Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/04/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del
20.02.2025, letti gli atti di causa e le note scritte depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al nr. 2888/2021 R.g. Lavoro
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Galluccio ed Parte_1
elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
Convenuta Contumace
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.05.2021, la ricorrente indicata in epigrafe premetteva di essere dipendente dell' convenuta, in servizio Controparte_2
presso l' con la qualifica di Collaboratore Professionale Parte_2
[..
indossare la divisa (composta da camice o casacca e pantaloni nonché scarpe o zoccoli) fornita dall'Azienda e custodita nei locali aziendali per ragioni principalmente igieniche;
deduceva che, in base a disposizioni aziendali, era obbligata a indossare tale divisa prima dell'inizio del turno di lavoro e dismetterla in azienda subito dopo la fine del turno, in quanto in ciascun reparto ogni dipendente doveva essere presente all'orario di inizio turno con indosso la divisa da lavoro;
che la mancanza di tale adempimento veniva considerata violazione degli obblighi e doveva essere giustificata;
che per assolvere a tale dovere era tenuta ad accedere in azienda alcuni minuti prima dell'inizio del turno lavorativo per cambiarsi d'abito e raggiungere il reparto con indosso la divisa e parimenti, dopo la fine del turno, prima di uscire dall'Azienda, doveva allontanarsi dal posto di lavoro al fine di poter indossare nuovamente i propri indumenti;
che il tempo del cambio degli abiti in entrambi i casi non era retribuito nonostante fosse legato all'espletamento dell'attività lavorativa ed effettuato sotto le rigide direttive ed il controllo del datore di lavoro;
che, pertanto, per le operazioni di vestizione e svestizione, aveva diritto alla retribuzione per 10 minuti di straordinario come
“plus orario” svolto nel compimento di operazioni strettamente connesse alla prestazione lavorativa, in virtù di quanto disposto dalla contrattazione collettiva per il lavoro straordinario;
il “plus orario” doveva essere calcolato secondo i parametri di cui all'art. 34 del CCNL ed all'art. 39 del CCNL integrativo del
20.09.2001.
Ciò premesso, sulla base di articolate argomentazioni giuridiche, chiedeva di accertare che nel periodo dal 01-01-2011 al 31-12-2017 il tempo impiegato per svestirsi ed indossare la divisa sul posto di lavoro, nonché il tempo necessario a compiere l'operazione inversa prima di lasciare l'azienda, fosse qualificato come orario di lavoro e quindi adeguatamente retribuito, nonché di condannare l'
[...]
alla corresponsione della somma di euro 3.380,76 con vittoria CP_1
delle spese del giudizio ed attribuzione al procuratore anticipante.
2 Nonostante la regolarità della vocatio in ius (v.si notifica agli atti del fascicolo telem.), la convenuta non si costituiva. Ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
A seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 14.11.2024, questo giudice, ritenuta la necessità, onerava l'istante al deposito della busta paga del mese di gennaio 2011, all'uopo rinviando alla udienza del 20.2.25.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c in sostituzione della udienza del 20.02.2025, parte istante provvedeva a depositare la busta paga richiesta, nonché la busta paga del mese di dicembre 2011, allegando alle note di trattazione sostitutive dell'udienza “…Busta paga di Gennaio 2011 Controparte_3
nonché busta paga Dicembre 2011 ”.
[...] Controparte_4
All'esito della trattazione scritta, lette le note di trattazione, acquisita ex art 421
c.p.c. la documentazione prodotta dalla parte istante unitamente alle note di trattazione scritta (segnatamente le buste paga relative alle mensilità di gennaio
2011 e di dicembre 2011), poiché rilevante ai fini della decisione, sulla scorta degli atti di causa, ritenuta superflua ogni attività istruttoria, la causa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente, al fine di delimitare il tema d'indagine, occorre evidenziare che il periodo oggetto di giudizio va dal gennaio 2011 al 31.12.2017, e che parte ricorrente ha dedotto in ricorso di essere dipendente della convenuta, prestando servizio presso il presidio Ospedaliero di Nola.
Tuttavia, dalla documentazione versata agli atti dalla parte, segnatamente dalla busta paga relativa alle mensilità di gennaio 2011, risulta che, all'epoca dell'emissione del predetto prospetto paga (gennaio 2011) la sede di servizio della ricorrente non era quella dedotta in ricorso, ossia l' ( bensì Parte_2
l'Ospedale di Pollena Trocchia.)
