Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 31/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Brindisi
n. 206/2023 del 09/02/2023 oggetto: rideterminazione delle spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. GIORDANO GIUSEPPE Parte_1
Appellante
e rappresentato e difeso dagli avv.ti VETRI ALESSANDRA MATTIA MARCELLA CP_1
( VIALE MARCHE (C/O LA SEDE ) 12 73100 LECCE;
C.F._1 CP_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 25.07.2023, ha proposto appello avverso la sentenza indicata Parte_1
in epigrafe, con cui il Tribunale di Brindisi -adito per l'accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi agricoli relativamente a 74 giornate effettuate nell'anno 2012, oggetto di cancellazione con provvedimento di variazione emesso nell'anno 2018 – aveva accolto il ricorso condannando altresì CP_ al pagamento dei compensi di lite quantificati, erroneamente, in € 1200 oltre accessori.
L'appellante ha censurato la sentenza limitatamente alla statuizione sulle spese processuali, lamentando la violazione dei minimi tariffari di cui al D.M. n. 147/2022 (che aveva sostituito il D.M.
n. 55/2014), che consentiva la riduzione della tariffa fino al 50%, atteso che il Tribunale aveva liquidato le spese di giudizio in € 1.200,00, oltre accessori, importo inferiore ai minimi ivi previsti.
1
riforma della sentenza impugnata nella parte in cui non era stato disposto il pagamento delle spese processuali a carico dell' nella misura prevista per lo scaglione di valore indeterminabile di CP_1 bassa complessità, pari a € 9.273,00 (valori medi) ovvero a € 4.638,00 (valori minimi), oltre accessori di legge, con distrazione. Ha chiesto altresì la condanna dell' al pagamento delle spese del CP_1
presente grado di giudizio.
L' si è costituito concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
All'udienza del 22.01.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
DIRITTO
L'odierno appello, avente ad oggetto esclusivamente la corretta individuazione dello scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese processuali, è fondato nei limiti e per i motivi che seguono.
Invero la quantificazione delle spese operata dal giudice di prime cure non appare conforme ai criteri di legge, laddove, in assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (cfr. art 4, comma 1, D.M. cit. per come interpretato da Cass. n. 9815/2023).
Orbene, deve rilevarsi che il presente giudizio ha riguardato la posizione di un solo lavoratore agricolo
CP_ per un ridotto numero di giornate oggetto di disconoscimento da parte dell' non già più cause riunite riguardanti più lavoratori colpiti da provvedimenti di cancellazione di molteplici giornate agricole collocate in più annualità.
Deve poi rilevarsi la scarsa complessità della controversia stante l'assenza di questioni processuali trattate in giudizio, la presenza di due sole udienze istruttorie e la serialità di cause di analogo oggetto trattate dal medesimo procuratore.
Tali molteplici circostanze inducono questo Collegio ad individuare nel terzo scaglione (tra € 5201,00 ed € 26.000,00), quello applicabile nel caso di specie, in quanto immediatamente inferiore allo scaglione indeterminabile basso.
Deve aggiungersi che il D.M. 147/22 (applicabile nella specie) ha previsto – per tutti i giudizi (civili, penale, stragiudiziale) - un'unica percentuale volta a regolare gli aumenti e le diminuzioni dei valori medi base dei parametri relativi alle varie fasi del processo, individuata nel 50% con conseguente modifica del D.M. n. 55/2014 nella parte in cui prevedeva percentuali di aumento o diminuzione diversi da quella del 50%.
2 Utilizzando, dunque, i valori medi del terzo scaglione (valore della causa compreso fra € 5.200 ed €
26.000,) si otterrà il valore di € 5.391,00 che ridotto del 50% corrisponderà ad € 2.697,00 corrispondente all'importo da liquidare a titolo di spese del primo grado di giudizio, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15 % come per legge.
CP_ Da tale somma deve essere detratto quanto già eventualmente corrisposto dall' a titolo di spese del giudizio di primo grado.
Anche le spese di questo grado devono essere regolate secondo il principio della soccombenza, e vanno quantificate come da dispositivo, tenuto conto che quando un giudizio prosegue nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado (cfr. Cass. n.
6345/2020, n. 19014/2007).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 25.07.2023 da nei confronti di avverso la sentenza del 9.02.2023 n. 206 del Tribunale di Parte_1 CP_1
Brindisi, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, ridetermina l'importo delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 2697,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Giuseppe Giordano, detratto quanto eventualmente percepito.
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 962,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Giuseppe Giordano.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 22.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Donatella De Giorgi Dott.ssa Caterina Mainolfi
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