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Sentenza 7 dicembre 2024
Sentenza 7 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 07/12/2024, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 47-1/2024 PU
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SASSARI SEZIONE SECONDA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott.ssa Stefania Deiana - Presidente Dott.ssa Giovanna Maria Mossa - Giudice Dott.ssa Francesca Fiorentini - Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MELONI EMANUELE QUIRINO IO IA (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. LIPPI C.F._2
ALESSANDRO
[...]
C.F. con il patrocinio dell'avv. MUSCAS ELENA CP_1 P.IVA_1 ricorrenti n e i c o n f r o n t i d i con sede legale in Sassari, Z.I. Predda Niedda Strada 29 SC (C.F. e P.I. CP_2
). P.IVA_2 resistente M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso depositato in data 10.7.2024 è stata proposta da Parte_1
istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...] CP_2
il mancato pagamento della somma complessiva di € 7.342,27, decreto ingiuntivo n. 926/2023 del Giudice di Pace di Sassari, non opposto. Con successivo ricorso depositato il 24.7.2024, AN LI ha proposto istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della stessa CP_2 allegando un credito nei confronti della medesima per € 17.500,00, oltre interessi di mora e spese di lite, in forza di sentenza n. 432/2024 del Tribunale di Sassari, passata in giudicato.
pagina 1 di 4 Con ulteriore ricorso depositato il 27.9.2024, anche ha chiesto CP_1
l'apertura della procedura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_2 allegando di essere creditrice della somma di € 5.236,44, oltre interessi di m di lite, come da decreto ingiuntivo n. 94/2024 del Giudice di Pace di Sassari, non opposto. Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, la resistente non si è costituita in giudizio, anche se l'amministratore unico della società ha poi partecipato all'udienza in data 16.10.2024, senza contestare la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale. Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del Tribunale di Sassari, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Sassari. La debitrice risulta peraltro aver svolto attività commerciale, in particolare, di installazione di infissi, come da visura camerale acquisita. La documentazione versata in atti (decreti ingiuntivi divenuti irrevocabili e sentenza passata in giudicato prodotti dai tre ricorrenti, nonché informative e CP_3 CP_4
Agenzia delle Entrate) consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI). Si rileva, inoltre, che dalla documentazione acquisita in fase istruttoria e, in particolare, dai bilanci relativi agli esercizi 2022 e 2021, emerge il superamento delle soglie previste dagli artt. 2 e 121 CCI quanto ad attivo (superiore ad € 950.000 nel 2022), debiti (superiori ad € 880.000 nell'anno 2022) e ricavi (per oltre € 730.000 nel 2022). Non vi è dunque prova dell'esenzione dalla liquidazione giudiziale per limiti dimensionali in quanto il debitore, non essendosi costituito, non ha depositato documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste dall'art. 121 CCI e, anzi, dagli elementi acquisiti emerge il superamento delle stesse. Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) CCI che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: mancato pagamento dei debiti risultanti dai titoli esecutivi definitivi prodotti dai tre diversi ricorrenti;
insussistenza di beni sufficienti per soddisfare le obbligazioni sociali, anche alla luce dell'esito infruttuoso dei pignoramenti presso terzi esperiti dai tre ricorrenti;
dichiarazione negativa del terzo pignorato Intesa AO Spa in data 7.5.2024 da cui risultano quattro precedenti pignoramenti e del terzo pignorato Banco di Sardegna in pagina 2 di 4 data 13.2.2024 da cui risulta altro pignoramento antecedente;
pendenza di procedura esecutiva mobiliare avanti al Tribunale di Sassari n. 328-2024 RGE;
esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per € 156.200,24, nei confronti di per € 194.395,75 e nei confronti di per € 61.899. CP_3 CP_4
Le indicate circostanze comportano senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale. La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il professionista è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI. P . Q . M .
Il Tribunale di Sassari, visti ed applicati gli artt. gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI, d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale in Sassari, Z.I. CP_2
Predda Niedda Strada 29 SC (C.F. e P.I. ), esercente, tra l'altro, l'attività di P.IVA_2 installazione di infissi;
n o m i n a
Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Fiorentini, n o m i n a
Curatore la dott.ssa dando atto che entro due giorni dovrà accettare la Persona_1 nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
pagina 3 di 4 s t a b i l i s c e la data del 19.3.2025 ad ore 11.00, per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio in data 5/12/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Francesca Fiorentini Stefania Deiana
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SASSARI SEZIONE SECONDA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott.ssa Stefania Deiana - Presidente Dott.ssa Giovanna Maria Mossa - Giudice Dott.ssa Francesca Fiorentini - Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MELONI EMANUELE QUIRINO IO IA (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. LIPPI C.F._2
ALESSANDRO
[...]
