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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/08/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati:
Dott. Daniele Bianchi Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice rel.
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice
Nella procedura concordataria R.G. n. 61-2/2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 48 e 112, co. 2, CCII
avente ad oggetto l'istanza di omologazione del concordato preventivo ex art. 112, co.
2 CCII depositata il 13/06/2025 da già Controparte_1 Controparte_2
con sede legale in Genova, via R.C. Ceccardi n. 2/5 (C.F. ,
[...] P.IVA_1
P.IVA ), in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante P.IVA_1
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Jeantet e Paola Vallino del Controparte_3
Foro di Torino e Riccardo Sirito del Foro di Genova.
Commissario giudiziale: Dott. Federico Hardonk
---------------------------
1.
La procedura si è svolta come segue:
1
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
– in data 5/3/2025, , (poi divenuta Controparte_2 CP_1
ha presentato ricorso ex art. 44 CCII con riserva di depositare uno degli
[...]
strumenti ristrutturativi del Codice della crisi;
– il 7/3/2024 questo Tribunale ha assegnato alla società il termine di sessanta giorni per la presentazione della proposta (poi prorogato) e ha nominato quale
Commissario giudiziale il Dott. Federico Hardonk;
– in data 26/3/2024, il Tribunale ha confermato le misure protettive del patrimonio del debitore per un periodo di 4 mesi;
– il 17/5/2024 si è svolta (previa necessaria autorizzazione ex art. 94 CCII) la procedura competitiva per l'affitto e la successiva cessione dell'azienda della società ricorrente, che si è conclusa con l'aggiudicazione in favore di Parte_1
[...]
– l'azienda è stata affittata a partire dal 1/6/2024 e poi ceduta all'aggiudicataria il
27/12/2024;
– nel frattempo, l'11/07/2024 la società ricorrente ha depositato il piano e la proposta di concordato;
– in sintesi il piano prevedeva:
• una prima fase di continuità diretta protrattasi dal 5/3/2024 al 31/5/2024;
• una seconda fase di continuità indiretta realizzata a seguito della procedura competitiva svoltasi, che ha portato all'affitto dell'azienda dal 1/6/2024 e alla successiva cessione perfezionatasi il 27/12/2024 in favore della suddetta
[...]
Parte_1
• una parallela attività liquidatoria del magazzino e di recupero dei crediti commerciali di CP_2
• di generare un attivo concordatario da destinare ai creditori pari a €
1.004.099,32 a fronte di un passivo concordatario complessivo pari a €
4.862.049,98;
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– la procedura di concordato è stata dichiarata aperta dal Tribunale con decreto del
25/7/2025;
– a seguito di alcuni aggiustamenti del piano rispetto alle previsioni iniziali, le operazioni di voto sono state rinviate e si sono infine tenute tra il 26/3/2025 e il
30/5/2025;
– all'esito delle votazioni:
• non è stata raggiunta la maggioranza di voti favorevoli in tutte le classi, come richiesto dall'art. 112, co. 1, lett. f) CCII;
• è tuttavia stata raggiunta la maggioranza delle classi favorevoli (n. 6 classi favorevoli di cui almeno una formata da creditori titolari di diritti di prelazione) sul totale delle classi (n. 11 classi) come previsto dall'art. 112, co. 2, lett. d)
CCII;
– quindi, il 13/6/2025 la società ricorrente ha presentato, ex art. 111 CCII, istanza di omologazione in base all'art. 112, co. 2 CCII;
– il 2/7/2025 il Commissario giudiziale ha espresso parere favorevole all'omologazione ex art. 112, co. 2 CCII;
– l'8/7/2025 il Tribunale ha pertanto fissato l'udienza del 31/7/2025 per l'audizione delle parti e del Commissario giudiziale come previsto dall'art. 48, co. 1 CCII;
– il 21/7/2025 Agenzia delle Entrate (ADE), che aveva espresso voto contrario, ha depositato la propria memoria di opposizione ex art. 48, co. 2 CCII;
il Commissario giudiziale ha quindi depositato il proprio parere in proposito il 25/7/2025, come previsto dalla medesima disposizione, e il 28/7/2025 la società ricorrente ha depositato la propria memoria di replica;
– all'udienza del 31/7/2025 le parti e il Commissario hanno illustrato le rispettive posizioni e il Collegio si è riservato la decisione.
Deve pertanto ritenersi che la procedura si sia regolarmente svolta.
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2.
2.1.
Poiché l'opposizione proposta da ADE attiene anche a profili di ammissibilità, appare innanzitutto opportuno esaminare tale opposizione, preliminare rispetto al giudizio di omologazione ex art. 112 CCII.
L'opposizione proposta è esposta in due diversi atti: la memoria di opposizione ex art. 48 del 21/7/2025 e la richiamata relazione della Direzione provinciale del 16/7/2025.
Dall'esame combinato di detti atti si ricavano i seguenti motivi di opposizione:
1) mancata notifica dell'istanza di omologa;
2) esiguità della soddisfazione del credito vantato dall'erario;
3) criticità circa l'effettiva fattibilità del piano;
4) concordato solo formalmente in continuità, nella sostanza liquidatorio.
2.2.
Con il primo motivo, di natura processuale, l'Agenzia lamenta che la ricorrente le abbia notificato soltanto il decreto di fissazione dell'udienza e non anche l'istanza di omologazione, rimettendosi al Tribunale circa le eventuali conseguenze processuali in punto di concessione di un ulteriore termine a difesa delle ragioni dell'opposizione.
Premesso che nessun termine viene richiesto espressamente dall'Agenzia, il motivo va in ogni caso rigettato in quanto infondato in fatto e in diritto.
È infondato in fatto, in quanto nella relazione della Direzione Provinciale del
16/7/2025, l'Agenzia dà esplicitamente atto di aver esaminato non soltanto l'istanza di omologazione della ricorrente, ma anche il parere formulato su di essa dal
Commissario giudiziale (v. pag. 2 della relazione).
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È comunque infondato anche in diritto perché l'art. 48 CCII prescrive al debitore esclusivamente la notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza e non anche dell'istanza di omologazione (la cui notifica non è richiesta da alcuna disposizione) e perché Agenzia, se diligente, avrebbe certamente potuto chiedere – come ha evidentemente fatto – l'accesso al fascicolo telematico e a tutti gli atti ivi contenuti a seguito della notifica del decreto di fissazione dell'udienza.
2.3.
Col secondo motivo di opposizione, ADE lamenta l'esiguità della soddisfazione del proprio credito: 6% del credito privilegiato degradato (Classe 7) e 3% del credito chirografario ab origine (ribassata prudenzialmente dal Commissario a 1,88%), per complessivi € 94.973,39 a fronte di un credito erariale totale pari a € 1.596.742,76.
Allega altresì che dagli atti della procedura risulta che la società abbia effettuato nel semestre antecedente al deposito del ricorso ex art. 44 CCII dei pagamenti che hanno ridotto sensibilmente talune esposizioni debitorie nei confronti di alcuni creditori, a svantaggio degli altri, tra cui l'erario.
Denuncia, infine, la limitata convenienza della proposta concordataria anche sotto il profilo delle tempistiche del pagamento, previsto entro tre anni dall'omologazione del piano e comunque condizionato alla previa riscossione dei crediti commerciali della società.
Anche questo motivo deve essere disatteso.
Infatti – premesso che la proposta di concordato prevede un'utilità per l'Agenzia delle
Entrate (soddisfazione del credito privilegiato degradato per il 6% e del credito chirografario ab origine in una misura compresa tra il 3% e l'1,88%) – nello scenario alternativo della liquidazione giudiziale Agenzia delle Entrate non riceverebbe alcuna 5
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soddisfazione dei propri crediti, come illustrato esaustivamente dal Commissario giudiziale nella relazione ex artt. 105-107 CCII e nei pareri resi ex artt. 112-48 CCII e riconosciuto anche dalla stessa Agenzia delle Entrate nella propria relazione del
16/7/2025 (v. pag. 7).
Sul punto si rinvia ancora alla relazione ex art. 105-107 CCII depositata il 19/5/2025
(pagg. 114 e ss.), nonché al parere ex art. 112 CCII del 2/7/2025 (pagg. 21 e ss.) e al parere di replica alla memoria di opposizione ex art. 48 CCII del 25/7/2025 (pag. 2). Si rinvia anche alla relazione dell'attestatore Dott. redatta ex art. 87, co. 3 Persona_1
CCII e depositata l'11/7/2024, (pagg. 54 e ss.) e alla successiva integrazione.
Con specifico riferimento alla doglianza relativa ai pagamenti effettuati dalla società nel semestre antecedente al deposito del ricorso ex art. 44 CCII, si evidenzia altresì che il Commissario giudiziale ha concluso per la non perseguibilità di azioni revocatorie, recuperatorie e risarcitorie, ritenendo che gli importi con esse eventualmente ricavabili
(stimati in circa € 150.000,00), sarebbero in ogni caso notevolmente inferiori rispetto al maggior attivo del piano concordatario (v. relazione ex art. 105-107 CCII depositata il
19/5/2025, pagg. 117 e 118).
Risulta pertanto certamente soddisfatta la condizione di omologazione prevista dall'art. 112, co. 3 CCII, secondo cui: “Nel concordato in continuità aziendale, se con
l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato quando, secondo la proposta e il piano, il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto al valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c)”.
Questo è l'unico controllo “di convenienza” che può essere svolto dal Tribunale. Infatti,
è pacifico, poiché non è richiesto da alcuna disposizione di legge, che sia escluso ogni controllo in ordine al profilo della misura minima di soddisfacimento dei crediti 6
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rappresentati, soprattutto se, come nel caso di specie, il creditore opponente non chiarisce le ragioni per cui una proposta concordataria che non solo non è inferiore, ma è migliorativa rispetto all'alternativa liquidatoria, potrebbe essere considerata irrisoria.
2.4.
Con il terzo motivo, ADE lamenta criticità circa l'effettiva fattibilità del piano, sostenendo in particolare che permane un'incertezza significativa circa le possibilità di un integrale recupero dei crediti della società ricorrente, che costituisce l'unica posta attiva ancora da realizzare nell'ambito dell'odierna procedura.
Anche quest'ultimo motivo risulta infondato e va pertanto respinto.
Innanzitutto, durante la procedura la società ricorrente ha già realizzato la parte più significativa dell'attivo concordatario (rappresentato dal canone di affitto dell'azienda, dal prezzo della cessione pagato dall'aggiudicataria e dalla vendita delle rimanenza di magazzino e dei beni residui), con conseguente importante riduzione delle incertezze relative all'esecuzione del piano di concordato, come giustamente sottolineato dal
Commissario nel parere ex art. 112 CCII del 2/7/2025, pagg. 21 e 22 e nel parere di replica alla memoria di opposizione ex art. 48 CCII del 25/7/2025, pag. 2.
In secondo luogo, nella propria relazione ex art. 105 CCII il Commissario giudiziale, pur avendo stimato al ribasso le prospettive di recupero dei crediti della ricorrente rispetto alle previsioni di quest'ultima, ha comunque dato un giudizio positivo alla proposta concordataria anche sotto questo profilo.
Infine, l'incertezza circa le possibilità di un integrale recupero dei crediti della società ricorrente rimarrebbe identica anche nell'alternativo scenario liquidatorio, con
“l'aggravante” che in tale scenario, diversamente che in quello concordatario, non 7
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sarebbe possibile beneficiare delle prestazioni che l'Advisor legale e l'Amministratore unico Sig. si sono resi disponibili a offrire gratuitamente a favore della società CP_3
per l'attività di recupero crediti (v. nuovamente il parere di replica alla memoria di opposizione ex art. 48 CCII del 25/7/2025, pag. 2).
2.5.
Con il quarto motivo Agenzia sostiene che il concordato proposto sia solo formalmente in continuità aziendale, ma debba nella sostanza ritenersi liquidatorio e pertanto non omologabile in ragione dell'insussistenza dei relativi presupposti.
In particolare, ADE afferma che a seguito della cessione di azienda perfezionatasi il
27/12/2024, il piano di concordato abbia assunto natura sostanzialmente liquidatoria perché, successivamente alla cessione, non residuerebbe più alcuno spazio di continuità aziendale, dato che l'unica attività ancora da svolgere consiste in una mera attività di esazione dei crediti della società ricorrente.
Lamenta altresì che il Commissario giudiziale non abbia chiarito quale sarebbe stato il valore di liquidazione del ramo di azienda nello scenario della liquidazione giudiziale e contesta la sussistenza nel caso di specie di un surplus concordatario da distribuire rispetto al valore di liquidazione, non potendosi qualificare come tale il prezzo pagato dalla società aggiudicataria per la cessione dell'azienda.
Anche questo motivo è infondato e va quindi rigettato.
Infatti, come si è già illustrato sopra, il piano di concordato ha previsto una prima fase di continuità diretta dell'attività di impresa da parte della società ricorrente, protrattasi dal 5/3/2024 al 31/5/2024, e poi una seconda fase di continuità indiretta realizzatasi a seguito della procedura competitiva svoltasi, che ha portato all'affitto
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dell'azienda dal 1/6/2024 e alla successiva cessione perfezionatasi il 27/12/2024 in favore della società Parte_1
Pertanto, esso ricade esattamente nella fattispecie di concordato c.d. “misto”, in quanto caratterizzato sia da una fase di continuità aziendale diretta da parte della società ricorrente, che da una fase di continuità aziendale indiretta da parte, in questo caso, dell'affittuario e poi cessionario dell'azienda. Tale fattispecie è espressamente contemplata dall'art. 84, co. 2 CCII, che prevede: “La continuità aziendale può essere diretta, con prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo”.
Da questa disposizione si evince chiaramente che la continuità aziendale rileva in senso oggettivo: ciò che conta è che il piano di concordato assicuri la conservazione dei valori aziendali mediante il permanere dell'impresa in esercizio o la ripresa dell'attività se temporaneamente cessata. E' irrilevante a tal fine che l'attività di impresa sia proseguita dal debitore o da un terzo.
Per la stessa ragione, è irrilevante che al momento dell'omologazione l'azienda sia già stata ceduta a un terzo, purché la cessione sia stata autorizzata sulla base di un piano di concordato impostato sulla sua conservazione e sulla prosecuzione dell'attività di impresa. Tale eventualità è peraltro espressamente contemplata e regolata dal codice
(artt. 91 e 94 CCII), dal momento che può rivelarsi spesso determinante per il migliore e più celere esito della procedura.
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Non solo, l'art. 84, co. 2 CCII riportato sopra chiarisce altresì che il concordato in continuità aziendale si configura anche quando, come nel caso di specie, l'azienda è già stata affittata prima del decreto di ammissione, dato che il contratto di affitto può indubbiamente costituire uno strumento di primaria importanza per la conservazione dei valori aziendali nel corso della procedura.
Già con riferimento al previgente art. 186-bis L. Fall. la giurisprudenza riteneva che “Il concordato con continuità aziendale, disciplinato dall'art. 186-bis L. Fall., è configurabile anche qualora l'azienda sia già stata affittata o si pianifichi debba esserlo, palesandosi irrilevante che, al momento della domanda di concordato, come pure all'atto della successiva ammissione, l'azienda sia esercitata da un terzo anziché dal debitore, posto che il contratto d'affitto - sia ove contempli l'obbligo del detentore di procedere al successivo acquisto dell'azienda (cd. affitto ponte) [esattamente come è accaduto nel caso di specie], sia laddove non lo preveda (cd. affitto puro) - assurge a strumento funzionale alla cessione o al conferimento di un compendio aziendale suscettibile di conservare integri i propri valori intrinseci anche immateriali (cd.
“intangibles”), primo tra tutti l'avviamento, mostrandosi in tal modo idoneo ad evitare il rischio di irreversibile dispersione che l'arresto anche temporaneo dell'attività comporterebbe”) (Cass. n. 6772/2022).
Non vi è quindi alcun dubbio che il presente concordato si debba qualificare come “in continuità aziendale” e sia soggetto alla disciplina stabilita dal codice per tale tipologia di concordato, con le conseguenze in punto di omologazione che saranno illustrate successivamente.
2.6.
In chiusura della Relazione del 16/7/2025, ADE inserisce o riprende una serie di considerazioni e commenti che non è chiaro se siano da intendere come vere e proprie
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ulteriori ragioni di impugnazioni. In relazione a esse si osserva comunque quanto segue.
Innanzitutto, non ha pregio l'argomento che le valutazioni di raffronto del
Commissario rispetto all'alternativa liquidatoria siano meramente ipotetiche.
Premesso che l'alternativa è necessariamente ipotetica, le valutazioni del Commissario sono tuttavia fondate su solidi argomenti.
In primo luogo, la stessa ADE nella citata relazione riconosce che il “credito erariale (...) probabilmente non troverebbe comunque alcuna soddisfazione nell'ipotesi liquidatoria”, mentre lamenta che con il concordato riceverebbe “solo” € 94.973,39.
Inoltre, come visto, lo scenario alternativo della liquidazione giudiziale è stato accuratamente ricostruito dal debitore nel piano di concordato e analizzato nel dettaglio sia dall'Attestatore, sia dal Commissario giudiziale, risultando essenzialmente pari a zero. In particolare, tanto l'Attestatore, quanto il Commissario giudiziale hanno confermato la prospettazione della ricorrente, secondo cui, nell'ipotetico scenario alternativo liquidatorio, non sarebbe stato più possibile disporre di un complesso aziendale in funzionamento. Anche la perdita significativa del valore del ramo di azienda (quasi il 50%) verificatasi durante i sei mesi di affitto, con conseguente riduzione del corrispettivo inizialmente offerto, supporta questa ricostruzione, poiché consente di presumere che, se fosse stata aperta la liquidazione giudiziale della società alla data di presentazione della domanda di concordato, la percentuale di dispersione del valore dell'azienda sarebbe stata sicuramente di molto superiore (e probabilmente totale). Inoltre, appaiono condivisibili anche le considerazioni della ricorrente, avallate dall'Attestatore e dal Commissario, secondo cui, nello scenario alternativo della liquidazione giudiziale il magazzino avrebbe indubbiamente scontato un maggiore ribasso a causa dei tempi e delle modalità di vendita a stock proprie della procedura di 11
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vendita giudiziale e delle operazioni di liberazione dell'immobile, che sarebbero state più complicate, con conseguente presumibile aggravio di oneri prededucibili per canoni di locazione/indennità di occupazione, che invece, nell'alternativa concordataria, sono stati in parte accollati all'aggiudicataria.
In merito alle valutazioni riportate sopra si rinvia nel dettaglio: al piano di concordato, sez. 6, doc. 56 della società ricorrente;
alla modifica del piano del 13/3/2025, pagg. 13
e ss.; alla relazione del Commissario giudiziale ex art. 105-107 CCII depositata il
19/5/2025, pagg. 114 e ss., nonché al suo parere ex art. 112 CCII del 2/7/2025, pag. 23; alla relazione dell'attestatore Dott. redatta ex art. 87, co. 3 CCII e Persona_1
depositata l'11/7/2024, pagg. 54 e ss. e alla successiva integrazione.
Deve ritenersi infondata anche l'obiezione di Agenzia delle Entrate per cui nell'odierno concordato mancherebbe un valore eccedente quello di liquidazione da distribuire tra i creditori, non potendosi qualificare come tale il prezzo pagato dalla società aggiudicataria per la cessione dell'azienda.
Il valore eccedente quello di liquidazione sussiste ed è stato correttamente calcolato dal Commissario giudiziale come comprensivo anche del prezzo versato dall'aggiudicataria per l'acquisto dell'azienda.
Al riguardo va infatti osservato che il valore di liquidazione, richiamato dall'art. 112, co.
2, lett. a) CCII, è definito dall'art. 87, co. 1, lett. c) CCII come quello “corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese”.
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Da questa definizione si evince che il valore eccedente quello di liquidazione consiste nel surplus di risorse ottenibile in sede concordataria, rispetto all'alternativa liquidatoria, attraverso la continuazione dell'attività di impresa. Tale surplus può venire in rilievo non solo nel caso di concordato in continuità aziendale diretta (il riferimento è ai flussi di cassa prodotti dall'esercizio dell'attività e al margine netto ricavabile), ma anche in caso di continuità aziendale indiretta, ogni qual volta quest'ultima consenta di generare delle utilità che non si sarebbero potute conseguire nello scenario alternativo della liquidazione giudiziale.
In proposito, si è sopra evidenziato che nel caso di specie il valore di cessione del ramo di azienda nello scenario alternativo della liquidazione giudiziale è stato essenzialmente stimato pari a zero. Di conseguenza, l'intero prezzo pagato dall'aggiudicataria deve essere considerato valore eccedente quello di liquidazione.
Lo stesso vale per il maggior valore di realizzo delle rimanenze di magazzino, reso possibile dalla continuità aziendale indiretta, rispetto al corrispondente valore stimato in caso di apertura della liquidazione giudiziale
In merito, si rinvia nuovamente al piano di concordato, sez. 6, doc. 56 della società ricorrente;
alla modifica del piano del 13/3/2025, Pagg. 13 e ss.; alla relazione del
Commissario giudiziale ex art. 105-107 CCII depositata il 19/5/2025, pagg. 114 e ss., nonché al suo parere ex art. 112 CCII del 02/7/2025, pag. 23; alla relazione dell'attestatore Dott. redatta ex art. 87, co. 3 CCII e depositata Persona_1
l'11/7/2024, pagg. 54 e ss. e alla successiva integrazione.
Risulta dunque evidente la sussistenza nel caso di specie di un valore eccedente quello di liquidazione da distribuire ai creditori.
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In conclusione, per tutti i motivi esposti l'opposizione di Agenzia delle entrate deve essere respinta.
3.
Superati i motivi di opposizione dell'Agenzia delle Entrate, e passando al giudizio di omologazione e in particolare alla preliminare verifica dell'ammissibilità della proposta, essa è stata già esaminata in occasione del decreto del 25/7/2024 che ha dichiarato l'apertura della procedura di concordato.
Tale valutazione di ammissibilità deve essere qui confermata, anche alla luce della reiezione dell'opposizione di ADE, con particolare riferimento all'infondatezza dei motivi afferenti la stessa ammissibilità della proposta.
4.
4.1.
Passando quindi alle valutazioni di merito rilevanti ai fini dell'omologazione, occorre innanzitutto richiamare il disposto dell'art. 109, co. 5, CCII sulle maggioranze necessarie per l'approvazione della proposta di concordato preventivo. Secondo questa disposizione, qualora si tratti di concordato in continuità, è necessario il voto favorevole di tutte le classi di creditori.
Tale ipotesi non si è verificata per il concordato preventivo proposto da CP_1
perché, come già scritto, la proposta è stata votata favorevolmente soltanto dalla
[...]
maggioranza delle classi (sei classi su undici).
In caso di mancata approvazione della proposta di concordato in continuità aziendale da parte di tutte le classi di creditori, l'art. 112, co. 2, CCII consente al debitore di presentare istanza al Tribunale diretta a ottenere ciononostante l'omologazione del concordato qualora ricorrano congiuntamente quattro condizioni, ovvero: 14
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a) che il valore di liquidazione, come definito dall'art. 87, co. 1, lett. c), sia distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
b) che il valore eccedente quello di liquidazione sia distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'art. 84, co. 7 CCII (i crediti dei lavoratori assistiti da privilegio ex art. 2751-bis n. 1 CC vanno soddisfatti nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione sul valore di liquidazione e sul valore eccedente quello di liquidazione;
va altresì rispettato quanto previsto dall'art. 2116, co. 1 CC, sul pagamento delle prestazioni di previdenza e assistenza obbligatorie da parte del datore di lavoro);
c) nessun creditore riceva più del proprio credito;
d) la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione;
oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta sia approvata da almeno una classe di creditori:
1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.
La disposizione sopra citata disciplina la c.d. “ristrutturazione trasversale” dei debiti dell'impresa, che consente di imporre alle classi di creditori dissenzienti la ristrutturazione del debito discendente dal piano concordatario in forza di un piano omologato dall'autorità giudiziaria.
Il Tribunale, essendo stata presentata dal debitore domanda di omologazione ai sensi dell'art. 112, co. 2, CCII, è tenuto perciò ad accertare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la omologazione del concordato in continuità, essendosi già affrontati i profili dell'ammissibilità della proposta (art. 112, co. 1, CCII) e della sua 15
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convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 112, co. 3, CCII), trattando dell'opposizione di ADE.
4.2.
Passando quindi ad analizzare la sussistenza nel caso di specie di ciascuna delle quattro condizioni di cui al secondo comma dell'art. 112 CCII, la prima (art. 112, co. 2, lett. a) prevede che il valore di liquidazione sia distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione (si tratta della c.d. “regola della priorità assoluta”).
Tale condizione risulta soddisfatta. Infatti, sia nella relazione ex artt. 84, co. 5, e 87, co.
3, CCII redatta dal professionista attestatore Dott. sia nella Persona_1
prospettazione della società ricorrente, avallata dal Commissario giudiziale, il valore di liquidazione, complessivamente stimato in € 573.298,57, viene attribuito, detratte le spese della procedura e i crediti prededucibili, soltanto:
- ai dipendenti, creditori privilegiati ex art. 2751-bis, n. 1 CC;
- ai professionisti, creditori privilegiati ex art. 2751-bis, n. 2 CC;
- e agli agenti, creditori privilegiati ex art. 2751-bis, n. 3 CC;
nel rispetto, pertanto, delle cause legittime di prelazione.
Nel dettaglio si rinvia al piano di concordato, sez. 6, doc. 56 della società ricorrente;
alla modifica del piano del 13/3/2025, pagg. 21 e ss.; alla relazione del Commissario giudiziale ex art. 105-107 CCII depositata il 19/5/2025, pagg. 114 e ss., nonché al suo parere ex art. 112 CCII del 2/7/2025, pag. 23; alla relazione dell'attestatore Dott. Per_1
redatta ex art. 87, co. 3, CCII e depositata l'11/7/2024, pagg. 54 e ss. e alla
[...]
successiva integrazione.
Quanto alla seconda condizione (art. 112, co. 2, lett. b), essa prevede che il valore eccedente quello di liquidazione sia distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello 16
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delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (si tratta della c.d. “regola della priorità relativa”).
Anche questa condizione risulta soddisfatta nel caso di specie. Infatti, il valore eccedente quello di liquidazione, quantificato dal debitore in € 322.230,02, importo confermato dall'Attestatore e dal Commissario giudiziale, viene distribuito in modo tale da far sì che le classi di grado superiore ricevano un trattamento più favorevole rispetto a quello riservato alle classi inferiori.
Più precisamente, per quanto concerne le classi dissenzienti:
- ai creditori di classe 4 (cooperative agricole privilegiate ex art. 2751-bis n. 5 degradate a chirografo) viene riconosciuto un pagamento del 10%, almeno pari e superiore rispetto ai creditori di classe 5 (imprese fornitrici di lavoro interinale, privilegiate ex art. 2751-bis n. 5-ter degradate a chirografo);
- ai creditori di classe 5 viene riconosciuto un pagamento del 9%, almeno pari e superiore rispetto ai creditori di classe 6 (creditori previdenziali e assistenziali, privilegiati ex art. 2753, 2754 e 2778 n. 1 e 8 degradati a chirografo);
- ai creditori di classe 6 viene riconosciuto un pagamento del 7%, almeno pari e superiore rispetto ai creditori di classe 7 (creditori erariali, privilegiati ex art. 2752 co. 2 e 2778 nn. 18 e 19 CC degradati a chirografo);
- ai creditori di classe 7 viene riconosciuto un pagamento del 6%, almeno pari e superiore rispetto ai creditori di classe 10 (istituti di credito con garanzie terze
MCC chirografari);
- ai creditori di classe 10 viene riconosciuto un pagamento del 3% (ribassato prudenzialmente dal Commissario a 1,88%), uguale per tutti i creditori chirografari.
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Inoltre, anche la condizione di cui all'art. 84, co. 7, CCII è soddisfatta considerato che la proposta concordataria prevede l'integrale soddisfazione dei creditori privilegiati ex art. 2751-bis n. 1 CC (dipendenti) entro 30 giorni dall'omologa concordataria.
In merito, si rinvia nuovamente agli stessi documenti richiamati sopra.
Quanto alla terza condizione (art. 112, co. 2, lett. c), essa prevede che nessun creditore riceva più del proprio credito.
Anche tale condizione è ritenuta soddisfatta dal Commissario giudiziale, con conclusione che il Collegio condivide, perché sulla base della documentazione versata in atti risulta che non ci sono creditori con trattamenti preferenziali, che vadano a percepire importi maggiori rispetto al credito vantato e viene perciò rispettata così la par condicio creditorum.
Peraltro, nel concordato in esame, solo i creditori titolari di crediti privilegiati ex art. 2751-bis n. 1 CC ricevono il pagamento integrale delle proprie pretese, mentre tutti gli altri subiscono degli stralci in misura variabile al grado del privilegio di cui sono titolari.
Infine, venendo alla quarta condizione (art. 112, co. 2, lett. d), essa prevede in realtà due ipotesi tra loro sussidiarie.
La prima ipotesi consiste nell'approvazione della proposta da parte della maggioranza delle classi dei creditori ammesse al voto, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione.
La seconda ipotesi, subordinata alla mancanza di approvazione da parte della maggioranza delle classi dei creditori, consiste invece nell'approvazione da parte di almeno una classe di creditori: 18
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1) ai quali sia offerto un importo non integrale del credito;
2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.
Nel caso di specie risulta integrata la prima delle due ipotesi appena illustrate.
Infatti, come si è già evidenziato, la proposta di concordato è stata approvata da 6 classi su un totale di 11 classi, e delle 6 classi che hanno votato a favore 4 sono formate da creditori privilegiati:
- Classe 1, formata dai professionisti, privilegiati ex art. 2751-bis, n. 2 CC;
- Classe 2, formata dagli agenti, privilegiati ex art. 2751-bis, n. 3 CC;
- Classe 3, formata dagli artigiani, privilegiati ex art. 2751-bis, n. 4 CC;
- Classe 8, formata dai creditori privilegiati speciali ex artt. 2758, co. 2 CC e 2764 CC.
Risulta pertanto soddisfatta anche la quarta condizione di omologazione stabilita dall'art. 112, co. 2, lett. d), CCII.
In definitiva, non si può quindi che concludere per la possibilità di applicare la ristrutturazione trasversale prevista dall'art. 112, co. 2, CCII, con conseguente accoglimento della domanda di omologazione avanzata dalla società ricorrente.
5.
5.1.
In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, in conformità all'art. 112 CCII, devono ritenersi verificati:
- la regolarità della procedura;
- l'esito della votazione;
- l'ammissibilità della procedura;
- la corretta formazione delle classi;
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- la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe;
- l'applicabilità, nel caso di specie, della ristrutturazione trasversale nei termini di cui all'art. 112, co. 2, CCII;
- che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza riscontrata.
Il concordato deve pertanto essere omologato.
5.2.
Infine deve essere esaminata la domanda di condanna alle spese in conseguenza del rigetto dell'opposizione, chiesta dalla ricorrente nei confronti di ADE.
Ritiene in proposito la giurisprudenza che:
- “In termini generali, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di opposizione all'omologazione di uno strumento di composizione della crisi assume carattere contenzioso vedendo la contrapposizione fra la posizione del creditore opponente e della società debitrice in merito all'esistenza o meno del diritto della seconda ad essere ammessa alla soluzione prescelta. Alla luce di ciò, anche con riferimento ad un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, i rapporti tra proponente ed eventuale oppositore vanno regolati secondo la regola della soccombenza e dunque, nel caso
l'opposizione risulti infondata e vada rigettata, le spese di lite vanno poste a carico di chi l'ha proposta e vanno liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, con riguardo al valore della causa ed all'attività svolta nonché alla luce della natura della controversia, del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate” (Tribunale Brescia
30/1/2025);
- “Nel giudizio che si instaura a seguito dell'opposizione di un creditore contro
l'omologazione del concordato preventivo, il debitore ammesso al concordato, il 20
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
quale insista per detta omologazione, rimane soccombente, e quindi legittimamente viene condannato alle spese processuali, a fronte del diniego dell'omologazione stessa (…)” (v. Cass. n. 5127 del 16/2/2022, per il caso simmetrico dell'accoglimento dell'opposizione).
In applicazione di tale principio, Agenzia delle entrate deve essere condannata al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla ricorrente con riferimento all'infondata opposizione, liquidate nell'ammontare di cui al dispositivo (valore del credito di ADE, procedimenti di volontaria giurisdizione per analogia, compenso medio).
P.Q.M.
visti gli artt. 48 e 112 CCII:
- respinge l'opposizione proposta da Agenzia delle Entrate;
- omologa il concordato depositato da già Controparte_1 Controparte_2
con sede legale in Genova, via R.C. Ceccardi n. 2/5, (C.F.
[...]
P.IVA ) nei termini di cui alla proposta concordataria P.IVA_1 P.IVA_1
così come modificata in data 13/3/2025;
- condanna Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese legali sostenute dalla ricorrente con riferimento all'opposizione, che liquida in complessivi € 7.666,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
- dichiara chiusa la procedura.
Visto l'art. 118 CCII, dispone che il Commissario Giudiziale sorvegli l'adempimento del concordato secondo le seguenti modalità:
- il legale rappresentante di trasmetterà al Commissario Controparte_1
giudiziale una relazione, con cadenza mensile, depositandone anche una copia in
Cancelleria a mezzo PCT, in ordine allo stato delle operazioni poste in essere in esecuzione degli obblighi concordatari e ai flussi finanziari in entrata ed uscita;
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- il Commissario giudiziale è autorizzato a effettuare ogni più opportuno controllo sull'attività e gli viene conferita per tutta la durata della procedura facoltà di accesso in alla contabilità e ai libri sociali della ricorrente. Lo Controparte_1
stesso riferirà inoltre ai creditori in ordine a eventuali inadempimenti di non scarsa importanza degli obblighi concordatari, per l'eventuale iniziativa, a loro riservata, diretta ad ottenere la risoluzione del concordato;
- il legale rappresentante della ricorrente provvederà, in ogni caso, ad inviare al
Commissario giudiziale, depositandone anche copia in cancelleria a mezzo PCT, report semestrali decorrenti dalla data di omologa, comprensivi di situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata in ordine all'andamento della gestione ordinaria e straordinaria, con particolare riferimento agli obblighi assunti in sede concordataria;
le suddette relazioni semestrali assorbiranno gli obblighi di redazione mensile scadenti alla medesima data delle semestrali,
- il legale rappresentante della ricorrente provvederà a predisporre entro le date indicate nel piano e nella proposta di concordato i progetti di riparto dei creditori privilegiati e dei chirografari allocati nelle specifiche classi;
detti progetti, vistati dal Commissario giudiziale – fatta salva la previsione di accantonamenti, la cui costituzione dovrà essere opportunamente motivata – saranno sottoposti al giudice delegato per la preventiva visione;
- il legale rappresentante della ricorrente, eseguito integralmente il concordato sino al completo raggiungimento delle percentuali indicate nella proposta, depositerà la documentazione necessaria a darne prova, unitamente al parere del commissario giudiziali;
- entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni esecutive il legale rappresentante depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del
Giudice delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del Commissario giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa
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l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti;
- all'esito, previa liquidazione delle competenze da parte del Tribunale, il Giudice delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il
Commissario giudiziale.
Resta riservato al Giudice delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato.
Ricorda al Commissario giudiziale che ogni sei mesi, a decorrere dal deposito della relazione effettuata ex art. 105 CCII, dovrà redigere un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, co. 9 CCII e che in medesimo dovrà essere inviato a tutti i creditori (il Commissario giudiziale provvederà a depositare lo stesso nel fascicolo telematico con la prova delle avvenute notifiche). Conclusa
l'esecuzione il Commissario depositerà un rapporto riepilogativo finale redatto con le modalità sopra ricordate.
Ricorda al debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta concordataria omologata.
Ricorda al Commissario giudiziale che, qualora emerga da parte del debitore il mancato adempimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne venga ritardato l'adempimento, dovrà senza indugio riferirne all'ufficio affinché questi, sentito il debitore possa eventualmente attribuire al Commissario giudiziale i poteri sostitutivi necessari al compimento degli atti dovuti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31/7/2025
Il Giudice Il Presidente
Pietro Spera Daniele Bianchi
(Sentenza redatta in bozza con la collaborazione del M.O.T. Dott. Michele Munari) 23
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati:
Dott. Daniele Bianchi Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice rel.
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice
Nella procedura concordataria R.G. n. 61-2/2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 48 e 112, co. 2, CCII
avente ad oggetto l'istanza di omologazione del concordato preventivo ex art. 112, co.
2 CCII depositata il 13/06/2025 da già Controparte_1 Controparte_2
con sede legale in Genova, via R.C. Ceccardi n. 2/5 (C.F. ,
[...] P.IVA_1
P.IVA ), in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante P.IVA_1
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Jeantet e Paola Vallino del Controparte_3
Foro di Torino e Riccardo Sirito del Foro di Genova.
Commissario giudiziale: Dott. Federico Hardonk
---------------------------
1.
La procedura si è svolta come segue:
1
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
– in data 5/3/2025, , (poi divenuta Controparte_2 CP_1
ha presentato ricorso ex art. 44 CCII con riserva di depositare uno degli
[...]
strumenti ristrutturativi del Codice della crisi;
– il 7/3/2024 questo Tribunale ha assegnato alla società il termine di sessanta giorni per la presentazione della proposta (poi prorogato) e ha nominato quale
Commissario giudiziale il Dott. Federico Hardonk;
– in data 26/3/2024, il Tribunale ha confermato le misure protettive del patrimonio del debitore per un periodo di 4 mesi;
– il 17/5/2024 si è svolta (previa necessaria autorizzazione ex art. 94 CCII) la procedura competitiva per l'affitto e la successiva cessione dell'azienda della società ricorrente, che si è conclusa con l'aggiudicazione in favore di Parte_1
[...]
– l'azienda è stata affittata a partire dal 1/6/2024 e poi ceduta all'aggiudicataria il
27/12/2024;
– nel frattempo, l'11/07/2024 la società ricorrente ha depositato il piano e la proposta di concordato;
– in sintesi il piano prevedeva:
• una prima fase di continuità diretta protrattasi dal 5/3/2024 al 31/5/2024;
• una seconda fase di continuità indiretta realizzata a seguito della procedura competitiva svoltasi, che ha portato all'affitto dell'azienda dal 1/6/2024 e alla successiva cessione perfezionatasi il 27/12/2024 in favore della suddetta
[...]
Parte_1
• una parallela attività liquidatoria del magazzino e di recupero dei crediti commerciali di CP_2
• di generare un attivo concordatario da destinare ai creditori pari a €
1.004.099,32 a fronte di un passivo concordatario complessivo pari a €
4.862.049,98;
2
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
– la procedura di concordato è stata dichiarata aperta dal Tribunale con decreto del
25/7/2025;
– a seguito di alcuni aggiustamenti del piano rispetto alle previsioni iniziali, le operazioni di voto sono state rinviate e si sono infine tenute tra il 26/3/2025 e il
30/5/2025;
– all'esito delle votazioni:
• non è stata raggiunta la maggioranza di voti favorevoli in tutte le classi, come richiesto dall'art. 112, co. 1, lett. f) CCII;
• è tuttavia stata raggiunta la maggioranza delle classi favorevoli (n. 6 classi favorevoli di cui almeno una formata da creditori titolari di diritti di prelazione) sul totale delle classi (n. 11 classi) come previsto dall'art. 112, co. 2, lett. d)
CCII;
– quindi, il 13/6/2025 la società ricorrente ha presentato, ex art. 111 CCII, istanza di omologazione in base all'art. 112, co. 2 CCII;
– il 2/7/2025 il Commissario giudiziale ha espresso parere favorevole all'omologazione ex art. 112, co. 2 CCII;
– l'8/7/2025 il Tribunale ha pertanto fissato l'udienza del 31/7/2025 per l'audizione delle parti e del Commissario giudiziale come previsto dall'art. 48, co. 1 CCII;
– il 21/7/2025 Agenzia delle Entrate (ADE), che aveva espresso voto contrario, ha depositato la propria memoria di opposizione ex art. 48, co. 2 CCII;
il Commissario giudiziale ha quindi depositato il proprio parere in proposito il 25/7/2025, come previsto dalla medesima disposizione, e il 28/7/2025 la società ricorrente ha depositato la propria memoria di replica;
– all'udienza del 31/7/2025 le parti e il Commissario hanno illustrato le rispettive posizioni e il Collegio si è riservato la decisione.
Deve pertanto ritenersi che la procedura si sia regolarmente svolta.
3
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
2.
2.1.
Poiché l'opposizione proposta da ADE attiene anche a profili di ammissibilità, appare innanzitutto opportuno esaminare tale opposizione, preliminare rispetto al giudizio di omologazione ex art. 112 CCII.
L'opposizione proposta è esposta in due diversi atti: la memoria di opposizione ex art. 48 del 21/7/2025 e la richiamata relazione della Direzione provinciale del 16/7/2025.
Dall'esame combinato di detti atti si ricavano i seguenti motivi di opposizione:
1) mancata notifica dell'istanza di omologa;
2) esiguità della soddisfazione del credito vantato dall'erario;
3) criticità circa l'effettiva fattibilità del piano;
4) concordato solo formalmente in continuità, nella sostanza liquidatorio.
2.2.
Con il primo motivo, di natura processuale, l'Agenzia lamenta che la ricorrente le abbia notificato soltanto il decreto di fissazione dell'udienza e non anche l'istanza di omologazione, rimettendosi al Tribunale circa le eventuali conseguenze processuali in punto di concessione di un ulteriore termine a difesa delle ragioni dell'opposizione.
Premesso che nessun termine viene richiesto espressamente dall'Agenzia, il motivo va in ogni caso rigettato in quanto infondato in fatto e in diritto.
È infondato in fatto, in quanto nella relazione della Direzione Provinciale del
16/7/2025, l'Agenzia dà esplicitamente atto di aver esaminato non soltanto l'istanza di omologazione della ricorrente, ma anche il parere formulato su di essa dal
Commissario giudiziale (v. pag. 2 della relazione).
4
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
È comunque infondato anche in diritto perché l'art. 48 CCII prescrive al debitore esclusivamente la notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza e non anche dell'istanza di omologazione (la cui notifica non è richiesta da alcuna disposizione) e perché Agenzia, se diligente, avrebbe certamente potuto chiedere – come ha evidentemente fatto – l'accesso al fascicolo telematico e a tutti gli atti ivi contenuti a seguito della notifica del decreto di fissazione dell'udienza.
2.3.
Col secondo motivo di opposizione, ADE lamenta l'esiguità della soddisfazione del proprio credito: 6% del credito privilegiato degradato (Classe 7) e 3% del credito chirografario ab origine (ribassata prudenzialmente dal Commissario a 1,88%), per complessivi € 94.973,39 a fronte di un credito erariale totale pari a € 1.596.742,76.
Allega altresì che dagli atti della procedura risulta che la società abbia effettuato nel semestre antecedente al deposito del ricorso ex art. 44 CCII dei pagamenti che hanno ridotto sensibilmente talune esposizioni debitorie nei confronti di alcuni creditori, a svantaggio degli altri, tra cui l'erario.
Denuncia, infine, la limitata convenienza della proposta concordataria anche sotto il profilo delle tempistiche del pagamento, previsto entro tre anni dall'omologazione del piano e comunque condizionato alla previa riscossione dei crediti commerciali della società.
Anche questo motivo deve essere disatteso.
Infatti – premesso che la proposta di concordato prevede un'utilità per l'Agenzia delle
Entrate (soddisfazione del credito privilegiato degradato per il 6% e del credito chirografario ab origine in una misura compresa tra il 3% e l'1,88%) – nello scenario alternativo della liquidazione giudiziale Agenzia delle Entrate non riceverebbe alcuna 5
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
soddisfazione dei propri crediti, come illustrato esaustivamente dal Commissario giudiziale nella relazione ex artt. 105-107 CCII e nei pareri resi ex artt. 112-48 CCII e riconosciuto anche dalla stessa Agenzia delle Entrate nella propria relazione del
16/7/2025 (v. pag. 7).
Sul punto si rinvia ancora alla relazione ex art. 105-107 CCII depositata il 19/5/2025
(pagg. 114 e ss.), nonché al parere ex art. 112 CCII del 2/7/2025 (pagg. 21 e ss.) e al parere di replica alla memoria di opposizione ex art. 48 CCII del 25/7/2025 (pag. 2). Si rinvia anche alla relazione dell'attestatore Dott. redatta ex art. 87, co. 3 Persona_1
CCII e depositata l'11/7/2024, (pagg. 54 e ss.) e alla successiva integrazione.
Con specifico riferimento alla doglianza relativa ai pagamenti effettuati dalla società nel semestre antecedente al deposito del ricorso ex art. 44 CCII, si evidenzia altresì che il Commissario giudiziale ha concluso per la non perseguibilità di azioni revocatorie, recuperatorie e risarcitorie, ritenendo che gli importi con esse eventualmente ricavabili
(stimati in circa € 150.000,00), sarebbero in ogni caso notevolmente inferiori rispetto al maggior attivo del piano concordatario (v. relazione ex art. 105-107 CCII depositata il
19/5/2025, pagg. 117 e 118).
Risulta pertanto certamente soddisfatta la condizione di omologazione prevista dall'art. 112, co. 3 CCII, secondo cui: “Nel concordato in continuità aziendale, se con
l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato quando, secondo la proposta e il piano, il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto al valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c)”.
Questo è l'unico controllo “di convenienza” che può essere svolto dal Tribunale. Infatti,
è pacifico, poiché non è richiesto da alcuna disposizione di legge, che sia escluso ogni controllo in ordine al profilo della misura minima di soddisfacimento dei crediti 6
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
rappresentati, soprattutto se, come nel caso di specie, il creditore opponente non chiarisce le ragioni per cui una proposta concordataria che non solo non è inferiore, ma è migliorativa rispetto all'alternativa liquidatoria, potrebbe essere considerata irrisoria.
2.4.
Con il terzo motivo, ADE lamenta criticità circa l'effettiva fattibilità del piano, sostenendo in particolare che permane un'incertezza significativa circa le possibilità di un integrale recupero dei crediti della società ricorrente, che costituisce l'unica posta attiva ancora da realizzare nell'ambito dell'odierna procedura.
Anche quest'ultimo motivo risulta infondato e va pertanto respinto.
Innanzitutto, durante la procedura la società ricorrente ha già realizzato la parte più significativa dell'attivo concordatario (rappresentato dal canone di affitto dell'azienda, dal prezzo della cessione pagato dall'aggiudicataria e dalla vendita delle rimanenza di magazzino e dei beni residui), con conseguente importante riduzione delle incertezze relative all'esecuzione del piano di concordato, come giustamente sottolineato dal
Commissario nel parere ex art. 112 CCII del 2/7/2025, pagg. 21 e 22 e nel parere di replica alla memoria di opposizione ex art. 48 CCII del 25/7/2025, pag. 2.
In secondo luogo, nella propria relazione ex art. 105 CCII il Commissario giudiziale, pur avendo stimato al ribasso le prospettive di recupero dei crediti della ricorrente rispetto alle previsioni di quest'ultima, ha comunque dato un giudizio positivo alla proposta concordataria anche sotto questo profilo.
Infine, l'incertezza circa le possibilità di un integrale recupero dei crediti della società ricorrente rimarrebbe identica anche nell'alternativo scenario liquidatorio, con
“l'aggravante” che in tale scenario, diversamente che in quello concordatario, non 7
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
sarebbe possibile beneficiare delle prestazioni che l'Advisor legale e l'Amministratore unico Sig. si sono resi disponibili a offrire gratuitamente a favore della società CP_3
per l'attività di recupero crediti (v. nuovamente il parere di replica alla memoria di opposizione ex art. 48 CCII del 25/7/2025, pag. 2).
2.5.
Con il quarto motivo Agenzia sostiene che il concordato proposto sia solo formalmente in continuità aziendale, ma debba nella sostanza ritenersi liquidatorio e pertanto non omologabile in ragione dell'insussistenza dei relativi presupposti.
In particolare, ADE afferma che a seguito della cessione di azienda perfezionatasi il
27/12/2024, il piano di concordato abbia assunto natura sostanzialmente liquidatoria perché, successivamente alla cessione, non residuerebbe più alcuno spazio di continuità aziendale, dato che l'unica attività ancora da svolgere consiste in una mera attività di esazione dei crediti della società ricorrente.
Lamenta altresì che il Commissario giudiziale non abbia chiarito quale sarebbe stato il valore di liquidazione del ramo di azienda nello scenario della liquidazione giudiziale e contesta la sussistenza nel caso di specie di un surplus concordatario da distribuire rispetto al valore di liquidazione, non potendosi qualificare come tale il prezzo pagato dalla società aggiudicataria per la cessione dell'azienda.
Anche questo motivo è infondato e va quindi rigettato.
Infatti, come si è già illustrato sopra, il piano di concordato ha previsto una prima fase di continuità diretta dell'attività di impresa da parte della società ricorrente, protrattasi dal 5/3/2024 al 31/5/2024, e poi una seconda fase di continuità indiretta realizzatasi a seguito della procedura competitiva svoltasi, che ha portato all'affitto
8
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
dell'azienda dal 1/6/2024 e alla successiva cessione perfezionatasi il 27/12/2024 in favore della società Parte_1
Pertanto, esso ricade esattamente nella fattispecie di concordato c.d. “misto”, in quanto caratterizzato sia da una fase di continuità aziendale diretta da parte della società ricorrente, che da una fase di continuità aziendale indiretta da parte, in questo caso, dell'affittuario e poi cessionario dell'azienda. Tale fattispecie è espressamente contemplata dall'art. 84, co. 2 CCII, che prevede: “La continuità aziendale può essere diretta, con prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo”.
Da questa disposizione si evince chiaramente che la continuità aziendale rileva in senso oggettivo: ciò che conta è che il piano di concordato assicuri la conservazione dei valori aziendali mediante il permanere dell'impresa in esercizio o la ripresa dell'attività se temporaneamente cessata. E' irrilevante a tal fine che l'attività di impresa sia proseguita dal debitore o da un terzo.
Per la stessa ragione, è irrilevante che al momento dell'omologazione l'azienda sia già stata ceduta a un terzo, purché la cessione sia stata autorizzata sulla base di un piano di concordato impostato sulla sua conservazione e sulla prosecuzione dell'attività di impresa. Tale eventualità è peraltro espressamente contemplata e regolata dal codice
(artt. 91 e 94 CCII), dal momento che può rivelarsi spesso determinante per il migliore e più celere esito della procedura.
9
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Non solo, l'art. 84, co. 2 CCII riportato sopra chiarisce altresì che il concordato in continuità aziendale si configura anche quando, come nel caso di specie, l'azienda è già stata affittata prima del decreto di ammissione, dato che il contratto di affitto può indubbiamente costituire uno strumento di primaria importanza per la conservazione dei valori aziendali nel corso della procedura.
Già con riferimento al previgente art. 186-bis L. Fall. la giurisprudenza riteneva che “Il concordato con continuità aziendale, disciplinato dall'art. 186-bis L. Fall., è configurabile anche qualora l'azienda sia già stata affittata o si pianifichi debba esserlo, palesandosi irrilevante che, al momento della domanda di concordato, come pure all'atto della successiva ammissione, l'azienda sia esercitata da un terzo anziché dal debitore, posto che il contratto d'affitto - sia ove contempli l'obbligo del detentore di procedere al successivo acquisto dell'azienda (cd. affitto ponte) [esattamente come è accaduto nel caso di specie], sia laddove non lo preveda (cd. affitto puro) - assurge a strumento funzionale alla cessione o al conferimento di un compendio aziendale suscettibile di conservare integri i propri valori intrinseci anche immateriali (cd.
“intangibles”), primo tra tutti l'avviamento, mostrandosi in tal modo idoneo ad evitare il rischio di irreversibile dispersione che l'arresto anche temporaneo dell'attività comporterebbe”) (Cass. n. 6772/2022).
Non vi è quindi alcun dubbio che il presente concordato si debba qualificare come “in continuità aziendale” e sia soggetto alla disciplina stabilita dal codice per tale tipologia di concordato, con le conseguenze in punto di omologazione che saranno illustrate successivamente.
2.6.
In chiusura della Relazione del 16/7/2025, ADE inserisce o riprende una serie di considerazioni e commenti che non è chiaro se siano da intendere come vere e proprie
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ulteriori ragioni di impugnazioni. In relazione a esse si osserva comunque quanto segue.
Innanzitutto, non ha pregio l'argomento che le valutazioni di raffronto del
Commissario rispetto all'alternativa liquidatoria siano meramente ipotetiche.
Premesso che l'alternativa è necessariamente ipotetica, le valutazioni del Commissario sono tuttavia fondate su solidi argomenti.
In primo luogo, la stessa ADE nella citata relazione riconosce che il “credito erariale (...) probabilmente non troverebbe comunque alcuna soddisfazione nell'ipotesi liquidatoria”, mentre lamenta che con il concordato riceverebbe “solo” € 94.973,39.
Inoltre, come visto, lo scenario alternativo della liquidazione giudiziale è stato accuratamente ricostruito dal debitore nel piano di concordato e analizzato nel dettaglio sia dall'Attestatore, sia dal Commissario giudiziale, risultando essenzialmente pari a zero. In particolare, tanto l'Attestatore, quanto il Commissario giudiziale hanno confermato la prospettazione della ricorrente, secondo cui, nell'ipotetico scenario alternativo liquidatorio, non sarebbe stato più possibile disporre di un complesso aziendale in funzionamento. Anche la perdita significativa del valore del ramo di azienda (quasi il 50%) verificatasi durante i sei mesi di affitto, con conseguente riduzione del corrispettivo inizialmente offerto, supporta questa ricostruzione, poiché consente di presumere che, se fosse stata aperta la liquidazione giudiziale della società alla data di presentazione della domanda di concordato, la percentuale di dispersione del valore dell'azienda sarebbe stata sicuramente di molto superiore (e probabilmente totale). Inoltre, appaiono condivisibili anche le considerazioni della ricorrente, avallate dall'Attestatore e dal Commissario, secondo cui, nello scenario alternativo della liquidazione giudiziale il magazzino avrebbe indubbiamente scontato un maggiore ribasso a causa dei tempi e delle modalità di vendita a stock proprie della procedura di 11
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vendita giudiziale e delle operazioni di liberazione dell'immobile, che sarebbero state più complicate, con conseguente presumibile aggravio di oneri prededucibili per canoni di locazione/indennità di occupazione, che invece, nell'alternativa concordataria, sono stati in parte accollati all'aggiudicataria.
In merito alle valutazioni riportate sopra si rinvia nel dettaglio: al piano di concordato, sez. 6, doc. 56 della società ricorrente;
alla modifica del piano del 13/3/2025, pagg. 13
e ss.; alla relazione del Commissario giudiziale ex art. 105-107 CCII depositata il
19/5/2025, pagg. 114 e ss., nonché al suo parere ex art. 112 CCII del 2/7/2025, pag. 23; alla relazione dell'attestatore Dott. redatta ex art. 87, co. 3 CCII e Persona_1
depositata l'11/7/2024, pagg. 54 e ss. e alla successiva integrazione.
Deve ritenersi infondata anche l'obiezione di Agenzia delle Entrate per cui nell'odierno concordato mancherebbe un valore eccedente quello di liquidazione da distribuire tra i creditori, non potendosi qualificare come tale il prezzo pagato dalla società aggiudicataria per la cessione dell'azienda.
Il valore eccedente quello di liquidazione sussiste ed è stato correttamente calcolato dal Commissario giudiziale come comprensivo anche del prezzo versato dall'aggiudicataria per l'acquisto dell'azienda.
Al riguardo va infatti osservato che il valore di liquidazione, richiamato dall'art. 112, co.
2, lett. a) CCII, è definito dall'art. 87, co. 1, lett. c) CCII come quello “corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese”.
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Da questa definizione si evince che il valore eccedente quello di liquidazione consiste nel surplus di risorse ottenibile in sede concordataria, rispetto all'alternativa liquidatoria, attraverso la continuazione dell'attività di impresa. Tale surplus può venire in rilievo non solo nel caso di concordato in continuità aziendale diretta (il riferimento è ai flussi di cassa prodotti dall'esercizio dell'attività e al margine netto ricavabile), ma anche in caso di continuità aziendale indiretta, ogni qual volta quest'ultima consenta di generare delle utilità che non si sarebbero potute conseguire nello scenario alternativo della liquidazione giudiziale.
In proposito, si è sopra evidenziato che nel caso di specie il valore di cessione del ramo di azienda nello scenario alternativo della liquidazione giudiziale è stato essenzialmente stimato pari a zero. Di conseguenza, l'intero prezzo pagato dall'aggiudicataria deve essere considerato valore eccedente quello di liquidazione.
Lo stesso vale per il maggior valore di realizzo delle rimanenze di magazzino, reso possibile dalla continuità aziendale indiretta, rispetto al corrispondente valore stimato in caso di apertura della liquidazione giudiziale
In merito, si rinvia nuovamente al piano di concordato, sez. 6, doc. 56 della società ricorrente;
alla modifica del piano del 13/3/2025, Pagg. 13 e ss.; alla relazione del
Commissario giudiziale ex art. 105-107 CCII depositata il 19/5/2025, pagg. 114 e ss., nonché al suo parere ex art. 112 CCII del 02/7/2025, pag. 23; alla relazione dell'attestatore Dott. redatta ex art. 87, co. 3 CCII e depositata Persona_1
l'11/7/2024, pagg. 54 e ss. e alla successiva integrazione.
Risulta dunque evidente la sussistenza nel caso di specie di un valore eccedente quello di liquidazione da distribuire ai creditori.
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In conclusione, per tutti i motivi esposti l'opposizione di Agenzia delle entrate deve essere respinta.
3.
Superati i motivi di opposizione dell'Agenzia delle Entrate, e passando al giudizio di omologazione e in particolare alla preliminare verifica dell'ammissibilità della proposta, essa è stata già esaminata in occasione del decreto del 25/7/2024 che ha dichiarato l'apertura della procedura di concordato.
Tale valutazione di ammissibilità deve essere qui confermata, anche alla luce della reiezione dell'opposizione di ADE, con particolare riferimento all'infondatezza dei motivi afferenti la stessa ammissibilità della proposta.
4.
4.1.
Passando quindi alle valutazioni di merito rilevanti ai fini dell'omologazione, occorre innanzitutto richiamare il disposto dell'art. 109, co. 5, CCII sulle maggioranze necessarie per l'approvazione della proposta di concordato preventivo. Secondo questa disposizione, qualora si tratti di concordato in continuità, è necessario il voto favorevole di tutte le classi di creditori.
Tale ipotesi non si è verificata per il concordato preventivo proposto da CP_1
perché, come già scritto, la proposta è stata votata favorevolmente soltanto dalla
[...]
maggioranza delle classi (sei classi su undici).
In caso di mancata approvazione della proposta di concordato in continuità aziendale da parte di tutte le classi di creditori, l'art. 112, co. 2, CCII consente al debitore di presentare istanza al Tribunale diretta a ottenere ciononostante l'omologazione del concordato qualora ricorrano congiuntamente quattro condizioni, ovvero: 14
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a) che il valore di liquidazione, come definito dall'art. 87, co. 1, lett. c), sia distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
b) che il valore eccedente quello di liquidazione sia distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'art. 84, co. 7 CCII (i crediti dei lavoratori assistiti da privilegio ex art. 2751-bis n. 1 CC vanno soddisfatti nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione sul valore di liquidazione e sul valore eccedente quello di liquidazione;
va altresì rispettato quanto previsto dall'art. 2116, co. 1 CC, sul pagamento delle prestazioni di previdenza e assistenza obbligatorie da parte del datore di lavoro);
c) nessun creditore riceva più del proprio credito;
d) la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione;
oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta sia approvata da almeno una classe di creditori:
1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.
La disposizione sopra citata disciplina la c.d. “ristrutturazione trasversale” dei debiti dell'impresa, che consente di imporre alle classi di creditori dissenzienti la ristrutturazione del debito discendente dal piano concordatario in forza di un piano omologato dall'autorità giudiziaria.
Il Tribunale, essendo stata presentata dal debitore domanda di omologazione ai sensi dell'art. 112, co. 2, CCII, è tenuto perciò ad accertare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la omologazione del concordato in continuità, essendosi già affrontati i profili dell'ammissibilità della proposta (art. 112, co. 1, CCII) e della sua 15
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convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 112, co. 3, CCII), trattando dell'opposizione di ADE.
4.2.
Passando quindi ad analizzare la sussistenza nel caso di specie di ciascuna delle quattro condizioni di cui al secondo comma dell'art. 112 CCII, la prima (art. 112, co. 2, lett. a) prevede che il valore di liquidazione sia distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione (si tratta della c.d. “regola della priorità assoluta”).
Tale condizione risulta soddisfatta. Infatti, sia nella relazione ex artt. 84, co. 5, e 87, co.
3, CCII redatta dal professionista attestatore Dott. sia nella Persona_1
prospettazione della società ricorrente, avallata dal Commissario giudiziale, il valore di liquidazione, complessivamente stimato in € 573.298,57, viene attribuito, detratte le spese della procedura e i crediti prededucibili, soltanto:
- ai dipendenti, creditori privilegiati ex art. 2751-bis, n. 1 CC;
- ai professionisti, creditori privilegiati ex art. 2751-bis, n. 2 CC;
- e agli agenti, creditori privilegiati ex art. 2751-bis, n. 3 CC;
nel rispetto, pertanto, delle cause legittime di prelazione.
Nel dettaglio si rinvia al piano di concordato, sez. 6, doc. 56 della società ricorrente;
alla modifica del piano del 13/3/2025, pagg. 21 e ss.; alla relazione del Commissario giudiziale ex art. 105-107 CCII depositata il 19/5/2025, pagg. 114 e ss., nonché al suo parere ex art. 112 CCII del 2/7/2025, pag. 23; alla relazione dell'attestatore Dott. Per_1
redatta ex art. 87, co. 3, CCII e depositata l'11/7/2024, pagg. 54 e ss. e alla
[...]
successiva integrazione.
Quanto alla seconda condizione (art. 112, co. 2, lett. b), essa prevede che il valore eccedente quello di liquidazione sia distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello 16
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delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (si tratta della c.d. “regola della priorità relativa”).
Anche questa condizione risulta soddisfatta nel caso di specie. Infatti, il valore eccedente quello di liquidazione, quantificato dal debitore in € 322.230,02, importo confermato dall'Attestatore e dal Commissario giudiziale, viene distribuito in modo tale da far sì che le classi di grado superiore ricevano un trattamento più favorevole rispetto a quello riservato alle classi inferiori.
Più precisamente, per quanto concerne le classi dissenzienti:
- ai creditori di classe 4 (cooperative agricole privilegiate ex art. 2751-bis n. 5 degradate a chirografo) viene riconosciuto un pagamento del 10%, almeno pari e superiore rispetto ai creditori di classe 5 (imprese fornitrici di lavoro interinale, privilegiate ex art. 2751-bis n. 5-ter degradate a chirografo);
- ai creditori di classe 5 viene riconosciuto un pagamento del 9%, almeno pari e superiore rispetto ai creditori di classe 6 (creditori previdenziali e assistenziali, privilegiati ex art. 2753, 2754 e 2778 n. 1 e 8 degradati a chirografo);
- ai creditori di classe 6 viene riconosciuto un pagamento del 7%, almeno pari e superiore rispetto ai creditori di classe 7 (creditori erariali, privilegiati ex art. 2752 co. 2 e 2778 nn. 18 e 19 CC degradati a chirografo);
- ai creditori di classe 7 viene riconosciuto un pagamento del 6%, almeno pari e superiore rispetto ai creditori di classe 10 (istituti di credito con garanzie terze
MCC chirografari);
- ai creditori di classe 10 viene riconosciuto un pagamento del 3% (ribassato prudenzialmente dal Commissario a 1,88%), uguale per tutti i creditori chirografari.
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Inoltre, anche la condizione di cui all'art. 84, co. 7, CCII è soddisfatta considerato che la proposta concordataria prevede l'integrale soddisfazione dei creditori privilegiati ex art. 2751-bis n. 1 CC (dipendenti) entro 30 giorni dall'omologa concordataria.
In merito, si rinvia nuovamente agli stessi documenti richiamati sopra.
Quanto alla terza condizione (art. 112, co. 2, lett. c), essa prevede che nessun creditore riceva più del proprio credito.
Anche tale condizione è ritenuta soddisfatta dal Commissario giudiziale, con conclusione che il Collegio condivide, perché sulla base della documentazione versata in atti risulta che non ci sono creditori con trattamenti preferenziali, che vadano a percepire importi maggiori rispetto al credito vantato e viene perciò rispettata così la par condicio creditorum.
Peraltro, nel concordato in esame, solo i creditori titolari di crediti privilegiati ex art. 2751-bis n. 1 CC ricevono il pagamento integrale delle proprie pretese, mentre tutti gli altri subiscono degli stralci in misura variabile al grado del privilegio di cui sono titolari.
Infine, venendo alla quarta condizione (art. 112, co. 2, lett. d), essa prevede in realtà due ipotesi tra loro sussidiarie.
La prima ipotesi consiste nell'approvazione della proposta da parte della maggioranza delle classi dei creditori ammesse al voto, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione.
La seconda ipotesi, subordinata alla mancanza di approvazione da parte della maggioranza delle classi dei creditori, consiste invece nell'approvazione da parte di almeno una classe di creditori: 18
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1) ai quali sia offerto un importo non integrale del credito;
2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.
Nel caso di specie risulta integrata la prima delle due ipotesi appena illustrate.
Infatti, come si è già evidenziato, la proposta di concordato è stata approvata da 6 classi su un totale di 11 classi, e delle 6 classi che hanno votato a favore 4 sono formate da creditori privilegiati:
- Classe 1, formata dai professionisti, privilegiati ex art. 2751-bis, n. 2 CC;
- Classe 2, formata dagli agenti, privilegiati ex art. 2751-bis, n. 3 CC;
- Classe 3, formata dagli artigiani, privilegiati ex art. 2751-bis, n. 4 CC;
- Classe 8, formata dai creditori privilegiati speciali ex artt. 2758, co. 2 CC e 2764 CC.
Risulta pertanto soddisfatta anche la quarta condizione di omologazione stabilita dall'art. 112, co. 2, lett. d), CCII.
In definitiva, non si può quindi che concludere per la possibilità di applicare la ristrutturazione trasversale prevista dall'art. 112, co. 2, CCII, con conseguente accoglimento della domanda di omologazione avanzata dalla società ricorrente.
5.
5.1.
In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, in conformità all'art. 112 CCII, devono ritenersi verificati:
- la regolarità della procedura;
- l'esito della votazione;
- l'ammissibilità della procedura;
- la corretta formazione delle classi;
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- la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe;
- l'applicabilità, nel caso di specie, della ristrutturazione trasversale nei termini di cui all'art. 112, co. 2, CCII;
- che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza riscontrata.
Il concordato deve pertanto essere omologato.
5.2.
Infine deve essere esaminata la domanda di condanna alle spese in conseguenza del rigetto dell'opposizione, chiesta dalla ricorrente nei confronti di ADE.
Ritiene in proposito la giurisprudenza che:
- “In termini generali, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di opposizione all'omologazione di uno strumento di composizione della crisi assume carattere contenzioso vedendo la contrapposizione fra la posizione del creditore opponente e della società debitrice in merito all'esistenza o meno del diritto della seconda ad essere ammessa alla soluzione prescelta. Alla luce di ciò, anche con riferimento ad un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, i rapporti tra proponente ed eventuale oppositore vanno regolati secondo la regola della soccombenza e dunque, nel caso
l'opposizione risulti infondata e vada rigettata, le spese di lite vanno poste a carico di chi l'ha proposta e vanno liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, con riguardo al valore della causa ed all'attività svolta nonché alla luce della natura della controversia, del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate” (Tribunale Brescia
30/1/2025);
- “Nel giudizio che si instaura a seguito dell'opposizione di un creditore contro
l'omologazione del concordato preventivo, il debitore ammesso al concordato, il 20
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quale insista per detta omologazione, rimane soccombente, e quindi legittimamente viene condannato alle spese processuali, a fronte del diniego dell'omologazione stessa (…)” (v. Cass. n. 5127 del 16/2/2022, per il caso simmetrico dell'accoglimento dell'opposizione).
In applicazione di tale principio, Agenzia delle entrate deve essere condannata al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla ricorrente con riferimento all'infondata opposizione, liquidate nell'ammontare di cui al dispositivo (valore del credito di ADE, procedimenti di volontaria giurisdizione per analogia, compenso medio).
P.Q.M.
visti gli artt. 48 e 112 CCII:
- respinge l'opposizione proposta da Agenzia delle Entrate;
- omologa il concordato depositato da già Controparte_1 Controparte_2
con sede legale in Genova, via R.C. Ceccardi n. 2/5, (C.F.
[...]
P.IVA ) nei termini di cui alla proposta concordataria P.IVA_1 P.IVA_1
così come modificata in data 13/3/2025;
- condanna Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese legali sostenute dalla ricorrente con riferimento all'opposizione, che liquida in complessivi € 7.666,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
- dichiara chiusa la procedura.
Visto l'art. 118 CCII, dispone che il Commissario Giudiziale sorvegli l'adempimento del concordato secondo le seguenti modalità:
- il legale rappresentante di trasmetterà al Commissario Controparte_1
giudiziale una relazione, con cadenza mensile, depositandone anche una copia in
Cancelleria a mezzo PCT, in ordine allo stato delle operazioni poste in essere in esecuzione degli obblighi concordatari e ai flussi finanziari in entrata ed uscita;
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- il Commissario giudiziale è autorizzato a effettuare ogni più opportuno controllo sull'attività e gli viene conferita per tutta la durata della procedura facoltà di accesso in alla contabilità e ai libri sociali della ricorrente. Lo Controparte_1
stesso riferirà inoltre ai creditori in ordine a eventuali inadempimenti di non scarsa importanza degli obblighi concordatari, per l'eventuale iniziativa, a loro riservata, diretta ad ottenere la risoluzione del concordato;
- il legale rappresentante della ricorrente provvederà, in ogni caso, ad inviare al
Commissario giudiziale, depositandone anche copia in cancelleria a mezzo PCT, report semestrali decorrenti dalla data di omologa, comprensivi di situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata in ordine all'andamento della gestione ordinaria e straordinaria, con particolare riferimento agli obblighi assunti in sede concordataria;
le suddette relazioni semestrali assorbiranno gli obblighi di redazione mensile scadenti alla medesima data delle semestrali,
- il legale rappresentante della ricorrente provvederà a predisporre entro le date indicate nel piano e nella proposta di concordato i progetti di riparto dei creditori privilegiati e dei chirografari allocati nelle specifiche classi;
detti progetti, vistati dal Commissario giudiziale – fatta salva la previsione di accantonamenti, la cui costituzione dovrà essere opportunamente motivata – saranno sottoposti al giudice delegato per la preventiva visione;
- il legale rappresentante della ricorrente, eseguito integralmente il concordato sino al completo raggiungimento delle percentuali indicate nella proposta, depositerà la documentazione necessaria a darne prova, unitamente al parere del commissario giudiziali;
- entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni esecutive il legale rappresentante depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del
Giudice delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del Commissario giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa
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l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti;
- all'esito, previa liquidazione delle competenze da parte del Tribunale, il Giudice delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il
Commissario giudiziale.
Resta riservato al Giudice delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato.
Ricorda al Commissario giudiziale che ogni sei mesi, a decorrere dal deposito della relazione effettuata ex art. 105 CCII, dovrà redigere un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, co. 9 CCII e che in medesimo dovrà essere inviato a tutti i creditori (il Commissario giudiziale provvederà a depositare lo stesso nel fascicolo telematico con la prova delle avvenute notifiche). Conclusa
l'esecuzione il Commissario depositerà un rapporto riepilogativo finale redatto con le modalità sopra ricordate.
Ricorda al debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta concordataria omologata.
Ricorda al Commissario giudiziale che, qualora emerga da parte del debitore il mancato adempimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne venga ritardato l'adempimento, dovrà senza indugio riferirne all'ufficio affinché questi, sentito il debitore possa eventualmente attribuire al Commissario giudiziale i poteri sostitutivi necessari al compimento degli atti dovuti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31/7/2025
Il Giudice Il Presidente
Pietro Spera Daniele Bianchi
(Sentenza redatta in bozza con la collaborazione del M.O.T. Dott. Michele Munari) 23
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