Ordinanza presidenziale 23 giugno 2022
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 13/10/2025, n. 6700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6700 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06700/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03033/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3033 del 2022, proposto da
Security Police s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ciro Sito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di NA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi, ex lege, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di NA, domiciliata in NA, via Diaz 11;
per l'annullamento
- del provvedimento della Prefettura di NA Area 1 Staff 3 OSP Polizia Amministrativa - prot. uscita 0334076 del 16 novembre 2021, comunicato in data 1° aprile 22, recante rigetto dell'istanza presentata in data 3 marzo 2021 per l'inserimento nel corpo della licenza ex art. 134 TULPS rilasciata dal Prefetto di NA in data 1° agosto 2012, con atto n. 3397/16° Area 1 Quater OSP - anche dei servizi di vigilanza ispettiva e/o vigilanza saltuaria di zona, vigilanza antirapina, vigilanza antitaccheggio, intervento sugli allarmi e scorta valori;
se ed in quanto possa occorrere:
- del provvedimento della Prefettura di NA Area I Staff 3 OSP Polizia Amministrativa prot. 116496 dell’11 aprile 2022, avente ad oggetto il rinnovo triennale della licenza ex art. 134 TULPS rilasciata dal Prefetto di NA in data 1 agosto 2012, con atto n. 3397/16° Area 1 Quater OSP, nella parte in cui non include i servizi oggetto dell'istanza di ampliamento del 3 marzo 2021;
- della nota prefettizia 77633 del 10 marzo 2021, con cui veniva contestata l'inidoneità della documentazione prodotta a corredo dell'istanza di estensione ai nuovi servizi, in quanto da essa non sarebbe emersa una idonea struttura tecnico operativa;
- della nota del 7 ottobre 2021 della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di NA, secondo cui dalla ulteriore documentazione prodotta non sarebbero emersi elementi idonei a superare le criticità evidenziate in precedenza;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi della parte ricorrente, riservandosi la proposizione di motivi aggiunti all'atto della loro esibizione o conoscenza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno ed U.T.G. - Prefettura di NA;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 -bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 luglio 2025 il dott. NI TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, istituto di vigilanza in forza di licenza ex art.134 r.d. 18 giugno 1931, n.773 (TULPS), rilasciatagli nel 2012 e successivamente rinnovata, è insorta avvero il provvedimento prefettizio recante rigetto della istanza con la quale aveva richiesto l’aggiornamento della licenza di polizia, con l’inserimento nel contenuto della stessa degli ulteriori servizi di vigilanza ispettiva, vigilanza antirapina, vigilanza antitaccheggio (rientrante nella classe funzionale “A”), intervento sugli allarmi (classe funzionale “B”) e scorta valori (classe funzionale “D”).
2. In fatto, ha riferito che:
- già l’originaria licenza comprendesse tutte le attività “ ricomprese nelle classi A e B livello 1 ”, come individuate all’art. 2 del decreto del Ministero dell’interno n.269 del 1° dicembre 2010;
- l’istanza poi rigettata con il provvedimento qui impugnato è stata, quindi, “ presentata per mero tuziorismo […] a seguito di rilievi emersi in sede di certificazione di qualità da parte dell’Ente certificatore incaricato ”, che aveva richiesto un aggiornamento della licenza che precisasse il perimetro di attività autorizzate, onde poter emettere la certificazione richiesta;
- con il provvedimento gravato, la Prefettura ha respinto l’istanza precisando, da un lato, che l’originaria licenza non comprendeva tutte le attività di cui alle classi A e B livello 1, ma solo quelle ivi espressamente indicate, e rilevando, dall’altro, la mancanza dei presupposti per l’estensione dell’autorizzazione a tali ulteriori attività.
