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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/02/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.g. 2679/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.g. 2679/2024 V.G. del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto "separazione a domanda congiunta", vertente
TRA
, rappr.to e difeso dall'avv. Veronica Barone, dom.to come in atti;
Parte_1
ricorrente
E
rappr.ta e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti. Carla Minelli e Bianca CP_1
Fiore, dom.ta come in atti;
ricorrente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 16.01.2025; in data 31.12.2024 è pervenuto il visto del p.m. in sede che nulla ha opposto. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11.11.2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Cesinali (Av) in data 06.12.2003 e che dal rapporto coniugale sono nati 3 figli, Persona_1
nato ad [...] il [...], nato ad [...] il [...], e nato ad [...] Per_2 Per_3
il 17.07.2011, deducevano che la vita matrimoniale si era rivelata intollerabile per insanabile incompatibilità caratteriale tale da renderne impossibile la prosecuzione.
I ricorrenti concordavano tutte le condizioni della separazione, riportate nel ricorso introduttivo che sottoscrivevano personalmente e chiedevano la omologa.
L'accordo raggiunto dai coniugi riportato nel ricorso introduttivo del presente giudizio va ritenuto conforme alla legge, e agli interessi dei figli minori, cosicché può essere omologata la separazione.
Trattandosi di ricorso depositato in data 11.11.2024, successivamente all'entrata in vigore del d. lgs.
149/2022, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 5 c.p.c. l'omologa va disposta con sentenza.
PQM
Omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del procedimento.
Dispone che, a cura della cancelleria, sia data comunicazione al P.M ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 740 c.p.c. e siano effettuati gli altri adempimenti di legge.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 30.1.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.g. 2679/2024 V.G. del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto "separazione a domanda congiunta", vertente
TRA
, rappr.to e difeso dall'avv. Veronica Barone, dom.to come in atti;
Parte_1
ricorrente
E
rappr.ta e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti. Carla Minelli e Bianca CP_1
Fiore, dom.ta come in atti;
ricorrente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 16.01.2025; in data 31.12.2024 è pervenuto il visto del p.m. in sede che nulla ha opposto. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11.11.2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Cesinali (Av) in data 06.12.2003 e che dal rapporto coniugale sono nati 3 figli, Persona_1
nato ad [...] il [...], nato ad [...] il [...], e nato ad [...] Per_2 Per_3
il 17.07.2011, deducevano che la vita matrimoniale si era rivelata intollerabile per insanabile incompatibilità caratteriale tale da renderne impossibile la prosecuzione.
I ricorrenti concordavano tutte le condizioni della separazione, riportate nel ricorso introduttivo che sottoscrivevano personalmente e chiedevano la omologa.
L'accordo raggiunto dai coniugi riportato nel ricorso introduttivo del presente giudizio va ritenuto conforme alla legge, e agli interessi dei figli minori, cosicché può essere omologata la separazione.
Trattandosi di ricorso depositato in data 11.11.2024, successivamente all'entrata in vigore del d. lgs.
149/2022, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 5 c.p.c. l'omologa va disposta con sentenza.
PQM
Omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del procedimento.
Dispone che, a cura della cancelleria, sia data comunicazione al P.M ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 740 c.p.c. e siano effettuati gli altri adempimenti di legge.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 30.1.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano