TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 19/03/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe Grosso , all'udienza del 19/03/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1113 del Ruolo
Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, C.F. nato a [...]/08/1963 il Parte_1 C.F._1
EL (AQ), ed ivi elettivamente domiciliato Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. MARIOTTI VIRGINIA, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso in opposizione a cartella di pagamento.
E
( ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti NAPOLETANO
KATYA LEA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 23/12/2024, ha proposto Parte_1 opposizione avverso gli avvisi di addebito in atti precisamente indicati ovvero l'avviso di addebito n. 351 2022 00011338 37 000 formato il 9.12.2022 dell'importo di euro 3.175,44 (doc. 1) e l'avviso di addebito n. 351 2023 00003093 52 000 formato il 9.11.2023 dell'importo di euro 4.472,14 (doc. 2) relativi alla matricola 1412610910, per la complessiva somma di euro 7.647,58 comprensiva delle sanzioni per morosità. Rappresentava che la ditta individuale nominata “Erre.A di
[...]
” corrente in Campagnatico, Località Pianetto n. 18/A in data Parte_1
2.10.2002 veniva iscritta al Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno sia come piccolo imprenditore (n. GR - 110334) che annotata nella sezione speciale con la qualifica di impresa artigiana (n. albo artigiani GR-25583) e che in data 31.12.2011 il ricorrente cessava la propria attività ed il 13.7.2018 la ditta veniva cancellata dal Registro delle Imprese (doc. 3). Il che ha comportato l'automatica cancellazione anche dall'Albo delle Imprese Artigiane e dagli elenchi previdenziali e assistenziali Chiedeva di accertare e dichiarare l'illegittimità, la CP_1 nullità e/o disporre l'annullamento e/o la revoca degli avvisi di addebito meglio descritti in premessa emessi dall' Controparte_1
e per l'effetto, dichiarare che nulla deve il signor
[...] [...]
a tale titolo. Parte_1
2. L' nella memoria difensiva ha fatto presente d'aver annullato la CP_1 posizione assicurativa della ricorrente provvedendo allo sgravio delle somme richieste.
3. All'odierna udienza, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
***
A seguito dell'intervenuto integrale sgravio del ruolo di cui alla cartella opposta, deve senz'altro essere dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti essendo comunque venuto meno l'interesse ad agire del ricorrente.
Quanto alla liquidazione delle spese, tenuto conto da un lato del comportamento della convenuta, che con il provvedimento di sgravio ha inteso riconoscere le ragioni del ricorrente, e, dall'altro, che lo sgravio è stato effettuato e comunicato alla ricorrente in data 10.5.2017, quindi in data successiva al deposito del ricorso in opposizione, le spese di lite devono essere poste a carico dell' e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri CP_1
per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 55/2014 in quanto il riconosciuto errore dell' poteva essere tempestivamente evitato ad una più CP_1
Pag. 2 di 3 attenta lettura del caso e prima dell'iscrizione a ruolo. Purtuttavia a tali fini deve tenersi in conto, in senso favorevole alla convenuta, della circostanza che la comunicazione è avvenuta nel primo atto di costituzione evitando ogni ulteriore attività.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, così provvede: Parte_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione, in favore di , CP_1 Parte_1
delle spese di lite che liquida in complessivi € 700 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Grosseto, 19/03/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Grosso
Pag. 3 di 3
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe Grosso , all'udienza del 19/03/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1113 del Ruolo
Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, C.F. nato a [...]/08/1963 il Parte_1 C.F._1
EL (AQ), ed ivi elettivamente domiciliato Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. MARIOTTI VIRGINIA, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso in opposizione a cartella di pagamento.
E
( ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti NAPOLETANO
KATYA LEA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 23/12/2024, ha proposto Parte_1 opposizione avverso gli avvisi di addebito in atti precisamente indicati ovvero l'avviso di addebito n. 351 2022 00011338 37 000 formato il 9.12.2022 dell'importo di euro 3.175,44 (doc. 1) e l'avviso di addebito n. 351 2023 00003093 52 000 formato il 9.11.2023 dell'importo di euro 4.472,14 (doc. 2) relativi alla matricola 1412610910, per la complessiva somma di euro 7.647,58 comprensiva delle sanzioni per morosità. Rappresentava che la ditta individuale nominata “Erre.A di
[...]
” corrente in Campagnatico, Località Pianetto n. 18/A in data Parte_1
2.10.2002 veniva iscritta al Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno sia come piccolo imprenditore (n. GR - 110334) che annotata nella sezione speciale con la qualifica di impresa artigiana (n. albo artigiani GR-25583) e che in data 31.12.2011 il ricorrente cessava la propria attività ed il 13.7.2018 la ditta veniva cancellata dal Registro delle Imprese (doc. 3). Il che ha comportato l'automatica cancellazione anche dall'Albo delle Imprese Artigiane e dagli elenchi previdenziali e assistenziali Chiedeva di accertare e dichiarare l'illegittimità, la CP_1 nullità e/o disporre l'annullamento e/o la revoca degli avvisi di addebito meglio descritti in premessa emessi dall' Controparte_1
e per l'effetto, dichiarare che nulla deve il signor
[...] [...]
a tale titolo. Parte_1
2. L' nella memoria difensiva ha fatto presente d'aver annullato la CP_1 posizione assicurativa della ricorrente provvedendo allo sgravio delle somme richieste.
3. All'odierna udienza, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
***
A seguito dell'intervenuto integrale sgravio del ruolo di cui alla cartella opposta, deve senz'altro essere dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti essendo comunque venuto meno l'interesse ad agire del ricorrente.
Quanto alla liquidazione delle spese, tenuto conto da un lato del comportamento della convenuta, che con il provvedimento di sgravio ha inteso riconoscere le ragioni del ricorrente, e, dall'altro, che lo sgravio è stato effettuato e comunicato alla ricorrente in data 10.5.2017, quindi in data successiva al deposito del ricorso in opposizione, le spese di lite devono essere poste a carico dell' e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri CP_1
per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 55/2014 in quanto il riconosciuto errore dell' poteva essere tempestivamente evitato ad una più CP_1
Pag. 2 di 3 attenta lettura del caso e prima dell'iscrizione a ruolo. Purtuttavia a tali fini deve tenersi in conto, in senso favorevole alla convenuta, della circostanza che la comunicazione è avvenuta nel primo atto di costituzione evitando ogni ulteriore attività.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, così provvede: Parte_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione, in favore di , CP_1 Parte_1
delle spese di lite che liquida in complessivi € 700 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Grosseto, 19/03/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Grosso
Pag. 3 di 3