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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/09/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 640/2022 R.G.L., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. PIZZATA MERI, giusta procura in atti Parte_1
-Appellante-
CONTRO
in persona del l.r.p.t.., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. TRIOLO ETTORE, giusta procura in atti
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
Con ricorso al Giudice del lavoro di Reggio Calabria depositato il 07.11.2020, - Parte_1 premesso di aver espletato l'attività di bracciante agricola negli anni 2016, 2017 e 2018 per 102 giornate lavorative l'anno, alle dipendenze dell'azienda agricola di PP AT con sede in
Bianco- agiva in giudizio al fine di accertare l'effettività della propria prestazione lavorativa, sul presupposto dell'avvenuta cancellazione dagli elenchi anagrafici negli anni 2016 e 2017.
Nella resistenza dell' , l'adito Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro, CP_1 con sentenza 455/2022 del 08.03.2022 rigettava il ricorso, per intervenuta decadenza dall'azione ex art. 22 del D.L. n. 7/1970.
Avverso la sentenza propone appello l'originario ricorrente, per i motivi che saranno appresso esaminati.
L' , costituitosi, resiste al gravame. CP_1
Dopo alcuni dovuti alla calendarizzazione delle cause legate all'emergenza COVID, il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 26 settembre.
Motivi della decisione.
L'appellante censura la sentenza impugnata per avere il primo giudice erroneamente ritenuto compiuta la decadenza dall'azione proposta, ai sensi della disciplina ex art. 22 del D.L. n. 7/70.
Deduce che nessuna decadenza era maturata dal momento che, a seguito della pubblicazione degli elenchi nominativi di variazione trimestrale dei braccianti agricoli del Comune di residenza (dal
17.12.2019 al 31.12.2019), in data 28.01.2020 l'odierna appellante impugnava con ricorso amministrativo il provvedimento di cancellazione, nel rispetto dei 30 giorni decorrenti dall'ultimo giorno della pubblicazione telematica. Da qui - rileva – decorreva il termine di 90 giorni per la definizione del procedimento amministrativo che subiva la sospensione straordinaria dal 23.02.2020 al 15.05.2020 (art. 103 DL 18/20 e art. 37 DL 23/2020) determinata dallo stato emergenziale, sicchè il silenzio-rigetto si veniva a formare solo in data 20.07.2020, non avendo la competente
Commissione adita dato riscontro entro il termine previsto. Dal termine anzidetto (20.07.2020), decorreva il termine di 120 giorni per il deposito del ricorso giudiziario, avvenuto in data 07.11.2020
e dunque tempestivamente.
Superata la questione della decadenza, rileva di essere stata iscritta negli elenchi dei braccianti agricoli per 102 giornate per le annualità indicate, di avere prestato lavoro agricolo presso l'azienda di AT PP, come dimostrato dalla documentazione versata nel fascicolo di primo grado
(perizia di parte, buste paga, contratto di lavoro, comunicazioni unilav) che smentisce i carenti ed imprecisi accertamenti ispettivi ed insiste, in subordine, nelle richieste istruttorie già formulate in primo grado di prova testi ed eventuale ctu.
°°°
Orbene l'appello, nei limiti e termini in cui è stato proposto, è fondato e deve essere pertanto accolto.
Preliminarmente, emerge documentalmente l'osservanza del termine del termine di decadenza di 120 giorni previsto dal D.L. 7/1970 per la proposizione dell'azione giudiziale, che, come è noto, decorre dalla data di definitività del provvedimento amm.vo che, ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. 375 del 1993, si concreta solo quando siano decorsi i termini per la proposizione del ricorso amministrativo contro la cancellazione (30 giorni) o quelli per la formazione del silenzio-rigetto (ulteriori 90 giorni) laddove il ricorso sia stato proposto.
Nel caso in esame, il ricorso amministrativo era stato proposto in data 28.01.2020, ma il termine dei
90 giorni per la formazione del silenzio rigetto era stato sospeso per effetto della normativa emergenziale dal 23.02.2020 al 15.05.2020 (art. 103 DL 18/20 e art. 37 DL 23/2020) e pertanto il silenzio-rigetto si è venuto a formare solo in data 20.07.2020. Da quella data decorrono i 120 giorni per la proposizione del ricorso giudiziario che è stato tempestivamente proposto, in quanto depositato in data 07.11.2020.
Una volta accertato che il termine, sospeso per via dell'emergenza Covid, è stato rispettato dall'odierno appellante, occorre procedere a scrutinare il merito dell'appello.
Il rapporto di lavoro di cui si discute era stato contestato dall' a seguito di accertamenti ispettivi, CP_1 compendiati nel verbale dell'Ispettorato del lavoro del 30.11.2018 con il quale sono state annullate le giornate lavorative dell'odierna appellante presso l'azienda di per gli anni 2016 e Parte_2
2017, riconoscendo solo quelle per l'anno 2018.
Nel suddetto verbale gli ispettori, pur dando atto dell'esistenza dell'azienda agricola del AT
PP sin dal 2016, insistente sui terreni di notevole estensione dislocati nei Comuni di Bianco
Africo e Palizzi e destinati a coltivazioni di ortaggi, bergamotto e ad orto, hanno proceduto a disconoscere, solo per gli anni 2016 e 2017, diversi rapporti di lavoro sulla base, sostanzialmente, delle dichiarazioni rese dai braccianti agricoli agli ispettori, ravvisandovi in esse divergenze e contraddizioni. Quanto alla anch'essa sentita, gli ispettori- per come si legge nel verbale- Parte_1 hanno rilevato la genericità delle dichiarazioni e tanto li ha indotti a ritenere la fittizietà del rapporto.
Non si rinviene, tuttavia, nel verbale ispettivo alcun riscontro oggettivo, fondato su elementi fattuali o di natura tecnica o comunque di diretta percepibilità (riferiti alle coltivazioni ed alla loro tipologia, ai terreni ed alle loro caratteristiche ed estensioni, al volume di fatturato ) che faccia ragionevolmente ritenere la non congruità del numero dei lavoratori occupati rispetto al fabbisogno complessivo dell'azienda agricola, e quindi la fittizietà dei rapporti, ma vengono poste a fondamento del disconoscimento unicamente le dichiarazioni dei lavoratori, che, nel caso della vengono Parte_1 così verbalizzate: “rilascia dichiarazione generica, non menzionando alcun compagno di lavoro”.
Emerge, ictu oculi, una manifesta incertezza circa la reale portata della dichiarazione suddetta. La genericità e la vaghezza della verbalizzazione, ove non vengono riportate né le domande formulate e né le risposte date, dà luogo a seri dubbi interpretativi, tali da ritenere la inidoneità delle sole dichiarazioni della lavoratrice a fondare il disconoscimento del suo rapporto di lavoro (peraltro in soli due dei tre anni oggetto di accertamento) in mancanza di altri elementi di riscontro. Poiché l'efficacia di fede privilegiata dei suddetti verbali è limitata, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ritiene il collegio che le fonti di prova utilizzate dagli ispettori, per la loro genericità ed opinabilità, eliminino in radice il meccanismo di inversione dell'onere probatorio e non siano idonee a superare gli elementi indiziari di sussistenza del rapporto di lavoro, forniti dalla lavoratrice ed allegati già al fascicolo di primo grado (contratti di lavoro, buste paga, comunicazione unilav, relazione tecnica asseverata, iscrizione negli elenchi) ed a generare una presunzione di assenza della prestazione lavorativa, superabile solo con la dimostrazione, da parte della lavoratrice, di una prova contraria.
Al riguardo, occorre rilevare che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, gli elementi di prova portati dal ricorrente a sostegno della esistenza del rapporto di lavoro subordinato “… possono essere contrastati dall'ente previdenziale, che contesta l'esistenza dell'attività lavorativa certificata, col fornire con ogni mezzo la prova contraria, che può consistere anche nel contenuto di accertamenti ispettivi di organi pubblici, il cui valore probatorio, provenendo anch'essi da pubblici ufficiali, è identico a quello dell'iscrizione negli elenchi nominativi;
per cui la loro acquisizione in giudizio rende necessaria la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti
i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. (Sez. L, Sentenza n. 26816 del 07/11/2008).
La carenza ora evidenziata è la ragione per la quale la Corte non ha dato spazio alla prova testimoniale, ritenendone la superfluità, posto che, se il provvedimento presupposto è ex se generico, non avrebbe potuto demandarsi al teste (recte: al capitolo di prova articolato) di emendarne la genericità. Ove vi fosse stata una ricostruzione dettagliata, con compiuti accertamenti – e non mercé un processo logico deduttivo basato su dati indiscriminati e non meglio precisati - sarebbe stato onere della ricorrente offrire la prova di resistenza, ma nella genericità dell'addebito, la stessa non avrebbe potuto/dovuto provare alcunché.
Deve pertanto riconoscersi l'effettività dello svolgimento del rapporto di lavoro agricolo alle dipendenze della ditta PP AT negli anni 2016 e 2017 per 102 giornate lavorative l'anno, con conseguente diritto di all'iscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di Parte_1 residenza per un numero di giornate lavorate pari a n. 102 per l'anno 2016 e n. 102 l'anno 2017 con ogni conseguenza di legge.
L'appello va pertanto accolto e nel regolamento delle spese di lite, alla soccombenza consegue la tenutezza dell' al pagamento delle spese nei confronti di , che si liquidano per CP_1 Parte_1 il primo grado in € 3809,00 e per l'appello liquidate in € 4996,00 ai sensi del DM n. 147/2022 (IV scaglione, nei minimi stante la semplicità delle questioni trattate)
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Parte_1 CP_1
Calabria Sez. Lavoro n. 455/2022 del 08.03.2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1. Dichiara il diritto di all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori Parte_1 agricoli del Comune di residenza per un numero di giornate lavorate pari a n. 102 per l'anno 2016 e n. 102 per l'anno 2017. CP_ Condanna l' al pagamento al pagamento delle spese nei confronti di , che si Parte_1 liquidano per il primo grado in € 3809,00 e per l'appello liquidate in € 4996,00, con distrazione in favore dell'avvocato anticipatario, oltre accessori come per legge
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 26.09.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 640/2022 R.G.L., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. PIZZATA MERI, giusta procura in atti Parte_1
-Appellante-
CONTRO
in persona del l.r.p.t.., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. TRIOLO ETTORE, giusta procura in atti
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
Con ricorso al Giudice del lavoro di Reggio Calabria depositato il 07.11.2020, - Parte_1 premesso di aver espletato l'attività di bracciante agricola negli anni 2016, 2017 e 2018 per 102 giornate lavorative l'anno, alle dipendenze dell'azienda agricola di PP AT con sede in
Bianco- agiva in giudizio al fine di accertare l'effettività della propria prestazione lavorativa, sul presupposto dell'avvenuta cancellazione dagli elenchi anagrafici negli anni 2016 e 2017.
Nella resistenza dell' , l'adito Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro, CP_1 con sentenza 455/2022 del 08.03.2022 rigettava il ricorso, per intervenuta decadenza dall'azione ex art. 22 del D.L. n. 7/1970.
Avverso la sentenza propone appello l'originario ricorrente, per i motivi che saranno appresso esaminati.
L' , costituitosi, resiste al gravame. CP_1
Dopo alcuni dovuti alla calendarizzazione delle cause legate all'emergenza COVID, il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 26 settembre.
Motivi della decisione.
L'appellante censura la sentenza impugnata per avere il primo giudice erroneamente ritenuto compiuta la decadenza dall'azione proposta, ai sensi della disciplina ex art. 22 del D.L. n. 7/70.
Deduce che nessuna decadenza era maturata dal momento che, a seguito della pubblicazione degli elenchi nominativi di variazione trimestrale dei braccianti agricoli del Comune di residenza (dal
17.12.2019 al 31.12.2019), in data 28.01.2020 l'odierna appellante impugnava con ricorso amministrativo il provvedimento di cancellazione, nel rispetto dei 30 giorni decorrenti dall'ultimo giorno della pubblicazione telematica. Da qui - rileva – decorreva il termine di 90 giorni per la definizione del procedimento amministrativo che subiva la sospensione straordinaria dal 23.02.2020 al 15.05.2020 (art. 103 DL 18/20 e art. 37 DL 23/2020) determinata dallo stato emergenziale, sicchè il silenzio-rigetto si veniva a formare solo in data 20.07.2020, non avendo la competente
Commissione adita dato riscontro entro il termine previsto. Dal termine anzidetto (20.07.2020), decorreva il termine di 120 giorni per il deposito del ricorso giudiziario, avvenuto in data 07.11.2020
e dunque tempestivamente.
Superata la questione della decadenza, rileva di essere stata iscritta negli elenchi dei braccianti agricoli per 102 giornate per le annualità indicate, di avere prestato lavoro agricolo presso l'azienda di AT PP, come dimostrato dalla documentazione versata nel fascicolo di primo grado
(perizia di parte, buste paga, contratto di lavoro, comunicazioni unilav) che smentisce i carenti ed imprecisi accertamenti ispettivi ed insiste, in subordine, nelle richieste istruttorie già formulate in primo grado di prova testi ed eventuale ctu.
°°°
Orbene l'appello, nei limiti e termini in cui è stato proposto, è fondato e deve essere pertanto accolto.
Preliminarmente, emerge documentalmente l'osservanza del termine del termine di decadenza di 120 giorni previsto dal D.L. 7/1970 per la proposizione dell'azione giudiziale, che, come è noto, decorre dalla data di definitività del provvedimento amm.vo che, ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. 375 del 1993, si concreta solo quando siano decorsi i termini per la proposizione del ricorso amministrativo contro la cancellazione (30 giorni) o quelli per la formazione del silenzio-rigetto (ulteriori 90 giorni) laddove il ricorso sia stato proposto.
Nel caso in esame, il ricorso amministrativo era stato proposto in data 28.01.2020, ma il termine dei
90 giorni per la formazione del silenzio rigetto era stato sospeso per effetto della normativa emergenziale dal 23.02.2020 al 15.05.2020 (art. 103 DL 18/20 e art. 37 DL 23/2020) e pertanto il silenzio-rigetto si è venuto a formare solo in data 20.07.2020. Da quella data decorrono i 120 giorni per la proposizione del ricorso giudiziario che è stato tempestivamente proposto, in quanto depositato in data 07.11.2020.
Una volta accertato che il termine, sospeso per via dell'emergenza Covid, è stato rispettato dall'odierno appellante, occorre procedere a scrutinare il merito dell'appello.
Il rapporto di lavoro di cui si discute era stato contestato dall' a seguito di accertamenti ispettivi, CP_1 compendiati nel verbale dell'Ispettorato del lavoro del 30.11.2018 con il quale sono state annullate le giornate lavorative dell'odierna appellante presso l'azienda di per gli anni 2016 e Parte_2
2017, riconoscendo solo quelle per l'anno 2018.
Nel suddetto verbale gli ispettori, pur dando atto dell'esistenza dell'azienda agricola del AT
PP sin dal 2016, insistente sui terreni di notevole estensione dislocati nei Comuni di Bianco
Africo e Palizzi e destinati a coltivazioni di ortaggi, bergamotto e ad orto, hanno proceduto a disconoscere, solo per gli anni 2016 e 2017, diversi rapporti di lavoro sulla base, sostanzialmente, delle dichiarazioni rese dai braccianti agricoli agli ispettori, ravvisandovi in esse divergenze e contraddizioni. Quanto alla anch'essa sentita, gli ispettori- per come si legge nel verbale- Parte_1 hanno rilevato la genericità delle dichiarazioni e tanto li ha indotti a ritenere la fittizietà del rapporto.
Non si rinviene, tuttavia, nel verbale ispettivo alcun riscontro oggettivo, fondato su elementi fattuali o di natura tecnica o comunque di diretta percepibilità (riferiti alle coltivazioni ed alla loro tipologia, ai terreni ed alle loro caratteristiche ed estensioni, al volume di fatturato ) che faccia ragionevolmente ritenere la non congruità del numero dei lavoratori occupati rispetto al fabbisogno complessivo dell'azienda agricola, e quindi la fittizietà dei rapporti, ma vengono poste a fondamento del disconoscimento unicamente le dichiarazioni dei lavoratori, che, nel caso della vengono Parte_1 così verbalizzate: “rilascia dichiarazione generica, non menzionando alcun compagno di lavoro”.
Emerge, ictu oculi, una manifesta incertezza circa la reale portata della dichiarazione suddetta. La genericità e la vaghezza della verbalizzazione, ove non vengono riportate né le domande formulate e né le risposte date, dà luogo a seri dubbi interpretativi, tali da ritenere la inidoneità delle sole dichiarazioni della lavoratrice a fondare il disconoscimento del suo rapporto di lavoro (peraltro in soli due dei tre anni oggetto di accertamento) in mancanza di altri elementi di riscontro. Poiché l'efficacia di fede privilegiata dei suddetti verbali è limitata, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ritiene il collegio che le fonti di prova utilizzate dagli ispettori, per la loro genericità ed opinabilità, eliminino in radice il meccanismo di inversione dell'onere probatorio e non siano idonee a superare gli elementi indiziari di sussistenza del rapporto di lavoro, forniti dalla lavoratrice ed allegati già al fascicolo di primo grado (contratti di lavoro, buste paga, comunicazione unilav, relazione tecnica asseverata, iscrizione negli elenchi) ed a generare una presunzione di assenza della prestazione lavorativa, superabile solo con la dimostrazione, da parte della lavoratrice, di una prova contraria.
Al riguardo, occorre rilevare che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, gli elementi di prova portati dal ricorrente a sostegno della esistenza del rapporto di lavoro subordinato “… possono essere contrastati dall'ente previdenziale, che contesta l'esistenza dell'attività lavorativa certificata, col fornire con ogni mezzo la prova contraria, che può consistere anche nel contenuto di accertamenti ispettivi di organi pubblici, il cui valore probatorio, provenendo anch'essi da pubblici ufficiali, è identico a quello dell'iscrizione negli elenchi nominativi;
per cui la loro acquisizione in giudizio rende necessaria la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti
i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. (Sez. L, Sentenza n. 26816 del 07/11/2008).
La carenza ora evidenziata è la ragione per la quale la Corte non ha dato spazio alla prova testimoniale, ritenendone la superfluità, posto che, se il provvedimento presupposto è ex se generico, non avrebbe potuto demandarsi al teste (recte: al capitolo di prova articolato) di emendarne la genericità. Ove vi fosse stata una ricostruzione dettagliata, con compiuti accertamenti – e non mercé un processo logico deduttivo basato su dati indiscriminati e non meglio precisati - sarebbe stato onere della ricorrente offrire la prova di resistenza, ma nella genericità dell'addebito, la stessa non avrebbe potuto/dovuto provare alcunché.
Deve pertanto riconoscersi l'effettività dello svolgimento del rapporto di lavoro agricolo alle dipendenze della ditta PP AT negli anni 2016 e 2017 per 102 giornate lavorative l'anno, con conseguente diritto di all'iscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di Parte_1 residenza per un numero di giornate lavorate pari a n. 102 per l'anno 2016 e n. 102 l'anno 2017 con ogni conseguenza di legge.
L'appello va pertanto accolto e nel regolamento delle spese di lite, alla soccombenza consegue la tenutezza dell' al pagamento delle spese nei confronti di , che si liquidano per CP_1 Parte_1 il primo grado in € 3809,00 e per l'appello liquidate in € 4996,00 ai sensi del DM n. 147/2022 (IV scaglione, nei minimi stante la semplicità delle questioni trattate)
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Parte_1 CP_1
Calabria Sez. Lavoro n. 455/2022 del 08.03.2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1. Dichiara il diritto di all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori Parte_1 agricoli del Comune di residenza per un numero di giornate lavorate pari a n. 102 per l'anno 2016 e n. 102 per l'anno 2017. CP_ Condanna l' al pagamento al pagamento delle spese nei confronti di , che si Parte_1 liquidano per il primo grado in € 3809,00 e per l'appello liquidate in € 4996,00, con distrazione in favore dell'avvocato anticipatario, oltre accessori come per legge
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 26.09.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)