Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 28/04/2025, n. 3388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3388 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03388/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05579/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5579 del 2021, proposto da
IO HI, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Melisurgo n. 4;
contro
Comune di Pimonte, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) dell'ordinanza n. 44 del 30 settembre 2021 con la quale si ordina la demolizione di pretese opere abusive realizzate presso il proprio immobile sito Pimonte alla Via Cierco 2;
b) della relazione tecnica di sopralluogo prot. n. 10469 del 24 novembre 2020, richiamata nel provvedimento di cui al sub a), e rilasciata al ricorrente in data 28 ottobre 2021 a seguito di istanza di accesso agli atti;
c) di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale, comunque lesivi degli interessi del ricorrente; ivi compresa la precedente Ordinanza 39/2021 dello stesso identico contenuto e tenore di quella impugnata ed indicata nel sub a);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2025 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente – premettendo di essere proprietario, all’interno del fabbricato sito nel Comune di Pimonte, alla via Cierco n.2, di un appartamento posto su due livelli, primo e secondo piano (al Catasto, foglio 3, p.lla 405, sub.103), e di un appartamento posto al primo piano (al Catasto, foglio 3, p.lla 405, sub 104), acquistati il 17 luglio 2020 – con ricorso notificato in data 17 dicembre 2021 e depositato il successivo 28 dicembre, insorge avvero l’ordinanza n.44 del 30 settembre 2021 con la quale il Comune di Pimonte ha ordinato al ricorrente nonché a OL SA ed agli eredi di UA SO la demolizione dell’intero fabbricato di cui i predetti sono “ proprietari per parti ” e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, per opere abusive “ consistenti essenzialmente in parte nella ricostruzione del fabbricato in totale difformità dal titolo abilitativo ed in parte nella realizzazione sine titulo di opere di completamento/trasformazione ”, e realizzate, inoltre, in assenza di “ autorizzazione paesaggistica e di deposito sismico ”.
Con il medesimo mezzo, impugna altresì la relazione tecnica di sopralluogo nonché la precedente ordinanza n.39 del 3 agosto 2021, del medesimo ente locale, che la citata ordinanza n.44 ha annullato e sostituito.
2. Il Comune di Pimonte, regolarmente intimato, non si è costituito.
3. All’udienza di merito straordinario del 12 marzo 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso è in parte infondato, in parte inammissibile.
4.1. Come riferito dal ricorrente, gli immobili di cui è proprietario e quelli di proprietà degli altri due riferiti destinatari dell’ordinanza, fanno “ parte di una palazzina realizzata nel 1998 dal sig. UA SO […] a seguito della demolizione parziale del palazzetto suddetto la cui originaria costruzione risale al periodo ante 1967 ”.
Con l’ordinanza di demolizione de qua – che, come detto, afferisce all’intero fabbricato – il Comune di Pimonte, sulla base della relazione tecnica prot.n.10469 del 24 novembre 2020, anch’essa impugnata, ha accertato che “ allo stato risulta assentita da parte dell’Ente solo l’autorizzazione n.13 del 03/07/1998 e Autorizzazione in variante n.1708 del 18/03/1999 mentre la seconda richiesta di variante prot.4932 del 13.07.2000 non veniva accolta […] e la Dia per il completamento del piano terra […] non veniva accolta […], si riscontrano le seguenti opere eseguite in difformità rispetto a quanto autorizzato e pertanto abusive:
- il fabbricato ricostruito risulta realizzato con struttura intelaiata in c.a. travi e pilastri e solai latero cementizi di conseguenza gli spessori murari originari dell’ex fabbricato in muratura sono stati abusivamente ridotti da cm 60 della vecchia muratura a 30 cm degli attuali tompagni e si riscontra un abbassamento delle quote di imposta dei solari.
Inoltre si individuano i seguenti abusi edilizi:
- Seminterrato con accesso da via Castellamare […] I due ambienti con destinazione non residenziale sono stati oggetto di un aumento della superficie per tutta l’area di incidenza dello spiccato di fondazione del fabbricato e quindi in luogo dei circa mq 23 rilevati dallo stato di fatto ante operam sono sti portati ad una dimensione attuale di circa mq 68,00, con realizzazione di una finestra su via Cierco, apertura di vani di accesso carrabile muniti di serrande metalliche avvolgibili su via Castellamare;
- Piano terra (con accesso da via Cierco), […] completamento dell’appartamento e diversa distribuzione degli interni, spostamento di finestra su cortile interno.
I lavori al piano terra risultano eseguiti nonostante la Dia prot.n.5026 del 05.06.2008 sia stata respinta con nota prot.8709 del 28.08.2009.
- piano primo e sottotetto (con accesso da via Cierco) […], realizzazione di n.5 lucernai di tipo velux nelle falde inclinate del tetto e realizzazione di scala di collegamento interna tra i due piani con relativa traslazione di finestra coincidente col pianerottolo intermedio della stessa. Realizzazione di due balconi aggettanti su via Castellamare.
- infine sul prospetto di via Castellamare risulta un posizionamento di canna fumaria esterna in acciaio tra il secondo e terzo livello con pluviale in pvc esterna.
Dalla verifica dei grafici allegati alle pratiche presentate e in particolare grafico allegato all’autorizzazione n.13 del 03/07/1998 e grafico allegato all’autorizzazione in variante n.1707 del 18/03/1999 comparato con il grafico allegato alla seconda richiesta di variante (non approvata) e l’attuale stato dei luoghi si desume che esso ricalca sostanzialmente quanto rappresentato dai grafici di cui alla richiesta di seconda variante prot. 4932 del 13.07.2000, seconda variante, non approvata dall’Ente comunale, ma i cui lavori sono stati sostanzialmente eseguiti; quanto alla scala in c.a. di collegamento tra il piano primo e secondo/sottotetto la stessa non è rappresentata nei suddetti grafici e risulta comunque mai autorizzata ”.
Con il medesimo atto, il Comune procedente – dato atto, fra l’altro, che “ il comune di Pimonte ricade totalmente all’interno della perimetrazione dell’ex Sito di importanza comunitaria (S.I.C.) – Rete “Natura 2000”, denominato “Dorsale dei Monti Lattari” […] istituito ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” dal Decreto del Ministero dell’ambiente del 25/03/2005 […], in seguito designato come “ZSC” Zona speciale di conservazione con DM 21/05/2019 emanato dal MATTM; l’intero territorio comunale è soggetto a vincolo sismico in quanto, con delibera della Giunta Regionale della Campania, n.5447 del 7.11.2002 e n.248 del 24.01.2003, è stato classificato sismico con categoria 3 ” – ha, quindi, constatato “ l’esecuzione di interventi in assenza di permesso di costruire, di autorizzazione paesaggistica e di deposito sismico ”.
4.2. Avverso l’ordinanza di demolizione e la relazione tecnica citate, il ricorrente deduce plurimi motivi di illegittimità.
4.2.1. Con il primo motivo di ricorso, contesta “ violazione di legge – violazione dell’art.3 della legge 241/90 – violazione dell’art.27 D.P.R. 380/2001 – violazione dell’art.97 della Costituzione – eccesso di potere per difetto di motivazione – violazione del giusto procedimento di legge ”.
Il ricorrente sostiene, in particolare, che il Comune avrebbe dovuto notificare singoli provvedimenti anziché un unico atto destinato a tre soggetti diversi e che, conseguentemente, il provvedimento non sia adeguatamente motivato in ragione dei singoli abusi contestati.
La censura è palesemente infondata, ove si osservi che il provvedimento gravato ordina la demolizione dell’intero fabbricato e fa riferimento, inoltre, anche ad abusi comuni a tutte le unità immobiliari ivi ubicate, sicché, correttamente, è stata notificato a tutti i proprietari delle unità immobiliari ubicate all’interno di esso.
Né risulta il contestato difetto di motivazione, essendo state adeguatamente individuati sia gli abusi afferenti all’intero stabile che quelli presenti all’interno dei singoli immobili.
Secondo il ricorrente, inoltre, sarebbe stato violato l'onere di specificare le ragioni di interesse pubblico alla base della decisione di sacrificare l'interesse del privato, che non potrebbero consistere nella mera esigenza del ripristino della legalità, ed, infine, violato il principio del legittimo affidamento ingenerato nel privato, in ragione del tempo trascorso dai supposti abusi.
Quanto alla dedotta mancanza di interesse pubblico alla demolizione, deve osservarsi che l'ordinanza oggetto di gravame è, come noto, atto obbligatorio e strettamente vincolato e, rispetto ad essa, non è richiesto che l'amministrazione identifichi un interesse pubblico distinto dalla necessità di ripristinare la legalità violata per giustificare l'ordine di demolizione (in questi termini, Cons. St., sez. VI, 2 luglio 2024, n.5816).
Né assume valore, nella fattispecie, la lamentata violazione del legittimo affidamento che il trascorrere del tempo avrebbe ingenerato nel ricorrente rispetto alla conservazione delle opere abusive. E ciò in quanto è pacifico in giurisprudenza il principio alla cui stregua “ Il provvedimento che ordina la demolizione di un edificio abusivo, anche se emesso a distanza di tempo dalla sua realizzazione, non richiede una motivazione specifica circa le ragioni di pubblico interesse che giustificano la rimozione dell'abuso, al di là di quelle relative al ripristino della legalità violata. Inoltre, il fatto che sia trascorso del tempo dalla realizzazione dell'opera abusiva non può comportare deviazioni da tale dovere di intervento sanzionatorio, né può generare affidamenti legittimi da parte del proprietario ” (Cons. St., sez. VI, 15 gennaio 2025, n.309).
4.2.2. Con il secondo motivo, rubricato “ violazione di legge – violazione e falsa applicazione dell’art.7 della legge 241/90 – difetto del giusto procedimento di legge – mancata instaurazione del contraddittorio – carenza di istruttoria ed erroneità dei presupposti ”, si lamenta la omessa comunicazione avvio del procedimento.
Il motivo è infondato alla luce di quanto previsto dall’art.21-octies, comma 2, secondo alinea, a mente del quale “ Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”.
La norma, correttamente intesa, esclude sia sufficiente, per il ricorrente, allegare la sola mancata comunicazione di avvio del procedimento, come avvenuto nella vicenda in esame.
L’articolo, invero, “ va interpretato nel senso che, onde evitare di gravare la pubblica amministrazione di una probatio diabolica, il privato non può limitarsi a dolersi della mancata comunicazione di avvio, ma deve quantomeno indicare o allegare anche gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto nel procedimento ove avesse ricevuto la comunicazione e, solo dopo che abbia adempiuto a questo onere di allegazione, che la norma pone implicitamente a suo carico, l'amministrazione risulta gravata dal ben più consistente onere di dimostrare che è, anche ove quegli elementi fossero stati valutati, il contenuto dispositivo del provvedimento non sarebbe mutato ” (Consiglio di Stato, 20 agosto 2013, n.4192).
4.2.3. Il terzo ed il quarto motivo, coi quali il ricorrente contesta la legittimità, nel merito, del provvedimento, possono essere trattati congiuntamente, essendo comune la ragione che ne determina la inammissibilità.
Con il terzo motivo, rubricato “ violazione di legge – violazione e falsa applicazione dell’art.22, comma 2, 27, 31 D.P.R. 380/2001 – violazione dell’art.20, comma 8, D.P.R. 380/2001 – difetto del presupposto – difetto di istruttoria e di motivazione – violazione del giusto procedimento di legge – carenza di interesse pubblico in concreto – illogicità – violazione dell’art.97 della Costituzione ”, sostiene l’esistenza dei titoli, giacché “ l’immobile/palazzetto di via Cierco 2 in Pimonte è stato realizzato in ragione dell’Autorizzazione Edilizia n.13/98, cui sono intervenute due varianti al progetto assentito. La prima autorizzata espressamente in data 19/3/1999 – autorizzazione n.1708/99, la seconda per silenzio ”.
Con il quarto e ultimo motivo, rubricato “ violazione di legge – violazione e falsa applicazione dell’art.27 e 31 D.P.R. 380/2001 – violazione e falsa applicazione dell’art.146 del d.lgs. 42/2004 – violazione del P.U.T. “piano urbanistico territoriale della penisola sorrentina-amalfitana” ex legge regionale della Campania n.35 del 27/6/1987 – violazione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico (P.S.A.I.) per il territorio di Pimonte – violazione del C.M. 28/3/1985 – violazione del decreto del Ministro dell’ambiente n.157/2005 – violazione delle delibere della Giunta regionale della Campania n.5447 del 7/11/2002 e n.248 del 24/1/2003 – eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione – difetto del presupposto – violazione dell’art.97 Costituzione ”, il ricorrente, concentrando l’attenzione sui propri immobili, rappresenta che gli abusi contestatigli sarebbero in ogni caso sanabili.
Per la decisione dei motivi in esame, occorre rimarcare che, nella vicenda in esame, l’ordinanza comunale gravata ha accertato l’esistenza non solo di opere prive di titolo ma anche di “ opere eseguite in difformità rispetto a quanto autorizzato e pertanto abusive” .
In particolare, è stato contestato che “il fabbricato ricostruito risulta realizzato con struttura intelaiata in c.a. travi e pilastri e solai latero cementizi di conseguenza gli spessori murari originari dell’ex fabbricato in muratura sono stati abusivamente ridotti da cm 60 della vecchia muratura a 30 cm degli attuali tompagni e si riscontra un abbassamento delle quote di imposta dei solari”.
Rispetto alla contestazione di tale abuso – che, come detto, attiene all’intero fabbricato e non solo alle unità immobiliari di proprietà del ricorrente – questi non ha dedotto alcunché.
Lo stesso è a dirsi in ordine alla contestata mancanza di “ autorizzazione paesaggistica e di deposito sismico ”.
Ciò considerato, venendo in rilievo un provvedimento plurimotivato, parte ricorrente non potrebbe ricavare alcuna utilità concreta dall'eventuale accoglimento dei motivi di ricorso che censurano altri capi motivazionali della ordinanza impugnata, stante l'impossibilità di provvedere all'annullamento del provvedimento lesivo, sorretto da altre autonome ragioni giustificatrici.
Da ciò discende la inammissibilità dei motivi in esame per carenza di interesse.
5. Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere in parte rigettato, giacché infondato, in parte dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
6. Nulla per le spese non essendosi costituita in giudizio l’intimato Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte infondato e in parte inammissibile.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Luce, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
Nicola Ciconte, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Ciconte | Rita Luce |
IL SEGRETARIO