Sentenza 7 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/07/2004, n. 12483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12483 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente f.f. -
Dott. OLLA Giovanni - Presidente di sezione -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - rel. Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI TITO, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA ORIANI 85, rappresentato e rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO LAVIANI, FRANCESCO DELFINO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PACE GIOVANNI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 170/03 del Giudice di pace di POTENZA, depositata il 27/02/03;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/06/04 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato Francesco DELFINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo e giurisdizione delle Commissioni Tributarie. Rigetto del quarto motivo e giurisdizione dell'a.g.o..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato l'utente conveniva davanti al Giudice di Pace di Potenza il Comune di Tito e, premesso di aver ricevuto dalla S.E.M. s.p.a. di Potenza una cartella di pagamento per canone acqua ed eccedenza sui consumi relativi agli anni 1993 e 1997, chiedeva che fossero dichiarate prescritte le somme relative al 1993 e non dovute quelle per il 1997 in quanto determinate con metodo induttivo. Chiedeva, inoltre, il risarcimento del danno morale. Con la sentenza impugnata l'adito Giudice di Pace, affermata la propria giurisdizione, dichiarava non dovuto l'importo richiesto per canone acqua ed eccedenza sui consumi relativi al 1993 e non dovuto l'importo richiesto per eccedenza sui consumi relativi al 1997, condannando il Comune al pagamento delle spese processuali. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Comune di Tito, affidandolo a sei motivi, due dei quali prospettano questioni di giurisdizione (donde l'assegnazione alle Sezioni Unite). L'utente non si è costituito in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato assegnato a queste Sezioni unite per la definizione delle questioni inerenti alla giurisdizione, ai sensi dell'art. 374 primo comma cod. proc. civ.. Il secondo motivo del ricorso è rivolto a contestare l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario per i canoni relativi al servizio di fognatura e depurazione, sul rilievo che gli stessi integrano tributi comunali, come tali devoluti alla cognizione del giudice tributario.
Il motivo è fondato.
Queste Sezioni unite, con indirizzo ormai univoco (da ultimo, v. sentenze 6 febbraio 2003 n. 1735, 17 luglio 2003 n. 11188, 17 dicembre 2003 n. 19388, 17 febbraio 2004 n. 3054), hanno affermato che il canone per il servizio di scarico e depurazione delle acque reflue ha natura di componente del corrispettivo del servizio idrico solo a partire dal 3 ottobre 2000, per effetto dell'innovazione introdotta dall'art. 31 ventottesimo comma della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e del differimento della sua iniziale decorrenza (1
gennaio 1999) disposto dall'art. 62 del d. lgs. 11 maggio 1999 n. 152, modificato dall'art. 24 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 258
(entrato in vigore alla predetta data del 3 ottobre 2000), mentre, per il periodo anteriore, integra un tributo comunale, sulla scorta delle previsioni prima dell'art. 17 ter della legge 10 maggio 1976 n. 319 (aggiunto dall'art. 3 del d.l. 28 febbraio 1981 n. 38, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 1981 n. 153), e successivamente, dopo l'abrogazione di detta norma ad opera dell'art. 32 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, dell'ultimo comma dello stesso art. 17, inserito dall'art. 2 terzo comma bis del d.l. 17 marzo 1995 n. 79 (convertito con modificazioni in legge 17 maggio 1995 n. 172), di modo che la controversia attinente a quel canone, per l'indicato periodo anteriore, se promossa nel vigore dell'art. 2 del d. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (anche nel testo originario, poi riformulato dall'art. 12 della legge 23 dicembre 2001 n. 448), rientra nella giurisdizione delle commissioni tributarie.
Ribadendosi il riportato principio, si deve dichiarare la giurisdizione del giudice tributario sulla domanda relativa al canone di fognatura e depurazione, con la consequenziale cassazione senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui ha in proposito pronunciato.
Ancora attinente alla giurisdizione è il quarto motivo del ricorso, con il quale si sostiene la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, deducendosi che l'art. 33 secondo comma lett. e) del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 80, sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205, ove fa eccezione a detta giurisdizione in materia di pubblici servizi per i "rapporti individuali di utenza con soggetti privati", riguarderebbe soltanto le ipotesi dell'erogazione di pubblico servizio da parte di soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, di modo che manterrebbe ferma quella giurisdizione esclusiva in caso di diretta gestione del servizio medesimo da parte di ente pubblico territoriale.
La deduzione, che resta influente limitatamente al canone per l'acqua potabile (a seguito dell'accoglimento del secondo motivo del ricorso), è infondata.
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo contemplata dal citato art. 33, come si è già affermato con sentenza 28 aprile 2004 n. 8103 (proprio in relazione al servizio idrico municipale), trova eccezione per i rapporti la cui fonte regolatrice sia non di natura amministrativa o concessoria, ma di diritto privato negoziale, indipendentemente dalla qualità (pubblica o privata) delle parti. Tali rapporti sono affidati, secondo le comuni regole sul riparto della giurisdizione, alla cognizione del giudice ordinario. A conferma del principio ed a confutazione della diversa esegesi proposta dal ricorrente, va osservato che l'eccezione in esame riguarda i rapporti individuali di utenza "con" soggetti privati (non "fra" soggetti privati), ed inoltre trova base logica nella circostanza che le controversie attinenti ai contratti privatistici di utenza non coinvolgono quei profili relativi all'an od al quomodo dell'espletamento del pubblico servizio che giustificano la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (v. Cass. S.U. 9 agosto 2000 n. 558, 10 giugno 2003 n. 9297). Per la decisione sugli altri motivi del ricorso, che rimangono rilevanti con limitato riguardo al canone per l'erogazione dell'acqua potabile, gli atti vanno rimessi al Primo presidente, al fine della designazione di Sezione semplice (art. 142 disp. att. cod. proc. civ.).
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il motivo del ricorso relativo alla giurisdizione sulla domanda inerente al canone di fognatura e depurazione, e dichiara su tale domanda la giurisdizione del giudice tributario, cassando sul punto la sentenza impugnata senza rinvio;
rigetta il motivo relativo alla giurisdizione sulla domanda inerente al canone d'acqua, e dichiara su tale domanda la giurisdizione del giudice ordinario;
trasmette gli atti al Primo Presidente affinché designi Sezione semplice per la pronuncia sugli altri motivi. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 10 giugno 2004. Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2004