Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 25/06/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01068/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01718/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1718 del 2024, proposto da
IS LI, rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Cutaia, e da Alberto Cutaia in proprio, entrambi con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , anche per l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ufficio V - Ambito Territoriale di Torino, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro del 19/06/2024 n. 1705, a mezzo della quale è stato accertato e dichiarato il diritto di IS LI ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente ex art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, e il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a provvedere alla sua erogazione in senso conforme, nonché a rifondere all’avv. Alberto Cutaia, quale procuratore antistatario della parte vincitrice, le spese di lite, liquidate in euro 258,00, oltre spese forfettarie al 15%, iva, cpa, contributo unificato se versato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Giovanni Francesco Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con l’atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, i ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe, con la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle somme ivi liquidate.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio, formalmente opponendosi all’accoglimento del ricorso.
Alla camera di consiglio odierna, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. – Ricorrono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda.
La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini di cui all’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata presso l’indirizzo PEC del Ministero soccombente. Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14 co. 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Non vi è infine contestazione sul fatto che l’Amministrazione abbia omesso di ottemperare al giudicato in questione.
Va dunque ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe mediante pagamento delle somme spettanti alla ricorrente in forza dell’ottemperando giudicato, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, è doveroso nominare sin d’ora un Commissario ad acta , individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario, affinché, in sostituzione dell’Organo inadempiente, ponga in essere tutti gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali .
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55, soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4, co. 1 del predetto DM, in ragione della natura dell’attività difensiva concretamente svolta e dell’assenza di questioni controverse aventi particolare complessità. Si provvede inoltre ex art. 93 c.p.c. alla distrazione delle spese in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario. Resta ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
Sussistono infine i presupposti per la trasmissione del fascicolo di causa alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alla vicenda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza),
1) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se precedente, dalla sua notificazione;
2) nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza da parte dell’Amministrazione resistente, il Commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con ogni più ampia facoltà di delega, che provvederà a dare esecuzione al provvedimento in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dall’infruttuoso spirare del termine di cui al capo 1) di questa sentenza;
3) condanna l’Amministrazione intimata a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, che liquida in complessivi € 800,00 (ottocento/00), a titolo di compenso professionale di avvocato, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario;
4) manda alla Segreteria per la trasmissione del fascicolo di causa alla Procura Regionale della Corte dei Conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Alessandro Cappadonia, Referendario
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Francesco Perilongo | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO