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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/11/2025, n. 2505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2505 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al nr. 6040/2024 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr. 7563/2021, avente ad oggetto: opposizione ad atpo TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresenta e difesa giusta procura allegata al ricorso, dagli avv.ti Adriano Cortellessa e Arianna Scione presso il cui studio sito in Roma alla via Aureliana n. 25 elettivamente domicilia E
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t. rappresentato e difeso, dall' Avv. I. Verrengia, congiuntamente e disgiuntamente, agli Avv.ti I. De Benedictis, L. Cuzzupoli, D. Catalano, e N. Fumo ed elettivamente domiciliato come in atti MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato telematicamente in data 20.8.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P nr. 7563/2021 introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità e della condizione di handicap grave ex art.3, comma 3, l. 104/92, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP.
Ha chiesto, pertanto, la rinnovazione della consulenza tecnica per accertare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere tali indennità, con condanna dell' al pagamento dei relativi CP_2 ratei, con vittoria di spese e attribuzione al procuratore anticipatario. Si è costituito l' convenuto, il quale sulla base di varie argomentazioni giuridiche, ha CP_1 chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per mancata specificità delle contestazioni e comunque il rigetto nel merito per l'infondatezza in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese. Acquisita la documentazione prodotta, concesso il termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, la causa viene decisa mediante deposito della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono
1 contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 11.7.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 2.8.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Il presente ricorso è stato depositato il 20.8.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito che il ctu non avrebbe correttamente valutato le patologie da cui è affetto il ricorrente in rapporto alla capacità lavorativa specifica rispetto alle mansioni di presentatore cambiario svolte dallo stesso, come precipuamente descritte in ricorso, omettendo altresì l'esame di una serie di certificazioni mediche rilevanti. Ritenutane l'opportunità, il giudicante ha rinnovato le operazioni peritali, tenuto conto anche degli aggravamenti valutabili ex art. 149 disp.att. c.p.c. Il consulente, sulla base dell'indagine anamnestica, dell'esame clinico-obiettivo e della documentazione medica agli atti allegata, ha ritenuto che il periziando sia affetto dalle seguenti patologie: “Cardiopatia ischemica ed ipertensiva, II stadio OMS, classe NYHA I (prima). Sindrome delle apnee notturne in trattamento con C-PAP. Spondilo disco artrosi a modico impegno funzionale, in soggetto mediamente obeso. Malattia di Parkinson, ad eziologia vascolare, stadio 3 YH. Gozzo tiroideo. Deficit visivo”. Con specifico riferimento a ciascuna delle patologie, ha ritenuto di inquadrare quella cardiovascolare come ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico con danno d'organo (II stadio OMS) in I classe funzionale NYHA; “tale menomazione, sulla scorta delle Tabelle in vigore, con criterio analogico proporzionale rispetto alle infermità tabellate (“MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA LIEVE (I classe NYHA)”: codice 6441, invalidità dal 21% al 30%), tenuto conto dei principali di riferimento medico legale e delle linee guida valutative pubblicate Pt_2 nel 2012 (IPERTENSIONE A SA CON INZIALE IMPEGNO CARDIACO - ICD9- CM 402.3: valutazione 21-30%), a nostro parere, può essere valutata, in quanto incidente sul rischio lavorativo MMC - stress, nella misura del 21%, a decorrere sin dall'epoca della domanda amministrativa”. Quanto alla sindrome delle apnee notturne di tipo moderata con necessità di ventilazione notturna non invasiva mediante utilizzo di C-PAP, il ctu la riscontra dalla polisonnografia del 12.4.2024 e successiva consulenza pneumologica, ed è caratterizzata da un AHI pari a 27 (22/H), indicativo di OSAS moderata; “tale menomazione, quindi, sulla scorta delle Tabelle in vigore, con
2 criterio analogico proporzionale rispetto alle infermità tabellate (“… ESITI FI NC
