Articolo 2 della Legge 26 luglio 1978, n. 572
Articolo 1Articolo 3
Versione
12 ottobre 1978
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' al paragrafo secondo dello stesso.
Entrata in vigore il 12 ottobre 1978