CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 16/02/2026, n. 2454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2454 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2454/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente
PERINELLI ON, Relatore
EGIDI GIORGIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13104/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Centro Operativo Di Venezia - Via G. De Marchi 30175 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250070503402000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1019/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
I Procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720250070503402000, notificata il 27 maggio 2025, con la quale è stata chiesta la maggior imposta dovuta, pari ad euro 148.209,20, a seguito del controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 sulle somme percepite a titolo di trattamento di fine rapporto (TFR), indennità equipollenti o altre indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, riferite al periodo d'imposta 2020.
In particolare, la riliquidazione dell'imposta è stata effettuata sulla base dei dati comunicati dal sostituto d'imposta, la società Società_1.r.l., nella Certificazione Unica 2021, relativa ai compensi erogati nell'anno in esame.
Il ricorrente proponeva i seguenti motivi:
- I Motivo Illegittimità della Cartella di pagamento per carenza di motivazione e prova in violazione dell'art. 7, e 6-bis, comma 4, della L. 212/2000 e dell'art. 2697 Codice civile non avendo l'Ufficio motivato la propria pretesa anche in relazione alle osservazioni presentate dal Ricorrente in sede di memorie presentate in relazione alla Comunicazione di irregolarità. Violazione altresì dell'art. 97 della Costituzione (pag.17);
- Il Motivo Illegittimità della Cartella di pagamento per decadenza dell'azione accertatrice presupposta in violazione dell'art. 43 del DPR 600/1973 e conseguente prescrizione della pretesa impositiva. (pag. 22);
- III Motivo Illegittimità della Cartella di pagamento per violazione dell'art. 19 del DPR 917/1986 non avendo l'Ufficio conteggiato in maniera corretta l'aliquota media da applicare per la tassazione separata delle indennità ricevute dal Contribuente nell'anno in contestazione (pag. 27);
- IV Motivo Illegittimità della Cartella di pagamento per violazione dell'art. 68 del D.Lgs. 546/1992 avendo l'Ufficio provveduto ad iscrivere a ruolo l'intera pretesa impositiva (pag. 29);
- V Motivo Disapplicazione delle sanzioni amministrative irrogate per mancanza del requisito soggettivo in violazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997 non essendo imputabile al Contribuente alcun comportamento doloso o colposo (pag. 30).
Tanto premesso chiedeva l'annullamento della cartella impugnata con refusione delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio, con proprie controdeduzioni e depositando documentazione, l'Agenzia delle
Entrate – DP1 di Roma deducendo di aver provveduto alla liquidazione automatizzata effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, sulla base dei dati comunicati dal sostituto d'imposta nel modello
CU/2021, riferito ai compensi erogati nell'anno 2020 al contribuente sig. BO LO.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con refusione delle spese di lite.
Con ordinanza del 29.11.2025 veniva sospesa l'esecutività della cartella impugnata.
Il difensore della ricorrente depositava memorie illustrative con cui insisteva nei motivi di ricorso.
All'udienza pubblica di discussione del 22.01.2026, la Corte, uditi il relatore ed i difensori delle parti presenti, che si sono riportati alle rispettive difese in atti, ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720250070503402000, notificata il 27 maggio 2025, con la quale è stata chiesta la maggior imposta dovuta, pari ad euro 148.209,20, a seguito del controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 sulle somme percepite a titolo di trattamento di fine rapporto (TFR), indennità equipollenti o altre indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, riferite al periodo d'imposta 2020.
2.Deduce l'ufficio di aver provveduto alla liquidazione della “imposta relativa al TFR maturato dal contribuente, basandosi esclusivamente sui dati trasmessi dal sostituto d'imposta nella Certificazione
Unica n. 15280833528 - 0000001 del 28 maggio 2021, la quale non risulta oggetto di rettifica o annullamento”.
3.Il ricorrente contesta che l'ufficio non avesse tenuto conto delle sue osservazioni e della documentazione depositata limitandosi ad aderire alle dichiarazioni del sostituto d'imposta.
Il motivo è fondato.
Invero “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il ricorso alla figura del sostituto d'imposta, risolvendosi in una ipotesi di applicazione del tributo su dichiarazione dello stesso contribuente, sia pure per il tramite del sostituto, esenta l'amministrazione finanziaria dall'obbligo di procedere con proprio atto di accertamento, fatta salva la eventuale necessità di una rettifica in aumento dell'obbligazione tributaria, e, nell'ipotesi opposta, consentendosi sempre al contribuente sostituito la possibilità di proporre eventuali contestazioni del debito accertato in suo danno, attraverso la ordinaria procedura di rimborso” (Cass. Sez.
5, 29/10/2004, n. 20969, Rv. 578627 - 01).
Applicando tale principio al caso di specie deve osservarsi che l'ufficio ha sottoposto a tassazione separata l'indennità di cessazione del rapporto di lavoro intercorso con la CDP immobiliare srl così come previsto dall'articolo 17 del DPR 917/1986.
La tassazione è stata effettuata sulle somme indicate dal sostituto d'imposta nella certificazione unica 2021 trasmessa da CDP Immobiliare per l'anno 2020 pari da € 974.692,17 da cui consegue un debito d'imposta, al netto delle ritenute operate dal datore di lavoro, pari ad € 148.209,20.
Il contribuente, a seguito di ricezione della comunicazione di irregolarità (n. 0001446421271 atto n.
06135372123), depositava memoria con allegata documentazione da cui risultava che nella somma di
€ 974.692,17 era ricompreso l'importo di € 594.000,00 già percepito nell'anno 2006 e, quindi, esente da ogni tassazione.
Le deduzioni del ricorrente hanno trovato conferma in atti.
In particolare, con lettera del 26.01.2006 Nominativo_1 comunicava al ricorrente che “Con riferimento alla nostra del 31/12”003 prot. 248/RD, le comunichiamo che, avendo assolto alle obbligazioni assunte con l'accettazione della lettera sopracitata e delle precedenti cui la stessa fa seguito, Nominativo_2 ha acquisito, a titolo definitivo, quale integrazione del TFR, l'importo di cui alla stessa lettera”.
In detta missiva si specificava che il totale delle somme dovute era pari ad € 1.130.740,53, cui andava detratto il prestito percepito, pari ad € 594.000,00 con un residuo pari ad € 536.740,53.
A conferma di ciò il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3271/2020, accertava “che il ricorrente è ancora creditore della somma di euro 536.740,53 in forza della comunicazione della società convenuta del 26.1.2006
e delle precedenti LDG a titolo di integrazione al TFR”.
Tale sentenza veniva poi confermata dalla Corte d'Appello di Roma.
Dunque, l'importo di € 594.000,00 è stato corrisposto al ricorrente, a titolo definitivo nel 2006.
Erroneamente, pertanto lo stesso è stato inserito nella certificazione unica 2021 tra le somme corrisposte nel 2020, soggette a tassazione separata.
Esso non poteva essere ripreso a tassazione essendo decorsi i termini di decadenza ex articolo 43 del dpr
600/1973.
Dunque, il ricorrente ha dimostrato l'erroneità della certificazione del sostituto d'imposta su cui è stato calcolato il tributo dovuto.
4.Restano assorbite le ulteriori doglianze del ricorrente.
5.Il ricorso deve essere pertanto accolto e, per l'effetto, la cartella impugnata deve essere annullata.
6.La circostanza che l'ufficio si sia basato su una certificazione del sostituto d'imposta rivelatasi poi erronea consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate. ROMA, 22.01.2026 Il relatore A.Perinelli Il Presidente R.Roberti
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente
PERINELLI ON, Relatore
EGIDI GIORGIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13104/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Centro Operativo Di Venezia - Via G. De Marchi 30175 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250070503402000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1019/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
I Procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720250070503402000, notificata il 27 maggio 2025, con la quale è stata chiesta la maggior imposta dovuta, pari ad euro 148.209,20, a seguito del controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 sulle somme percepite a titolo di trattamento di fine rapporto (TFR), indennità equipollenti o altre indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, riferite al periodo d'imposta 2020.
In particolare, la riliquidazione dell'imposta è stata effettuata sulla base dei dati comunicati dal sostituto d'imposta, la società Società_1.r.l., nella Certificazione Unica 2021, relativa ai compensi erogati nell'anno in esame.
Il ricorrente proponeva i seguenti motivi:
- I Motivo Illegittimità della Cartella di pagamento per carenza di motivazione e prova in violazione dell'art. 7, e 6-bis, comma 4, della L. 212/2000 e dell'art. 2697 Codice civile non avendo l'Ufficio motivato la propria pretesa anche in relazione alle osservazioni presentate dal Ricorrente in sede di memorie presentate in relazione alla Comunicazione di irregolarità. Violazione altresì dell'art. 97 della Costituzione (pag.17);
- Il Motivo Illegittimità della Cartella di pagamento per decadenza dell'azione accertatrice presupposta in violazione dell'art. 43 del DPR 600/1973 e conseguente prescrizione della pretesa impositiva. (pag. 22);
- III Motivo Illegittimità della Cartella di pagamento per violazione dell'art. 19 del DPR 917/1986 non avendo l'Ufficio conteggiato in maniera corretta l'aliquota media da applicare per la tassazione separata delle indennità ricevute dal Contribuente nell'anno in contestazione (pag. 27);
- IV Motivo Illegittimità della Cartella di pagamento per violazione dell'art. 68 del D.Lgs. 546/1992 avendo l'Ufficio provveduto ad iscrivere a ruolo l'intera pretesa impositiva (pag. 29);
- V Motivo Disapplicazione delle sanzioni amministrative irrogate per mancanza del requisito soggettivo in violazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997 non essendo imputabile al Contribuente alcun comportamento doloso o colposo (pag. 30).
Tanto premesso chiedeva l'annullamento della cartella impugnata con refusione delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio, con proprie controdeduzioni e depositando documentazione, l'Agenzia delle
Entrate – DP1 di Roma deducendo di aver provveduto alla liquidazione automatizzata effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, sulla base dei dati comunicati dal sostituto d'imposta nel modello
CU/2021, riferito ai compensi erogati nell'anno 2020 al contribuente sig. BO LO.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con refusione delle spese di lite.
Con ordinanza del 29.11.2025 veniva sospesa l'esecutività della cartella impugnata.
Il difensore della ricorrente depositava memorie illustrative con cui insisteva nei motivi di ricorso.
All'udienza pubblica di discussione del 22.01.2026, la Corte, uditi il relatore ed i difensori delle parti presenti, che si sono riportati alle rispettive difese in atti, ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720250070503402000, notificata il 27 maggio 2025, con la quale è stata chiesta la maggior imposta dovuta, pari ad euro 148.209,20, a seguito del controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 sulle somme percepite a titolo di trattamento di fine rapporto (TFR), indennità equipollenti o altre indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, riferite al periodo d'imposta 2020.
2.Deduce l'ufficio di aver provveduto alla liquidazione della “imposta relativa al TFR maturato dal contribuente, basandosi esclusivamente sui dati trasmessi dal sostituto d'imposta nella Certificazione
Unica n. 15280833528 - 0000001 del 28 maggio 2021, la quale non risulta oggetto di rettifica o annullamento”.
3.Il ricorrente contesta che l'ufficio non avesse tenuto conto delle sue osservazioni e della documentazione depositata limitandosi ad aderire alle dichiarazioni del sostituto d'imposta.
Il motivo è fondato.
Invero “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il ricorso alla figura del sostituto d'imposta, risolvendosi in una ipotesi di applicazione del tributo su dichiarazione dello stesso contribuente, sia pure per il tramite del sostituto, esenta l'amministrazione finanziaria dall'obbligo di procedere con proprio atto di accertamento, fatta salva la eventuale necessità di una rettifica in aumento dell'obbligazione tributaria, e, nell'ipotesi opposta, consentendosi sempre al contribuente sostituito la possibilità di proporre eventuali contestazioni del debito accertato in suo danno, attraverso la ordinaria procedura di rimborso” (Cass. Sez.
5, 29/10/2004, n. 20969, Rv. 578627 - 01).
Applicando tale principio al caso di specie deve osservarsi che l'ufficio ha sottoposto a tassazione separata l'indennità di cessazione del rapporto di lavoro intercorso con la CDP immobiliare srl così come previsto dall'articolo 17 del DPR 917/1986.
La tassazione è stata effettuata sulle somme indicate dal sostituto d'imposta nella certificazione unica 2021 trasmessa da CDP Immobiliare per l'anno 2020 pari da € 974.692,17 da cui consegue un debito d'imposta, al netto delle ritenute operate dal datore di lavoro, pari ad € 148.209,20.
Il contribuente, a seguito di ricezione della comunicazione di irregolarità (n. 0001446421271 atto n.
06135372123), depositava memoria con allegata documentazione da cui risultava che nella somma di
€ 974.692,17 era ricompreso l'importo di € 594.000,00 già percepito nell'anno 2006 e, quindi, esente da ogni tassazione.
Le deduzioni del ricorrente hanno trovato conferma in atti.
In particolare, con lettera del 26.01.2006 Nominativo_1 comunicava al ricorrente che “Con riferimento alla nostra del 31/12”003 prot. 248/RD, le comunichiamo che, avendo assolto alle obbligazioni assunte con l'accettazione della lettera sopracitata e delle precedenti cui la stessa fa seguito, Nominativo_2 ha acquisito, a titolo definitivo, quale integrazione del TFR, l'importo di cui alla stessa lettera”.
In detta missiva si specificava che il totale delle somme dovute era pari ad € 1.130.740,53, cui andava detratto il prestito percepito, pari ad € 594.000,00 con un residuo pari ad € 536.740,53.
A conferma di ciò il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3271/2020, accertava “che il ricorrente è ancora creditore della somma di euro 536.740,53 in forza della comunicazione della società convenuta del 26.1.2006
e delle precedenti LDG a titolo di integrazione al TFR”.
Tale sentenza veniva poi confermata dalla Corte d'Appello di Roma.
Dunque, l'importo di € 594.000,00 è stato corrisposto al ricorrente, a titolo definitivo nel 2006.
Erroneamente, pertanto lo stesso è stato inserito nella certificazione unica 2021 tra le somme corrisposte nel 2020, soggette a tassazione separata.
Esso non poteva essere ripreso a tassazione essendo decorsi i termini di decadenza ex articolo 43 del dpr
600/1973.
Dunque, il ricorrente ha dimostrato l'erroneità della certificazione del sostituto d'imposta su cui è stato calcolato il tributo dovuto.
4.Restano assorbite le ulteriori doglianze del ricorrente.
5.Il ricorso deve essere pertanto accolto e, per l'effetto, la cartella impugnata deve essere annullata.
6.La circostanza che l'ufficio si sia basato su una certificazione del sostituto d'imposta rivelatasi poi erronea consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate. ROMA, 22.01.2026 Il relatore A.Perinelli Il Presidente R.Roberti