Come può poi dedursi dalla busta paga di dicembre 2011- depositata spontaneamente da parte ricorrente unitamente alle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, senza tuttavia che l'istante abbia precisato o chiarito
3 alcunchè al riguardo- solo successivamente la sede di lavoro della ricorrente risulta essere effettivamente quella indicata in ricorso, ossia l' Parte_2
Orbene, in merito all'indicazione di un diverso luogo di lavoro, nulla ha evidenziato parte ricorrente, limitandosi a depositare, unitamente alla busta paga del mese di gennaio 2011 richiesta dal Giudicante, anche la busta paga di dicembre 2011.
Si è visto che la deduzione attorea concernete il luogo di lavoro, risulta in parte qua – ossia per il periodo dal mese di gennaio 2011 e sino al dicembre 2011, epoca in cui nel prospetto paga depositato viene indicato quale luogo di lavoro l' smentita dalla documentazione agli atti: ne conseguente l' Parte_2
impossibilità di accogliere la domanda in relazione al periodo lavorativo dal gennaio 2011 al novembre 2011, perché in radice basata su una infondata prospettazione del luogo di lavoro, senza che parte istante abbia chiarito alcunchè in merito alla suddetta allegazione.
Quanto, invece, al periodo lavorativo successivo al dicembre 2011(mensilità in cui, si ripete, la sede di lavoro dedotta in ricorso e posta a fondamento della domanda, risulta documentalmente provata) - la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione, per i motivi che di seguito si illustrano, in conformità all'orientamento già espresso dalla Sezione Lavoro di questo Tribunale, potendosi ritenere provato che dal dicembre 2011 al dicembre 2017(v. busta paga in atti di dicembre 2017) la sede di lavoro della ricorrente sia quella prospettata in ricorso, ossia l' Parte_2
Occorre preliminarmente considerare che in altri giudizi vertenti sul medesimo thema decidendum e relativi allo stesso di in cui è in servizio la Pt_2 Pt_2
ricorrente, ovvero relativi all'ospedale di Pollena Trocchia, i testi escussi hanno confermato che i dipendenti hanno l'obbligo di indossare prima la divisa e poi di marcare il cartellino ed entrare in reparto;
che, in caso di ritardo rispetto all'inizio del turno c'è l'obbligo di recuperare il tempo in uscita e che analogamente in uscita dal reparto essi timbravano il cartellino e poi procedevano alle operazioni di svestizione( cfr. i verbali di causa allegati agli atti
4 di parte ricorrente in particolare nel giudizio n. 3205/2014 con riguardo all'ospedale di e nel giudizio n. 2871/2014 con riguardo all'ospedale di Pt_2
). CP_3
Ritiene il giudicante tali dichiarazioni, sia quelle riferite al medesimo presidio ospedaliero in cui è in servizio il ricorrente, sia quelle riferite all' altro presidio ospedaliero – e che si prestano ad analoghe considerazioni, vista l'emergenza di identiche modalità operative nei suddetti ospedali rientranti nella competenza dell' convenuta-, pur non rientrando nell'ambito del presente giudizio, debbano essere liberamente valutate in quanto formano oggetto di motivazione in procedimenti del tutto identici, ed anche alla luce della data in cui sono state rese le deposizioni testimoniali.
Deve quindi ritenersi accertato, anche applicando norme di comune esperienza, che la ricorrente fosse obbligata ad indossare la divisa all'interno della struttura lavorativa, fornita in dotazione dall' e composta da vari indumenti, prima di entrare nel reparto;
costituisce, altresì, fatto notorio che tale divisa, custodita nei locali aziendali per ragioni igieniche, non possa essere indossata a casa prima di recarsi sul luogo di lavoro;
ed ancora, l'inosservanza di tale obbligo è sanzionabile e, comunque, ogni violazione debba essere giustificata.
Risulta, altresì dagli atti di causa, non avendo la convenuta fornita alcuna prova contraria, che, per effettuare le operazioni di vestizione e vestizione, necessariamente prima di accedere al reparto e quindi prima di iniziare il turno di lavoro, il ricorre impieghi del tempo (diversi minuti) non retribuito dall' in quanto è considerato dall'Azienda convenuta adempimento preparatorio, come tale estraneo alla vera e propria attività lavorativa.
È evidente che per rispettare l'orario di lavoro collegato ad ogni turno, il dipendente debba accedere un po' prima presso la struttura ospedaliera, indossare la divisa e poi timbrare il c.d. badge e parimenti anche in uscita, prima marcare il badge e poi rivestirsi.
5 Risulta accertato, poi, che i dipendenti devono essere in reparto all'orario di inizio turno indossando la divisa (camice, pantalone e scarpe bianche) ed alla fine del turno occorre timbrare il cartellino e poi rivestirsi per andare a casa.
In merito alla questione giuridica sottoposta all'esame del Tribunale, deve osservarsi che la stessa è stata ripetutamente affrontata in sede di legittimità, al punto che si è ormai formato un orientamento sufficientemente consolidato da poter essere brevemente richiamato.
La Suprema Corte, nella sentenza del 22.07.2008 n.20199, ha stabilito che
“rientra nell'orario di lavoro il tempo impiegato dal dipendente per la vestizione e la rivestizione della divisa aziendale, quando luogo e tempo dell'operazione siano imposti dal datore di lavoro”.
Nella sentenza 2 luglio 2009 n. 15492 (ma vedi altresì la conforme Cass. 14919 del 25.6.2009) la Suprema Corte ha poi osservato in motivazione che:
“nell'interpretare il R.D.L. 5 marzo 1923, n. 692, art. 3, a norma del quale "è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un 'occupazione assidua e continuativa", la Suprema Corte ha affermato che tale disposizione non preclude che il tempo impiegato per indossare la divisa sia da considerarsi lavoro effettivo e che esso debba essere pertanto retribuito ove tale operazione sia diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione ovvero si tratti di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa (cfr.: Cass 14 aprile 1998 n. 3763; Cass. 21 ottobre 2003 n. 15734; Cass. 8 settembre 2006 n. 19273).
Né può ritenersi che i principi poc'anzi enunciati possano essere superati - e resi più elastici - dalle norme che sono successivamente intervenute a disciplinare l'orario di lavoro. Non consente una siffatta conclusione la L. n. 196 del 1997, art. 13, che nello stabilire al primo comma che "l'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali", non reca alcun contributo alla soluzione del problema, dovendosi pur sempre stabilire, in casi simili a quello in esame, se le attività preparatorie rientrino o meno nell'orario "normale". Ed altrettanto è da dirsi, in realtà, anche in relazione al D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (di attuazione delle
6 direttive 93/104/CE e 2000/34/CE), il quale all'art. 1, comma 2, definisce orario di lavoro "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni"; e nel sottolineare la necessità dell'attualità dell'esercizio dell'attività o della funzione lascia in buona sostanza invariati - come osservato in dottrina - i criteri ermeneutici in precedenza adottati per l'integrazione di quei principi al fine di stabilire se si sia o meno in presenza di un lavoro effettivo, come tale retribuibile, stante il carattere eccessivamente generico della definizione testè riportata. Criteri che riecheggiano, invero, nella stessa giurisprudenza comunitaria quando in essa si afferma che, per valutare se un certo periodo di servizio rientri o meno nella nozione di orario di lavoro, occorre stabilire se il lavoratore sia o meno obbligato ad essere fisicamente presente sul luogo di lavoro e ad essere a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la propria opera (Corte Giust.
Com. eur., 9 settembre 2003, causa C-151/02, parr. 58 ss.).
Secondo il Supremo Collegio, dunque, la eterodirezione appare elemento qualificante, unitamente alla circostanza che si tratti di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Anche la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. N°
1817\2012; Cass. N° 20714\2013, ecc.) ha confermato tale orientamento ribadendo che la computabilità del tempo necessario ad indossare la divisa deve essere retribuito nel caso in cui le relative operazioni siano eterodirette dal datore di lavoro che abbia cura di specificarne il tempo e il luogo dell'esecuzione
(richiamando il principio già affermato in Cass. 8 settembre 2006, n. 19273).
Nel caso di specie, appare incontestabile che gli indumenti che i lavoratori devono indossare prima di iniziare l'attività lavorativa vera e propria, siano destinati a garantire il rispetto di norme igieniche e di decoro imposte dalle esigenze di lavoro e dunque lato sensu datoriali, compresa la necessità di immediata identificazione del personale sanitario all'interno di strutture spesso sovraffollate.
7 Tale obbligo è appunto quello imposto dalle esigenze lavorative ed è dunque riferibile all'interesse aziendale e non certo a velleità o scelta discrezionale del lavoratore.
Quest'ultimo è tenuto a indossare la divisa nei locali aziendali prima di entrare nel reparto, entro la sfera di vigilanza e controllo del datore di lavoro, per cui può senz'altro parlarsi di “eterodirezione” intesa come assoggettamento al potere direttivo e disciplinare il quale, nel caso in esame, si esplica attraverso disposizioni di servizio impartite in via generale dai responsabili della struttura.
Sempre in chiave interpretativa, non va dimenticato che la Giunta Regionale della Campania ha emesso una direttiva, in data 8-10-2010, inviata ai Direttori
Generali ed ai Commissari Straordinari delle nella quale si richiama un proprio decreto (N° 21 del 24-3-2010) ove si prevede la fissazione del tempo necessario e sufficiente per consentire il passaggio di consegne tra il personale di comparto turnista in 10 minuti ritenendo che in tali procedure “vada ricompreso il tempo occorrente per la vestizione–svestizione divisa, che va retribuito”.
Deve quindi accogliersi la domanda di accertamento proposta dalla ricorrente, per quanto di ragione, dichiarando il suo diritto, dal dicembre 2011 e fino al 31-
12-2017, a vedere computato nell'orario di lavoro da retribuire il tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa.
Con riguardo alla quantificazione di tale diritto, la ricorrente ha computato tale tempo di vestizione e svestizione in complessivi 10 minuti giornalieri (5 minuti all'inizio + altri 5 alla fine turno); tale tempo aggiuntivo rispetto all'orario normale appare del tutto congruo e ragionevole, anche in base alle nozioni di comune esperienza in considerazione delle attività da svolgere e deve ritenersi conforme alla citata direttiva del 8-10-2010 (mai attuata) nella quale la CP_5
ha invitato i direttori generali ed i commissari delle a fissare
[...]
proprio nella misura di 10 minuti il tempo da retribuire occorrente per le operazioni di vestizione e svestizione.
8 Tale tempo deve essere, come si è visto in precedenza, computato come lavoro straordinario in quanto è stato svolto necessariamente oltre l'orario normale contrattualmente previsto.
Tanto chiarito, in relazione alla determinazione del quantum debeatur, si osserva che la ricorrente ha allegato un prospetto delle presenze, peraltro rilasciato dalla stessa convenuta, relativo al periodo oggetto del giudizio.
E' evidente che qualora l' avesse riscontrato anomalie rispetto alle indicazioni fornite dagli attestati (peraltro emessi dallo stesso datore di lavoro) avrebbe potuto costituirsi in giudizio e formulare specifiche eccezioni al riguardo, fornendo prova dell'effettivo minor svolgimento dell'orario di lavoro da parte dei propri dipendenti.
Da ciò deriva l'accoglimento della domanda proposta dal ricorrente sulla base dei conteggi all'uopo predisposti, formulati secondo criteri chiari e lineari sulla base del CCNL vigente per la parte relativa al computo del lavoro straordinario, ma tuttavia espungendo dagli stessi gli importi riferibili al periodo dal gennaio
2011 al novembre 2011 (in relazione al quale la domanda, come già evidenziato,
è infondata), dunque utilizzando i conteggi de quo limitatamente al periodo dal
01.12.2011 al 31.12.2017, e tenendo conto, in relazione all'anno 2011, di 19 gg di lavoro nel mese di dicembre, in luogo dei 187 gg relativi all'intero anno(v.si prospetto presenze).
Ed allora, dal numero di ore indicato nel prospetto in relazione al periodo sino al dicembre 2015 (ossia 146 ore) vanno sottratte le ore non spettanti per il periodo da gennaio a novembre 2011, pari a 28 ore complessive (10 min x 168 gg), corrispondenti ad euro 467,88.
Ne consegue che in relazione al periodo dal dicembre 2011 al dicembre 2015 spetta al ricorrente la somma di euro 1971,78 (in luogo dell'importo indicato in prospetto di euro 2439,66). In particolare, per l'anno 2011, va riconosciuta la spettanza della minor somma di euro 52,91( quale maggiorazione per il lavoro straordinario per i soli 19 giorni risultanti dall'attestazione rilasciata dall' convenuta per la mensilità di dicembre 2011)
9 In conclusione spetta alla ricorrente per il periodo dal dicembre 2011 al dicembre 2017 il complessivo importo di euro 2.912,88
Le spese del giudizio, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda e della serialità del contenzioso, vanno compensate per la metà, e per la restante parte seguono la soccombenza e vengono determinate nella misura liquidata in dispositivo, ex dm n.55/2014, utilizzando i parametri minimi in ragione della non complessità dell'accertamento, e tenuto conto dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Filomena Naldi, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di a vedersi computato, per il periodo dal dicembre 2011 al Parte_1
31-12-2017 nell'orario di lavoro da retribuire, il tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa e, per l'effetto condanna l' a pagare in suo CP_6
favore la somma di euro 2.912,88, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
2) compensa le spese di lite in ragione della metà e condanna l' al pagamento della restante parte delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquida, già ridotto l'importo, in € 515,00 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Nola, 14.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Filomena Naldi
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