Ordinanza cautelare 11 gennaio 2023
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 29/12/2025, n. 8497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8497 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08497/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05796/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5796 del 2022, proposto da
CR RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa - IT S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Trisorio Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'annullamento
-) Del provvedimento-delibera di non ammissione ai benefici della misura Imprenditorialità Femminile, Linea Agevolativa capo II, della domanda n. prot. IFA0000001-0000179, presentata dal soggetto referente CR RI in data 19.05.2022 per la realizzazione nel Comune di Forio (NA) di un progetto riguardante l'attività di affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, notificato a mezzo PEC, con invio prot. 0256556, in data 09.09.2022;
-) dei motivi ostativi ex art. 10 bis della L. n. 241/90;
di ogni altro atto/provvedimento presupposto e/o connesso ai precedenti, non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Nazionale per L'Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D'Impresa - IT S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 il dott. CO De FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente impugna il provvedimento con cui IT S.p.A. ha deliberato di non ammettere alle agevolazioni previste dalla misura "Fondo Impresa Femminile" la domanda prot. IFA0000001-0000179, presentata in data 19 maggio 2022 per la realizzazione, nel Comune di Forio (NA), di un'attività di affittacamere per brevi soggiorni.
2. Il Fondo a sostegno dell'impresa femminile è stato istituito dall'art. 1, commi da 97 a 103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile. Le modalità di attuazione sono state disciplinate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 settembre 2021 e dal successivo Decreto Direttoriale 30 marzo 2022, che ha definito i criteri di valutazione delle domande.
3. L'art. 5, comma 6, del Decreto Direttoriale 30 marzo 2022 prevede che l'esame di merito delle domande sia effettuato da IT sulla base delle informazioni rese nella domanda di agevolazione e nei relativi allegati e di un colloquio di valutazione con l'impresa femminile richiedente. L'allegato 1 al medesimo Decreto articola i criteri di valutazione in parametri, con indicazione dei punteggi assegnabili e delle soglie minime per l'accesso alle agevolazioni.
4. All'esito dell'istruttoria, IT, con comunicazione del 22 giugno 2022, rappresentava ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, rilevando carenze progettuali in relazione a plurimi criteri di valutazione: a.1) credibilità del team imprenditoriale rispetto alla capacità di focalizzare il modello di business; c.2) attendibilità e difendibilità del vantaggio competitivo; d.1) coerenza tra il programma di spesa e l'idea imprenditoriale; d.3) capacità di rapportare le previsioni economiche agli aspetti distintivi dell'iniziativa.
5. La ricorrente presentava osservazioni, ritenute tuttavia inidonee a superare le criticità rilevate. Con il provvedimento impugnato, IT deliberava pertanto di non ammettere la domanda alle agevolazioni, in quanto non risultava verificato il superamento delle soglie minime di punteggio previste dalla griglia di valutazione.
6. IT si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Con ordinanza 11 gennaio 2023, n. 26, questa Sezione respingeva l'istanza cautelare, rilevando che la motivazione dell'atto impugnato resisteva prima facie alle censure attoree e che le valutazioni espresse, in quanto non illogiche né contraddittorie, appartenevano alla sfera riservata della discrezionalità tecnica dell'Amministrazione. L'ordinanza non veniva appellata.
7. A sostegno dell'impugnativa, parte ricorrente deduce plurimi motivi, così sintetizzabili:
a) contraddittorietà della valutazione, in quanto le informazioni rese in sede di colloquio sarebbero state perfettamente sovrapponibili a quelle contenute nella domanda, giudicate sufficientemente descrittive, sicché sarebbe illogico aver valutato negativamente le prime e positivamente le seconde;
b) eccessiva specificità dei criteri valutativi applicati, che andrebbero oltre quanto richiesto dalla normativa di settore;
c) carenza di motivazione del provvedimento impugnato;
d) illegittimità della rilevanza attribuita alla coincidenza tra la residenza della proponente e la sede dell'attività, che non costituirebbe causa ostativa prevista dalla normativa;
e) idoneità degli elementi indicati (conoscenza della lingua inglese, posizione della struttura, convenzioni con operatori turistici) a integrare un vantaggio competitivo;
f) sufficienza del margine di redditività del progetto;
g) violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 per mancata considerazione delle osservazioni presentate.
All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato dell’11 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Può prescindersi dall’esame delle eccezioni di rito perché il ricorso è infondato nel merito.
9. In via preliminare, deve richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di sindacato sulle valutazioni tecnico-discrezionali relative all'erogazione di sovvenzioni pubbliche.
9.1. In ogni operazione di finanziamento a carico dell'erario non è ravvisabile soltanto l'interesse del beneficiario, ma anche quello dell'organismo erogatore, portatore degli interessi e degli obiettivi del livello politico-istituzionale. Le disposizioni attributive di finanziamento devono pertanto essere interpretate in modo rigoroso e quanto più conformemente agli obiettivi perseguiti dal legislatore, anche al fine di evitare che si configurino aiuti di Stato illegittimi (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 29 novembre 2012, n. 20; Cons. Stato, sez. V, 27 giugno 2012, n. 3778; Corte giust. UE, sez. VIII, 26 maggio 2016, C-273/15).
9.2. La valutazione degli elementi che fondano la previsione favorevole al finanziamento comporta l'espletamento di un'attività istruttoria che, attraverso l'analisi del progetto imprenditoriale nel contesto socio-economico in cui si colloca, consenta di esprimere una ragionevole prognosi sull'attendibilità del risultato imprenditoriale prefigurato. Tale valutazione del soggetto finanziatore si pone necessariamente ex ante e coinvolge non solo una dimensione di breve periodo, relativa all'avvio dell'attività, ma anche di medio e lungo periodo, nella prospettiva della capacità dell'impresa di sopravvivere sul mercato, atteso che solo la creazione di realtà imprenditoriali durature giustifica l'investimento di risorse pubbliche (cfr. Cons. Stato, sez. II, 18 giugno 2021, n. 4741).
9.3. La particolare natura di tale giudizio si riflette sulla latitudine del sindacato del giudice amministrativo, escludendo che questi possa sostituirsi all'organo valutatore, al di fuori dei tassativi casi di giurisdizione di merito previsti dall'art. 134 c.p.a. Il sindacato giurisdizionale è pertanto limitato ai profili di incompetenza, violazione di legge e, quanto al vizio di eccesso di potere, ai soli profili di irragionevolezza, illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2019, n. 173; Cons. Stato, sez. III, 2 settembre 2019, n. 6058).
10. Alla luce di tali coordinate, i motivi di ricorso risultano infondati.
10.1. Quanto al primo motivo, la dedotta contraddittorietà tra la valutazione delle informazioni contenute nella domanda e quelle emerse dal colloquio non sussiste. Il colloquio di valutazione, previsto dall'art. 5, comma 6, del Decreto Direttoriale, non costituisce una mera fase di conferma di quanto già dichiarato, ma rappresenta un momento fondamentale per l'accertamento della concreta capacità imprenditoriale dei richiedenti. La ratio della previsione risiede nella necessità di verificare che il proponente abbia effettiva consapevolezza e padronanza degli aspetti fondamentali dell'attività proposta, condizione essenziale per l'erogazione di risorse pubbliche destinate a sostenere iniziative imprenditoriali credibili.
10.2. Nel caso di specie, IT ha rilevato che, sebbene nella domanda fossero stati "sufficientemente descritti i principali aspetti qualificanti l'attività da avviare", in sede di colloquio la ricorrente "non ha confermato tale analisi, ma ha fornito informazioni carenti rispetto alle tematiche riguardanti la difendibilità del vantaggio competitivo, il programma degli investimenti e le previsioni relative agli andamenti economici". Tale valutazione non presenta profili di illogicità o contraddittorietà: la sufficienza della descrizione documentale non implica automaticamente l'idoneità della proponente a dimostrare, nel confronto dialogico, la piena padronanza del progetto imprenditoriale e la consapevolezza delle criticità da affrontare.
10.3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso appaiono tra loro contraddittori, censurando l'uno l'eccessiva specificità della motivazione, l'altro la sua carenza. In ogni caso, entrambi risultano infondati. La motivazione del provvedimento impugnato è articolata e dettagliata, illustrando puntualmente, per ciascun criterio di valutazione, le ragioni della valutazione negativa. Tale specificità, lungi dal costituire un vizio, dimostra la completezza dell'istruttoria condotta e la legittimità dell'attività valutativa svolta.
10.4. Quanto al quarto motivo, relativo alla coincidenza tra residenza e sede dell'attività, deve osservarsi che IT non ha elevato tale circostanza a causa ostativa autonoma all'ammissione, ma l'ha considerata quale elemento rilevante ai fini della valutazione della coerenza del programma di spesa e dell'esclusiva destinazione dei beni all'attività imprenditoriale. In particolare, è stata rilevata l'assenza di informazioni di dettaglio circa la disponibilità di locali catastalmente separati e con destinazione d'uso coerente con l'attività da svolgere, con conseguente impossibilità di determinare l'esclusiva destinazione dei beni e delle opere di ristrutturazione all'idea imprenditoriale. Tale rilievo, lungi dall'essere arbitrario, risponde alla legittima esigenza di verificare che le agevolazioni pubbliche siano effettivamente destinate all'attività d'impresa e non all'incremento del patrimonio personale della richiedente.
10.5. Il quinto motivo, relativo al vantaggio competitivo, è parimenti infondato. IT ha rilevato che "il vantaggio competitivo individuato, rappresentato dalla posizione dell'attività, dall'esperienza nel settore della proponente (in merito alla quale viene menzionata la conoscenza della lingua inglese) e dalla possibilità di sfruttare convenzioni con aziende per offrire attività extra ai clienti (escursionismo, giri in barca etc.) non risulta credibile in quanto non argomentato in termini di comparazione con l'offerta dei concorrenti. In particolare, la proponente non ha, di fatto, individuato elementi oggettivi che possano garantire una sostanziale differenziazione rispetto all'offerta, peraltro particolarmente sviluppata, già presente sul mercato di riferimento".
10.6. Tale valutazione non presenta profili di manifesta irragionevolezza o illogicità. La mera indicazione di elementi generici, comuni alla generalità delle strutture ricettive operanti nel medesimo contesto territoriale (posizione, esperienza, conoscenza linguistica, convenzioni), non è di per sé sufficiente a dimostrare un effettivo vantaggio competitivo, in assenza di un'analisi comparativa con l'offerta dei concorrenti che evidenzi elementi di differenziazione oggettivi e significativi. L'isola di Ischia, come emerge dagli stessi atti di causa, presenta un'offerta turistica particolarmente sviluppata, sicché la valutazione circa l'insufficiente differenziazione del progetto rispetto al mercato di riferimento non appare affetta da vizi logici.
10.7. Il sesto motivo, relativo alla sostenibilità economico-finanziaria, è infondato. IT ha rilevato che l'incidenza dei costi per consumo di materie prime (7%) e servizi (15%) risultante dal conto economico previsionale non era allineata a quella media di settore (rispettivamente 13% e 31%), e che, riformulando il conto economico sulla base dei costi determinati applicando le medie di settore, non risultava garantita la redditività aziendale neanche ipotizzando una contrazione del fatturato del solo 20%. Tale metodologia valutativa, fondata sul confronto con i parametri medi di settore, non presenta profili di irragionevolezza, costituendo anzi un criterio oggettivo e verificabile per la valutazione della sostenibilità economica dei progetti.
10.8. Infine, il settimo motivo, relativo alla violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, è infondato. Il provvedimento finale esamina analiticamente le osservazioni presentate dalla ricorrente e ne illustra le ragioni di non accoglimento per ciascun criterio di valutazione. Peraltro, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, l'Amministrazione non ha un obbligo di puntuale confutazione di ogni singola argomentazione contenuta nelle osservazioni, essendo sufficiente che le ragioni ostative all'accoglimento siano desumibili dalla motivazione del provvedimento finale (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 7 marzo 2022, n. 1786).
11. Deve altresì rilevarsi che il provvedimento impugnato si fonda su una pluralità di ragioni autonome e indipendenti, ciascuna delle quali idonea a sorreggere il diniego. Secondo consolidata giurisprudenza, in presenza di un atto c.d. plurimotivato, è sufficiente la legittimità anche di una sola delle giustificazioni per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale, con conseguente superfluità dell'esame delle censure relative alle altre ragioni (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 31 luglio 2020, n. 4866; Cons. Stato, sez. V, 17 settembre 2019, n. 6190).
11.1. Nel caso di specie, la non ammissione è stata disposta in ragione del mancato superamento delle soglie minime di punteggio su plurimi criteri di valutazione (a.1, c.2, d.1, d.3), ciascuno dei quali, ai sensi dell'Allegato 1 al Decreto Direttoriale, costituisce autonomo motivo ostativo all'ammissibilità alle agevolazioni, indipendentemente dal punteggio complessivamente conseguito. Le censure della ricorrente, che si risolvono sostanzialmente nella richiesta di una rivalutazione nel merito delle scelte operate da IT, non evidenziano vizi di manifesta illogicità, irragionevolezza o contraddittorietà che possano giustificare l'annullamento del provvedimento impugnato.
12. Deve altresì dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione proposta avverso la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, trattandosi di atto endoprocedimentale, come tale non autonomamente impugnabile.
13. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
14. In considerazione delle peculiarità della fattispecie, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara inammissibile l'impugnazione della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990;
b) lo respinge per la parte restante.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA VE, Presidente
CO De FA, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO De FA | PA VE |
IL SEGRETARIO