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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/12/2025, n. 7783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7783 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3170/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE V CIVILE
così composta:
AR ET Presidente
Fiorella Gozzer Consigliera
Anna Maria Teresa Gregori Relatrice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
3170/2019, posta in deliberazione il giorno 16/05/2025, vertente tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Silvano de Angelis e dall'Avv.Bianca Pierangeli Parte_1
- appellante -
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessio Guida Di Guida Controparte_1
- appellato -
e rappresentata e difesa dall'Avv. L'Avv. Claudio Russo Controparte_2
-appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.7365/2019 pubblicata in data
03/04/2019
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio, davanti al Parte_1
Tribunale Civile di Roma, l'Avv. , per sentirlo condannare al risarcimento Controparte_1 dei danni materiali e morali, soltanto genericamente dedotti ma non quantificati, sofferti in conseguenza dell'inesatto adempimento del mandato professionale conferito al professionista. A sostegno delle proprie pretese la citante deduceva che:
- nell'anno 1999, aveva conferito al convenuto un mandato al fine di costituirsi, in proprio e nella qualità di erede della madre nel giudizio n. 625/1987 pendente dinanzi al Tribunale Controparte_3 di Cassino;
- il suddetto giudizio era stato instaurato da , nella veste di promissario acquirente, Controparte_4 nei confronti della madre quale promittente venditrice, per ottenere, nei confronti Controparte_3 di quest'ultima, una sentenza ex art. 2932 c.c.,stante l'inadempimento del contratto preliminare di compravendita di un immobile sito in Isoletta d'Arce (FR);
- deceduta la il menzionato giudizio era stato interrotto e poi riassunto nei confronti degli CP_3 eredi della parte e, quindi, anche nei confronti della stessa attrice;
- il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 113/2003 del 21 novembre 2002, depositata il 9 giugno
2003, aveva accolto la domanda della sig.ra disponendo il trasferimento (ex art. 2932 cod. CP_3 civ.), in favore di quest'ultima, del bene oggetto del contratto preliminare di compravendita, previo versamento del saldo del prezzo;
- la stessa attrice aveva appreso del deposito della sentenza in questione solo in data 13 ottobre 2003,
a seguito di contatti telefonici con la cancelleria del Tribunale di Cassino e conseguentemente aveva immediatamente allertato l'Avv. di , essendo intenzionata a proporre appello. CP_1 CP_1
All'uopo l'attrice precisava che il professionista non aveva eletto domicilio nel circondario del
Tribunale di Cassino, ragione per cui la sentenza in questione era stata notificata dalla controparte presso la cancelleria del Tribunale adito,
- In data 23 ottobre 2003, l'avvocato chiedeva copie della sentenza in discorso, provvedendo a ritirarle il 29 ottobre 2003, quando era ormai decaduto dal termine per la proposizione dell'appello, decadenza avvenuta in data 30.10.2003,
- riteneva l'appellante che l'avv. , aveva omesso di controllare l'avvenuta Controparte_1 notifica della sentenza presso la cancelleria del Tribunale di Cassino e non si era attivato per richiedere tempestivamente ed in tempo utile le copie della sentenza nonostante fosse stato avvisato per tempo dalla stessa cliente,
- l'appellante proponeva comunque appello a mezzo di altro difensore, ma l'impugnazione veniva dichiarata inammissibile;
Alla luce delle citate circostanze l'attrice sosteneva che, laddove l'avv. avesse CP_1 diligentemente adempiuto il proprio mandato - la sentenza n. 113/2003 del Tribunale di Cassino sarebbe stata tempestivamente appellata e, senza ombra di dubbio, riformata in senso a sé favorevole.
Part concludeva quindi chiedendo la condanna di controparte al risarcimento dei danni sofferti, a causa del grave inadempimento professionale per come sopra descritto “nella misura che sarà accertata e quantificata in corso di giudizio, con vittoria di spese, funzioni ed onorari di giudizio” oltre che per lite temeraria ex art 96 c.p.c.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'Avv. , chiedendo, in via preliminare, Controparte_1 di essere autorizzato a chiamare in garanzia la propria compagnia di assicurazione “UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI” al fine di essere manlevato nell'ipotesi di accoglimento della domanda CP_2 risarcitoria dell'attrice, preliminarmente eccependo la prescrizione del diritto al risarcimento del danno in capo alla sig.ra essendo stato notificato l'atto di citazione più di cinque anni Parte_1 dopo l'ultimo atto interruttivo della prescrizione, risalente al 29 aprile 2008 , nel merito contestando la domanda di parte attrice, deducendo che:
- l'avvenuto deposito della sentenza del Tribunale di Cassino era stato tempestivamente comunicato invitandola a recarsi in cancelleria per il ritiro delle copie rappresentandole, con l'occasione, di non ritenere opportuna la proposizione dell'appello;
- la non aveva autorizzato il convenuto a nominare un domiciliatario del foro di Cassino, Pt_1 avendo deciso di assolvere personalmente i necessari adempimenti presso la cancelleria diffidando dagli avvocati del circondario;
- l'attrice non aveva mai dato riscontro alle numerose richieste del convenuto e dei suoi collaboratori di studio volte a conoscere le sue determinazioni in relazione alla spontanea esecuzione o all'impugnazione della predetta sentenza, sicchè il convenuto stesso aveva formalmente richiesto un incontro all'attrice al fine di conoscerne le intenzioni in relazione all'eventuale appello.
- oltretutto la non aveva mai rilasciato al convenuto un mandato per la proposizione del Pt_1 gravame avverso la sentenza e soltanto nel maggio 2004 gli aveva comunicato di aver appreso del passaggio in giudicato del provvedimento in questione, peraltro, esclusivamente per il tramite del procuratore della promissaria acquirente , Controparte_4
- il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, in ogni caso, aveva archiviato il procedimento disciplinare instaurato a carico del professionista in seguito all' esposto presentato dall'attrice in relazione ai fatti di causa;
- parimenti, il Tribunale di Velletri disponeva l'archiviazione in ordine alla denuncia per infedeltà nel patrocinio sporta dalla sulla base dei fatti anzidetti, Parte_1
- infine, l'attrice non aveva subito alcun danno in seguito al passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Cassino, poiché la (promittente venditrice e madre dell'attrice) Controparte_3 aveva ammesso l'inadempimento del contratto preliminare di compravendita, e pertanto l'appello, quand'anche tempestivo, sarebbe stato respinto con ulteriore aggravio per l'attrice in termini di spese di lite.
Autorizzata la chiamata della quest'ultima si costituiva Controparte_5 evidenziando, i massimali e le franchigie previste dalla polizza ed eccependo la prescrizione, ai sensi dell'art. 2952 c.c., del diritto dell'assicurato all'indennizzo, alla luce del fatto che la prima richiesta di risarcimento di parte attrice al maggio del 2004 ed essendo stato denunciato il sinistro alla compagnia solo nel 2014.
Il terzo chiamato affermava, inoltre, che, qualora fosse stato invece riscontrato che l'attrice non aveva richiesto il risarcimento del danno prima della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, la pretesa vantata dalla doveva ritenersi prescritta ai sensi dell'art. 2946 c.c. e comunque il Parte_1 contratto di assicurazione non ricomprendeva i danni non patrimoniali, risultando in ogni caso infondati gli argomenti di parte attrice per le ragioni diffusamente esposte dal convenuto nei propri scritti difensivi.
La causa veniva istruita tramite interrogatorio formale delle parti e prova testimoniale. Disattesa preliminarmente, l'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto, il Giudice di prime cure rigettava nel merito la domanda dell'attrice ritenendo non provato (e nemmeno allegato) il danno conseguente all'anzidetto inadempimento.
Il procedimento di appello
La soccombente proponeva tempestivamente appello avverso la predetta decisione, precisando le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte di Appello adita respinta ogni contraria istanza, riformare
l'impugnata sentenza n. 7365/2019 del Tribunale di Roma Sezione XIII Civile e condannare
[...]
al risarcimento dei danni tutti sofferti dalla appellante per le Controparte_1 Parte_1 motivazioni offerte e per le causali dedotte in atti, nella misura che la Corte determinerà e quantificherà in via equitativa, per le motivazioni innanzi ed in atti spiegate, con vittoria di spese funzioni ed onorari di giudizio”. Si costituivano ritualmente gli appellati, il professionista e la propria compagnia di assicurazione, rilevando l'infondatezza delle pretese avverse.
L'avvocato riteneva oltretutto non condivisibile la sentenza appellata nella parte in cui CP_1 accertava la sussistenza della propria responsabilità professionale “sia con riferimento alla presunta condotta omissiva consistente nel non aver informato la cliente dell'avvenuta notificazione della sentenza di primo grado e quindi di aver causato il suo passaggio in giudicato, sia con riferimento alla prognosi sul giudizio di appello che se tempestivamente incardinato, a parere del Tribunale, avrebbe avuto buone probabilità di accoglimento”.
La ribadiva, altresì, le eccezioni di prescrizione già formulate in primo grado. CP_6
All'udienza in trattazione scritta del 16 maggio 2025 precisate le conclusioni come in atti, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La decisione della Corte di Appello
L'appello proposto dalla si appalesa infondato. Pt_1
Deve in primo luogo essere dedotto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il
Tribunale ha accertato sia la sussistenza del mandato rilasciato al professionista che la responsabilità professionale di quest'ultimo. Il rigetto della domanda è stato determinato esclusivamente dall'assoluta mancanza di prova in ordine al danno asseritamente subito dalla a causa della Pt_1 declaratoria di inammissibilità dell'appello.
Va sul punto richiamato il principio di diritto pacificamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità alla stregua del quale “il danno non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, che devono essere sempre oggetto di allegazione e prova, anche per presunzioni”, conseguentemente è assolutamente imprescindibile quantomeno la specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa ( Cass.18395/2025; Cass 33276/ 2023; Cass 1586/2023).
Come correttamente osservato dal primo giudice l'attrice in primo grado si limitava ad affermare, nel proprio atto di citazione, di aver subito un grave danno dall'omissione della notifica derivante dall'impossibilità di ottenere una pronuncia sul gravame che, laddove esaminato nel merito, avrebbe avuto significative possibilità di accoglimento. La deduceva quindi di aver sofferto un danno conseguenza rispetto alla condotta negligente Pt_1 del professionista che tuttavia veniva solo genericamente affermato atteso che la parte si limitava ad osservare che he il pregiudizio in questione sarebbe derivato «dalla perdita dei locali e dalla sofferenza per la impossibilità di proporre appello avverso la sentenza n. 113/2003 e per l'affezione che la madre sig.ra e successivamente la figlia sig.ra avevano con il Controparte_3 Parte_1 bene oggetto di giudizio, bene tramandato da generazioni» . Tra l'altro soltanto in sede di memorie di replica, dunque tardivamente, l'attrice individuava le spese sostenute per la proposizione dell'appello dichiarato tardivo quale possibile voce di danno.
Più specificamente, quanto al danno patrimoniale, l'appellante, tanto in primo grado quanto in questa sede, ha soltanto richiamato la verificazione dell'effetto giuridico della sentenza ex art. 2932
c.c., rappresentato dal trasferimento della proprietà dietro pagamento del prezzo, senza addurre puntualmente le ragioni per cui la produzione di tale effetto giuridico avrebbe determinato una concreta diminuzione del proprio patrimonio.
In altri termini, la sembra assumere che il danno patrimoniale subito si identifichi con la mera Pt_1 verificazione dell'effetto traslativo in favore del promissario acquirente senza considerare che il trasferimento in questione prevedeva la corresponsione di un corrispettivo al promittente venditore che avrebbe anche potuto superare il valore del bene sostenendo di conseguenza che il danno per il proprietario sia riconducibile alla mera perdita della disponibilità del bene da cui deriverebbe l'impossibilità di ottenere l'utilità normalmente ricavabile da quest'ultimo.
Anche la sussistenza del preteso danno non patrimoniale lamentato non è confermato da prova non risultando in alcun modo, dall'istruttoria svolta in primo grado e in assenza di qualsiasi produzione documentale dell'attrice sul punto, che la perdita del cespite in questione abbia determinato un'apprezzabile sofferenza nella sfera interiore dell'attrice
In definitiva l'appellante sostiene che i danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, subiti in seguito alla condotta negligente del professionista e alla perdita dell'immobile, siano configurabili in re ipsa nonostante una siffatta ricostruzione, come dinnanzi precisato, sia pacificamente avversata dalla giurisprudenza di legittimità.
L'appello, pertanto, deve essere respinto.
Rileva inoltre la Corte che, sebbene la comparsa di costituzione dell'appellato rechi nella intestazione “appello incidentale”, non sono state formulate conclusioni nell'atto per la riforma della sentenza, per cui non si ravvisa un atto costituente “appello incidentale” su cui statuire. L'appellante va condannato quindi alle spese di lite, nella misura minima, stante la mancanza di complessità della causa, decurtata della fase di trattazione perché non presente.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
P.Q.M
La Corte d' Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nei Parte_1 confronti di e contro la sentenza del Tribunale Controparte_1 Controparte_7 di Roma, n. 7365/2019, pubblicata in data 03/04/2019, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
- Rigetta l'appello,
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 3473,00 oltre accessori;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione di cui all' art13, comma 1 quater, del DPR 115/2022 nei confronti dell'appellante
Così deliberato in Roma, nella Camera di Consiglio del 12.12.2025.
La Consigliera Relatrice La Presidente
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori
Dott.ssa AR ET
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE V CIVILE
così composta:
AR ET Presidente
Fiorella Gozzer Consigliera
Anna Maria Teresa Gregori Relatrice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
3170/2019, posta in deliberazione il giorno 16/05/2025, vertente tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Silvano de Angelis e dall'Avv.Bianca Pierangeli Parte_1
- appellante -
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessio Guida Di Guida Controparte_1
- appellato -
e rappresentata e difesa dall'Avv. L'Avv. Claudio Russo Controparte_2
-appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.7365/2019 pubblicata in data
03/04/2019
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio, davanti al Parte_1
Tribunale Civile di Roma, l'Avv. , per sentirlo condannare al risarcimento Controparte_1 dei danni materiali e morali, soltanto genericamente dedotti ma non quantificati, sofferti in conseguenza dell'inesatto adempimento del mandato professionale conferito al professionista. A sostegno delle proprie pretese la citante deduceva che:
- nell'anno 1999, aveva conferito al convenuto un mandato al fine di costituirsi, in proprio e nella qualità di erede della madre nel giudizio n. 625/1987 pendente dinanzi al Tribunale Controparte_3 di Cassino;
- il suddetto giudizio era stato instaurato da , nella veste di promissario acquirente, Controparte_4 nei confronti della madre quale promittente venditrice, per ottenere, nei confronti Controparte_3 di quest'ultima, una sentenza ex art. 2932 c.c.,stante l'inadempimento del contratto preliminare di compravendita di un immobile sito in Isoletta d'Arce (FR);
- deceduta la il menzionato giudizio era stato interrotto e poi riassunto nei confronti degli CP_3 eredi della parte e, quindi, anche nei confronti della stessa attrice;
- il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 113/2003 del 21 novembre 2002, depositata il 9 giugno
2003, aveva accolto la domanda della sig.ra disponendo il trasferimento (ex art. 2932 cod. CP_3 civ.), in favore di quest'ultima, del bene oggetto del contratto preliminare di compravendita, previo versamento del saldo del prezzo;
- la stessa attrice aveva appreso del deposito della sentenza in questione solo in data 13 ottobre 2003,
a seguito di contatti telefonici con la cancelleria del Tribunale di Cassino e conseguentemente aveva immediatamente allertato l'Avv. di , essendo intenzionata a proporre appello. CP_1 CP_1
All'uopo l'attrice precisava che il professionista non aveva eletto domicilio nel circondario del
Tribunale di Cassino, ragione per cui la sentenza in questione era stata notificata dalla controparte presso la cancelleria del Tribunale adito,
- In data 23 ottobre 2003, l'avvocato chiedeva copie della sentenza in discorso, provvedendo a ritirarle il 29 ottobre 2003, quando era ormai decaduto dal termine per la proposizione dell'appello, decadenza avvenuta in data 30.10.2003,
- riteneva l'appellante che l'avv. , aveva omesso di controllare l'avvenuta Controparte_1 notifica della sentenza presso la cancelleria del Tribunale di Cassino e non si era attivato per richiedere tempestivamente ed in tempo utile le copie della sentenza nonostante fosse stato avvisato per tempo dalla stessa cliente,
- l'appellante proponeva comunque appello a mezzo di altro difensore, ma l'impugnazione veniva dichiarata inammissibile;
Alla luce delle citate circostanze l'attrice sosteneva che, laddove l'avv. avesse CP_1 diligentemente adempiuto il proprio mandato - la sentenza n. 113/2003 del Tribunale di Cassino sarebbe stata tempestivamente appellata e, senza ombra di dubbio, riformata in senso a sé favorevole.
Part concludeva quindi chiedendo la condanna di controparte al risarcimento dei danni sofferti, a causa del grave inadempimento professionale per come sopra descritto “nella misura che sarà accertata e quantificata in corso di giudizio, con vittoria di spese, funzioni ed onorari di giudizio” oltre che per lite temeraria ex art 96 c.p.c.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'Avv. , chiedendo, in via preliminare, Controparte_1 di essere autorizzato a chiamare in garanzia la propria compagnia di assicurazione “UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI” al fine di essere manlevato nell'ipotesi di accoglimento della domanda CP_2 risarcitoria dell'attrice, preliminarmente eccependo la prescrizione del diritto al risarcimento del danno in capo alla sig.ra essendo stato notificato l'atto di citazione più di cinque anni Parte_1 dopo l'ultimo atto interruttivo della prescrizione, risalente al 29 aprile 2008 , nel merito contestando la domanda di parte attrice, deducendo che:
- l'avvenuto deposito della sentenza del Tribunale di Cassino era stato tempestivamente comunicato invitandola a recarsi in cancelleria per il ritiro delle copie rappresentandole, con l'occasione, di non ritenere opportuna la proposizione dell'appello;
- la non aveva autorizzato il convenuto a nominare un domiciliatario del foro di Cassino, Pt_1 avendo deciso di assolvere personalmente i necessari adempimenti presso la cancelleria diffidando dagli avvocati del circondario;
- l'attrice non aveva mai dato riscontro alle numerose richieste del convenuto e dei suoi collaboratori di studio volte a conoscere le sue determinazioni in relazione alla spontanea esecuzione o all'impugnazione della predetta sentenza, sicchè il convenuto stesso aveva formalmente richiesto un incontro all'attrice al fine di conoscerne le intenzioni in relazione all'eventuale appello.
- oltretutto la non aveva mai rilasciato al convenuto un mandato per la proposizione del Pt_1 gravame avverso la sentenza e soltanto nel maggio 2004 gli aveva comunicato di aver appreso del passaggio in giudicato del provvedimento in questione, peraltro, esclusivamente per il tramite del procuratore della promissaria acquirente , Controparte_4
- il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, in ogni caso, aveva archiviato il procedimento disciplinare instaurato a carico del professionista in seguito all' esposto presentato dall'attrice in relazione ai fatti di causa;
- parimenti, il Tribunale di Velletri disponeva l'archiviazione in ordine alla denuncia per infedeltà nel patrocinio sporta dalla sulla base dei fatti anzidetti, Parte_1
- infine, l'attrice non aveva subito alcun danno in seguito al passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Cassino, poiché la (promittente venditrice e madre dell'attrice) Controparte_3 aveva ammesso l'inadempimento del contratto preliminare di compravendita, e pertanto l'appello, quand'anche tempestivo, sarebbe stato respinto con ulteriore aggravio per l'attrice in termini di spese di lite.
Autorizzata la chiamata della quest'ultima si costituiva Controparte_5 evidenziando, i massimali e le franchigie previste dalla polizza ed eccependo la prescrizione, ai sensi dell'art. 2952 c.c., del diritto dell'assicurato all'indennizzo, alla luce del fatto che la prima richiesta di risarcimento di parte attrice al maggio del 2004 ed essendo stato denunciato il sinistro alla compagnia solo nel 2014.
Il terzo chiamato affermava, inoltre, che, qualora fosse stato invece riscontrato che l'attrice non aveva richiesto il risarcimento del danno prima della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, la pretesa vantata dalla doveva ritenersi prescritta ai sensi dell'art. 2946 c.c. e comunque il Parte_1 contratto di assicurazione non ricomprendeva i danni non patrimoniali, risultando in ogni caso infondati gli argomenti di parte attrice per le ragioni diffusamente esposte dal convenuto nei propri scritti difensivi.
La causa veniva istruita tramite interrogatorio formale delle parti e prova testimoniale. Disattesa preliminarmente, l'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto, il Giudice di prime cure rigettava nel merito la domanda dell'attrice ritenendo non provato (e nemmeno allegato) il danno conseguente all'anzidetto inadempimento.
Il procedimento di appello
La soccombente proponeva tempestivamente appello avverso la predetta decisione, precisando le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte di Appello adita respinta ogni contraria istanza, riformare
l'impugnata sentenza n. 7365/2019 del Tribunale di Roma Sezione XIII Civile e condannare
[...]
al risarcimento dei danni tutti sofferti dalla appellante per le Controparte_1 Parte_1 motivazioni offerte e per le causali dedotte in atti, nella misura che la Corte determinerà e quantificherà in via equitativa, per le motivazioni innanzi ed in atti spiegate, con vittoria di spese funzioni ed onorari di giudizio”. Si costituivano ritualmente gli appellati, il professionista e la propria compagnia di assicurazione, rilevando l'infondatezza delle pretese avverse.
L'avvocato riteneva oltretutto non condivisibile la sentenza appellata nella parte in cui CP_1 accertava la sussistenza della propria responsabilità professionale “sia con riferimento alla presunta condotta omissiva consistente nel non aver informato la cliente dell'avvenuta notificazione della sentenza di primo grado e quindi di aver causato il suo passaggio in giudicato, sia con riferimento alla prognosi sul giudizio di appello che se tempestivamente incardinato, a parere del Tribunale, avrebbe avuto buone probabilità di accoglimento”.
La ribadiva, altresì, le eccezioni di prescrizione già formulate in primo grado. CP_6
All'udienza in trattazione scritta del 16 maggio 2025 precisate le conclusioni come in atti, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La decisione della Corte di Appello
L'appello proposto dalla si appalesa infondato. Pt_1
Deve in primo luogo essere dedotto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il
Tribunale ha accertato sia la sussistenza del mandato rilasciato al professionista che la responsabilità professionale di quest'ultimo. Il rigetto della domanda è stato determinato esclusivamente dall'assoluta mancanza di prova in ordine al danno asseritamente subito dalla a causa della Pt_1 declaratoria di inammissibilità dell'appello.
Va sul punto richiamato il principio di diritto pacificamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità alla stregua del quale “il danno non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, che devono essere sempre oggetto di allegazione e prova, anche per presunzioni”, conseguentemente è assolutamente imprescindibile quantomeno la specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa ( Cass.18395/2025; Cass 33276/ 2023; Cass 1586/2023).
Come correttamente osservato dal primo giudice l'attrice in primo grado si limitava ad affermare, nel proprio atto di citazione, di aver subito un grave danno dall'omissione della notifica derivante dall'impossibilità di ottenere una pronuncia sul gravame che, laddove esaminato nel merito, avrebbe avuto significative possibilità di accoglimento. La deduceva quindi di aver sofferto un danno conseguenza rispetto alla condotta negligente Pt_1 del professionista che tuttavia veniva solo genericamente affermato atteso che la parte si limitava ad osservare che he il pregiudizio in questione sarebbe derivato «dalla perdita dei locali e dalla sofferenza per la impossibilità di proporre appello avverso la sentenza n. 113/2003 e per l'affezione che la madre sig.ra e successivamente la figlia sig.ra avevano con il Controparte_3 Parte_1 bene oggetto di giudizio, bene tramandato da generazioni» . Tra l'altro soltanto in sede di memorie di replica, dunque tardivamente, l'attrice individuava le spese sostenute per la proposizione dell'appello dichiarato tardivo quale possibile voce di danno.
Più specificamente, quanto al danno patrimoniale, l'appellante, tanto in primo grado quanto in questa sede, ha soltanto richiamato la verificazione dell'effetto giuridico della sentenza ex art. 2932
c.c., rappresentato dal trasferimento della proprietà dietro pagamento del prezzo, senza addurre puntualmente le ragioni per cui la produzione di tale effetto giuridico avrebbe determinato una concreta diminuzione del proprio patrimonio.
In altri termini, la sembra assumere che il danno patrimoniale subito si identifichi con la mera Pt_1 verificazione dell'effetto traslativo in favore del promissario acquirente senza considerare che il trasferimento in questione prevedeva la corresponsione di un corrispettivo al promittente venditore che avrebbe anche potuto superare il valore del bene sostenendo di conseguenza che il danno per il proprietario sia riconducibile alla mera perdita della disponibilità del bene da cui deriverebbe l'impossibilità di ottenere l'utilità normalmente ricavabile da quest'ultimo.
Anche la sussistenza del preteso danno non patrimoniale lamentato non è confermato da prova non risultando in alcun modo, dall'istruttoria svolta in primo grado e in assenza di qualsiasi produzione documentale dell'attrice sul punto, che la perdita del cespite in questione abbia determinato un'apprezzabile sofferenza nella sfera interiore dell'attrice
In definitiva l'appellante sostiene che i danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, subiti in seguito alla condotta negligente del professionista e alla perdita dell'immobile, siano configurabili in re ipsa nonostante una siffatta ricostruzione, come dinnanzi precisato, sia pacificamente avversata dalla giurisprudenza di legittimità.
L'appello, pertanto, deve essere respinto.
Rileva inoltre la Corte che, sebbene la comparsa di costituzione dell'appellato rechi nella intestazione “appello incidentale”, non sono state formulate conclusioni nell'atto per la riforma della sentenza, per cui non si ravvisa un atto costituente “appello incidentale” su cui statuire. L'appellante va condannato quindi alle spese di lite, nella misura minima, stante la mancanza di complessità della causa, decurtata della fase di trattazione perché non presente.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
P.Q.M
La Corte d' Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nei Parte_1 confronti di e contro la sentenza del Tribunale Controparte_1 Controparte_7 di Roma, n. 7365/2019, pubblicata in data 03/04/2019, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
- Rigetta l'appello,
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 3473,00 oltre accessori;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione di cui all' art13, comma 1 quater, del DPR 115/2022 nei confronti dell'appellante
Così deliberato in Roma, nella Camera di Consiglio del 12.12.2025.
La Consigliera Relatrice La Presidente
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori
Dott.ssa AR ET