C.F. con il patrocinio dell'avv. MUSCAS ELENA CP_1 P.IVA_1 ricorrenti n e i c o n f r o n t i d i con sede legale in Sassari, Z.I. Predda Niedda Strada 29 SC (C.F. e P.I. CP_2
). P.IVA_2 resistente M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso depositato in data 10.7.2024 è stata proposta da Parte_1
istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...] CP_2
il mancato pagamento della somma complessiva di € 7.342,27, decreto ingiuntivo n. 926/2023 del Giudice di Pace di Sassari, non opposto. Con successivo ricorso depositato il 24.7.2024, AN LI ha proposto istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della stessa CP_2 allegando un credito nei confronti della medesima per € 17.500,00, oltre interessi di mora e spese di lite, in forza di sentenza n. 432/2024 del Tribunale di Sassari, passata in giudicato.
pagina 1 di 4 Con ulteriore ricorso depositato il 27.9.2024, anche ha chiesto CP_1
l'apertura della procedura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_2 allegando di essere creditrice della somma di € 5.236,44, oltre interessi di m di lite, come da decreto ingiuntivo n. 94/2024 del Giudice di Pace di Sassari, non opposto. Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, la resistente non si è costituita in giudizio, anche se l'amministratore unico della società ha poi partecipato all'udienza in data 16.10.2024, senza contestare la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale. Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del Tribunale di Sassari, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Sassari. La debitrice risulta peraltro aver svolto attività commerciale, in particolare, di installazione di infissi, come da visura camerale acquisita. La documentazione versata in atti (decreti ingiuntivi divenuti irrevocabili e sentenza passata in giudicato prodotti dai tre ricorrenti, nonché informative e CP_3 CP_4
Agenzia delle Entrate) consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI). Si rileva, inoltre, che dalla documentazione acquisita in fase istruttoria e, in particolare, dai bilanci relativi agli esercizi 2022 e 2021, emerge il superamento delle soglie previste dagli artt. 2 e 121 CCI quanto ad attivo (superiore ad € 950.000 nel 2022), debiti (superiori ad € 880.000 nell'anno 2022) e ricavi (per oltre € 730.000 nel 2022). Non vi è dunque prova dell'esenzione dalla liquidazione giudiziale per limiti dimensionali in quanto il debitore, non essendosi costituito, non ha depositato documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste dall'art. 121 CCI e, anzi, dagli elementi acquisiti emerge il superamento delle stesse. Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) CCI che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: mancato pagamento dei debiti risultanti dai titoli esecutivi definitivi prodotti dai tre diversi ricorrenti;
insussistenza di beni sufficienti per soddisfare le obbligazioni sociali, anche alla luce dell'esito infruttuoso dei pignoramenti presso terzi esperiti dai tre ricorrenti;
dichiarazione negativa del terzo pignorato Intesa AO Spa in data 7.5.2024 da cui risultano quattro precedenti pignoramenti e del terzo pignorato Banco di Sardegna in pagina 2 di 4 data 13.2.2024 da cui risulta altro pignoramento antecedente;
pendenza di procedura esecutiva mobiliare avanti al Tribunale di Sassari n. 328-2024 RGE;
esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per € 156.200,24, nei confronti di per € 194.395,75 e nei confronti di per € 61.899. CP_3 CP_4
Le indicate circostanze comportano senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale. La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il professionista è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI. P . Q . M .
Il Tribunale di Sassari, visti ed applicati gli artt. gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI, d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale in Sassari, Z.I. CP_2
Predda Niedda Strada 29 SC (C.F. e P.I. ), esercente, tra l'altro, l'attività di P.IVA_2 installazione di infissi;
n o m i n a
Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Fiorentini, n o m i n a
Curatore la dott.ssa dando atto che entro due giorni dovrà accettare la Persona_1 nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
pagina 3 di 4 s t a b i l i s c e la data del 19.3.2025 ad ore 11.00, per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio in data 5/12/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Francesca Fiorentini Stefania Deiana
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