O PLEURICI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA LIEVE”: codice 6013, invalidità dall'11% al 20%), tenuto conto dei principali di riferimento medico legale e delle linee guida valutative Pt_2 pubblicate nel 2012 (ICD9-CM 478.2.1 OSAS IN TRATTAMENTO FARMACOLOGICO O CON MAS (Mandibular Advancement Splint); range 31-40%), a nostro parere, può essere valutata, in quanto incidente sulla mansione specifica, per l'elevato grado di attenzione richiesto durante l'attività lavorativa, nella misura del 31%, a decorrere dall'epoca della prima diagnosi (maggio 2024)”. Con riferimento alla patologia osteoarticolare, con interessamento del rachide, a parere dell'ausiliario del giudice essa deve essere valutata (“OBESITÀ (INDICE DI MASSA CORPOREA - BMI - COMPRESO TRA 35 e 40) CON COMPLICANZE ARTROSICHE” codice 7105, invalidità dal 31% al 40%), tenuto conto dei principali Barèmes di riferimento medico legale e delle linee guida valutative (ICD9-CM 715.1: ARTROSI (SCORE FUNZIONALE 1-3); range 5- 20%), nella misura del 20% a decorrere dall'epoca della prima diagnosi strumentale di settembre 2022, per l'incidenza sulla mansione specifica e sul rischio lavorativo MMC-posture incongrue. Quanto alla malattia di Parkinson, il ctu ritiene tale minorazione accertata, sulla scorta delle Tabelle in vigore, con criterio analogico proporzionale rispetto alle infermità tabellate (“SINDROME EXTRAPIRAMIDALE PARKINSONIANA O COREIFORME O COREOATETOSICA”: codice 7348, invalidità dal 41% al 50%), tenuto conto dei principali di riferimento medico legale e delle linee guida valutative pubblicate nel 2012 (ICD9- Pt_2
CM 332.3 M. DI 2 – ( , Controparte_3 CP_4 Controparte_5
SENZA COMPROMISSIONE - , Controparte_6 Controparte_7 Contr
); range 61-70%), “a nostro parere, può essere valutata, in quanto Parte_3 CP_9 incidente sulla mansione specifica, per la movimentazione manuale dei carichi (faldoni d'ufficio) e per il lavoro manuale e di precisione nell'esecuzione di firme e gestione documentale, nella misura del 61%, a decorrere da giugno 2023, epoca del ricovero presso l'UOC “Parkinson e parkinsonismi” del CTO “ di Persona_1
Milano ed epoca in cui si delinea un quadro clinico sovrapponibile a quello da noi osservato nel corso dell'esame clinico del ricorrente, in mancanza dia altra idonea documentazione in atti, utile a diversa valutazione medico legale della decorrenza”. Ha pertanto così concluso: “Per tali, suddette, motivazioni, considerate le patologie riscontrate e l'incidenza delle stesse sia sulla capacità lavorativa generica sia su quella in occupazioni confacenti alle sue attitudini (che prevedono esposizione a polveri, stress, affaticamento visivo da VT, posture incongrue e movimentazione manuale di faldoni d'ufficio, utilizzo di capacità manuali e di precisione nell'esecuzione di firme e nella gestione documentale), egli può considerarsi affetto da un'invalidità che, attualmente, riduce a meno di 1/3 la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ai sensi della Legge n° 222 del 12 giugno 1984 ”. Con riferimento alla decorrenza del requisito sanitario il consulente ha stabilito che: “Lo stato invalidante riscontrato non era del tutto documentato all'epoca della domanda amministrativa (2021), soprattutto per quanto riguarda l'incidenza funzionale, a quell'epoca, della menomazione principale accertata, cioè la malattia di Parkinson;
per la decorrenza dei benefici di legge, derivanti dal suddetto stato di invalidità, riteniamo, quindi, potersi indicare il mese di giugno 2023, per tutto quanto riportato alle nostre
“considerazioni medico legali”, cui si rimanda”, data del ricovero presso l'UOC “Parkinson e parkinsonismi” del CTO “ di Milano. Persona_1
Relativamente al quesito sulla condizione di handicap grave ex art.3,comma 3, l. 104/92 ha ritenuto che “nonostante le comorbidità accertate in sede di visita peritale e quanto documentato in atti, riteniamo che tale handicap sia superiore ai 2/3, ma che NON assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della stessa legge, in quanto non determina una riduzione dell'autonomia personale,
3 correlata all'età, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e/o in quella di relazione”. Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, vanno pienamente condivise. Pertanto, in assenza di specifiche contestazioni da parte dell' va accertato che l'istante CP_2 presenta i requisiti richiesti per il beneficio relativo all'assegno ordinario di invalidità con retrodatazione dal giugno 2023. Non presenta, invece, le condizioni richieste per il riconoscimento dell'handicap grave ex art. 3, comma 3. L. 104/92. Giova precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n.6010, 6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione. Considerate entrambe le fasi del giudizio, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda e che il requisito sanitario relativo all'assegno ordinario di invalidità è maturato in data successiva alla domanda amministrativa e al ricorso per atpo, le spese di lite sono compensate integralmente. Le spese di consulenza tecnica di entrambe le fasi sono a carico dell' CP_2
P.Q.M.
La dott.ssa Fabiana Iorio, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) accoglie l'opposizione come in parte motiva e, per l'effetto, dichiara Pt_1
invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di
[...]
1/3 dal giugno 2023; b) compensa integralmente le spese di lite;
c) pone le spese di ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_2
Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti. Santa Maria Capua Vetere, 19.11.2025
Il Giudice (dott.ssa Fabiana Iorio)
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