3. Avverto tale atto, la ricorrente propone domanda di annullamento, deducendone la illegittimità in forza dei seguenti motivi:
3.1. “ Violazione e falsa applicazione art.134, 136 r.d. 773/31 del 18/6/31. Violazione e falsa applicazione art.2-3 ed Allegati A, C e D del D.M. interno 269 /10 del 1/12/10. Violazione art.1 e 3 L. 241/90. Eccesso di potere per omessa istruttoria – Simulazione procedimentale – Errore di fatto – Motivazione stereotipata e apparente – Omessa comparazione degli interessi coinvolti ”, con cui contesta le ragioni del provvedimento e in particolare la ritenuta insussistenza delle condizioni per l’estensione della licenza alle ulteriori attività indicate nella istanza;
3.2. “ Violazione e falsa applicazione art. 134, 136 r.d. 773/31 del 16/07/31. Violazione e falsa applicazione art. 2-3 ed Allegati A, C, D del D.M. Interno 269/10 del 1/12/10. Violazione art. 1, 3, 7, 10 e 10 bis L. 241/90. Violazione art.1 co.2 L. 27/12 del 24/3/12. Eccesso di potere carenza dei presupposti e di motivazione – Omessa istruttoria – Simulazione procedimentale – Travisamento – Sviamento – Erroneità della motivazione ”, ove sostiene che la licenza già rilasciata nel 2012 e poi rinnovata già comprenda tutte le attività de quibus .
4. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate, per resistere al ricorso.
5. All’udienza di merito straordinaria del 16 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Tutto quanto sin qui premesso, il ricorso è infondato.
7. Per ragioni di ordine logico, deve muoversi dall’esame del secondo motivo.
7.1. La ricorrente, come si è detto, ha riferito di aver presentato l’istanza di aggiornamento a soli fini “ tuzioristici ”, ovvero sostanzialmente al fine di ottenere dalla Prefettura una precisazione sul contenuto dei servizi autorizzati, in ragione di un rilievo mosso dall’Ente certificatore incaricato per il rilascio del certificato di capacità e qualità del servizio.
Essa sostiene, infatti, che l’originaria licenza già comprendesse tutte le attività di cui alle classi funzionali A e B citate, e, quindi, anche gli ulteriori servizi, già riferiti, indicati nella istanza.
Per tali ragioni, contesta la legittimità del provvedimento gravato, nel quale la Prefettura ha sostenuto, di contro, che la licenza in essere fosse limitata ai servizi in essa espressamente richiamati, con esclusione di ogni ulteriore attività non espressamente indicata.
7.2. Il motivo è infondato.
Nell’originaria licenza rilasciata in data 1° agosto 2012, il Prefetto ha chiaramente precisato che “ i servizi di vigilanza richiesti in premessa vengono definiti ed autorizzati, secondo le nuove disposizioni ministeriali in materia, come di seguito: telesorveglianza, servizio di controllo a distanza di bene mobile e immobile, vigilanza fissa ”, senza menzionare gli ulteriori servizi richiamati dalla ricorrente, id est , vigilanza ispettiva, vigilanza antirapina, vigilanza antitaccheggio, intervento sugli allarmi.
Il provvedimento risulta, pertanto, corretto laddove il Prefetto, in risposta all’identico rilievo mosso dalla ricorrente nel contraddittorio procedimentale, ha precisato che la licenza già rilasciata comprendesse solo “ alcuni servizi di vigilanza ”, ovvero quelli espressamente indicati, rilevando, condivisibilmente, che “ argomentare diversamente ” imporrebbe di “ attribuire un significato del tutto pleonastico al dispositivo del provvedimento del Prefetto ” nella parte in cui, nel decretare di autorizzare l’attività della istante, ha elencato solo alcuni dei servizi compresi nelle richiamate classi A e B.
8. Così chiarito l’esatto perimetro della licenza ottenuta dalla ricorrente nel 2012, può passarsi all’esame del secondo motivo, per mezzo del quale sono contestate le ragioni del diniego opposte dal Prefetto alla estensione dell’autorizzazione alle ulteriori attività che, come si è precisato, non rientrano fra quelle comprese nell’originario titolo di polizia.
8.1. Anche il presente motivo è infondato.
8.2. Secondo quanto pure riferito nel provvedimento, ricevuta l’istanza, la Prefettura, con nota del 10 marzo 2021, rilevando, sulla base anche delle annotazioni della locale Questura, “ l’inidoneità della documentazione prodotta a corredo dell’istanza di estensione ai nuovi servizi in quanto dalla stessa non è emerso, in maniera chiara ed univoca, la disponibilità di un’adeguata struttura tecnico-operativa in grado di espletare efficacemente gli ulteriori servizi di vigilanza richiesti, con particolare riferimento alle modalità di impiego delle gg.pp.gg. in relazione al carico di lavoro eseguito e alla conseguente disponibilità di uomini e mezzi e tecnologie necessari per lo svolgimento degli ulteriori servizi ”, aveva richiesto alla istante la presentazione di “ un più articolato progetto tecnico-operativo che consentisse di superare le carenze evidenziate ”.
Senonché, la documentazione trasmessa dall’interessata il successivo 24 marzo 2021 non è stata ritenuta “ idonea a superare le criticità in precedenza evidenziate ”, giacché, secondo quanto riferito dalla Questura, il richiedente si è “ limita[to] ad una mera elencazione del nr. Dei dipendenti (8 g.p.g.), del nr. GAP (5), nr. Veicoli (6) e di radio portatili (3) ed un elenco dei servizi forniti all’utenza, limitandosi poi ad affermare che la propria struttura tecnico operativa, così sommariamente descritta, è bastante alla bisogna ”.
Non avendo l’istante superato tali criticità nemmeno nella successiva fase procedimentale di cui all’art.10 -bis – giacché, con le osservazioni presentate, si è esclusivamente concentrata sulla interpretazione del decreto autorizzativo del 2012 ed il suo esatto contenuto – il Prefetto ha quindi respinto l’istanza di aggiornamento, in ragione della “ perdurante inidoneità del progetto tecnico-operativo e, conseguentemente, della non comprovata capacità tecnica richiesta per lo svolgimento anche degli ulteriori servizi richiesti ”, in applicazione della disciplina dettata dall’art.134 del TULPS e dagli artt.257 e 257-quater del r.d. 6 maggio 1940, n.635, recante regolamento di esecuzione del TULPS.
8.3. Le censure mosse dalla ricorrente nel presente giudizio non consentono di mettere in discussione la legittimità del provvedimento.
La ricorrente – che, come detto, già nelle osservazioni ex art.10 -bis legge n.241/90 non aveva affrontato il punto – si è, invero, limitata, in questa sede, a qualche richiamo giurisprudenziale e delle norme regolamentari in materia di requisiti tecnico-operativi richiesti agli istituti di vigilanza, senza tuttavia rappresentare, in concreto, le ragioni per le quali la Prefettura avrebbe commesso un errore nella propria valutazione e, in particolare, senza dimostrare la sussistenza, in capo ad essa, dei requisiti che la Prefettura ha ritenuto insussistenti.
In merito, ha esclusivamente riferito che, successivamente al diniego qui opposto, con provvedimento prot. n.116496 dell’11 aprile 2022, la Prefettura ha concesso il rinnovo della originaria licenza, osservando che ciò dimostrerebbe che “ la Prefettura di NA sia edotta del possesso dei requisiti generali dell’impresa e del richiedente la licenza, della cui esistenza ha dato analiticamente atto nel provvedimento di rinnovo della licenza ”.
L’argomento è fallace, giacché omette di considerare che il giudizio contenuto in tale provvedimento di rinnovo, nella parte relativa alla idoneità tecnico-operativa dell’istituto di vigilanza, è stato espresso in relazione ai soli servizi ivi autorizzati, ovvero quei soli servizi (già autorizzati) contenuti nella licenza che per l’appunto si è rinnovata, non comprendendo, di contro, una valutazione sul possesso dei diversi ed ulteriori requisiti tecnico-operativi necessari in relazione alle distinte attività per le quali ha chiesto la estensione della licenza.
Sicché è errato il rilievo secondo cui tali condizioni tecnico-operative “ possono ritenersi pacificamente conosciute dall’Amministrazione ”, proprio in quanto la valutazione è stata espressa in relazione a requisiti diversi, relativi ad altri servizi, non compresi nella licenza rinnovata.
9. Per tutte le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere respinto, giacché infondato.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite delle amministrazioni resistenti, in solido, nella misura di €2.000,00, oltre spese generali ed accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL LL Di NA, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
NI TE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI TE | EL LL Di NA |
IL SEGRETARIO