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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/06/2025, n. 2684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2684 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3015/2025 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 12 marzo 2025
da
Parte_1 rappresentato, assistito e difeso giusta procura in calce al ricorso dalle Avv.te Silvia Comolli e Francesca Quadrio ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
20129 Milano, Viale Premuda 14 ricorrente contro
in persona del presidente del consiglio di Controparte_1 amministrazione o di altro legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, con sede legale in 20155 Milano, Via Giuseppe Govone n. 42 Convenuta contumace
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 12 marzo 2025, il sig. si è rivolto al Parte_1
Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo accogliersi le conclusioni di seguito riportate:
“- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione, per i titoli di cui al ricorso, della somma lorda di € 9.224,86 di cui € 436,29 a titolo di tfr maturato dall'1.10.2024 al 31.12.2024 o le diverse somme ritenute di giustizia e conseguentemente condannare la convenuta al pagamento della somma di lordi € 9.224,86 di cui € 436,29 a titolo di tfr maturato dall'1.10.2024 al 31.12.2024 o le diverse somme ritenute di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
c) con sentenza esecutiva, con vittoria di spese e compensi”
A tal fine deduceva:
-di essere stato assunto dalla società con un contratto Controparte_1 full-time a tempo indeterminato, con inquadramento nel 2° livello del CCNL Pubblici
Esercizi Minori/Ristorazione per svolgere la mansione di cuoco presso il ristorante pizzeria Govone Garden sito in Milano, Via Govone n. 42 (doc. 2 contratto di assunzione);
-che, alla fine del mese di ottobre 2024, il ricorrente aveva percepito solo un acconto di € 300,00 sulla retribuzione di settembre 2024 (doc. 3 buste paga luglio, agosto e settembre 2024);
-che con lettera del 6.11.2024, il ricorrente ha richiesto il pagamento del saldo della retribuzione di settembre 2024 e la retribuzione di ottobre 2024 e la consegna della busta paga di ottobre 2024 (doc. 4 lettera sollecito avv. Marocco);
-che la lettera è rimasta priva di riscontro e in data 31.12.2024 il ricorrente, non avendo ancora ricevuto le retribuzioni maturate dal mese di settembre 2024, salvo l'acconto di
€ 300,00 netti sulla medesima retribuzione, ha rassegnato le sue dimissioni per giusta causa (doc.
5- modulo recesso);
-che, al termine del rapporto di lavoro il ricorrente è rimasto creditore della somma lorda di € 11.438,05;
-che con ricorso per decreto ingiuntivo il ricorrente ha chiesto al giudice del lavoro del
Tribunale di Milano di ingiungere alla convenuta il pagamento della intera somma a lui dovuto come indicata al punto precedente ( doc.
6- ricorso per decreto ingiuntivo);
-che, dopo aver ridotto la domanda, con decreto con decreto ingiuntivo n.81/2025, RG
n. 2348/2025, emesso e pubblicato il 3.3.2025, il Tribunale di Milano ha ingiunto alla società di pagare al signor Parte_2 Parte_1
, immediatamente alla notifica del decreto ingiuntivo, l'importo complessivo
[...] lordo di € 2.213,20 a titolo di retribuzione di settembre 2024e tfr maturato sino al 30.9.2024 (€ 355,62 tfr),oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto alla data di effettivo pagamento(doc.
9-decreto ingiuntivo e precetto notificati);
-che il decreto ingiuntivo è stato notificato unitamente all'atto di precetto in data 4 marzo 2025 (cfr doc. 9); non è seguito alcun pagamento;
-che con il presente ricorso chiede che la società convenuta sia condannata a pagare la somma lorda di € 9.224, 86 a titolo di retribuzione per i mesi di ottobre, novembre, dicembre, competenze di fine rapporto, TFR per € 436,29 e indennità sostitutiva del preavviso.
La società resistente, pur debitamente citata, non si è costituita.
Omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 6 giugno 2025 la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande proposte dal ricorrente paiono fondate e, come tali, meritano di essere accolte.
Vi è prova in atti (cfr. doc. 2 fasc. ricorrente) che tra la società CP_1 [...]
e il ricorrente, con decorrenza settembre 2024, è stato concluso un contratto CP_1
a tempo indeterminato con l'inquadramento nel II livello CCNL Pubblici Esercizi e mansioni di cuoco.
Ugualmente documentalmente dimostrato risulta poi che il rapporto di lavoro è durato, senza soluzione di continuità o interruzioni, sino alle dimissioni rassegnate dal lavoratore il 31 dicembre 2024 (doc. 5).
In tale data il rapporto è cessato in quanto l'odierno ricorrente, non avendo ricevuto le retribuzioni dal mese di settembre (salvo l'acconto di € 300), ha ritenuto di interrompere il rapporto.
La mancata ricezione delle somme dovute a titolo di retribuzione mensile rappresenta, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, giusta causa di recesso del prestatore d'opera che, non ricevendo quanto dovutogli a fronte dell'attività svolta e quindi trovandosi nell'impossibilità di poter contare sulle risorse necessarie per il suo sostentamento, può decidere di interrompere unilateralmente il rapporto.
In proposito, va anche considerato che, poiché il contratto di lavoro è un negozio a prestazioni corrispettive, laddove il sinallagma risulti violato in quanto, pur di fronte alla prestazione di una parte, la controprestazione non viene eseguita, sussiste giusta causa di recesso da parte del soggetto contrattuale rimasto insoddisfatto. Nell'ipotesi di recesso sorretto dalla giusta causa, diversamente da quanto previsto dall'art. 2118 c.c., non è previsto l'obbligo del preavviso e, in forza del disposto di cui all'art. 2119 c.c., al prestatore recedente è dovuta l'indennità sostituiva.
Ora, alla luce delle considerazioni sopra svolte e ritenuto che l'omessa corresponsione delle retribuzioni integri giusta causa di recesso, al lavoratore dimissionario deve essere riconosciuto il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva.
L'importo della stessa deve, alla luce del disposto dell'art. 208 del contratto di categoria e dell'inquadramento contrattuale, essere commisurata ad una somma pari alla retribuzione dovuta per un mese.
Ora, partendo dalla retribuzione mensile lorda percepita dal ricorrente e fatti i debiti calcoli, si giunge alla somma finale di € 2119,94.
Sull'importo totale dal dovuto al saldo effettivo devono essere calcolati gli interessi e la rivalutazione.
Il ricorrente ha poi lamentato di non aver ricevuto le spettanze di fine rapporto e il TFR.
Quanto a quest'ultimo, dovuto in occasione di ogni cessazione del rapporto di lavoro quale che ne sia la causa, corretti e non contestati risultano i calcoli svolti nel ricorso che giungono ad una somma complessiva di € 436,29.
Su tale somma dal dovuto al saldo finale devono poi essere calcolati gli interessi e le rivalutazione.
Il ricorrente ha chiesto poi il pagamento della retribuzione relativa al periodo settembre
(salvo l'acconto di € 300), ottobre, novembre e dicembre oltre i ratei di 13ma e 14ma.
La pretesa attiene a crediti di lavoro e trova causa in un rapporto contrattuale. Ne consegue che le regole relative alla distribuzione dell'onere della prova sono quelle dettate dal legislatore in materia di obbligazioni, regole che impongono a colui che si proclama creditore di dimostrare solo l'avvenuta prestazione del rapporto fonte del titolo creditorio, mentre al debitore l'onere di dimostrare di aver provveduto alla corresponsione della controprestazione.
Nella specie, la società convenuta nulla ha dimostrato e, posto che sino alle dimissioni, si deve ritenere che il rapporto di lavoro non abbia subito interruzioni, in mancanza di prova, deve potersi accogliere la domanda di condanna al pagamento delle somme dovute per le causali meglio indicate nel ricorso e, comunque, a titolo di retribuzione mensile.
Secondo il disposto contrattuale, al lavoratore sono dovute anche le ulteriori somme richieste a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità. Fatti i debiti calcoli e ritenuto che i conteggi elaborati dalla difesa ricorrente non presentino errori, al lavoratore spettata, per tutti i titoli sopra indicati, la somma di €
9.224, 86 già comprensiva di TFR e indennità sostitutiva del preavviso.
Dalla soccombenza consegue la condanna alle spese processuali in favore della ricorrente, spese che, in relazione alla durata del giudizio ed alla difficoltà dello stesso, si ritiene di liquidare in € 2500 oltre accessori di legge e contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione della somma lorda di € 9.224,86 di cui € 436,29 a titolo di tfr maturato dall'1.10.2024 al 31.12.2024 e, per gli effetti:
condanna la convenuta al pagamento della somma di lordi € 9.224,86 di cui € 436,29 a titolo di tfr maturato dall'1.10.2024 al 31.12.2024 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna la società resistente alla rifusione delle spese processuali liquidate in € 2500 oltre accessori di legge.
Milano, 6 giugno 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 12 marzo 2025
da
Parte_1 rappresentato, assistito e difeso giusta procura in calce al ricorso dalle Avv.te Silvia Comolli e Francesca Quadrio ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
20129 Milano, Viale Premuda 14 ricorrente contro
in persona del presidente del consiglio di Controparte_1 amministrazione o di altro legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, con sede legale in 20155 Milano, Via Giuseppe Govone n. 42 Convenuta contumace
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 12 marzo 2025, il sig. si è rivolto al Parte_1
Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo accogliersi le conclusioni di seguito riportate:
“- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione, per i titoli di cui al ricorso, della somma lorda di € 9.224,86 di cui € 436,29 a titolo di tfr maturato dall'1.10.2024 al 31.12.2024 o le diverse somme ritenute di giustizia e conseguentemente condannare la convenuta al pagamento della somma di lordi € 9.224,86 di cui € 436,29 a titolo di tfr maturato dall'1.10.2024 al 31.12.2024 o le diverse somme ritenute di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
c) con sentenza esecutiva, con vittoria di spese e compensi”
A tal fine deduceva:
-di essere stato assunto dalla società con un contratto Controparte_1 full-time a tempo indeterminato, con inquadramento nel 2° livello del CCNL Pubblici
Esercizi Minori/Ristorazione per svolgere la mansione di cuoco presso il ristorante pizzeria Govone Garden sito in Milano, Via Govone n. 42 (doc. 2 contratto di assunzione);
-che, alla fine del mese di ottobre 2024, il ricorrente aveva percepito solo un acconto di € 300,00 sulla retribuzione di settembre 2024 (doc. 3 buste paga luglio, agosto e settembre 2024);
-che con lettera del 6.11.2024, il ricorrente ha richiesto il pagamento del saldo della retribuzione di settembre 2024 e la retribuzione di ottobre 2024 e la consegna della busta paga di ottobre 2024 (doc. 4 lettera sollecito avv. Marocco);
-che la lettera è rimasta priva di riscontro e in data 31.12.2024 il ricorrente, non avendo ancora ricevuto le retribuzioni maturate dal mese di settembre 2024, salvo l'acconto di
€ 300,00 netti sulla medesima retribuzione, ha rassegnato le sue dimissioni per giusta causa (doc.
5- modulo recesso);
-che, al termine del rapporto di lavoro il ricorrente è rimasto creditore della somma lorda di € 11.438,05;
-che con ricorso per decreto ingiuntivo il ricorrente ha chiesto al giudice del lavoro del
Tribunale di Milano di ingiungere alla convenuta il pagamento della intera somma a lui dovuto come indicata al punto precedente ( doc.
6- ricorso per decreto ingiuntivo);
-che, dopo aver ridotto la domanda, con decreto con decreto ingiuntivo n.81/2025, RG
n. 2348/2025, emesso e pubblicato il 3.3.2025, il Tribunale di Milano ha ingiunto alla società di pagare al signor Parte_2 Parte_1
, immediatamente alla notifica del decreto ingiuntivo, l'importo complessivo
[...] lordo di € 2.213,20 a titolo di retribuzione di settembre 2024e tfr maturato sino al 30.9.2024 (€ 355,62 tfr),oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto alla data di effettivo pagamento(doc.
9-decreto ingiuntivo e precetto notificati);
-che il decreto ingiuntivo è stato notificato unitamente all'atto di precetto in data 4 marzo 2025 (cfr doc. 9); non è seguito alcun pagamento;
-che con il presente ricorso chiede che la società convenuta sia condannata a pagare la somma lorda di € 9.224, 86 a titolo di retribuzione per i mesi di ottobre, novembre, dicembre, competenze di fine rapporto, TFR per € 436,29 e indennità sostitutiva del preavviso.
La società resistente, pur debitamente citata, non si è costituita.
Omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 6 giugno 2025 la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande proposte dal ricorrente paiono fondate e, come tali, meritano di essere accolte.
Vi è prova in atti (cfr. doc. 2 fasc. ricorrente) che tra la società CP_1 [...]
e il ricorrente, con decorrenza settembre 2024, è stato concluso un contratto CP_1
a tempo indeterminato con l'inquadramento nel II livello CCNL Pubblici Esercizi e mansioni di cuoco.
Ugualmente documentalmente dimostrato risulta poi che il rapporto di lavoro è durato, senza soluzione di continuità o interruzioni, sino alle dimissioni rassegnate dal lavoratore il 31 dicembre 2024 (doc. 5).
In tale data il rapporto è cessato in quanto l'odierno ricorrente, non avendo ricevuto le retribuzioni dal mese di settembre (salvo l'acconto di € 300), ha ritenuto di interrompere il rapporto.
La mancata ricezione delle somme dovute a titolo di retribuzione mensile rappresenta, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, giusta causa di recesso del prestatore d'opera che, non ricevendo quanto dovutogli a fronte dell'attività svolta e quindi trovandosi nell'impossibilità di poter contare sulle risorse necessarie per il suo sostentamento, può decidere di interrompere unilateralmente il rapporto.
In proposito, va anche considerato che, poiché il contratto di lavoro è un negozio a prestazioni corrispettive, laddove il sinallagma risulti violato in quanto, pur di fronte alla prestazione di una parte, la controprestazione non viene eseguita, sussiste giusta causa di recesso da parte del soggetto contrattuale rimasto insoddisfatto. Nell'ipotesi di recesso sorretto dalla giusta causa, diversamente da quanto previsto dall'art. 2118 c.c., non è previsto l'obbligo del preavviso e, in forza del disposto di cui all'art. 2119 c.c., al prestatore recedente è dovuta l'indennità sostituiva.
Ora, alla luce delle considerazioni sopra svolte e ritenuto che l'omessa corresponsione delle retribuzioni integri giusta causa di recesso, al lavoratore dimissionario deve essere riconosciuto il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva.
L'importo della stessa deve, alla luce del disposto dell'art. 208 del contratto di categoria e dell'inquadramento contrattuale, essere commisurata ad una somma pari alla retribuzione dovuta per un mese.
Ora, partendo dalla retribuzione mensile lorda percepita dal ricorrente e fatti i debiti calcoli, si giunge alla somma finale di € 2119,94.
Sull'importo totale dal dovuto al saldo effettivo devono essere calcolati gli interessi e la rivalutazione.
Il ricorrente ha poi lamentato di non aver ricevuto le spettanze di fine rapporto e il TFR.
Quanto a quest'ultimo, dovuto in occasione di ogni cessazione del rapporto di lavoro quale che ne sia la causa, corretti e non contestati risultano i calcoli svolti nel ricorso che giungono ad una somma complessiva di € 436,29.
Su tale somma dal dovuto al saldo finale devono poi essere calcolati gli interessi e le rivalutazione.
Il ricorrente ha chiesto poi il pagamento della retribuzione relativa al periodo settembre
(salvo l'acconto di € 300), ottobre, novembre e dicembre oltre i ratei di 13ma e 14ma.
La pretesa attiene a crediti di lavoro e trova causa in un rapporto contrattuale. Ne consegue che le regole relative alla distribuzione dell'onere della prova sono quelle dettate dal legislatore in materia di obbligazioni, regole che impongono a colui che si proclama creditore di dimostrare solo l'avvenuta prestazione del rapporto fonte del titolo creditorio, mentre al debitore l'onere di dimostrare di aver provveduto alla corresponsione della controprestazione.
Nella specie, la società convenuta nulla ha dimostrato e, posto che sino alle dimissioni, si deve ritenere che il rapporto di lavoro non abbia subito interruzioni, in mancanza di prova, deve potersi accogliere la domanda di condanna al pagamento delle somme dovute per le causali meglio indicate nel ricorso e, comunque, a titolo di retribuzione mensile.
Secondo il disposto contrattuale, al lavoratore sono dovute anche le ulteriori somme richieste a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità. Fatti i debiti calcoli e ritenuto che i conteggi elaborati dalla difesa ricorrente non presentino errori, al lavoratore spettata, per tutti i titoli sopra indicati, la somma di €
9.224, 86 già comprensiva di TFR e indennità sostitutiva del preavviso.
Dalla soccombenza consegue la condanna alle spese processuali in favore della ricorrente, spese che, in relazione alla durata del giudizio ed alla difficoltà dello stesso, si ritiene di liquidare in € 2500 oltre accessori di legge e contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione della somma lorda di € 9.224,86 di cui € 436,29 a titolo di tfr maturato dall'1.10.2024 al 31.12.2024 e, per gli effetti:
condanna la convenuta al pagamento della somma di lordi € 9.224,86 di cui € 436,29 a titolo di tfr maturato dall'1.10.2024 al 31.12.2024 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna la società resistente alla rifusione delle spese processuali liquidate in € 2500 oltre accessori di legge.
Milano, 6 giugno 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia