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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 9736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9736 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 18406/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente Dott. Maria Laura Amato
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Giudice Relatore Dott. Valentina Maderna
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da:
Parte_1 (C.F: C.F. 1 1) assistita e difesa dall'avvocato SPAGNUOLO presso il quale ha eletto LI A. con studio in LA, via Gaspare Spontini, 11 telematico nei confronti di
(C.F.: C.F. 2 assistita e difesa dall'avvocato Controparte_1
EN LE con studio in VIA PRIVATA CARLONE 20147 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Opera (Mi) il 4 maggio 2019;
▪ Porre a carico del resistente assegno mensile di € 250 a titolo di concorso al mantenimento del figlio oltre spese extra al 50%;
▪ Affidare in via super esclusiva il minore alla madre con collocamento presso la stessa;
Dichiarare, tenuto conto dell'assoluta dismissione di ogni dovere genitoriale tanto morale quanto materiale da parte del resistente, la decadenza della responsabilità genitoriale del padre;
■ Vietare il diritto di visita del padre al minore avuto riguardo al primario inte-resse di quest'ultimo e del concreto pericolo di pregiudizio per il benessere psico fisico di R_ (ancora in tenera età) nel rivedere la figura paterna oramai assente da anni dalla sua vita;
Con vittoria di spese e compenso professionale;
Per parte resistente: in via principale:
-Voler pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Parte_1
-disporre l'affidamento super-esclusivo ed il collocamento del figlio minore Persona_2 presso la madre;
Per_1 nella somma-disporre a proprio carico l'obbligo al mantenimento del figlio omnicomprensiva soggetta a rivalutazione Istat nella misura di euro 250,00;
-prevedere il proprio diritto di visita al figlio R_ almeno in un giorno alla settimana, previo avviso e ad orari concordati con la madre;
-rigettare perché infondata, in fatto ed in diritto, la richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale formulata da Parte_1 confermando quanto già statuito in tema dalla sentenza di separazione;
-in via istruttoria:
Con ogni più ampia riserva di dedurre, e produrre, formulare istanza istruttorie, produrre documenti, articolare capitoli di prova ed indicare testi nei termini di legge;
-in ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Per il curatore speciale:
Voglia il Tribunale
1) dato atto dell'intervenuta irreperibilità del padre e della conseguente impossibilità per i Servizi coinvolti (SerD, Consultorio, Servizi Sociali) di proseguire i loro incarichi, disporre l'affidamento super-esclusivo del figlio minore R_ alla madre, con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre a Opera, in Via E.T. Moneta n. 20;
2) confermare l'incarico ai Servizi Sociali di regolamentare tempi e modalità degli eventuali contatti, anche telefonici, tra il minore e il padre, qualora lo stesso dovesse tornare reperibile e manifestare interesse a riprendere contatti con il figlio, ferma comunque la presa in carico del SerD nei confronti del padre;
3) confermare la prosecuzione del percorso psicologico individuale avviato in favore di R_ presso il Consultorio, con la Dott. Per_3 ;
4) confermare l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento del figlio, mediante il versamento alla madre collocataria, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, conformemente alla sentenza di separazione;
5) assumere ogni altro provvedimento nell'interesse del minore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
• le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 04/05/2019. Dalla loro relazione, prima del matrimonio, è nato a [...] 1'08/09/2018 RT BU. I coniugi si sono separati giudizialmente con sentenza n. 4988/2022, emessa in data 07/06/2022 che ha statuito l'addebito della separazione al CP_1 il quale non si era costituito in giudizio né era comparso all'udienza del 9/11/2021, all'esito della quale i coniugi erano stati autorizzati a vivere separati;
l'affidamento super - esclusivo e collocamento della prole alla Signora Pt_1 l'obbligo per il
CP_1 di versare mensilmente € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento per il figlio minore;
con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 20.05.2024 Parte_1 ha chiesto:
"1- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio con addebito per colpa al marito.
2- Porre a carico del marito un assegno mensile omnicomprensivo di euro 250,00
(duecentocinquanta/00) a titolo di concorso al mantenimento del figlio;
3- Dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale del padre;
4- Nel caso in cui la richiesta di cui al punto 3 non dovesse trovare accoglimento, confermare l'affidamento del minore in modo super esclusivo alla madre.
5- Disciplinare il diritto di visita del padre un giorno alla settimana alla presenza della madre per massimo 2 ore.
Con vittoria di spese e compenso professionale d'avvocato ex D.M. n. 55/14."
