Articolo 262 della Legge di guerra
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30 settembre 1938
Art. 262.

(Formalita' della visita).

Gli aeromobili militari e ogni autorita' militare possono, in qualsiasi momento, sottoporre a visita gli aeromobili civili nemici, ordinando loro, ove occorra, di discendere in localita' idonea, ragionevolmente accessibile.

La disposizione del comma precedente si applica anche per gli aeromobili civili neutrali, che sorvolano il territorio dello Stato o quello nemico occupato dalle forze armate italiane.


Entrata in vigore il 30 settembre 1938