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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 09/06/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1203/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Palmi
Sezione Civile
In esito al deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 6.06.2025 per la causa promossa da rappresentata e difesa dall'Avv. Longo Parte_1
Salvatore, contro , rappresentato e difeso dall'Avv. Galata' Giuseppe, si dà atto che Controparte_1
tutte le parti hanno depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note le parti hanno insistito nei rispettivi atti e verbali di causa;
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata decide la causa come da seguente sentenza:
Proc. n. 1203 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1203/2023 R.G. tra:
, nata a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Via Europa n. 13, Maropati (RC) presso lo studio dell'Avv. Longo
Salvatore, che la rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] l'[...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Via On. Luigi Longo n. 35, Polistena (RC), presso lo studio dell'Avv.
Galatà Giuseppe, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Azione di manutenzione nel possesso (artt. 703 c.p.c. e 1170 c.c.).
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 6.06.2025.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso ex art. 703 c.p.c. depositato il 03/10/2023, proponeva azione di Parte_1
manutenzione del proprio diritto di servitù di passaggio in relazione al fondo identificato al NCT del
Comune di OS al fg. 46 part. 87.
Evidenziava che:
-in data 22.03.2023 era deceduto , celibe e senza figli, i cui eredi legittimi erano la Persona_1
medesima ricorrente, sorella, e e Parte_2 Parte_3 Controparte_2 [...]
, rispettivamente figlie e vedova di fratello premorto del de cuius; CP_3 Persona_2
- per effetto della successione mortis causa, la ricorrente era divenuta proprietaria Parte_1 dell'appezzamento di terreno sito il OS alla Contrada Sud Bosco XII Stradone, identificato al catasto terreni del Comune di OS al fg. 46 part. 87; - la ricorrente, per raggiungere detto appezzamento di terreno dalla propria abitazione, doveva percorrere un breve tratto di strada pubblica per poi svoltare a sinistra, costeggiando il terreno di sua proprietà, identificato al catasto terreni del comune di OS al fg. 46 part. 342 e continuare sul terreno in capo al resistente , identificato con la particella 115, per poi giungere in Controparte_1
quello identificato con part. 113 in capo a , nuda proprietaria e , CP_4 Controparte_1
usufruttuario, che di fatto lo utilizza, coltivandolo, per come risulta dagli atti allegati.
- infatti, tra la part. 342 della ricorrente e la 87, oggetto di acquisto mortis causa, vi erano le particelle
115 e 113 di cui era rispettivamente titolare ed usufruttuario, con la conseguenza Controparte_1 che la deducente per passare da un terreno all'altro di sua proprietà, doveva Parte_1
attraversare quello del resistente, che, per risalenti dissidi, poneva in essere volontariamente atti di turbativa e molestia, per effetto dei quali risultavano pendenti anche giudizi in sede penale;
- a causa di tali dissidi tra le parti contrapposte, il resistente impediva il regolare Controparte_1
godimento della servitù, lasciando sulla fascia asservita al passaggio diversi attrezzi costituenti parti di grossi mezzi agricoli od oggetti di varia natura, tra cui anche rifiuti speciali, della specie tegole di eternit;
- con nota del 7 luglio 2023, la ricorrente aveva invitato il resistente a rimuovere Parte_1
detti oggetti per consentire il passaggio in condizioni di sicurezza, evidenziando la pericolosità dello stato dei luoghi in relazione all'incolumità pubblica, ma la situazione rimaneva invariata;
- inoltre, pretestuosamente, il non effettuava la regolare potatura di alcune piante Controparte_1
di viti collocate sul confine di altra sua proprietà, identificata con la part. 324, adiacente dal fronte opposto a quella per cui è causa, facendo sì che alcuni rami andassero ad occupare il passaggio, disturbandolo.
In conclusione, la ricorrente chiedeva di: Parte_1
“–ordinare a , in qualità di proprietario della part. n. 115 ed usufruttuario di Controparte_1
quella n. 113, di procedere alla rimozione dal tratto di strada asservito al diritto reale de quo degli oggetti indicati in narrativa (all. 7), nonché di procedere alla potatura periodica dei rami prospicienti delle piante poste sul confine della part. n. 324, ricadente nel medesimo tratto di strada, consentendo alla ricorrente il legittimo diritto di passaggio in condizioni di sicurezza;
– dare ogni altro provvedimento ritenuto giusto od opportuno.”
All'udienza del 15.12.2023, veniva dichiarata la contumacia del resistente;
Controparte_1
pertanto, la causa veniva istruita con l'assunzione dell'unico informatore indicato da parte ricorrente e, dopo l'escussione, il procedimento veniva rinviato per la decisione.
Con ordinanza rep. n. 558/2024, depositata l'11.06.2024, il Giudice della fase cautelare rigettava il ricorso di Parte_1 Con successiva istanza del 10.09.2024 la ricorrente chiedeva la prosecuzione del Parte_1
merito possessorio;
instaurato il contraddittorio, si costitutiva nella fase di merito il resistente CP_1
il quale chiedeva il rigetto delle domande articolate dalla ricorrente e la condanna della
[...]
controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del 24.01.2025 la ricorrente evidenziava di non avere più interesse alla Parte_1
prosecuzione della causa, chiedendo la cessazione della materia del contendere, con il favore delle spese processuali o la compensazione delle stesse;
il resistente , nell'associarsi alla CP_5
declaratoria della cessazione della materia del contendere, chiedeva la condanna delle spese di lite, evidenziando come già nella fase interdittale era stata accertata la transitabilità della stradella oggetto di causa.
La causa veniva, pertanto, rinviata per la decisione.
2. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente al merito delle domande formulate e ciò, in quanto all'udienza del 24.01.2025 la ricorrente ha dichiarato di non CP_2 aver più alcun interesse alla prosecuzione del giudizio atteso che “la strada oggetto di causa è stata liberata e anche alcuni rami degli alberi non propendono più sulla stessa.”; il resistente CP_5
nell'associarsi alla richiesta di cessazione della materia del contendere, evidenziava che già
[...]
in fase cautelare era emersa la transitabilità della stradella oggetto di causa.
Si osserva, in proposito, che la costante giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che “La cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronuncia del giudice. Tale situazione non ricorre nell'ipotesi di esecuzione anche spontanea, di un provvedimento del giudice che non abbia definito il giudizio, qualora a tale comportamento non si accompagni il riconoscimento espresso o implicito della fondatezza della domanda ovvero la rinunzia alla prosecuzione del giudizio;
né, peraltro, può ritenersi cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse delle parti se non quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi” (cfr.
Cassazione civile sez. III, 08/11/2007, n.23289).
Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, la Cassazione ha precisato che
“ la cessazione della materia del contendere, che sopravviene nel corso del processo, non esonera il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in mancanza di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale.” (cfr. Cassazione civile sez. I, 16/06/2023, n.17256). Tanto detto, nella specie, va rilevato che la domanda formulata sarebbe stata verosimilmente rigettata.
Infatti, questo Decidente condivide le considerazioni poste a fondamento dell'ordinanza dell'11.06.2024 emessa dal Giudice della fase sommaria che aveva respinto la domanda proposta dalla ricorrente Parte_1
Ed invero, con riferimento alla domanda formulata dalla ricorrente relativa alla situazione di turbativa sulla res, o comunque al superamento della normale tollerabilità, va riaffermato in questa sede il principio per cui non ogni modifica apportata da un terzo alla situazione oggettiva in cui si sostanzia il possesso costituisce spoglio o turbativa, essendo sempre necessario che tale modifica comprometta in modo giuridicamente apprezzabile l'esercizio del possesso (Cassazione civile sez. II, 15/04/2014,
n.8731; Cassazione civile sez. II, 28/01/2005, n.1743).
Nella vicenda in esame, è stata negata tutela cautelare sul presupposto dell'assenza di prova della sussistenza di una condotta impeditiva od ostacolante l'esercizio del possesso, atteso che né il corredo fotografico allegato al ricorso introduttivo né la deposizione dell'informatore indicato dalla ricorrente hanno fatto emergere un congruo ed apprezzabile disturbo del possesso tale da rendere impossibile, gravosa oppure notevolmente difficoltosa la manifestazione del potere di fatto.
Da qui l'infondatezza della domanda della ricorrente Parte_1
3. Le spese della presente fase di merito seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, applicando i vigenti parametri del D.M. 147/2022, valore indeterminabile-complessità bassa, parametri minimi (esclusa la fase istruttoria) in considerazione della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché della sovrapponibilità tra fase introduttiva e quella decisionale finale;
con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Galatà, difensore del resistente, dichiaratosi antistatario.
