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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 15/12/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2778/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2778/2022 promossa da:
(C.F. ), assistita e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
DELLA RAGIONE ERNESTO
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), assistita e difesa dall'avv. LANZA Controparte_1 P.IVA_1
CALOGERO e dall'avv. GIARRATANA MATTEO
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
“Chiede che l'On.le Giudice voglia decurtare la sorte capitale degli interessi legali e/o moratori, nonché la possibilità di poter agevolare l'opponente, mediante l'adempimento dei debiti nei confronti della con rateizzazione mensile, giudizialmente omologata. CP_1
Chiede altresì, ribadendo la buona fede della signora nella Parte_1 proposizione della presente opposizione a decreto ingiuntivo alla quale sicuramente sono state pagina 1 di 6 carpite in maniera fraudolenta le proprie firme, la compensazione delle spese di lite, al fine di non gravare ulteriormente la posizione debitoria della stessa.”
Per parte convenuta opposta:
“Nel merito: si chiede di rigettare l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo oggetto dell'odierna contesa;
In ogni caso: condannare la signora al pagamento a favore di Parte_1 della somma di € 13.033,15, o quella diversa maggiore o minore somma Controparte_1 ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi legali. In via istruttoria: in caso di ammissibilità del disconoscimento della sottoscrizione del contratto di finanziamento da parte dell'attrice opponente, sin da subito si formula istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216
c.p.c. chiedendo che vengano utilizzate per comparazione le sottoscrizioni apposte dalla signora sul documento di identità, sulla patente di guida, e su ogni altro Parte_1 documento l'Autorità Giudiziaria vorrà fondare il proprio convincimento, con riserva di capitolare e dedurre prove, produrre documenti ed indicare testi. Con il favore di spese, compensi professionali, oltre IVA e CPA.”.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 974/2022, emesso da questo Tribunale il 07.09.2022 nei suoi confronti e nei confronti di , con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in CP_2 favore di e in via solidale con il condebitore, dell'importo di € 13.033,15, Controparte_1 oltre ad interessi e spese, somma dovuta a titolo di rate scadute e non pagate, capitale residuo e interessi, a seguito di dichiarata decadenza dal beneficio del termine, per inadempimento dei debitori all'obbligo di restituzione dell'importo ricevuto in prestito, in forza di contratto di finanziamento sottoscritto in data 21/11/2020.
L'opponente disconosceva le sottoscrizioni apparentemente alla stessa riferibile e apposte al suddetto contratto di finanziamento, quale parte coobbligata, allegando che lo stesso era stato stipulato dal coniuge , con il quale l'attrice aveva in corso procedimento di CP_2 separazione e che le aveva lasciato pendenze debitorie di cui la era totalmente Parte_1 ignara, quale quella dedotta in lite;
concludeva quindi chiedendo la revoca e/o l'annullamento pagina 2 di 6 del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, trattandosi di debito gravante sul solo
. CP_2
La convenuta opposta, ritualmente costituita, premesso che il contratto di finanziamento impugnato era stato concluso per il tramite di un intermediario finanziario convenzionato, unico soggetto a venir direttamente in contatto con il cliente, e che al momento della sottoscrizione ha il compito di identificare ed accertare l'identità del richiedente e degli eventuali coobbligati, nonché di raccogliere tutte le informazioni ed i documenti necessari che, successivamente, vengono inviati alla banca per l'approvazione della richiesta, rilevava che nel caso di specie tutta l'attività di identificazione dei clienti era avvenuta ad opera del soggetto che aveva provveduto all'identificazione, il quale, nel modello contrattuale sottoscritto dalla signora , aveva apposto anche la propria Parte_1 sottoscrizione, autenticando le firme dei clienti e dichiarando, sotto la sua personale responsabilità, che le firme apposte erano vere ed autentiche e che erano state apposte personalmente ed in sua presenza dai richiedenti i cui dati personali erano stati verificati mediante l'esame dei documenti identificativi validi, esibiti in originale.
L'opposta rilevava in primo luogo l'inammissibilità del disconoscimento della propria scrittura effettuato dall'attrice, disconoscimento tardivo, atteso che il finanziamento era stato concesso per “spese accessorie acquisto prima casa con mutuo”, che i contraenti avevano autorizzato la Banca ad addebitare sul conto corrente intestato sia al signor che CP_2 alla signora tutti gli ordini di incasso relativi al contratto di Parte_1 finanziamento in oggetto, conto su cui era stato erogato il finanziamento richiesto e per il quale i contraenti avevano rimborsato sei delle rate previste;
che l'odierna opponente aveva quindi sempre avuto contezza del finanziamento oggi contestato, tant'è che alla stessa erano anche pervenuti i vari solleciti di pagamento, nonchè lettera di decadenza dal beneficio dal termine e lettera di diffida, circostanze mai contestate da controparte prima della ricezione del decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso la convenuta formulava istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. e concludeva chiedendo il rigetto della proposta opposizione e la conferma del decreto impugnato, previa concessione della provvisoria esecuzione dello stesso.
pagina 3 di 6 Rigettata tale istanza, a fronte del disconoscimento della scrittura privata costituente il titolo del credito fatto valere, ed esperito con esito negativo il procedimento di mediazione obbligatoria, la causa veniva istruita mediante CTU calligrafica.
All'esito le parti precisavano le rispettive conclusioni come in epigrafe riportato.
DIRITTO
Come già riportato, al fine della verificazione della scrittura privata (contratto di finanziamento dedotto in lite) in data 21.11.2020, prodotta in originale da parte convenuta, è stata disposta in corso di causa CTU calligrafica, volta a verificare la riferibilità o meno all'autografia di delle sottoscrizioni apposte alla suddetta scrittura Parte_1 privata, indicando quali scritture di comparazione a) originale della procura alle liti, sottoscritta da , da quest'ultima rilasciata al proprio procuratore Avv. Parte_1
NE LA AG nel presente giudizio di cui viene ordinata la produzione in giudizio dell'originale; b) carta di identità di da esibire in originale;
c) scritture Parte_1 sotto dettatura”.
All'udienza fissata per il conferimento dell'incarico alla CTU nominata, dott.ssa Per_1
il difensore di parte attrice ometteva di depositare in originale la procura alle liti,
[...] allegandone lo smarrimento, e venivano redatte dall'attrice scritture di comparazione sotto dettatura.
La CTU nominata ha depositato in data 26.12.2024 il proprio elaborato, in cui, effettuata comparazione tra le sottoscrizioni disconosciute e le scritture di comparazione (oltre alle firme acquisite in copia, ampio saggio autografo, di cinque fogli, redatto in udienza, consistente in un testo esteso dettato, svariate parole anch'esse dettate ed innumerevoli firme),
è giunta alla conclusione “che le firme in accertamento a nome ' sono Parte_1 state redatte dalla mano della signora , nel pieno rispetto di tutte le dinamiche Parte_1 strutturali, morfologiche e di dettaglio che connotano la grafia autografa, e che pertanto esse vanno inequivocabilmente attribuite alla stessa.”
A fronte dell'accertamento peritale svolto, le cui conclusioni devono qui condividersi, alla luce delle argomentazioni scientifiche illustrate e della disamina tecnica effettuata dalla CTU,
pagina 4 di 6 in alcun modo contestato, l'attrice ha modificato le proprie conclusioni, formulando domande qui inammissibili (rateizzazione del debito, che può essere concessa solo dalla creditrice) e incompatibili con l'inziale opposizione.
Accertato che tutte le sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento concluso da
, quale coobbligata in via fra solidale con , sono firme Parte_1 CP_2 autografe della stessa e pacifico il mancato adempimento delle obbligazioni dalla stessa assunte e derivanti dal suddetto contratto, l'opposizione proposta deve essere rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo impugnato, relativo a credito certo, liquido ed esigibile, sia in sorte capitale che per interessi moratori già maturati, oltre a quelli che verranno a scadere sino al saldo effettivo, come richiesto in sede monitoria (con conseguente rigetto della domanda di decurtazione dei suddetti interessi).
Le spese di lite seguono alla soccombenza e vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva in concreto svolta, secondo i criteri di cui al DM 55/14 (valori medi della tabella di riferimento per il procedimento di mediazione e per la presente opposizione).
Le spese di CTU vanno del pari poste in via definitiva a carico di parte opponente, totalmente soccombente in merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
Rigetta, per le causali di cui in motivazione, la proposta opposizione e, conseguentemente, conferma il decreto ingiuntivo n. 974/2022, emesso da questo Tribunale il 07.09.2022 nei confronti di parte opponente.
Dichiara tenuta e condanna parte attrice opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte convenuta opposta, che si liquidano in € 6.400,00 per compenso professionale (di cui
€ 1.323,00 per il procedimento di mediazione ed € 5.077,00 per la presente fase del giudizio), oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Pone in via definitiva a carico di parte attrice opponente le spese di CTU, come liquidate in pagina 5 di 6 corso di causa.
Mantova, 15.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Venturini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2778/2022 promossa da:
(C.F. ), assistita e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
DELLA RAGIONE ERNESTO
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), assistita e difesa dall'avv. LANZA Controparte_1 P.IVA_1
CALOGERO e dall'avv. GIARRATANA MATTEO
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
“Chiede che l'On.le Giudice voglia decurtare la sorte capitale degli interessi legali e/o moratori, nonché la possibilità di poter agevolare l'opponente, mediante l'adempimento dei debiti nei confronti della con rateizzazione mensile, giudizialmente omologata. CP_1
Chiede altresì, ribadendo la buona fede della signora nella Parte_1 proposizione della presente opposizione a decreto ingiuntivo alla quale sicuramente sono state pagina 1 di 6 carpite in maniera fraudolenta le proprie firme, la compensazione delle spese di lite, al fine di non gravare ulteriormente la posizione debitoria della stessa.”
Per parte convenuta opposta:
“Nel merito: si chiede di rigettare l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo oggetto dell'odierna contesa;
In ogni caso: condannare la signora al pagamento a favore di Parte_1 della somma di € 13.033,15, o quella diversa maggiore o minore somma Controparte_1 ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi legali. In via istruttoria: in caso di ammissibilità del disconoscimento della sottoscrizione del contratto di finanziamento da parte dell'attrice opponente, sin da subito si formula istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216
c.p.c. chiedendo che vengano utilizzate per comparazione le sottoscrizioni apposte dalla signora sul documento di identità, sulla patente di guida, e su ogni altro Parte_1 documento l'Autorità Giudiziaria vorrà fondare il proprio convincimento, con riserva di capitolare e dedurre prove, produrre documenti ed indicare testi. Con il favore di spese, compensi professionali, oltre IVA e CPA.”.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 974/2022, emesso da questo Tribunale il 07.09.2022 nei suoi confronti e nei confronti di , con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in CP_2 favore di e in via solidale con il condebitore, dell'importo di € 13.033,15, Controparte_1 oltre ad interessi e spese, somma dovuta a titolo di rate scadute e non pagate, capitale residuo e interessi, a seguito di dichiarata decadenza dal beneficio del termine, per inadempimento dei debitori all'obbligo di restituzione dell'importo ricevuto in prestito, in forza di contratto di finanziamento sottoscritto in data 21/11/2020.
L'opponente disconosceva le sottoscrizioni apparentemente alla stessa riferibile e apposte al suddetto contratto di finanziamento, quale parte coobbligata, allegando che lo stesso era stato stipulato dal coniuge , con il quale l'attrice aveva in corso procedimento di CP_2 separazione e che le aveva lasciato pendenze debitorie di cui la era totalmente Parte_1 ignara, quale quella dedotta in lite;
concludeva quindi chiedendo la revoca e/o l'annullamento pagina 2 di 6 del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, trattandosi di debito gravante sul solo
. CP_2
La convenuta opposta, ritualmente costituita, premesso che il contratto di finanziamento impugnato era stato concluso per il tramite di un intermediario finanziario convenzionato, unico soggetto a venir direttamente in contatto con il cliente, e che al momento della sottoscrizione ha il compito di identificare ed accertare l'identità del richiedente e degli eventuali coobbligati, nonché di raccogliere tutte le informazioni ed i documenti necessari che, successivamente, vengono inviati alla banca per l'approvazione della richiesta, rilevava che nel caso di specie tutta l'attività di identificazione dei clienti era avvenuta ad opera del soggetto che aveva provveduto all'identificazione, il quale, nel modello contrattuale sottoscritto dalla signora , aveva apposto anche la propria Parte_1 sottoscrizione, autenticando le firme dei clienti e dichiarando, sotto la sua personale responsabilità, che le firme apposte erano vere ed autentiche e che erano state apposte personalmente ed in sua presenza dai richiedenti i cui dati personali erano stati verificati mediante l'esame dei documenti identificativi validi, esibiti in originale.
L'opposta rilevava in primo luogo l'inammissibilità del disconoscimento della propria scrittura effettuato dall'attrice, disconoscimento tardivo, atteso che il finanziamento era stato concesso per “spese accessorie acquisto prima casa con mutuo”, che i contraenti avevano autorizzato la Banca ad addebitare sul conto corrente intestato sia al signor che CP_2 alla signora tutti gli ordini di incasso relativi al contratto di Parte_1 finanziamento in oggetto, conto su cui era stato erogato il finanziamento richiesto e per il quale i contraenti avevano rimborsato sei delle rate previste;
che l'odierna opponente aveva quindi sempre avuto contezza del finanziamento oggi contestato, tant'è che alla stessa erano anche pervenuti i vari solleciti di pagamento, nonchè lettera di decadenza dal beneficio dal termine e lettera di diffida, circostanze mai contestate da controparte prima della ricezione del decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso la convenuta formulava istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. e concludeva chiedendo il rigetto della proposta opposizione e la conferma del decreto impugnato, previa concessione della provvisoria esecuzione dello stesso.
pagina 3 di 6 Rigettata tale istanza, a fronte del disconoscimento della scrittura privata costituente il titolo del credito fatto valere, ed esperito con esito negativo il procedimento di mediazione obbligatoria, la causa veniva istruita mediante CTU calligrafica.
All'esito le parti precisavano le rispettive conclusioni come in epigrafe riportato.
DIRITTO
Come già riportato, al fine della verificazione della scrittura privata (contratto di finanziamento dedotto in lite) in data 21.11.2020, prodotta in originale da parte convenuta, è stata disposta in corso di causa CTU calligrafica, volta a verificare la riferibilità o meno all'autografia di delle sottoscrizioni apposte alla suddetta scrittura Parte_1 privata, indicando quali scritture di comparazione a) originale della procura alle liti, sottoscritta da , da quest'ultima rilasciata al proprio procuratore Avv. Parte_1
NE LA AG nel presente giudizio di cui viene ordinata la produzione in giudizio dell'originale; b) carta di identità di da esibire in originale;
c) scritture Parte_1 sotto dettatura”.
All'udienza fissata per il conferimento dell'incarico alla CTU nominata, dott.ssa Per_1
il difensore di parte attrice ometteva di depositare in originale la procura alle liti,
[...] allegandone lo smarrimento, e venivano redatte dall'attrice scritture di comparazione sotto dettatura.
La CTU nominata ha depositato in data 26.12.2024 il proprio elaborato, in cui, effettuata comparazione tra le sottoscrizioni disconosciute e le scritture di comparazione (oltre alle firme acquisite in copia, ampio saggio autografo, di cinque fogli, redatto in udienza, consistente in un testo esteso dettato, svariate parole anch'esse dettate ed innumerevoli firme),
è giunta alla conclusione “che le firme in accertamento a nome ' sono Parte_1 state redatte dalla mano della signora , nel pieno rispetto di tutte le dinamiche Parte_1 strutturali, morfologiche e di dettaglio che connotano la grafia autografa, e che pertanto esse vanno inequivocabilmente attribuite alla stessa.”
A fronte dell'accertamento peritale svolto, le cui conclusioni devono qui condividersi, alla luce delle argomentazioni scientifiche illustrate e della disamina tecnica effettuata dalla CTU,
pagina 4 di 6 in alcun modo contestato, l'attrice ha modificato le proprie conclusioni, formulando domande qui inammissibili (rateizzazione del debito, che può essere concessa solo dalla creditrice) e incompatibili con l'inziale opposizione.
Accertato che tutte le sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento concluso da
, quale coobbligata in via fra solidale con , sono firme Parte_1 CP_2 autografe della stessa e pacifico il mancato adempimento delle obbligazioni dalla stessa assunte e derivanti dal suddetto contratto, l'opposizione proposta deve essere rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo impugnato, relativo a credito certo, liquido ed esigibile, sia in sorte capitale che per interessi moratori già maturati, oltre a quelli che verranno a scadere sino al saldo effettivo, come richiesto in sede monitoria (con conseguente rigetto della domanda di decurtazione dei suddetti interessi).
Le spese di lite seguono alla soccombenza e vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva in concreto svolta, secondo i criteri di cui al DM 55/14 (valori medi della tabella di riferimento per il procedimento di mediazione e per la presente opposizione).
Le spese di CTU vanno del pari poste in via definitiva a carico di parte opponente, totalmente soccombente in merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
Rigetta, per le causali di cui in motivazione, la proposta opposizione e, conseguentemente, conferma il decreto ingiuntivo n. 974/2022, emesso da questo Tribunale il 07.09.2022 nei confronti di parte opponente.
Dichiara tenuta e condanna parte attrice opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte convenuta opposta, che si liquidano in € 6.400,00 per compenso professionale (di cui
€ 1.323,00 per il procedimento di mediazione ed € 5.077,00 per la presente fase del giudizio), oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Pone in via definitiva a carico di parte attrice opponente le spese di CTU, come liquidate in pagina 5 di 6 corso di causa.
Mantova, 15.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Venturini
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