Art. 16. 1. Al personale inquadrato nei ruoli dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato, proveniente dai ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dal ruolo delle ispettrici del disciolto Corpo di polizia femminile, si applica il terzo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 .
2. Al personale inquadrato nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, proveniente dal ruolo delle assistenti del disciolto Corpo di polizia femminile, si applica l' articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543 . ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 7 agosto 1990, n.232 (in GU n. 187 del 11/8/1990 - Suppl.
Ordinario n.55) ha disposto che le disposizioni di cui al presente articolo, comma 1, si estendono al personale di cui all'articolo 20 della presente legge.
2. Al personale inquadrato nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, proveniente dal ruolo delle assistenti del disciolto Corpo di polizia femminile, si applica l' articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543 . ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 7 agosto 1990, n.232 (in GU n. 187 del 11/8/1990 - Suppl.
Ordinario n.55) ha disposto che le disposizioni di cui al presente articolo, comma 1, si estendono al personale di cui all'articolo 20 della presente legge.