Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/01/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa iscritta al n.6291 del 2023 del Ruolo Generale
Lavoro
TRA
Parte_1
C.F._1 nella qualità di amministratore pro tempore del condominio
Via Bertini Salvatore n.
9- Palermo (90129), c.f. , P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gaspare Sollena, giusta procura agli atti
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Adriana
Giovanna Rizzo e l'avv. Maria Grazia Sparacino, giusta procura agli atti
-resistente -
oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
All'udienza del 28.01.2025, alle ore 14.30 ha pronunciato
SENTENZA
Avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- annulla l' ordinanza ingiunzione n. OI-000913486;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in CP_2 favore del ricorrente quantificate in euro 1.800,00, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Gaspare
Sollena, antistatario.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16/05/2023, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo CP_2 opposizione avverso l' ordinanza ingiunzione n. OI-
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, CP_2 chiedendone il rigetto.
Nelle more del giudizio, per effetto dell'art. 23 del D.L. n.
48/2023 conv. in L. 85/2023, la sanzione veniva rideterminata, secondo i parametri dalla legge determinati;
la parte ricorrente insisteva però nelle proprie domande, non aderendo alla riduzione della sanzione.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato, per le ragioni appresso evidenziate: rilevato che la parte ricorrente eccepisce, tra le altre,
l'estinzione della sanzione per violazione dell'art. 14 nonché la prescrizione ex art. 28 della L. n. 689/1981;
considerato che
secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata (tra le tante:
Cass. civ., n. 26496/2023; Cass. n. n.26634/2022); tutto ciò premesso appare opportuno esaminare la questione attinente all'eccepita violazione dell'art. 14 L. n. 689/1981, in quanto assorbente.
Con il D.Lgs n. 8 del 15.1.2016 il reato di cui all'art. 527 C.p.
(mancato versamento delle ritenute previdenziali) ex art. 2 del
D.L.463/1983 conv. in L. n. 638/1983 è stato depenalizzato con applicazione di una corrispondente sanzione amministrativa;
la contestazione delle violazioni amministrative di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981, si provvede mediante la notifica di un verbale unico di accertamento e che, avvenuta la notifica del verbale, ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il medesimo verbale unico produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato;
considerando che, l'applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 14 della legge n. 689/1981 e 13 del D.Lgs. n. 124/2004
(come sostituito dall'art. 33 della L. 183/2010-collegato lavoro) prevede che la funzione assolta dal verbale di contestazione è quella di racchiudere in un unico atto di natura provvedimentale la constatazione e la notificazione di tutti gli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza, non essendo ammissibile la redazione contestuale o sequenziale di una molteplicità di provvedimenti ciascuno dei quali diretto verso ogni singola violazione riscontrata in sede accertativa;
ritenuta la circolare n. 32 del 25.02.2022 proprio in tema CP_2 di effetti della depenalizzazione e disposizioni per l'emissione dell' ordinanza-ingiunzione, la quale interpreta il D.lgs 8/2016 nel senso che esso preveda applicabilità dell' art. 14 della L. n.
689/81, con la conseguenza che in particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze:
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981);…”.
L'interpretazione qui resa dall' , in contrasto con la CP_1 circolare citata e anche con il D.L. 48/2023 cit. - che ha disposto l'allungamento dei termini per la notifica dell'avviso di accertamento, così confermando la previgente applicabilità dei termini ex art. 14 cit. e della predetta norma nella sua interezza - non appare in ogni caso condivisibile, invero, né in ipotesi di violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della citata legge di depenalizzazione, né, tanto meno, per quelle commesse dopo, come quella di specie (omissioni contributive relative all'anno 2016), dovendosi al contrario ritenere applicabile la fattispecie decadenziale prevista dall'art.14 L.689/81.
Il primo elemento da porre in evidenza è rappresentato dal rinvio operato alla disposizione in discussione, posto che l'art. 6 del D.Lgs. 8/2016 prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689”, atteso che fra le citate disposizioni è compreso anche l'art. 14. Ora, seguendo il meccanismo di rinvio normativo sopra delineato, si deve ritenere che in ogni caso possa essere applicato l'effetto estintivo/decadenziale previsto per l'inosservanza dei termini di contestazione.
La suddetta eccezione alla generale regola della decorrenza del termine previsto dall'art. 14 L. n. 689/1981 dalla data in cui i contributi omessi erano dovuti non ha, tuttavia, alcuna ragion d'essere in relazione alle omissioni contributive commesse - come quella oggetto del presente giudizio – dopo la depenalizzazione.
Il termine di cui all'art. 14 cit. decorreva dalle date di scadenza dei contributi omessi, tutte nel 2016, sicché la notifica della contestazione avvenuta solo nel 2023 risulta tardiva perché in ogni caso avvenuta ben oltre il termine di novanta giorni decorrente dalle date di scadenza dei contributi omessi.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14 L. 689/1981, secondo cui
“L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”.
Il ricorso va pertanto accolto, assorbita ogni altra questione, con l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate e distratte, come in parte dispositiva.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza del 28.01.2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio