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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 3417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3417 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Antonietta Savino Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere
All' esito udienza del 14.10.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 1435 r.g.a.c per l'anno 2025
Tra
rapp.to e difeso dall' avv.to Ernesto Maria Cirillo presso cui el.te dom.to in Napoli via Parte_1
NE AR 8
Appellante
E
rapp.ta e difesa dagli avv.ti Domenico De Feo, Marco Marazza presso cui el.te dom.ta in Controparte_1
Napoli c/o avv. Mario De Mathia in via M. Stanzione 12
Appellata
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 12.6.2025, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza del Tribunale di
Napoli 417 del 2025 che aveva accolto l'opposizione al precetto da parte della società appellata.
Con il primo motivo di appello, l'appellante deduceva che la sentenza era errata nella parte in cui non aveva considerato nell' ambito delle somme dovute dalla anche la 13 ° mensilità . La sentenza che aveva CP_1 accertato il diritto dell'appellante alla liquidazione della somma a titolo di risarcimento del danno per dequalificazione nella misura del 40 % della retribuzione mensile globale di fatto quantificandola in 1420,42 doveva essere moltiplicata per 13 mensilità e non 12 come aveva fatto la società .
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui non aveva deciso in ordine al conteggio degl'interessi e della rivalutazione. Vi era stata un'omessa pronuncia.
Infine chiedeva la riforma della sentenza anche in merito alla condanna alle spese di lite . Si costituiva la società appellata ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità dell'appello. Chiedeva la conferma della sentenza impugnata perché correttamente motivata.
All'esito dell' udienza tenutasi secondo la regole di cui all'art. 127 ter cpc , la Corte assegnava la causa a sentenza.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e pertanto va rigettato. Circa il primo motivo di appello, la Corte osserva che esso è infondato in quanto la sentenza impugnata aveva correttamente applicato quanto stabilito sull'an dalla sentenza passata in giudicato circa il calcolo del risarcimento per dequalificazione professionale. La tredicesima era esclusa e non andava inclusa. L'appellante aveva ricevuto un risarcimento del danno alla professionalità, che quindi non aveva la natura giuridica di una retribuzione, nella misura del 40 % della retribuzione mensile globale di fatto quantificata in euro 1420,42 mensili per un determinato periodo anch'esso stabilito nella sentenza dall'1.4.2018 al 18.11.2020.
Calcolare su questa somma così come indicata e stabilita anche la 13 ^ mensilità era un'operazione giuridicamente illegittima e quindi correttamente l'opposizione al precetto, che conteneva nel calcolo della somma anche la 13 ^ , era stato accolto.
In nessuna parte della sentenza la Giudice della causa sul demansionamento aveva indicato la 13 ^ tra le voci di cui tener conto ai fini della determinazione dell'ammontare dovuto. Né si può ricavare tale inclusione dal semplice fatto che era indicata una retribuzione che non aveva altro scopo che di fungere da parametro di riferimento per il risarcimento del danno e non come adempimento di una obbligazione per la prestazione di un'attività lavorativa.
Di conseguenza nessuna tredicesima doveva essere calcolata o aggiunta alla somma risultante dal calcolo come stabilito nella sentenza passata in giudicato sul demansionamento.
Anche il secondo motivo di appello va rigettato. Il dispositivo della sentenza conteneva una precisa decorrenza per il calcolo degli accessori della rivalutazione monetaria e interessi in chiaro contrasto con quanto stabilito nel corpo della motivazione. Tuttavia in questi casi non è possibile integrare il dispositivo letto in udienza insieme alla sentenza in presenza di un contrasto così evidente . D'altra parte se si fosse trattato di un errore materiale , era onere della parte appellante richiedere la correzione e ciò non è avvenuto. In ogni caso certamente la sede dell'opposizione a precetto non è quella processualmente corretta e adeguata per risolvere un contrasto di questa natura con delle date differenti tra motivazione e dispositivo circa la decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi . Era necessario un giudizio di merito in appello sulla sentenza ritenuta errata. Non si può per via interpretativa in un giudizio sull'opposizione a precetto risolvere un tale contrasto.
Infine anche il motivo di appello sulle spese va rigettato in quanto la regola della soccombenza è quella ordinaria e normale mentre quella della compensazione necessita di motivazione .
Le spese di questo grado si compensano data la natura interpretativa delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte così decide:
A) Rigetta l'appello;
B) Compensa le spese del presente grado di giudizio;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u. approvato con dpr 115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24.12.2012 n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.
Napoli 14.10.2025
Il Presidente rel
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Antonietta Savino Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere
All' esito udienza del 14.10.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 1435 r.g.a.c per l'anno 2025
Tra
rapp.to e difeso dall' avv.to Ernesto Maria Cirillo presso cui el.te dom.to in Napoli via Parte_1
NE AR 8
Appellante
E
rapp.ta e difesa dagli avv.ti Domenico De Feo, Marco Marazza presso cui el.te dom.ta in Controparte_1
Napoli c/o avv. Mario De Mathia in via M. Stanzione 12
Appellata
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 12.6.2025, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza del Tribunale di
Napoli 417 del 2025 che aveva accolto l'opposizione al precetto da parte della società appellata.
Con il primo motivo di appello, l'appellante deduceva che la sentenza era errata nella parte in cui non aveva considerato nell' ambito delle somme dovute dalla anche la 13 ° mensilità . La sentenza che aveva CP_1 accertato il diritto dell'appellante alla liquidazione della somma a titolo di risarcimento del danno per dequalificazione nella misura del 40 % della retribuzione mensile globale di fatto quantificandola in 1420,42 doveva essere moltiplicata per 13 mensilità e non 12 come aveva fatto la società .
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui non aveva deciso in ordine al conteggio degl'interessi e della rivalutazione. Vi era stata un'omessa pronuncia.
Infine chiedeva la riforma della sentenza anche in merito alla condanna alle spese di lite . Si costituiva la società appellata ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità dell'appello. Chiedeva la conferma della sentenza impugnata perché correttamente motivata.
All'esito dell' udienza tenutasi secondo la regole di cui all'art. 127 ter cpc , la Corte assegnava la causa a sentenza.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e pertanto va rigettato. Circa il primo motivo di appello, la Corte osserva che esso è infondato in quanto la sentenza impugnata aveva correttamente applicato quanto stabilito sull'an dalla sentenza passata in giudicato circa il calcolo del risarcimento per dequalificazione professionale. La tredicesima era esclusa e non andava inclusa. L'appellante aveva ricevuto un risarcimento del danno alla professionalità, che quindi non aveva la natura giuridica di una retribuzione, nella misura del 40 % della retribuzione mensile globale di fatto quantificata in euro 1420,42 mensili per un determinato periodo anch'esso stabilito nella sentenza dall'1.4.2018 al 18.11.2020.
Calcolare su questa somma così come indicata e stabilita anche la 13 ^ mensilità era un'operazione giuridicamente illegittima e quindi correttamente l'opposizione al precetto, che conteneva nel calcolo della somma anche la 13 ^ , era stato accolto.
In nessuna parte della sentenza la Giudice della causa sul demansionamento aveva indicato la 13 ^ tra le voci di cui tener conto ai fini della determinazione dell'ammontare dovuto. Né si può ricavare tale inclusione dal semplice fatto che era indicata una retribuzione che non aveva altro scopo che di fungere da parametro di riferimento per il risarcimento del danno e non come adempimento di una obbligazione per la prestazione di un'attività lavorativa.
Di conseguenza nessuna tredicesima doveva essere calcolata o aggiunta alla somma risultante dal calcolo come stabilito nella sentenza passata in giudicato sul demansionamento.
Anche il secondo motivo di appello va rigettato. Il dispositivo della sentenza conteneva una precisa decorrenza per il calcolo degli accessori della rivalutazione monetaria e interessi in chiaro contrasto con quanto stabilito nel corpo della motivazione. Tuttavia in questi casi non è possibile integrare il dispositivo letto in udienza insieme alla sentenza in presenza di un contrasto così evidente . D'altra parte se si fosse trattato di un errore materiale , era onere della parte appellante richiedere la correzione e ciò non è avvenuto. In ogni caso certamente la sede dell'opposizione a precetto non è quella processualmente corretta e adeguata per risolvere un contrasto di questa natura con delle date differenti tra motivazione e dispositivo circa la decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi . Era necessario un giudizio di merito in appello sulla sentenza ritenuta errata. Non si può per via interpretativa in un giudizio sull'opposizione a precetto risolvere un tale contrasto.
Infine anche il motivo di appello sulle spese va rigettato in quanto la regola della soccombenza è quella ordinaria e normale mentre quella della compensazione necessita di motivazione .
Le spese di questo grado si compensano data la natura interpretativa delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte così decide:
A) Rigetta l'appello;
B) Compensa le spese del presente grado di giudizio;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u. approvato con dpr 115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24.12.2012 n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.
Napoli 14.10.2025
Il Presidente rel