuali compensate e spese di ctu a carico del;
Controparte_1
c)- giorni 30 per deposito sentenza. Taranto, 10-09-2025 Il giudice
Dott. Saverio Sodo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 8 / 2023 contenzioso vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. LOVELLI COSIMO e avv. Parte_1
OLIVIERO DANIELE RICORRENTE E
, rappresentat e difes dall'avv. AVVOCATURA Controparte_1
DELLO STATO DI LECCE CONVENUTO avente ad oggetto : Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009) Con ricorso depositato il 02/01/2023 parte ricorrente, dipendente del CP_1 convenuto dal luglio 1999 (ruolo agenti e assistenti della Polizia di Stato, ha esposto che comandato il 19-8-2006 in servizio di ordine pubblico in occasione dell'incontro di calcio Taranto-Catania, era rimasto coinvolto in una sassaiola innescata dai tifosi che gli aveva procurato contusioni multiple al capo ed alla spalla, trauma distorsivo rachide cervicale, riferita inalazione d fumi lacrimogeni, dermatite avambraccio sx, al cui esito aveva presentato istanza di riconoscimento di tali patologie come dipendenti da causa di servizio, accolta con patologie ritenute ascrivibili, dopo aggravamento, alla ottava ctg della tabella A;
che egli in data 28-8-2019 aveva presentato domanda di riconoscimento dei benefici assistenziali come vittima del dovere, ritenuta da parte convenuta non procedibile per asserita maturata prescrizione decennale tra la data dell'evento e quella della domanda;
tanto essenzialmente premesso, dedotta la imprescrittibilità dello status di vittima del dovere, ha chiesto giudizialmente il riconoscimento del relativo status, con tutti i benefici di legge, vinte spese e compensi processuali, con distrazione. Il , tempestivamente costituitosi, eccepita preliminarmente la prescrizione, ha CP_1 chiesto nel merito rigettarsi il ricorso, per infondatezza della domanda. Escussi testimoni e disposta ctu medico legale la causa, depositate note difensive scritte attrici, è stata decisa alla odierna udienza come da separato dispositivo. Il ricorso è infondato e va respinto. In verità la eccezione di prescrizione avrebbe solo valenza parziale ma non dirimente, in quanto la stessa sarebbe risolutiva solo per i benefici una tantum, ma non anche per quelli erogati sotto forma di prestazioni periodiche, che al più risulterebbero prescritte solo per i ratei maturati anteriormente al decennio calcolato a ritroso dalla istanza amministrativa. Ciò posto, l'eccezione resta in ogni caso assorbita nel rigetto integrale della pretesa per ragioni di merito, avendo il ctu nominato, dr. convincentemente argomentato e chiarito che il , in Per_1 Pt_1 occasione dell'evento occorsogli in servizio di ordine pubblico il 19-8-2026, riportò si le lesioni indicate in ricorso, senza tuttavia alcuna ascrivibilità tabellare delle suddette lesioni, che risultavano guarite senza esiti permanenti invalidanti (presupposto imprescindibile per i benefici correlati al riconoscimento dello status di vittima del dovere), avendo determinato al più una inabilità di natura temporanea;
e non a caso le stesse erano state considerate guarite senza postumi anche in via amministrativa in fase di riconoscimento della causa di servizio, mentre l'ascrivibilità a tabella A cat. 8 è relativa ad altre patologie (spondiloartrosi diffusa del rachide con ernie discali multiple) indipendenti e diverse da quelle dedotte nel presente giudizio. Spese processuali compensabili tra le parti per gravi ragioni determinate dalla considerazione per cui il rigetto è determinato non già da assenza degli astratti requisiti per la sussunzione del caso nelle ipotesi codificate di vittima del dovere, quanto da un giudizio medico legale non preventivabile con l'ordinaria diligenza nel momento introduttivo della lite. P.T.M. a)- rigetta il ricorso;
b)- spese processuali compensate e spese di ctu a carico del;
Controparte_1
c)- giorni 30 per deposito sentenza. Taranto, 10-09-2025 Il giudice
Dott. Saverio Sodo