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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/09/2025, n. 2915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2915 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6823/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10 giugno 2025 da 1) Parte_1 Nato a Napoli (NA), il 24.06.1967 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Fabio Quintavalle presso il quale ha eletto domicilio telematico: Email_1
e
2) Controparte_1
Nata a Cinisello Balsamo (MI), il 23.07.1966; Cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Fabio Quintavalle presso il quale ha eletto domicilio telematico: Email_2
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Milano il 13.4.1989 (anno 1989, atto n.192, reg. 02, parte 1, serie -) In separazione dei beni. con il seguente figlio: , nato a [...], il [...] Persona_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10 giugno 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Il figlio maggiorenne, è economicamente autosufficiente;
Per_1
2) i coniugi non sono titolari di diritti su beni immobili né condividono una casa
coniugale per cui debba essere disposta assegnazione;
3) A titolo di contributo al mantenimento della SI.ra , il SI. Controparte_1
ha versato alla SI.ra , in un'unica soluzione, la somma di Parte_1 CP_1
€ 235.000,00 (duecentotrentacinquemila/00) a mezzo bonifico bancario in data
31.3.2025 con causale “assegno divorzio una tantum anticipato”; le parti
riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica
soluzione ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche
risarcitoria, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale.
°°°
Le parti hanno, inoltre chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con le predette note scritte le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio concordatario in Milano il 13.4.1989;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
Così deciso in Milano, il 10.09.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10 giugno 2025 da 1) Parte_1 Nato a Napoli (NA), il 24.06.1967 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Fabio Quintavalle presso il quale ha eletto domicilio telematico: Email_1
e
2) Controparte_1
Nata a Cinisello Balsamo (MI), il 23.07.1966; Cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Fabio Quintavalle presso il quale ha eletto domicilio telematico: Email_2
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Milano il 13.4.1989 (anno 1989, atto n.192, reg. 02, parte 1, serie -) In separazione dei beni. con il seguente figlio: , nato a [...], il [...] Persona_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10 giugno 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Il figlio maggiorenne, è economicamente autosufficiente;
Per_1
2) i coniugi non sono titolari di diritti su beni immobili né condividono una casa
coniugale per cui debba essere disposta assegnazione;
3) A titolo di contributo al mantenimento della SI.ra , il SI. Controparte_1
ha versato alla SI.ra , in un'unica soluzione, la somma di Parte_1 CP_1
€ 235.000,00 (duecentotrentacinquemila/00) a mezzo bonifico bancario in data
31.3.2025 con causale “assegno divorzio una tantum anticipato”; le parti
riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica
soluzione ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche
risarcitoria, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale.
°°°
Le parti hanno, inoltre chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con le predette note scritte le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio concordatario in Milano il 13.4.1989;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
Così deciso in Milano, il 10.09.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG