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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/10/2025, n. 4125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4125 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro- in persona del giudice, dott.ssa Ida
Ponticelli, all'esito della trattazione cartolare sostitutiva dell'udienza del 28.10.2025 ha depositato la presente
SENTENZA nella causa nr. 15431/2024 avente ad oggetto: risarcimento del danno retribuzione cd. di risultato, vertente
TRA (C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AN D'LO, con il quale elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti dall'Avv. Raffaele Marciano RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.12.2024, parte ricorrente in epigrafe chiedeva, previa declaratoria di inadempimento del per la Controparte_1 mancata definizione negli anni in considerazione del sistema di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato, accertarsi e dichiararsi il proprio diritto alla corresponsione dell'indennità di risultato per le annualità 2017 e 2018 e per l'effetto, condannare l convenuto al risarcimento del danno da perdita di CP_2 chance in favore del ricorrente nella misura che sarà determinata in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria e condanna dell'ente convenuto al pagamento delle competenze di giudizio.
Esponeva che con decreto n. 33 del 29.6.2017, la Commissione Straordinaria nominata con d.P.R. 30.12.2016 dal Consiglio dei Ministri a seguito dello scioglimento del conferiva all'Ing. già Controparte_1 Pt_1 dipendente del con il profilo di Funzionario Ingegnere cat. D3, Controparte_1 l'incarico dirigenziale di Alta Professionalità di Area Tecnica del medesimo Ente comunale e con successivo decreto n. 35 del 25.7.2017, la stessa Commissione Straordinaria, in aggiunta al predetto incarico, gli conferiva altresì “la responsabilità gestionale dell'Area Lavori pubblici con decorrenza immediata e durata corrispondente alla gestione della Commissione Straordinaria”.
Da ultimo, a decorrere dal 27.11.2017, con successivo decreto n. 45, la stessa gli affidava l'incarico ad interim di responsabile Controparte_3 dell'Area Urbanistica del Controparte_1
Deduceva di aver assolto ai compiti derivanti dai ruoli ricoperti fino al 30.12.2019, data nella quale rassegnava le dimissioni e rientrava in servizio presso il CP_1
[...]
Tanto premesso, lamentava che mentre veniva approvata la relazione sulla performance per l'anno 2019, con la quale veniva certificato il raggiungimento degli obiettivi prefissati nella misura del 92%, nell'area e nei settori presso i quali il
[...] aveva svolto la propria funzione dirigenziale, con conseguente erogazione in Pt_1 suo favore della relativa indennità di risultato, nessun provvedimento veniva invece adottato con riguardo alle annualità 2017 e 2018.
Tale comportamento dell'ente comunale, oltre ad essere contrario ai principi di buon andamento ed imparzialità di cui all'art. 97 Cost., costituiva una colpevole inerzia della Amministrazione, produttiva di danno da perdita di chance. Il mancato completamento per gli anni in oggetto del ciclo di valutazione della performance aveva, infatti, impedito l'apprezzamento dei risultati raggiunti e la loro corrispondenza agli obiettivi prefissati, con la conseguenza della mancata corresponsione della retribuzione di risultato, condizionata dall'esito di detta valutazione.
Si costituiva il eccependo il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva, atteso che con delibera del Consiglio Comunale n. 204 del 16.10.2018, era stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario ed era intervenuta la Parte gestione dell' istituito con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 2019, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico enti locali), sicché ogni richiesta relativa al pagamento di somme, comprese quelle avanzate dal ricorrente, in quanto antecedenti alla dichiarazione di dissesto, doveva essere indirizzata all'Organo Straordinario di Liquidazione.
Esponeva che l'attribuzione della retribuzione di risultato era in relazione di corrispettività rispetto al conseguimento di un risultato positivo, il cui accertamento presupponeva la predisposizione di un sistema di valutazione che nel caso di specie era stato omesso per difficoltà legate al dissesto finanziario.
Quanto alla pretesa risarcitoria, eccepiva che non erano stati allegati i fatti e le circostanze sulla base dei quali desumere la percentuale di probabilità di conseguire il risultato sperato.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti dalle parti, all'udienza del 28.10.2025, sostituita del deposito di note scritte ex art. 127ter cpc, la controversia veniva decisa con deposito della presente sentenza. La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dell'ente comunale convenuto.
Ed invero, a norma dell'art. 244 della Legge n. 267/2000 si ha stato di dissento finanziario quando l'ente locale non può fare validamente fronte, mediante gli strumenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio, al pagamento di crediti certi, liquidi ed esigibili di terzi.
Soggetto della procedura di risanamento è l'Organo Straordinario di Liquidazione (OSL), il quale ha competenza in relazione ai fatti e agli atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
Ne deriva che dalla data di dichiarazione di dissesto dell'ente locale e fino all'approvazione del rendiconto finale, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per debiti che rientrano nella massa passiva di Parte competenza dell Viceversa, nessuna conseguenza si ha per quanto riguarda le azioni di cognizione, le quali possono essere promosse da o contro l'ente dissestato, non essendo prevista alcuna perdita della capacità processuale dell'ente locale, né la sostituzione dell'Organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente stesso (Cass. n. 1191/2001, Cass. n. 15498/2001, Cass. SS.UU. n. 16059/2001, Cass. n. 16959/2016).
Poiché nelle fattispecie all'esame di questo giudicante si è pacificamente in presenza di giudizio di cognizione, avente ad oggetto la sussistenza di un credito risarcitorio non ancora accertato, ben permane la legittimazione passiva dell'ente locale.
Venendo al merito, nella fattispecie di causa la condotta illecita censurata consiste nel mancato completamento dell'iter previsto dal sistema di valutazione della performance, propedeutico alla valutazione dei risultati ed al pagamento della retribuzione di risultato in favore dell'istante.
A tale riguardo, deve invero osservarsi che il con le Controparte_1 deliberazioni della Commissione Straordinaria n. 67 del 29.6.2017 e n. 88 del 10.5.2018 aveva approvato, in linea con quanto disposto dalla normativa in materia, i
“Piani della Performance” relativi agli anni 2017 e 2018, fissando dunque gli obiettivi che avrebbero dovuto essere conseguiti dai settori nei quali l'ingegnere odierno ricorrente ricopriva il ruolo di dirigente.
E' documentato, altresì, che l'istante ha trasmesso le proprie relazioni sulle attività messe in campo nell'area e nei settori ai quali era stato assegnato, al fine di consentire l'espletamento dell'attività istruttoria necessaria a concludere l'iter di valutazione del ciclo della performance, con conseguente adozione del relativo provvedimento (cfr. produzione parte ricorrente). Sebbene l'Amministrazione comunale avesse dunque a disposizione tutti gli elementi necessari per completare l'iter valutativo, essa è rimasta inadempiente per le annualità 2017 e 2018, essendosi limitata ad approntare la relazione sulla performance per la sola annualità 2019.
Orbene è evidente che la conclusione del procedimento di valutazione costituiva una condotta obbligata del datore di lavoro, in quanto condizione per l'attribuzione del trattamento economico riconosciuto dalla contrattazione collettiva al lavoratore. L'obbligo del datore di lavoro deriva dai generali principi di correttezza e buona fede nella interpretazione delle norme contrattuali (art. 1366 cc.) e nella loro esecuzione (art. 1375 cc). D'altronde soltanto attraverso la condotta accessoria omessa la amministrazione poteva adempiere alla propria obbligazione principale di corrispondere la retribuzione di risultato (al verificarsi dei rispettivi presupposti).
Il mancato completamento dell'iter di valutazione della performance costituisce dunque un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, risarcibile se ed in quanto produttivo di un danno.
Ebbene, parte ricorrente allega un danno concreto ascrivibile all'area della cd.
“perdita di chanches”.
Tale voce di danno è effettivamente configurabile nella fattispecie concreta in esame e consiste nella perdita del diritto del ricorrente alla retribuzione di risultato per effetto della mancanza della valutazione da parte del dirigente di settore, nonché più in generale nel mancato godimento di tutti quei positivi riflessi attinenti alla carriera, relativi alla positiva valutazione dell'incarico espletato.
Peraltro, è ormai principio acquisito in dottrina come in giurisprudenza che la chance, ovvero la concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, id est la perdita della possibilità di conseguire un qualsivoglia risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura una lesione all'integrità del patrimonio la cui risarcibilità è, quindi, conseguenza immediata e diretta del verificarsi d'un danno concreto ed attuale (ex pluribus Cass. 10.11.98 n. 11340, 15.3.96 n. 2167, 19.12.85 n. 6506, Cass. 13.12.2001 n. 15759, 18 marzo 2003 n. 399).
In sostanza il ricorrente deve provare di essere titolare non di una mera aspettativa (nella fattispecie al conseguimento della retribuzione di risultato), ma di una situazione suscettibile di determinare un oggettivo affidamento circa la consecuzione dell'esito favorevole, secondo la disciplina applicabile ed un criterio di normalità.
Orbene nelle fattispecie di causa, essendo consistito l'inadempimento nella omessa valutazione degli obiettivi raggiunti per gli anni 2017 e 2018, è evidente che la probabilità della valutazione positiva può essere apprezzata in rapporto alla
“relazione sulla performance” per l'anno 2019, approvata dalla Commissione Straordinaria del con deliberazione n. 61 del 4.8.2022, Controparte_1 con cui è stato riconosciuto nell'area e nei settori in cui il ricopriva la Pt_1 qualifica di dirigente, il raggiungimento degli obiettivi nella misura pari al 92%, corrispondente al livello più alto (denominato “Grado 5 ECCELLENTE”) contemplato nel “Sistema di misurazione e valutazione della performance” adottato dal (cfr. produzione parte ricorrente). Controparte_1
E' altamente probabile, quindi, che le valutazioni sugli obiettivi prefissati all'odierno ricorrente per gli anni 2017 e 2018 si sarebbero concluse con un punteggio quantomeno analogo a quello attribuito per l'anno 2019.
Ed invero, la valutazione di eccellenza riconosciuta per l'anno 2019, non può che essere una diretta conseguenza di una gestione ottimale delle risorse economiche ed umane effettuata dal in relazione anche alle due annualità precedenti, le quali Pt_1 devono considerarsi la base per il raggiungimento degli obiettivi individuati per il 2019.
Né l'Amministrazione può fondatamente pretendere di sottrarsi alle sue responsabilità proprio sul fondamento della lacuna che essa stessa ha determinato con il mancato completamento del procedimento di valutazione.
Per le considerazioni sopra esposte, può affermarsi con una margine di probabilità assai prossimo alla certezza che in caso di completamento dell'iter di valutazione da parte del nucleo a ciò preposto il ricorrente avrebbe conseguito una valutazione positiva, maturando così il diritto a percepire la retribuzione di risultato per gli anni 2017 e 2018.
In ordine alla quantificazione del danno, per le ragioni appena esposte, è opportuno muovere dal documento attestante l'importo liquidato dal Controparte_1 relativamente all'anno 2019, pari ad € 10.904,95 al lordo delle ritenute previdenziali
– assistenziali (cfr. produzione parte ricorrente).
Come è dato rilevare dal predetto documento, ai fini del calcolo dell'indennità di risultato si assume quale base di riferimento l'indennità di posizione (composta da una parte fissa e da una parte variabile) definita dall'art. 89 del C.C.N.L. – Area Funzioni Locali (ratione temporis vigente) nei valori massimi in € 50.000,00 per i dirigenti di struttura complessa ed € 42.000,00 per i dirigenti di struttura semplice (cfr. doc. 18 allegato al ricorso).
Invero l per l'annualità 2019 sull'indennità di posizione percepita CP_4 dal ricorrente di € 30.291,53 ha applicato l'indennità di risultato nella misura del 40%, per cui si è ottenuta la somma di € 12.116,612 (40% di € 30.291,53 = € 12.116,612).
Su tale importo il ha adottato una percentuale del 90% per il CP_1 raggiungimento degli obiettivi, per cui si è pervenuto all'importo di € 10.904,95 al lordo delle ritenute di legge.
Tanto premesso, appare congruo, perché ritenuto integralmente idoneo a risarcire il danno de quo, quantificare la somma spettante a titolo risarcitorio al ricorrente nella misura di € 10.904,95 per ciascuna annualità.
Conseguentemente, per le ragioni innanzi esposte, parte convenuta va condannata al risarcimento del danno in favore di parte ricorrente nella misura di € 21.809,9.
Trattandosi di obbligazione risarcitoria sono dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo la disciplina comune delle obbligazioni di valore;
non viene in questione l'art. 22 co 36 L. 724/1994, relativo agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo in base ai parametri minimi per lo scaglione di riferimento, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il in Controparte_1 persona del sindaco p.t., al pagamento in favore di della Parte_1 somma di € 21.809,9, per le causali esposte in parte motiva, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione del danno al saldo.
2. condanna il in persona del sindaco p.t., alla Controparte_1 refusione delle spese di giudizio sostenute da parte ricorrente, che liquida in € 2.695, oltre contributo unificato, IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15%.
Così deciso in Aversa, il 29.10.2025
IL GIUDICE (dott.ssa Ida Ponticelli)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro- in persona del giudice, dott.ssa Ida
Ponticelli, all'esito della trattazione cartolare sostitutiva dell'udienza del 28.10.2025 ha depositato la presente
SENTENZA nella causa nr. 15431/2024 avente ad oggetto: risarcimento del danno retribuzione cd. di risultato, vertente
TRA (C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AN D'LO, con il quale elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti dall'Avv. Raffaele Marciano RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.12.2024, parte ricorrente in epigrafe chiedeva, previa declaratoria di inadempimento del per la Controparte_1 mancata definizione negli anni in considerazione del sistema di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato, accertarsi e dichiararsi il proprio diritto alla corresponsione dell'indennità di risultato per le annualità 2017 e 2018 e per l'effetto, condannare l convenuto al risarcimento del danno da perdita di CP_2 chance in favore del ricorrente nella misura che sarà determinata in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria e condanna dell'ente convenuto al pagamento delle competenze di giudizio.
Esponeva che con decreto n. 33 del 29.6.2017, la Commissione Straordinaria nominata con d.P.R. 30.12.2016 dal Consiglio dei Ministri a seguito dello scioglimento del conferiva all'Ing. già Controparte_1 Pt_1 dipendente del con il profilo di Funzionario Ingegnere cat. D3, Controparte_1 l'incarico dirigenziale di Alta Professionalità di Area Tecnica del medesimo Ente comunale e con successivo decreto n. 35 del 25.7.2017, la stessa Commissione Straordinaria, in aggiunta al predetto incarico, gli conferiva altresì “la responsabilità gestionale dell'Area Lavori pubblici con decorrenza immediata e durata corrispondente alla gestione della Commissione Straordinaria”.
Da ultimo, a decorrere dal 27.11.2017, con successivo decreto n. 45, la stessa gli affidava l'incarico ad interim di responsabile Controparte_3 dell'Area Urbanistica del Controparte_1
Deduceva di aver assolto ai compiti derivanti dai ruoli ricoperti fino al 30.12.2019, data nella quale rassegnava le dimissioni e rientrava in servizio presso il CP_1
[...]
Tanto premesso, lamentava che mentre veniva approvata la relazione sulla performance per l'anno 2019, con la quale veniva certificato il raggiungimento degli obiettivi prefissati nella misura del 92%, nell'area e nei settori presso i quali il
[...] aveva svolto la propria funzione dirigenziale, con conseguente erogazione in Pt_1 suo favore della relativa indennità di risultato, nessun provvedimento veniva invece adottato con riguardo alle annualità 2017 e 2018.
Tale comportamento dell'ente comunale, oltre ad essere contrario ai principi di buon andamento ed imparzialità di cui all'art. 97 Cost., costituiva una colpevole inerzia della Amministrazione, produttiva di danno da perdita di chance. Il mancato completamento per gli anni in oggetto del ciclo di valutazione della performance aveva, infatti, impedito l'apprezzamento dei risultati raggiunti e la loro corrispondenza agli obiettivi prefissati, con la conseguenza della mancata corresponsione della retribuzione di risultato, condizionata dall'esito di detta valutazione.
Si costituiva il eccependo il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva, atteso che con delibera del Consiglio Comunale n. 204 del 16.10.2018, era stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario ed era intervenuta la Parte gestione dell' istituito con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 2019, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico enti locali), sicché ogni richiesta relativa al pagamento di somme, comprese quelle avanzate dal ricorrente, in quanto antecedenti alla dichiarazione di dissesto, doveva essere indirizzata all'Organo Straordinario di Liquidazione.
Esponeva che l'attribuzione della retribuzione di risultato era in relazione di corrispettività rispetto al conseguimento di un risultato positivo, il cui accertamento presupponeva la predisposizione di un sistema di valutazione che nel caso di specie era stato omesso per difficoltà legate al dissesto finanziario.
Quanto alla pretesa risarcitoria, eccepiva che non erano stati allegati i fatti e le circostanze sulla base dei quali desumere la percentuale di probabilità di conseguire il risultato sperato.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti dalle parti, all'udienza del 28.10.2025, sostituita del deposito di note scritte ex art. 127ter cpc, la controversia veniva decisa con deposito della presente sentenza. La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dell'ente comunale convenuto.
Ed invero, a norma dell'art. 244 della Legge n. 267/2000 si ha stato di dissento finanziario quando l'ente locale non può fare validamente fronte, mediante gli strumenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio, al pagamento di crediti certi, liquidi ed esigibili di terzi.
Soggetto della procedura di risanamento è l'Organo Straordinario di Liquidazione (OSL), il quale ha competenza in relazione ai fatti e agli atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
Ne deriva che dalla data di dichiarazione di dissesto dell'ente locale e fino all'approvazione del rendiconto finale, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per debiti che rientrano nella massa passiva di Parte competenza dell Viceversa, nessuna conseguenza si ha per quanto riguarda le azioni di cognizione, le quali possono essere promosse da o contro l'ente dissestato, non essendo prevista alcuna perdita della capacità processuale dell'ente locale, né la sostituzione dell'Organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente stesso (Cass. n. 1191/2001, Cass. n. 15498/2001, Cass. SS.UU. n. 16059/2001, Cass. n. 16959/2016).
Poiché nelle fattispecie all'esame di questo giudicante si è pacificamente in presenza di giudizio di cognizione, avente ad oggetto la sussistenza di un credito risarcitorio non ancora accertato, ben permane la legittimazione passiva dell'ente locale.
Venendo al merito, nella fattispecie di causa la condotta illecita censurata consiste nel mancato completamento dell'iter previsto dal sistema di valutazione della performance, propedeutico alla valutazione dei risultati ed al pagamento della retribuzione di risultato in favore dell'istante.
A tale riguardo, deve invero osservarsi che il con le Controparte_1 deliberazioni della Commissione Straordinaria n. 67 del 29.6.2017 e n. 88 del 10.5.2018 aveva approvato, in linea con quanto disposto dalla normativa in materia, i
“Piani della Performance” relativi agli anni 2017 e 2018, fissando dunque gli obiettivi che avrebbero dovuto essere conseguiti dai settori nei quali l'ingegnere odierno ricorrente ricopriva il ruolo di dirigente.
E' documentato, altresì, che l'istante ha trasmesso le proprie relazioni sulle attività messe in campo nell'area e nei settori ai quali era stato assegnato, al fine di consentire l'espletamento dell'attività istruttoria necessaria a concludere l'iter di valutazione del ciclo della performance, con conseguente adozione del relativo provvedimento (cfr. produzione parte ricorrente). Sebbene l'Amministrazione comunale avesse dunque a disposizione tutti gli elementi necessari per completare l'iter valutativo, essa è rimasta inadempiente per le annualità 2017 e 2018, essendosi limitata ad approntare la relazione sulla performance per la sola annualità 2019.
Orbene è evidente che la conclusione del procedimento di valutazione costituiva una condotta obbligata del datore di lavoro, in quanto condizione per l'attribuzione del trattamento economico riconosciuto dalla contrattazione collettiva al lavoratore. L'obbligo del datore di lavoro deriva dai generali principi di correttezza e buona fede nella interpretazione delle norme contrattuali (art. 1366 cc.) e nella loro esecuzione (art. 1375 cc). D'altronde soltanto attraverso la condotta accessoria omessa la amministrazione poteva adempiere alla propria obbligazione principale di corrispondere la retribuzione di risultato (al verificarsi dei rispettivi presupposti).
Il mancato completamento dell'iter di valutazione della performance costituisce dunque un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, risarcibile se ed in quanto produttivo di un danno.
Ebbene, parte ricorrente allega un danno concreto ascrivibile all'area della cd.
“perdita di chanches”.
Tale voce di danno è effettivamente configurabile nella fattispecie concreta in esame e consiste nella perdita del diritto del ricorrente alla retribuzione di risultato per effetto della mancanza della valutazione da parte del dirigente di settore, nonché più in generale nel mancato godimento di tutti quei positivi riflessi attinenti alla carriera, relativi alla positiva valutazione dell'incarico espletato.
Peraltro, è ormai principio acquisito in dottrina come in giurisprudenza che la chance, ovvero la concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, id est la perdita della possibilità di conseguire un qualsivoglia risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura una lesione all'integrità del patrimonio la cui risarcibilità è, quindi, conseguenza immediata e diretta del verificarsi d'un danno concreto ed attuale (ex pluribus Cass. 10.11.98 n. 11340, 15.3.96 n. 2167, 19.12.85 n. 6506, Cass. 13.12.2001 n. 15759, 18 marzo 2003 n. 399).
In sostanza il ricorrente deve provare di essere titolare non di una mera aspettativa (nella fattispecie al conseguimento della retribuzione di risultato), ma di una situazione suscettibile di determinare un oggettivo affidamento circa la consecuzione dell'esito favorevole, secondo la disciplina applicabile ed un criterio di normalità.
Orbene nelle fattispecie di causa, essendo consistito l'inadempimento nella omessa valutazione degli obiettivi raggiunti per gli anni 2017 e 2018, è evidente che la probabilità della valutazione positiva può essere apprezzata in rapporto alla
“relazione sulla performance” per l'anno 2019, approvata dalla Commissione Straordinaria del con deliberazione n. 61 del 4.8.2022, Controparte_1 con cui è stato riconosciuto nell'area e nei settori in cui il ricopriva la Pt_1 qualifica di dirigente, il raggiungimento degli obiettivi nella misura pari al 92%, corrispondente al livello più alto (denominato “Grado 5 ECCELLENTE”) contemplato nel “Sistema di misurazione e valutazione della performance” adottato dal (cfr. produzione parte ricorrente). Controparte_1
E' altamente probabile, quindi, che le valutazioni sugli obiettivi prefissati all'odierno ricorrente per gli anni 2017 e 2018 si sarebbero concluse con un punteggio quantomeno analogo a quello attribuito per l'anno 2019.
Ed invero, la valutazione di eccellenza riconosciuta per l'anno 2019, non può che essere una diretta conseguenza di una gestione ottimale delle risorse economiche ed umane effettuata dal in relazione anche alle due annualità precedenti, le quali Pt_1 devono considerarsi la base per il raggiungimento degli obiettivi individuati per il 2019.
Né l'Amministrazione può fondatamente pretendere di sottrarsi alle sue responsabilità proprio sul fondamento della lacuna che essa stessa ha determinato con il mancato completamento del procedimento di valutazione.
Per le considerazioni sopra esposte, può affermarsi con una margine di probabilità assai prossimo alla certezza che in caso di completamento dell'iter di valutazione da parte del nucleo a ciò preposto il ricorrente avrebbe conseguito una valutazione positiva, maturando così il diritto a percepire la retribuzione di risultato per gli anni 2017 e 2018.
In ordine alla quantificazione del danno, per le ragioni appena esposte, è opportuno muovere dal documento attestante l'importo liquidato dal Controparte_1 relativamente all'anno 2019, pari ad € 10.904,95 al lordo delle ritenute previdenziali
– assistenziali (cfr. produzione parte ricorrente).
Come è dato rilevare dal predetto documento, ai fini del calcolo dell'indennità di risultato si assume quale base di riferimento l'indennità di posizione (composta da una parte fissa e da una parte variabile) definita dall'art. 89 del C.C.N.L. – Area Funzioni Locali (ratione temporis vigente) nei valori massimi in € 50.000,00 per i dirigenti di struttura complessa ed € 42.000,00 per i dirigenti di struttura semplice (cfr. doc. 18 allegato al ricorso).
Invero l per l'annualità 2019 sull'indennità di posizione percepita CP_4 dal ricorrente di € 30.291,53 ha applicato l'indennità di risultato nella misura del 40%, per cui si è ottenuta la somma di € 12.116,612 (40% di € 30.291,53 = € 12.116,612).
Su tale importo il ha adottato una percentuale del 90% per il CP_1 raggiungimento degli obiettivi, per cui si è pervenuto all'importo di € 10.904,95 al lordo delle ritenute di legge.
Tanto premesso, appare congruo, perché ritenuto integralmente idoneo a risarcire il danno de quo, quantificare la somma spettante a titolo risarcitorio al ricorrente nella misura di € 10.904,95 per ciascuna annualità.
Conseguentemente, per le ragioni innanzi esposte, parte convenuta va condannata al risarcimento del danno in favore di parte ricorrente nella misura di € 21.809,9.
Trattandosi di obbligazione risarcitoria sono dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo la disciplina comune delle obbligazioni di valore;
non viene in questione l'art. 22 co 36 L. 724/1994, relativo agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo in base ai parametri minimi per lo scaglione di riferimento, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il in Controparte_1 persona del sindaco p.t., al pagamento in favore di della Parte_1 somma di € 21.809,9, per le causali esposte in parte motiva, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione del danno al saldo.
2. condanna il in persona del sindaco p.t., alla Controparte_1 refusione delle spese di giudizio sostenute da parte ricorrente, che liquida in € 2.695, oltre contributo unificato, IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15%.
Così deciso in Aversa, il 29.10.2025
IL GIUDICE (dott.ssa Ida Ponticelli)