Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
>
Versione
28 agosto 2022
28 agosto 2022
Art. 631. Successione e corrispondenza dei gradi dei militari di truppa 1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei militari di truppa sono cosi' determinate in ordine crescente:
a) caporale: comune di 1^ classe per la Marina militare; aviere scelto per l'Aeronautica militare; b) caporal maggiore: ((comune scelto)) per la Marina militare; primo aviere per l'Aeronautica militare. 2. Il militare di truppa senza alcun grado e':
a) il soldato per l'Esercito italiano; b) il comune di 2^ classe per la Marina militare; c) l'aviere per l'Aeronautica militare; d) l'allievo carabiniere e l'allievo finanziere; e) l'allievo delle scuole militari, navale e aeronautica; f) l'allievo maresciallo in ferma; g) l'allievo ufficiale in ferma prefissata; h) l'allievo ufficiale delle accademie.
a) caporale: comune di 1^ classe per la Marina militare; aviere scelto per l'Aeronautica militare; b) caporal maggiore: ((comune scelto)) per la Marina militare; primo aviere per l'Aeronautica militare. 2. Il militare di truppa senza alcun grado e':
a) il soldato per l'Esercito italiano; b) il comune di 2^ classe per la Marina militare; c) l'aviere per l'Aeronautica militare; d) l'allievo carabiniere e l'allievo finanziere; e) l'allievo delle scuole militari, navale e aeronautica; f) l'allievo maresciallo in ferma; g) l'allievo ufficiale in ferma prefissata; h) l'allievo ufficiale delle accademie.
Commentari • 4
- 1. Codice di procedura penalehttps://www.studiocataldi.it/ · 1
Revisione Titolo IV REVISIONE Art. 629. Condanne soggette a revisione 1. E' ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2, o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena e' gia' stata eseguita o e' estinta. Art. 629-bis. Rescissione del giudicato. 1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 628-bis, il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza puo' ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 03/09/2026, n. 32854Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da: NT GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/02/2026 della Corte d'appello di Milano Udita la relazione svolta dal Consigliere MA EL ME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fabiola Furnari, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 10 febbraio 2026, la Corte d'appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta da GI NT avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 16 marzo 2020, irrevocabile l'8 giugno 2021, che lo aveva ritenuto responsabile, tra l'altro, dei delitti di concorso in rapina aggravata e tentato omicidio in danno di ZI BA. …Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- spese processuali·
- revisione penale·
- consulenza tecnica di parte·
- Cassa delle ammende·
- art. 630 cod. proc. pen.·
- prova nuova·
- art. 616 c.p.p.