Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/04/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4903/2024 RG
Tribunale di PA
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di PA, Sezione I° Civile, composto dai IGi Magistrati:
dr.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
Dr.ssa Alina Rossato Giudice
Dr.ssa Barbara De Munari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 4903/2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. MARTON CHIARAMARIA, come da mandato in Parte_1
atti
Parte ricorrente verso
, con l'avv. SALZER MARIA MARGHERITA, come da Controparte_1
mandato in atti
Parte convenuta con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: separazione personale
Conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate il
16.04.2025 per l'udienza del 17.04.2025:
“1) Dichiarare la separazione personale delle parti (nata a [...] il giorno 7 febbraio Parte_1
1980) e (nato a [...] il giorno 17 marzo 1976) coniugatisi a AL il giorno Controparte_1
2) Disporsi l'affidamento condiviso ex art. 316 c.c del figlio minore nato il [...] Per_1 ad entrambi i genitori con sua collocazione prevalente ed anagrafica presso l'abitazione della madre in Massanzago (PD) via Cavinazzo n. 7W
3) Assegnare la casa coniugale con tutti gli arredi sita in Massanzago (PD) via Cavinazzo 7W di proprietà esclusiva della RA a quest'ultima; Parte_1
4) Disporsi che il padre possa vedere e stare con alla presenza della madre o di persona di Per_1
fiducia di entrambi i genitori, salvo loro diverso accordo e valutate le condizioni di salute dello stesso: nella giornata del sabato dalle ore 9,00 fino alle ore 14,00 (pranzo compreso) e ciò per tre settimane, quindi per tre sabati consecutivi. Nella quarta settimana il padre terra con sé in Per_1
periodo scolastico: dal venerdì ad ore 16,00 dall'uscita di scuola o dal termine dell'orario del centro estivo fino alle ore 21,00 (cena compresa). Con riferimento al periodo estive verranno applicate le medesime modalità, salvo la possibilità di sostituire la giornata del sabato con altra giornata nel corso della settimana su accordo dei genitori. Con riferimento alla festività natalizie: la vigilia di
Natale dalle ore 14,00 fino alle ore 21,00, ed in via alternata alla madre : il 26 dicembre , il 31 dicembre ,il 1 gennaio la giornata delle Epifania dalle 10 del mattino alle ore 15.00 ( pranzo compreso ) o dalle 16.00 alle 20.30 cena compresa. Con riferimento alle festività pasquali: in alternativa la giornata di Pasqua o del lunedì in albis dalle 10 del mattino alle ore 17.00 . Con riferimento alle giornate del compleanno del padre posto che lo stesso cade per il padre in periodo scolastico, verrà festeggiato da nel pomeriggio dalle ore 18.00 sino a dopo cena con rientro Per_1
ad ore 21 . Con riferimento invece al giorno del compleanno di : lo stesso sarà trascorso Per_1
preferibilmente da lui con entrambi i genitori , salvo loro diverso accordo . Con riferimento alle altre festività scolastiche, 2 novembre,8 dicembre , 25 aprile , 1 maggio e 2 giugno, le parti concorderanno di volta in volta i tempi di permanenza di presso l'uno o l'altro di genitori in Per_1
via alternata. Le parti concordano che allorquando disporrà di autonoma Controparte_1
sistemazione abitativa e permarranno le sue attuali buone condizioni di salute attestate dai medici curanti, i genitori valuteranno la possibilità che , nel fine settimana che potrà essere Per_1
riconosciuto di competenza paterna, possa trattenersi presso il padre anche per il pernottamento.
5) Le parti provvederanno nei rispettivi periodi di competenza al mantenimento in forma diretta del figlio. Con riferimento invece agli esborsi eccedenti il mantenimento ordinario , il padre
[...]
provvederà a corrispondere in via diretta o a rimborsare a il 30% delle CP_1 Parte_1
spese straordinarie (spese scolastiche, extrascolastiche, spese sportive, spese ricreative, spese mediche (psicologa) ecc. ) necessarie nell' interesse del figlio da individuarsi secondo il Per_1 Protocollo in uso del Tribunale di PA;
ciascun genitore usufruirà delle detrazioni ex lege previste secondo le quote di spettanze.
6) Le parti concordano che L'assegno unico relativo a verrà percepito esclusivamente dalla Per_1 madre , RA . Parte_1
7) Le parti concordano che in ragione della cessazione del rapporto lavorativo attualmente in essere tra e la Nuova Autocar 94 a far data dal corrente mese di aprile, delle differenti Controparte_1
attuali disponibilità e capacità, della circostanza che percepirà a seguito della Controparte_1
cessazione del rapporto lavorativo , almeno per il momento , la sola pensione di invalidità pari ad
E.1.000,00 mensili , che sussistono quindi presupposti di cui all'art.156 c.c. in capo allo stesso affinchè gli sia riconosciuto un contributo nel mantenimento in quanto allo stato coniuge economicamente più debole, provvederà a corrispondere in suo favore a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento l'importo di euro 450,00 mensili a decorrere dal mese successivo al rilascio della casa famiglia che egli attualmente sta abitando, importo che andrà corrisposto entro il giorno 10 di ogni mese e sarà sottoposto a rivalutazione Istat annuale con primo incremento ad aprile 2026.
8) Le parti al fine di dare un definitivo assetto ai propri rapporti personali e patrimoniali sorti durante il coniugio ed a definizione di ogni aspetto ad esso relativo, nonché a regolamentazione definitiva di ogni rapporto di debito – credito relativo alla proprietà immobiliare costituente la casa coniugale, con contratto avente causa familiare, funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale, si accordano come segue: il IG , nato a [...] ( PD ) il Controparte_1
giorno 17 marzo 1976 c.f. si impegna ed obbliga con la sottoscrizione del C.F._1
presente atto, confermato in sede di separazione, a trasferire alla RA ,nata a Parte_1
AL ( VE ) il 7 febbraio 1980 c.f. che si impegna ad acquistare la quota parte CodiceFiscale_2 di un mezzo della casa coniugale ovvero: l'unità immobiliare ad uso abitativo facente parte del fabbricato sito in Massanzago (PD) Foglio 2 Part. N. 569 sub 5 via Cavinazzo Piano S2-T-1 cat. A/2 cl. 2 consistenza vani 5 superficie catastale mq 136 R.C. Euro 503,55; Part. N. 569 sub 7 via Cavinazzo
Piano S1 cat. C/6 cl. 2 consistenza mq 30 superfice catastale mq 34 R.C. Euro 71,27.Il tutto è meglio identificato nel titolo di provenienza costituito da atto di compravendita di data 3 luglio 2007, registrato il 9 luglio 2007 al n. 71409 Rep.N.24334 raccolta Notaio di Persona_2
Camposampiero ( Pd ). Le parti concordano che il trasferimento andrà formalizzato avanti Notaio di scelta della RA ed a sue spese e dovrà considerarsi atto regolamentativo di Parte_1
rapporti di coniugio quindi esente da imposta di bollo , di registro , ipocatastale ed ogni altra tassa
. Il tutto fatto salvo in sede di rogito notarile della futura vendita - che i coniugi hanno concordemente regolamentato al successivo punto -, una migliore precisazione (quando necessaria) delle concessioni edilizie ed eventuali nuovi variazioni per progetti afferenti la casa coniugale, della identificazione catastale dell'immobile, della produzione delle planimetrie raffiguranti l'immobile depositate in catasto, della produzione (e/o esonero) della documentazione relativa alla conformità degli impianti posti a servizio del bene;
9) La RA corrisponderà a fronte della predetta cessione e a definizione di ogni Parte_1
rapporto di debito e credito tra le parti, avente origine nel rapporto coniugale, in favore del IG
che. a tale titolo accetta la somma di € 68.000,00 (diconsieurosessantottomila) e Controparte_1
ciò farà alla data del rogito di trasferimento della proprietà , importo che viene accettata a totale definizione e tacitazione.
10) Le parti concordano inoltre che il il quale risiede nella casa coniugale dalla data Controparte_1 del 09.01.25 si farà carico di tutte le spese per le utenze (gas, acqua, luce, rifiuti) relative al periodo di propria occupazione esclusiva dello immobile che dovrà rimborsare alla RA Parte_1
che le ha anticipate entro la data del rogito e comunque entro e non oltre il 31.07.2025;
11) si impegna e si obbliga a rilasciare la casa coniugale entro e non oltre la data Controparte_1
del rogito e comunque entro e non oltre il 31.07.2025. A far data dal momento in cui il IG lascerà la casa coniugale la RA si farà carico interamente del CP_1 Parte_1
pagamento delle rate del mutuo ed al pagamento di tutte le utenze. La RA si impegna Pt_1 altresì contestualmente al trasferimento della quota della casa coniugale, ad accollarsi il mutuo del
09.07.2007 rep. 71411 racc. 24335 a firma Notaio gravante sulla casa coniugale a Persona_2
favore di Intesa San Paolo, con estromissione del IG e conseguente liberazione delle CP_1
obbligazioni a suo carico. Le spese dell'accollo e del trasferimento immobiliare saranno a carico della RA . Parte_1
12) I coniugi si impegnano a formalizzare il trasferimento immobiliare e l'accollo del mutuo avanti il Notaio scelto dalla RA entro e non oltre il 31.07.2025 e comunque subito dopo Parte_1 la pubblicazione della sentenza di separazione, una volta avvenuta e conclusa l'istruttoria della
Banca per la procedura di estromissione del IG dal mutuo in essere. Il IG CP_1
sin d'ora si obbliga a comparire avanti il Notaio che sarà designato dalla RA CP_1 [...]
per rendere la sottoscrizione ai fini traslativi senza nulla opporre e/ o eccepire l'uno nei Pt_1
confronti dell'altro, fatto salvo il buon esito dell'accollo del debito da parte della RA . Pt_1
Le parti concordano altresì che in tale sede chiederanno l'applicazione della esenzione fiscale come previsto dall'art. 19 della legge n. 74/1987, essendosi essi con gli accordi assunti in questa sede di procedimento di separazione, dati un nuovo assetto agli interessi economici e patrimoniali e comunque con accordi volti a definire la risoluzione della crisi coniugale.
13) Spese legali compensate.”
FATTO E DIRITTO I sigg. , nata il [...] a [...], e Parte_1 CP_1
, nato il [...] a [...], hanno contratto matrimonio il 15/05/2004 in
[...]
AL (VE), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, n.
7, Parte II, Serie A, anno 2004.
Dalla loro unione è nato il figlio il 20.01.2016 in Camposampiero Persona_3
(PD).
In data 15.10.2024, la sig.ra adiva il Tribunale di PA, Parte_1
depositando ricorso affinché venisse pronunciata sentenza di separazione personale, formulando, nel merito, le seguenti condizioni:
“1. dichiararsi la separazione personale dei coniugi;
2. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3. Assegnare la casa coniugale con tutti gli arredi sita in Massanzago (PD) via Cavinazzo 7/W alla RA affinchè ci abiti con il figlio . Disporre che il IG Parte_1 Per_1 Controparte_1
provveda al pagamento per la sua quota parte del mutuo ipotecario relativo alla casa coniugale;
4. Il figlio verrà affidato in via esclusiva alla RA con abitazione e residenza presso Per_1 Pt_1 la mamma. La frequentazione di con il padre avverrà sempre alla presenza della mamma che Per_1
si occuperà di portarlo nella abitazione del padre e/o almeno due volte la settimana, preferibilmente nella giornata del mercoledì per la cena e del sabato nel pomeriggio, e comunque compatibilmente con gli impegni scolastici e/o extrascolastici di . Relativamente alle festività, Per_1
alle vacanze estive, ecc., valutate le condizioni di salute del IG i genitori si CP_1
accorderanno di volta in volta fermo restando che la frequentazione con il padre, almeno per il momento, dovrà avvenire sempre alla presenza della madre.
5. Con vittoria di spese e competenze di causa.”
In data 10.12.2024, il sig. si costituiva, aderendo alla domanda Controparte_1
di separazione personale avanzata dalla ricorrente, ma chiedendo in via riconvenzionale l'addebito alla moglie e presentando, a sua volta, distinte condizioni:
“1) Affidare il figlio in via condivisa ex art. 316 e 337 ter c.c. ad entrambi i genitori con Per_1
sua permanenza presso la madre e la seguente tempistica di visita e permanenza presso il padre per due pomeriggi alla settimana dal termine delle lezioni scolastiche ad ore 19,00, oltre alla giornata di sabato o domenica a settimane alterne e tra loro alternate, dal mattino ad ore 10 alla sera ad ore 19,00. per le festività natalizie: la giornata di Natale o del 26 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 6 gennaio alternativamente alla madre, per le festività pasquali: la giornata di Pasqua
o del lunedì in Albis, per una settimana/dieci giorni nel periodo estivo da trascorrere con la sorella e la di lei famiglia.
2) Assegnare l'abitazione famigliare ubicata in Massanzago alla ricorrente nello stato in cui si trova con arredi e corredi eccezion fatta che per gli effetti e gli oggetti personali di Controparte_1
che egli preleverà non appena avrà reperito altra sistemazione abitativa.
3) Prevedere che corrisponda a titolo di contributo nel mantenimento del Parte_1
coniuge la somma mensile di E. 1.000,00 a ciò faccia entro il giorno di ogni mese, Controparte_1
importo aggiornabile Istat, come per legge.
4) Darsi atto che si dichiara disponibile ed in tal senso prevedere, a contribuire Controparte_1 alle spese extra mantenimento necessarie per il figlio nella percentuale del 40%. Spese Per_1 rifuse.”
All'udienza del 09.01.2025, comparivano entrambe le parti: la ricorrente dichiarava di essere disposta a spostarsi immediatamente in via temporanea con il figlio presso la casa di suo padre, , con la prospettiva di rientrare poi CP_2
nella casa familiare quando sarebbe stato disponibile;
il convenuto accettava la proposta formulata dalla moglie, concordava altresì con quest'ultima di incontrare il figlio il sabato pomeriggio, insieme alla stessa o altra persona a lei di fiducia e confermava la propria volontà di uscire dalla casa familiare non appena reperita una diversa abitazione vicino alla sorella, presupponendo risolta la vertenza di lavoro, che gli avrebbe consentito di avere il denaro per trovare la diversa abitazione. Il Giudice, dunque, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione,
autorizzava le parti a vivere separate nel reciproco rispetto e, su richiesta delle parti,
rinviava all'udienza del 3.04.2025 (poi rinviata al 17.4.25) in modalità cartolare,
invitando le parti a trovare una soluzione conciliativa.
Con note scritte depositate telematicamente il 16.04.2025 per la predetta udienza, le parti rassegnavano conclusioni congiunte, come in epigrafe;
pertanto, il
Giudice, all'odierna udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Ciò premesso, la domanda di separazione va accolta. Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse del figlio minore, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
In ogni caso il Tribunale dà atto che le parti hanno concordato l'obbligo al trasferimento immobiliare di cui al punto 8 delle note scritte del 16.04.2025, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di AL di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio (n. 7, Parte II, Serie A, anno 2004);
3. provvede in conformità con le rassegnate conclusioni;
4. dà atto che le parti, a regolamentazione dei loro interessi, hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui al punto 8 delle conclusioni sopra riportate;
5. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in PA nella camera di consiglio del 17/04/2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti