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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/11/2025, n. 2165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2165 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3236/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice dr.ssa ET TI ANCONA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
07/05/2025, assunto in decisione all'udienza in data 25.11.2025 e vertente
TRA
nato a [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. D'AMBROGIO ISABELLA e dall'Avv. D'AMBROSIO LUCA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E nata in [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. CANTINI MONICA ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: Separazione giudiziale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 25.11.2025 ove le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo volto alla definizione in via consensuale della controversia.
Le parti, dunque, hanno chiesto al Tribunale di accogliersi e recepirsi le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1.Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con rinuncia alla richiesta di addebito da parte di
Parte_1
2. verserà ad a titolo di sostegno economico collegato alle difficoltà Parte_1 Controparte_1 contingenti della resistente connesse alle condizioni di salute della figlia, la somma di euro 50,00 al mese per sei mesi dalla data odierna ma solo a condizione che il contratto di lavoro di venga rinnovato;
Parte_1
3.Rinuncia a tutte le altre istanze;
4. Spese di lite compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi all'udienza del 25 novembre
2025 possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del giudizio, considerato l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 07/05/2025, Controparte_1 così provvede:
I. Pronuncia la separazione di e Parte_1 Controparte_1 che hanno celebrato matrimonio con rito civile a Milano (MI) in data 15.07.2013
[...]
(trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano al n.1147, parte I, anno 2013), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano (MI) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa ET TI NC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice dr.ssa ET TI ANCONA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
07/05/2025, assunto in decisione all'udienza in data 25.11.2025 e vertente
TRA
nato a [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. D'AMBROGIO ISABELLA e dall'Avv. D'AMBROSIO LUCA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E nata in [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. CANTINI MONICA ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: Separazione giudiziale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 25.11.2025 ove le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo volto alla definizione in via consensuale della controversia.
Le parti, dunque, hanno chiesto al Tribunale di accogliersi e recepirsi le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1.Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con rinuncia alla richiesta di addebito da parte di
Parte_1
2. verserà ad a titolo di sostegno economico collegato alle difficoltà Parte_1 Controparte_1 contingenti della resistente connesse alle condizioni di salute della figlia, la somma di euro 50,00 al mese per sei mesi dalla data odierna ma solo a condizione che il contratto di lavoro di venga rinnovato;
Parte_1
3.Rinuncia a tutte le altre istanze;
4. Spese di lite compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi all'udienza del 25 novembre
2025 possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del giudizio, considerato l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 07/05/2025, Controparte_1 così provvede:
I. Pronuncia la separazione di e Parte_1 Controparte_1 che hanno celebrato matrimonio con rito civile a Milano (MI) in data 15.07.2013
[...]
(trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano al n.1147, parte I, anno 2013), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano (MI) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa ET TI NC