Art. 3.
Le norme delegate di cui all'articolo 1 saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della marina mercantile, della difesa, delle poste e delle telecomunicazioni, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi.
Le norme delegate di cui all'articolo 1 saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della marina mercantile, della difesa, delle poste e delle telecomunicazioni, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi.