Articolo 631 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
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28 agosto 2022
Art. 631. Successione e corrispondenza dei gradi dei militari di truppa 1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei militari di truppa sono cosi' determinate in ordine crescente:
a) caporale: comune di 1^ classe per la Marina militare; aviere scelto per l'Aeronautica militare; b) caporal maggiore: ((comune scelto)) per la Marina militare; primo aviere per l'Aeronautica militare. 2. Il militare di truppa senza alcun grado e':
a) il soldato per l'Esercito italiano; b) il comune di 2^ classe per la Marina militare; c) l'aviere per l'Aeronautica militare; d) l'allievo carabiniere e l'allievo finanziere; e) l'allievo delle scuole militari, navale e aeronautica; f) l'allievo maresciallo in ferma; g) l'allievo ufficiale in ferma prefissata; h) l'allievo ufficiale delle accademie.
Entrata in vigore il 28 agosto 2022
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