Si ritiene che non sussistano i presupposti per la chiesta condanna alla lite temeraria della ricorrente, dovendo ritenersi che le difese in diritto argomentate, pur non accolte dall'odierno Giudicante, rientrano nel diritto di difesa della parte e, pertanto, di per sé devono ritenersi prive dei connotati di mala fede o colpa grave richiesti dalla norma di cui all'art. 96 c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciandosi nella causa in epigrafe promossa da Parte_1
nei confronti di disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così
[...] Controparte_1
provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del resistente Parte_1
, che si liquidano in Euro 2.906,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva Controparte_1 e Cpa come per legge;
con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Galatà, difensore del resistente, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Palmi lì 9.06.2025
Il Giudice dott. Mariano Carella
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Palmi
Sezione Civile
In esito al deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 6.06.2025 per la causa promossa da rappresentata e difesa dall'Avv. Longo Parte_1
Salvatore, contro , rappresentato e difeso dall'Avv. Galata' Giuseppe, si dà atto che Controparte_1
tutte le parti hanno depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note le parti hanno insistito nei rispettivi atti e verbali di causa;
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata decide la causa come da seguente sentenza:
Proc. n. 1203 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1203/2023 R.G. tra:
, nata a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Via Europa n. 13, Maropati (RC) presso lo studio dell'Avv. Longo
Salvatore, che la rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] l'[...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Via On. Luigi Longo n. 35, Polistena (RC), presso lo studio dell'Avv.
Galatà Giuseppe, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Azione di manutenzione nel possesso (artt. 703 c.p.c. e 1170 c.c.).
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 6.06.2025.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso ex art. 703 c.p.c. depositato il 03/10/2023, proponeva azione di Parte_1
manutenzione del proprio diritto di servitù di passaggio in relazione al fondo identificato al NCT del
Comune di OS al fg. 46 part. 87.
Evidenziava che:
-in data 22.03.2023 era deceduto , celibe e senza figli, i cui eredi legittimi erano la Persona_1
medesima ricorrente, sorella, e e Parte_2 Parte_3 Controparte_2 [...]
, rispettivamente figlie e vedova di fratello premorto del de cuius; CP_3 Persona_2
- per effetto della successione mortis causa, la ricorrente era divenuta proprietaria Parte_1 dell'appezzamento di terreno sito il OS alla Contrada Sud Bosco XII Stradone, identificato al catasto terreni del Comune di OS al fg. 46 part. 87; - la ricorrente, per raggiungere detto appezzamento di terreno dalla propria abitazione, doveva percorrere un breve tratto di strada pubblica per poi svoltare a sinistra, costeggiando il terreno di sua proprietà, identificato al catasto terreni del comune di OS al fg. 46 part. 342 e continuare sul terreno in capo al resistente , identificato con la particella 115, per poi giungere in Controparte_1
quello identificato con part. 113 in capo a , nuda proprietaria e , CP_4 Controparte_1
usufruttuario, che di fatto lo utilizza, coltivandolo, per come risulta dagli atti allegati.
- infatti, tra la part. 342 della ricorrente e la 87, oggetto di acquisto mortis causa, vi erano le particelle
115 e 113 di cui era rispettivamente titolare ed usufruttuario, con la conseguenza Controparte_1 che la deducente per passare da un terreno all'altro di sua proprietà, doveva Parte_1
attraversare quello del resistente, che, per risalenti dissidi, poneva in essere volontariamente atti di turbativa e molestia, per effetto dei quali risultavano pendenti anche giudizi in sede penale;
- a causa di tali dissidi tra le parti contrapposte, il resistente impediva il regolare Controparte_1
godimento della servitù, lasciando sulla fascia asservita al passaggio diversi attrezzi costituenti parti di grossi mezzi agricoli od oggetti di varia natura, tra cui anche rifiuti speciali, della specie tegole di eternit;
- con nota del 7 luglio 2023, la ricorrente aveva invitato il resistente a rimuovere Parte_1
detti oggetti per consentire il passaggio in condizioni di sicurezza, evidenziando la pericolosità dello stato dei luoghi in relazione all'incolumità pubblica, ma la situazione rimaneva invariata;
- inoltre, pretestuosamente, il non effettuava la regolare potatura di alcune piante Controparte_1
di viti collocate sul confine di altra sua proprietà, identificata con la part. 324, adiacente dal fronte opposto a quella per cui è causa, facendo sì che alcuni rami andassero ad occupare il passaggio, disturbandolo.
In conclusione, la ricorrente chiedeva di: Parte_1
“–ordinare a , in qualità di proprietario della part. n. 115 ed usufruttuario di Controparte_1
quella n. 113, di procedere alla rimozione dal tratto di strada asservito al diritto reale de quo degli oggetti indicati in narrativa (all. 7), nonché di procedere alla potatura periodica dei rami prospicienti delle piante poste sul confine della part. n. 324, ricadente nel medesimo tratto di strada, consentendo alla ricorrente il legittimo diritto di passaggio in condizioni di sicurezza;
– dare ogni altro provvedimento ritenuto giusto od opportuno.”
All'udienza del 15.12.2023, veniva dichiarata la contumacia del resistente;
Controparte_1
pertanto, la causa veniva istruita con l'assunzione dell'unico informatore indicato da parte ricorrente e, dopo l'escussione, il procedimento veniva rinviato per la decisione.
Con ordinanza rep. n. 558/2024, depositata l'11.06.2024, il Giudice della fase cautelare rigettava il ricorso di Parte_1 Con successiva istanza del 10.09.2024 la ricorrente chiedeva la prosecuzione del Parte_1
merito possessorio;
instaurato il contraddittorio, si costitutiva nella fase di merito il resistente CP_1
il quale chiedeva il rigetto delle domande articolate dalla ricorrente e la condanna della
[...]
controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del 24.01.2025 la ricorrente evidenziava di non avere più interesse alla Parte_1
prosecuzione della causa, chiedendo la cessazione della materia del contendere, con il favore delle spese processuali o la compensazione delle stesse;
il resistente , nell'associarsi alla CP_5
declaratoria della cessazione della materia del contendere, chiedeva la condanna delle spese di lite, evidenziando come già nella fase interdittale era stata accertata la transitabilità della stradella oggetto di causa.
La causa veniva, pertanto, rinviata per la decisione.
2. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente al merito delle domande formulate e ciò, in quanto all'udienza del 24.01.2025 la ricorrente ha dichiarato di non CP_2 aver più alcun interesse alla prosecuzione del giudizio atteso che “la strada oggetto di causa è stata liberata e anche alcuni rami degli alberi non propendono più sulla stessa.”; il resistente CP_5
nell'associarsi alla richiesta di cessazione della materia del contendere, evidenziava che già
[...]
in fase cautelare era emersa la transitabilità della stradella oggetto di causa.
Si osserva, in proposito, che la costante giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che “La cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronuncia del giudice. Tale situazione non ricorre nell'ipotesi di esecuzione anche spontanea, di un provvedimento del giudice che non abbia definito il giudizio, qualora a tale comportamento non si accompagni il riconoscimento espresso o implicito della fondatezza della domanda ovvero la rinunzia alla prosecuzione del giudizio;
né, peraltro, può ritenersi cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse delle parti se non quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi” (cfr.
Cassazione civile sez. III, 08/11/2007, n.23289).
Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, la Cassazione ha precisato che
“ la cessazione della materia del contendere, che sopravviene nel corso del processo, non esonera il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in mancanza di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale.” (cfr. Cassazione civile sez. I, 16/06/2023, n.17256). Tanto detto, nella specie, va rilevato che la domanda formulata sarebbe stata verosimilmente rigettata.
Infatti, questo Decidente condivide le considerazioni poste a fondamento dell'ordinanza dell'11.06.2024 emessa dal Giudice della fase sommaria che aveva respinto la domanda proposta dalla ricorrente Parte_1
Ed invero, con riferimento alla domanda formulata dalla ricorrente relativa alla situazione di turbativa sulla res, o comunque al superamento della normale tollerabilità, va riaffermato in questa sede il principio per cui non ogni modifica apportata da un terzo alla situazione oggettiva in cui si sostanzia il possesso costituisce spoglio o turbativa, essendo sempre necessario che tale modifica comprometta in modo giuridicamente apprezzabile l'esercizio del possesso (Cassazione civile sez. II, 15/04/2014,
n.8731; Cassazione civile sez. II, 28/01/2005, n.1743).
Nella vicenda in esame, è stata negata tutela cautelare sul presupposto dell'assenza di prova della sussistenza di una condotta impeditiva od ostacolante l'esercizio del possesso, atteso che né il corredo fotografico allegato al ricorso introduttivo né la deposizione dell'informatore indicato dalla ricorrente hanno fatto emergere un congruo ed apprezzabile disturbo del possesso tale da rendere impossibile, gravosa oppure notevolmente difficoltosa la manifestazione del potere di fatto.
Da qui l'infondatezza della domanda della ricorrente Parte_1
3. Le spese della presente fase di merito seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, applicando i vigenti parametri del D.M. 147/2022, valore indeterminabile-complessità bassa, parametri minimi (esclusa la fase istruttoria) in considerazione della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché della sovrapponibilità tra fase introduttiva e quella decisionale finale;
con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Galatà, difensore del resistente, dichiaratosi antistatario.
Si ritiene che non sussistano i presupposti per la chiesta condanna alla lite temeraria della ricorrente, dovendo ritenersi che le difese in diritto argomentate, pur non accolte dall'odierno Giudicante, rientrano nel diritto di difesa della parte e, pertanto, di per sé devono ritenersi prive dei connotati di mala fede o colpa grave richiesti dalla norma di cui all'art. 96 c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciandosi nella causa in epigrafe promossa da Parte_1
nei confronti di disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così
[...] Controparte_1
provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del resistente Parte_1
, che si liquidano in Euro 2.906,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva Controparte_1 e Cpa come per legge;
con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Galatà, difensore del resistente, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Palmi lì 9.06.2025
Il Giudice dott. Mariano Carella