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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 03/12/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
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dagli Avvocati Antonio Mancini, c.f. [...], p.e.c.:
antonio.mancini@pecavvocatirieti.it; fax: 06.4825040 e dall' Avv.
GI Conti, c.f.: CNTLGU80Pl2H501 W, p.e.c.: luigiconti#@pec.it e domiciliati presso lo studio in Roma, alla Via della Consulta n. 50;
-Appellanti -
contro Presidenza del Consiglio dei ministri, m persona del Presidente protempore,
- Appellato -
VISTO l'atto di appello;
VISTI gli altri atti e documenti di causa;
UDITA, nell'udienza del 19 novembre 2025, svolta con l'assistenza del segretario, Dott.ssa GI Di Maro, la relazione del relatore Cons.
GI Mignemi; assenti le parti.
FATTO
1. XXXXXXXXXXXXXXXXX ed altri proponevano ricorso innanzi alla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio per vedersi riconosciuta la «riliquidazione del trattamento di quiescenza mediante il ~~ ,. calcolo dell "' indennità di funzione" o "operativa" di cui all'art. 18 del DPCM n. 8 del 1980, corrisposta in servizio e non valutata in quiescenza dal! 'Amministrazione. Con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze dovute e non corrisposte oltre interessi.» (ricorso,
- ag. 2).
2. Il giudice di prime cure, con la sentenza n XXXXXXXXXXXX f) rigettava -
-· il ricorso, compensando le spese.
... Avverso la predetta sentenza proponevano appello XXXXXXXX ~. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx t:l. Con nota dell' 8.2.2024, l'Avvocato Fazi depositava copia del certificato di morte dell' appel1ant,XXXXXXXXXXXXXXXXX ! deceduto il ,
XXXXXXXX1, chiedendo l'interruzione del processo.
5. Per quanto di rilievo in questa sede, all'udienza del ll!- febbraio 202~-,
il Presidente, sentito il Collegio, rilevato il deposito della certificazione attestante il decesso di XXXXXXXXXXXXXXX dichiarava, ai sensi dell'art. 108 c.g.c., l'interruzione del giudizio, con onere per la segreteria di comunicare alle parti 1' estratto del verbale.
La causa veniva, invece, trattenuta 111 decisione con riguardo agli altri /"
appellanti ed il giudizio veniva definito con la sentenza di questa Sezione n. (} i.,._ \ - xxxxxxxxxxxxx ,.-''/ ,,-1 __ lj'''' 6. L' ordinanze. di interruzione del processo e il decreto di fissazione della ,//
-·· ,· .I odierna udienza venivano notificati anche al coniuge del deceduto, nella qualità di unico erede.
i, All 'udienza del 19 novembre 2025, nessuno compariva e il relatore evidenziava la mancata presentazione di atti di riassunzione e/o prosecuzione.
DIRITTO
Il presente giudizio va dichiarato estinto ai sensi dell'art. 111 c.g.c., in combinato disposto con i precedenti artt. 108 e 109 c.g.c. (Sez. III App., sent.
n. 516 del 2023; Sez. II App., sent. n. 217 del 2023).
In particolare, in base all'art. 108 c.g.c., "l. Se prima della costituzione o al! 'udienza, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti (. .. ), il processo è interrotto, salvo che coloro ai 3 quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure ! 'altra parte provveda a citarli in riassunzione.
2. Se alcuno degli eventi interruttivi di cui al comma 1 si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.
3. Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione I. . .)".
Il successivo art. 109, comma 6, dispone che "Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue".
Infine, l'art. 111 c.g.c. prevede che "Oltre che nei casi previsti dall'articolo 11 O, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo"
( comma 1 ); "L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con Ut--- \J sentenza" ( comma 4); "Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute" (comma 8).
Nel caso di specie, non essendo intervenuto alcun atto di riassunzione e/o prosecuzione nel termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, il presente giudizio va dichiarato estinto.
Le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute (Sez.
II App., sent. n. 217 del 2023).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in ragione della gratuità, disposta, per le cause previdenziali, dall'art 1 O della legge 11 agosto 1973, n. 4 i
533.
P.Q.M.
§EZKONE TEJl?i.ZA GKUfil§IHZKONAlLlE CENTRAlLE D, AJPPELJLO definitivamente pronunciando, dichiara estinto il processo.
Le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti cli competenza.
Così deciso in Roma, nella carnera di consiglio del 19.11.2025.
V ESTENSORE KL PR.E§Ii[))ENTE Dott.ssa GI Mignemi Dott.ssa GI Maio
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l:t'D]]lif GENTE 1,1 , Il Collegio, ravvisati gli estremi per I'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs.
30 giugno 2003 n. 196, che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.
Dott.ssa GI Maio Depositato in Segreteria il I ; ' il In esecuzione del provvedimento coll giale, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs.
30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
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1 .I Dirigente
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