IN VIA ISTRUTTORIA
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre, di formulare istanze istruttorie, di produrre documenti, di articolare capitoli di prova e di indicare i testi nei termini di legge;
In particolare, parte attrice ha allegato in ricorso le seguenti circostanze di fatto sopravvenute all'emissione della sentenza di separazione circa i rapporti padre-figlio:
- il convenuto, successivamente alla pronuncia sentenza, si è disinteressato di [...] Per_2 on provvedendo né personalmente né economicamente alla crescita del minore;
- Il padre, infatti, non si è mai occupato del rendimento scolastico del minore né delle sue attività ludico sportive, di fatto non condividendo con il figlio alcun aspetto rilevante della sua quotidianità né fornendogli alcun supporto morale o materiale;
il convenuto non ha prestato alcuna collaborazione alla ex compagna per quanto concerne l'espletamento delle incombenze necessarie alla gestione del minore, difatti, in questi anni, non si è mai recato in visita al figlio, limitandosi solo a sporadiche e saltuarie telefonate tanto che il minore non riconosce neanche la sua voce;
- il padre ha, inoltre, sempre omesso di provvedere al mantenimento del figlio minore non avendo mai versato alla madre nulla a tale titolo sino all'instaurazione del presente giudizio;
Controparte_1in data 30/09/2024 si è costituito in giudizio il quale, dopo aver evidenziato che, nelle more del procedimento di separazione giudiziale iscritto al ruolo R.G.
21801/2021, si trovava in regime di detenzione presso la Casa Circondariale di Napoli, si è opposto alla richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale, già avanzata dall'attrice in sede di separazione, rappresentando, in primo luogo, di aver contribuito al mantenimento del figlio mediante la consegna brevi manu del denaro alla signora Pt_1 per il tramite dei suoi familiari e, in secondo luogo, di aver mantenuto i contatti telefonici con il minore. Ha, inoltre, manifestato, in quella sede, la volontà di instaurare un rapporto con il piccolo Per_1 rispettando i calendari di visita di volta in volta stabiliti previo accordo con la madre. all'udienza del 3/12/2024 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che si è costituito nei termini, a seguito di Controparte_1 discussione con le parti ha adottato i provvedimenti temporanei, confermando di fatto le statuizioni della sentenza di separazione. Il Giudice delegato ha, in particolare, nominato in favore del piccolo R_ un curatore speciale individuato nell'avv. Elisa SOMMARUGA e ha incaricato i SS del comune di Opera, di concerto con i SS del Comune di LA, anche per il tramite dei servizi specialistici sul territorio, di effettuare colloqui conoscitivi con i genitori e con i familiari con gli stessi conviventi, di assumere informazioni dalle insegnanti e dal pediatra del minore e di curare l'avvio del CP_1 al CP_2 per la valutazione circa l'assunzione di sostanze stupefacenti e l'eventuale presa in carico, avviando anche il supporto alla genitorialità in favore dei genitori, con incontri congiunti nonché un supporto psicologico al fine di accompagnare i genitori nella costruzione di una comunicazione funzionale all'interesse di
Per_1 Ciò al fine di verificare con l'ausilio uno psicologo la possibilità di introdurre nella vita
•
di R_ la figura del papà, secondo tempi e modalità ritenute rispondenti all'esclusivo interesse del minore e in caso positivo, sentiti i genitori e il curatore speciale, dare avvio al percorso di conoscenza tra R_ e il papà.
All'udienza del 22/04/2025 il Giudice delegato ha confermato le statuizioni vigenti tra le parti e tutti gli incarichi già conferiti ai SS, ivi compreso quello di regolamentare tempi e modalità degli eventuali contatti anche telefonici tra il minore e il papà rinviando la causa per la prosecuzione all'udienza del 19/11/2025.
Controparte_1Nelle more del giudizio, il signor nonostante avesse ribadito,
.
verbalmente, la propria volontà di incontrare il figlio, si è reso irreperibile tanto che i servizi sociali hanno comunicato l'impossibilità di proseguire negli incarichi loro affidati.
All'udienza del 19/11/2025, esaminata, dunque, la relazione dei SS, il Giudice Delegato ha dichiarato chiusa l'istruttoria dando atto dell'intervenuta rinuncia ai termini di previsti dall'art. 473 bis. 28 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche da parte dei difensori delle parti ed ha rinviato la causa per la rimessione in decisione disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte fino al 5/12/2025 e assegnando termine fino al 28/11/2025 per la precisazione delle conclusioni.
Nel rispetto dei termini, parte attrice e il curatore speciale hanno depositato le proprie precisazioni
.
delle conclusioni diversamente dal legale del convenuto che nel frattempo ha anche rinunciato al mandato.
Con ordinanza datata 6/12/2025, il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione.
•
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 10.12.2025
*******
Ritenuto che
Con riferimento alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
È decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio: le parti sono comparse avanti il Presidente f.f. in data 09.11.2021, il procedimento di separazione si è concluso con sentenza n. 4988/2022 emessa in data 07/06/2022 ed il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato il 16/05/2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, in virtù del lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia stata la ripresa di alcun tipo di rapporto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale
Le circostanze fattuali così come emerse nel corso del giudizio impongono di confermare le statuizioni attualmente vigenti tra le parti in forza della sentenza n. 4988/2022, emessa in data
07/06/2022, che aveva già previsto l'affido super-esclusivo e il collocamento del piccolo [...] resso la madre.Per_ 2
Il convenuto ha confermato con le proprie condotte omissive una manifesta carenza o inidoneità educativa, oltre ad un sostanziale disinteresse per ogni aspetto rilevante della vita del figlio minore e financo per il suo sostentamento e per il suo benessere psico fisico.
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c. è, come noto, derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017,
Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;).
Nel caso di specie, il signor Controparte_1 nonostante un iniziale interessamento alla ripresa dei rapporti con il figlio e alla sua manifestata volontà di provvedere al suo mantenimento, concretizzatasi anche nel versamento di alcune somme a titolo di mantenimento, ha interrotto il proprio percorso di sostegno alla genitorialità intrapreso con i SS incaricati, rendendosi nuovamente irreperibile.
Alla luce di ciò, devono essere confermate le statuizioni della sentenza di separazione che ha disposto l'affidamento esclusivo, nella forma dell'affidamento c.d. super esclusivo o esclusivo rafforzato, del figlio minore alla madre (in giurisprudenza, tra le altre: Trib. Torino, sez. VII civ., ordinanza 22 gennaio 2015; Trib. Pavia, ordinanza 29 dicembre 2014; Trib. LA, sez. IX civ., ordinanza 20 marzo 2014).
La signora Pt_1 si è dimostrata genitore idoneo anche alla luce del contegno serbato nel processo nonché per il fatto di essersi occupata di on continuità e responsabilità, Persona_2 adoperandosi fattivamente per supportare il minore in ogni ambito della sua vita. Parte_1 pertanto, continuerà ad esercitare la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per elative all'istruzione, all'educazione, alla salute,Persona_2 alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (ivi compreso il rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio minore, residuando in capo al padre il diritto/dovere di vigilanza.
Quanto alle frequentazioni tra il minore e il padre, deve essere confermato l'incarico, già conferito in via temporanea dal giudice delegato ai SS del comune di Opera, di scandire tempi e modalità degli incontri solo qualora questi mostri una seria e stabile volontà di ripristinare il rapporto con il bambino, termini la valutazione presso il SERD e si renda disponibile all'eventuale presa in carico e tenuto in prioritario conto il benessere psico fisico del minore. Venendo alla valutazione della fondatezza della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale formulata dalla ricorrente, si osserva quanto segue.
Il signor Controparte_1 all'atto della propria costituzione in giudizio, ha esternato il proprio desiderio di intessere un rapporto con il figlio e di provvedere anche al suo mantenimento.
Indubbiamente, come rilevato dai SS nell'ultima relazione depositata, a tale volontà del
CP_1 on ha fatto seguito un comportamento coerente, considerato che il resistente si è reso irreperibile. Nonostante ciò, vanno, ad ogni modo, valorizzate alcune considerazioni che depongono nel senso di non dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del signor
CP_1
In primo luogo, non può, allo stato, essere escluso un interesse del piccolo R_ a precise e determinate condiizoni, a riallacciare i rapporti con la figura paterna, stante la sua tenera età. Lo stesso curatore speciale del minore ha concluso per l'opportunità di disporre l'affido super-esclusivo del minore a sua madre senza formulare domande in punto di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre. Rispetto a quest'ultimo, il curatore speciale ha espressamente richiesto di confermare l'incarico ai Servizi Sociali per regolamentare tempi e modalità degli eventuali contatti, anche telefonici, tra il minore e il padre, qualora lo stesso dovesse tornare reperibile e manifestare interesse a riprendere contatti con il figlio, ferma comunque la presa in carico del SerD nei confronti del padre.
In secondo luogo, il signor CP_1 nell'approcciarsi al piccolo R_ , ha comunque osservato tutte le indicazioni dei SS i quali hanno, peraltro, confermato che lo stesso ha continuato a manifestare la sua volontà di proseguire il percorso di conoscenza del figlio minore.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, la domanda di decadenza formulata dalla sig.ra Pt_1 deve essere pertanto respinta.
Con riferimento al mantenimento della prole
Con riguardo al contributo al mantenimento della prole nelle proprie conclusioni parte resistente e il curatore speciale hanno richiesto di confermare la previsione di un assegno di mantenimento omnicomprensivo contenuto nella misura minima di € 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale
ISTAT, in favore del minore da porre in capo al padre.
Parte ricorrente ha parzialmente modificato la domanda nella precisazione delle conclusioni chiedendo, da un lato, la conferma del contributo di € 250,00 mensili e dall'altro il riconoscimento delle spese extra al 50%.
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga, infatti, i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013);
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
Inoltre, ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI-I 18.9.2013 n. 21273).
In punto di quantificazione, si osserva che la signora Pt_1 è assunta a tempo indeterminato dal
01.05.2019 alle dipendenze della LA CO SRL - c/o il ristornate SO MO con sede ad GO LA FI (MI) (mansione di vicedirettore terzo livello - 40 ore settimanali), e
-
-
percepisce uno stipendio mensile di € 1.600 netti circa come risulta dalle dichiarazioni prodotte in atti.
a prodotto documentazione relativa ai suoi redditi 2023-2024, periodo in Il signor CP_1 cui ha svolto attività lavorativa a tempo determinato tramite i servizi di collocamento del carcere fino alla scarcerazione, e il contratto di lavoro sottoscritto con la Cleancare Controparte_3 dal quale si evince la previsione di una paga oraria di euro 7,4626 per 40 ore settimanali.
Considerata l'irreperibilità del resistente e la rinuncia al mandato del suo legale, nessun'altra documentazione reddituale è stata prodotta in atti con conseguente impossibilità di accertare la sua effettiva capacità economica.
Tenuto, quindi, conto delle condizioni economico/reddituali delle parti, nonché dell'assenza di tempi di permanenza del minore presso il papà, con conseguente aggravio di spese per la madre che ad oggi
è l'unico soggetto che si fa carico delle necessità del figlio, appare allo stato equo confermare il contributo paterno omnicomprensivo dovuto per il mantenimento di Per_1 considerata
l'irreperibilità del padre e l'assenza di comunicazioni tra i genitori, ferma la debenza del 50% delle spese mediche e scolastiche obbligatorie.
Con riferimento alle spese di lite
Tenuto conto degli esiti del procedimento e della sostanziale adesione paterna alle richieste formulate da parte attrice, tenuto altresì conto del rigetto della domanda di decadenza, le spese di lite devono essere integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1 e ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta, a conferma della Controparte_1 و
sentenza di separazione n. 4988/2022, emessa dal Tribunale di LA, in data 6/07/2022 così provvede: e
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
a OPERA (MI) il 04/05/2019, atto iscritto negli atti di matrimonio Controparte_1 presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di OPERA (MI) anno 2019, atto n.1, Parte II, serie A
2. rigetta la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. formulata dalla ricorrente;
3. conferma l'affido esclusivo del figlio minore R_ alla madre, anche ai fini della residenza anagrafica, con collocamento presso e con la stessa;
la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per R_ relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (ivi compreso il rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di R_ residuando in capo
,
al padre il diritto/dovere di vigilanza.
4. incarica i SS del Comune di Opera, anche per il tramite dei servizi specialistici sul territorio, di.
- regolamentare tempi e modalità delle frequentazioni tra il minore e il padre, solo qualora questi mostri una seria e fattiva volontà di ripristinare un rapporto stabile e duraturo con il bambino, termini la valutazione presso il SERD e si renda disponibile all'eventuale presa in carico e tenuto in prioritario conto il benessere psico fisico del minore;
-curare la prosecuzione del percorso psicologico individuale avviato in favore di R_ presso il
Consultorio;
-curare la prosecuzione della presa in carico del padre presso il SERD
-curare la prosecuzione del supporto alla genitorialità in favore della madre;
5. conferma l'obbligo in capo al Sig. Controparte_1 i versare a titolo di contributo al mantenimento del minore R_ in favore della madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 250,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione dicembre 2022) oltre al 50% delle spese mediche e di istruzione scolastica che non necessitano del preventivo accordo individuate come da Linee Guida del 'protocollo del Tribunale di LA;
7.spese di lite compensate
6. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capol), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di OPERA (MI) affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Si comunichi
Così deciso in LA, il 10.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente Dott. Maria Laura Amato
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Giudice Relatore Dott. Valentina Maderna
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da:
Parte_1 (C.F: C.F. 1 1) assistita e difesa dall'avvocato SPAGNUOLO presso il quale ha eletto LI A. con studio in LA, via Gaspare Spontini, 11 telematico nei confronti di
(C.F.: C.F. 2 assistita e difesa dall'avvocato Controparte_1
EN LE con studio in VIA PRIVATA CARLONE 20147 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Opera (Mi) il 4 maggio 2019;
▪ Porre a carico del resistente assegno mensile di € 250 a titolo di concorso al mantenimento del figlio oltre spese extra al 50%;
▪ Affidare in via super esclusiva il minore alla madre con collocamento presso la stessa;
Dichiarare, tenuto conto dell'assoluta dismissione di ogni dovere genitoriale tanto morale quanto materiale da parte del resistente, la decadenza della responsabilità genitoriale del padre;
■ Vietare il diritto di visita del padre al minore avuto riguardo al primario inte-resse di quest'ultimo e del concreto pericolo di pregiudizio per il benessere psico fisico di R_ (ancora in tenera età) nel rivedere la figura paterna oramai assente da anni dalla sua vita;
Con vittoria di spese e compenso professionale;
Per parte resistente: in via principale:
-Voler pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Parte_1
-disporre l'affidamento super-esclusivo ed il collocamento del figlio minore Persona_2 presso la madre;
Per_1 nella somma-disporre a proprio carico l'obbligo al mantenimento del figlio omnicomprensiva soggetta a rivalutazione Istat nella misura di euro 250,00;
-prevedere il proprio diritto di visita al figlio R_ almeno in un giorno alla settimana, previo avviso e ad orari concordati con la madre;
-rigettare perché infondata, in fatto ed in diritto, la richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale formulata da Parte_1 confermando quanto già statuito in tema dalla sentenza di separazione;
-in via istruttoria:
Con ogni più ampia riserva di dedurre, e produrre, formulare istanza istruttorie, produrre documenti, articolare capitoli di prova ed indicare testi nei termini di legge;
-in ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Per il curatore speciale:
Voglia il Tribunale
1) dato atto dell'intervenuta irreperibilità del padre e della conseguente impossibilità per i Servizi coinvolti (SerD, Consultorio, Servizi Sociali) di proseguire i loro incarichi, disporre l'affidamento super-esclusivo del figlio minore R_ alla madre, con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre a Opera, in Via E.T. Moneta n. 20;
2) confermare l'incarico ai Servizi Sociali di regolamentare tempi e modalità degli eventuali contatti, anche telefonici, tra il minore e il padre, qualora lo stesso dovesse tornare reperibile e manifestare interesse a riprendere contatti con il figlio, ferma comunque la presa in carico del SerD nei confronti del padre;
3) confermare la prosecuzione del percorso psicologico individuale avviato in favore di R_ presso il Consultorio, con la Dott. Per_3 ;
4) confermare l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento del figlio, mediante il versamento alla madre collocataria, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, conformemente alla sentenza di separazione;
5) assumere ogni altro provvedimento nell'interesse del minore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
• le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 04/05/2019. Dalla loro relazione, prima del matrimonio, è nato a [...] 1'08/09/2018 RT BU. I coniugi si sono separati giudizialmente con sentenza n. 4988/2022, emessa in data 07/06/2022 che ha statuito l'addebito della separazione al CP_1 il quale non si era costituito in giudizio né era comparso all'udienza del 9/11/2021, all'esito della quale i coniugi erano stati autorizzati a vivere separati;
l'affidamento super - esclusivo e collocamento della prole alla Signora Pt_1 l'obbligo per il
CP_1 di versare mensilmente € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento per il figlio minore;
con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 20.05.2024 Parte_1 ha chiesto:
"1- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio con addebito per colpa al marito.
2- Porre a carico del marito un assegno mensile omnicomprensivo di euro 250,00
(duecentocinquanta/00) a titolo di concorso al mantenimento del figlio;
3- Dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale del padre;
4- Nel caso in cui la richiesta di cui al punto 3 non dovesse trovare accoglimento, confermare l'affidamento del minore in modo super esclusivo alla madre.
5- Disciplinare il diritto di visita del padre un giorno alla settimana alla presenza della madre per massimo 2 ore.
Con vittoria di spese e compenso professionale d'avvocato ex D.M. n. 55/14."
IN VIA ISTRUTTORIA
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre, di formulare istanze istruttorie, di produrre documenti, di articolare capitoli di prova e di indicare i testi nei termini di legge;
In particolare, parte attrice ha allegato in ricorso le seguenti circostanze di fatto sopravvenute all'emissione della sentenza di separazione circa i rapporti padre-figlio:
- il convenuto, successivamente alla pronuncia sentenza, si è disinteressato di [...] Per_2 on provvedendo né personalmente né economicamente alla crescita del minore;
- Il padre, infatti, non si è mai occupato del rendimento scolastico del minore né delle sue attività ludico sportive, di fatto non condividendo con il figlio alcun aspetto rilevante della sua quotidianità né fornendogli alcun supporto morale o materiale;
il convenuto non ha prestato alcuna collaborazione alla ex compagna per quanto concerne l'espletamento delle incombenze necessarie alla gestione del minore, difatti, in questi anni, non si è mai recato in visita al figlio, limitandosi solo a sporadiche e saltuarie telefonate tanto che il minore non riconosce neanche la sua voce;
- il padre ha, inoltre, sempre omesso di provvedere al mantenimento del figlio minore non avendo mai versato alla madre nulla a tale titolo sino all'instaurazione del presente giudizio;
Controparte_1in data 30/09/2024 si è costituito in giudizio il quale, dopo aver evidenziato che, nelle more del procedimento di separazione giudiziale iscritto al ruolo R.G.
21801/2021, si trovava in regime di detenzione presso la Casa Circondariale di Napoli, si è opposto alla richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale, già avanzata dall'attrice in sede di separazione, rappresentando, in primo luogo, di aver contribuito al mantenimento del figlio mediante la consegna brevi manu del denaro alla signora Pt_1 per il tramite dei suoi familiari e, in secondo luogo, di aver mantenuto i contatti telefonici con il minore. Ha, inoltre, manifestato, in quella sede, la volontà di instaurare un rapporto con il piccolo Per_1 rispettando i calendari di visita di volta in volta stabiliti previo accordo con la madre. all'udienza del 3/12/2024 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che si è costituito nei termini, a seguito di Controparte_1 discussione con le parti ha adottato i provvedimenti temporanei, confermando di fatto le statuizioni della sentenza di separazione. Il Giudice delegato ha, in particolare, nominato in favore del piccolo R_ un curatore speciale individuato nell'avv. Elisa SOMMARUGA e ha incaricato i SS del comune di Opera, di concerto con i SS del Comune di LA, anche per il tramite dei servizi specialistici sul territorio, di effettuare colloqui conoscitivi con i genitori e con i familiari con gli stessi conviventi, di assumere informazioni dalle insegnanti e dal pediatra del minore e di curare l'avvio del CP_1 al CP_2 per la valutazione circa l'assunzione di sostanze stupefacenti e l'eventuale presa in carico, avviando anche il supporto alla genitorialità in favore dei genitori, con incontri congiunti nonché un supporto psicologico al fine di accompagnare i genitori nella costruzione di una comunicazione funzionale all'interesse di
Per_1 Ciò al fine di verificare con l'ausilio uno psicologo la possibilità di introdurre nella vita
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di R_ la figura del papà, secondo tempi e modalità ritenute rispondenti all'esclusivo interesse del minore e in caso positivo, sentiti i genitori e il curatore speciale, dare avvio al percorso di conoscenza tra R_ e il papà.
All'udienza del 22/04/2025 il Giudice delegato ha confermato le statuizioni vigenti tra le parti e tutti gli incarichi già conferiti ai SS, ivi compreso quello di regolamentare tempi e modalità degli eventuali contatti anche telefonici tra il minore e il papà rinviando la causa per la prosecuzione all'udienza del 19/11/2025.
Controparte_1Nelle more del giudizio, il signor nonostante avesse ribadito,
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verbalmente, la propria volontà di incontrare il figlio, si è reso irreperibile tanto che i servizi sociali hanno comunicato l'impossibilità di proseguire negli incarichi loro affidati.
All'udienza del 19/11/2025, esaminata, dunque, la relazione dei SS, il Giudice Delegato ha dichiarato chiusa l'istruttoria dando atto dell'intervenuta rinuncia ai termini di previsti dall'art. 473 bis. 28 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche da parte dei difensori delle parti ed ha rinviato la causa per la rimessione in decisione disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte fino al 5/12/2025 e assegnando termine fino al 28/11/2025 per la precisazione delle conclusioni.
Nel rispetto dei termini, parte attrice e il curatore speciale hanno depositato le proprie precisazioni
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delle conclusioni diversamente dal legale del convenuto che nel frattempo ha anche rinunciato al mandato.
Con ordinanza datata 6/12/2025, il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione.
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La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 10.12.2025
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Ritenuto che
Con riferimento alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
È decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio: le parti sono comparse avanti il Presidente f.f. in data 09.11.2021, il procedimento di separazione si è concluso con sentenza n. 4988/2022 emessa in data 07/06/2022 ed il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato il 16/05/2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, in virtù del lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia stata la ripresa di alcun tipo di rapporto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale
Le circostanze fattuali così come emerse nel corso del giudizio impongono di confermare le statuizioni attualmente vigenti tra le parti in forza della sentenza n. 4988/2022, emessa in data
07/06/2022, che aveva già previsto l'affido super-esclusivo e il collocamento del piccolo [...] resso la madre.Per_ 2
Il convenuto ha confermato con le proprie condotte omissive una manifesta carenza o inidoneità educativa, oltre ad un sostanziale disinteresse per ogni aspetto rilevante della vita del figlio minore e financo per il suo sostentamento e per il suo benessere psico fisico.
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c. è, come noto, derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017,
Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;).
Nel caso di specie, il signor Controparte_1 nonostante un iniziale interessamento alla ripresa dei rapporti con il figlio e alla sua manifestata volontà di provvedere al suo mantenimento, concretizzatasi anche nel versamento di alcune somme a titolo di mantenimento, ha interrotto il proprio percorso di sostegno alla genitorialità intrapreso con i SS incaricati, rendendosi nuovamente irreperibile.
Alla luce di ciò, devono essere confermate le statuizioni della sentenza di separazione che ha disposto l'affidamento esclusivo, nella forma dell'affidamento c.d. super esclusivo o esclusivo rafforzato, del figlio minore alla madre (in giurisprudenza, tra le altre: Trib. Torino, sez. VII civ., ordinanza 22 gennaio 2015; Trib. Pavia, ordinanza 29 dicembre 2014; Trib. LA, sez. IX civ., ordinanza 20 marzo 2014).
La signora Pt_1 si è dimostrata genitore idoneo anche alla luce del contegno serbato nel processo nonché per il fatto di essersi occupata di on continuità e responsabilità, Persona_2 adoperandosi fattivamente per supportare il minore in ogni ambito della sua vita. Parte_1 pertanto, continuerà ad esercitare la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per elative all'istruzione, all'educazione, alla salute,Persona_2 alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (ivi compreso il rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio minore, residuando in capo al padre il diritto/dovere di vigilanza.
Quanto alle frequentazioni tra il minore e il padre, deve essere confermato l'incarico, già conferito in via temporanea dal giudice delegato ai SS del comune di Opera, di scandire tempi e modalità degli incontri solo qualora questi mostri una seria e stabile volontà di ripristinare il rapporto con il bambino, termini la valutazione presso il SERD e si renda disponibile all'eventuale presa in carico e tenuto in prioritario conto il benessere psico fisico del minore. Venendo alla valutazione della fondatezza della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale formulata dalla ricorrente, si osserva quanto segue.
Il signor Controparte_1 all'atto della propria costituzione in giudizio, ha esternato il proprio desiderio di intessere un rapporto con il figlio e di provvedere anche al suo mantenimento.
Indubbiamente, come rilevato dai SS nell'ultima relazione depositata, a tale volontà del
CP_1 on ha fatto seguito un comportamento coerente, considerato che il resistente si è reso irreperibile. Nonostante ciò, vanno, ad ogni modo, valorizzate alcune considerazioni che depongono nel senso di non dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del signor
CP_1
In primo luogo, non può, allo stato, essere escluso un interesse del piccolo R_ a precise e determinate condiizoni, a riallacciare i rapporti con la figura paterna, stante la sua tenera età. Lo stesso curatore speciale del minore ha concluso per l'opportunità di disporre l'affido super-esclusivo del minore a sua madre senza formulare domande in punto di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre. Rispetto a quest'ultimo, il curatore speciale ha espressamente richiesto di confermare l'incarico ai Servizi Sociali per regolamentare tempi e modalità degli eventuali contatti, anche telefonici, tra il minore e il padre, qualora lo stesso dovesse tornare reperibile e manifestare interesse a riprendere contatti con il figlio, ferma comunque la presa in carico del SerD nei confronti del padre.
In secondo luogo, il signor CP_1 nell'approcciarsi al piccolo R_ , ha comunque osservato tutte le indicazioni dei SS i quali hanno, peraltro, confermato che lo stesso ha continuato a manifestare la sua volontà di proseguire il percorso di conoscenza del figlio minore.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, la domanda di decadenza formulata dalla sig.ra Pt_1 deve essere pertanto respinta.
Con riferimento al mantenimento della prole
Con riguardo al contributo al mantenimento della prole nelle proprie conclusioni parte resistente e il curatore speciale hanno richiesto di confermare la previsione di un assegno di mantenimento omnicomprensivo contenuto nella misura minima di € 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale
ISTAT, in favore del minore da porre in capo al padre.
Parte ricorrente ha parzialmente modificato la domanda nella precisazione delle conclusioni chiedendo, da un lato, la conferma del contributo di € 250,00 mensili e dall'altro il riconoscimento delle spese extra al 50%.
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga, infatti, i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013);
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
Inoltre, ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI-I 18.9.2013 n. 21273).
In punto di quantificazione, si osserva che la signora Pt_1 è assunta a tempo indeterminato dal
01.05.2019 alle dipendenze della LA CO SRL - c/o il ristornate SO MO con sede ad GO LA FI (MI) (mansione di vicedirettore terzo livello - 40 ore settimanali), e
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percepisce uno stipendio mensile di € 1.600 netti circa come risulta dalle dichiarazioni prodotte in atti.
a prodotto documentazione relativa ai suoi redditi 2023-2024, periodo in Il signor CP_1 cui ha svolto attività lavorativa a tempo determinato tramite i servizi di collocamento del carcere fino alla scarcerazione, e il contratto di lavoro sottoscritto con la Cleancare Controparte_3 dal quale si evince la previsione di una paga oraria di euro 7,4626 per 40 ore settimanali.
Considerata l'irreperibilità del resistente e la rinuncia al mandato del suo legale, nessun'altra documentazione reddituale è stata prodotta in atti con conseguente impossibilità di accertare la sua effettiva capacità economica.
Tenuto, quindi, conto delle condizioni economico/reddituali delle parti, nonché dell'assenza di tempi di permanenza del minore presso il papà, con conseguente aggravio di spese per la madre che ad oggi
è l'unico soggetto che si fa carico delle necessità del figlio, appare allo stato equo confermare il contributo paterno omnicomprensivo dovuto per il mantenimento di Per_1 considerata
l'irreperibilità del padre e l'assenza di comunicazioni tra i genitori, ferma la debenza del 50% delle spese mediche e scolastiche obbligatorie.
Con riferimento alle spese di lite
Tenuto conto degli esiti del procedimento e della sostanziale adesione paterna alle richieste formulate da parte attrice, tenuto altresì conto del rigetto della domanda di decadenza, le spese di lite devono essere integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1 e ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta, a conferma della Controparte_1 و
sentenza di separazione n. 4988/2022, emessa dal Tribunale di LA, in data 6/07/2022 così provvede: e
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
a OPERA (MI) il 04/05/2019, atto iscritto negli atti di matrimonio Controparte_1 presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di OPERA (MI) anno 2019, atto n.1, Parte II, serie A
2. rigetta la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. formulata dalla ricorrente;
3. conferma l'affido esclusivo del figlio minore R_ alla madre, anche ai fini della residenza anagrafica, con collocamento presso e con la stessa;
la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per R_ relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (ivi compreso il rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di R_ residuando in capo
,
al padre il diritto/dovere di vigilanza.
4. incarica i SS del Comune di Opera, anche per il tramite dei servizi specialistici sul territorio, di.
- regolamentare tempi e modalità delle frequentazioni tra il minore e il padre, solo qualora questi mostri una seria e fattiva volontà di ripristinare un rapporto stabile e duraturo con il bambino, termini la valutazione presso il SERD e si renda disponibile all'eventuale presa in carico e tenuto in prioritario conto il benessere psico fisico del minore;
-curare la prosecuzione del percorso psicologico individuale avviato in favore di R_ presso il
Consultorio;
-curare la prosecuzione della presa in carico del padre presso il SERD
-curare la prosecuzione del supporto alla genitorialità in favore della madre;
5. conferma l'obbligo in capo al Sig. Controparte_1 i versare a titolo di contributo al mantenimento del minore R_ in favore della madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 250,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione dicembre 2022) oltre al 50% delle spese mediche e di istruzione scolastica che non necessitano del preventivo accordo individuate come da Linee Guida del 'protocollo del Tribunale di LA;
7.spese di lite compensate
6. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capol), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di OPERA (MI) affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Si comunichi
Così deciso in LA, il 10.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato